Decreto Ristori – quater
Il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021.
Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre e, sempre alla stessa data, del termine per versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese e i professionisti, si registrano slittamenti al 30 aprile 2021 del predetto termine di versamento per alcuni contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19.
Oltre a ciò, sono sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre che, per coloro che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019, vengono fissati al 16 marzo 2021.
Non mancano, comunque, altre novità che interessano l’IMU, il PREU e la riscossione.
SOMMARIO:
- SLITTAMENTO DELL’ACCONTO DI NOVEMBRE E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE
- ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
- ALTRE PROROGHE E NOVITÀ FISCALI
Slittamento dell’acconto di novembre e del termine di presentazione della dichiarazione
Innanzitutto, va segnalato lo slittamento, per tutti i contribuenti del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre.
Invece, per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (comprese le imposte sostitutive) e IRAP sempre calendarizzato il 30 novembre, le proroghe interessano solo le “partite IVA” e sono suddivise su due date.
In particolare, per tutti i soggetti esercenti impresa o arti e professioni, è prevista una proroga al 10 dicembre.
La data del versamento può ulteriormente slittare al 30 aprile 2021, solo per particolari categorie di contribuenti che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi determinatasi con l’epidemia da Covid.
Andando nel dettaglio, fermo restando quanto già previsto per i soggetti ISA dall’art. 98 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. n. 149/2020, che mantengono la loro validità, è possibile stabilire che la proroga al 30 aprile 2021 si applica ai soggetti:
- ovunque dislocati e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019; se si tratta di soggetti non ISA è richiesto anche che i ricavi o compensi 2019 non siano superiori a 50 milioni di euro;
- con sede nelle zone rosse, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto “Ristori-bis”;
- con sede nelle zone arancioni, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.
Poiché la norma si riferisce alla “seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi”, non è chiaro se vi rientri anche il versamento della rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti come determinati nel quadro RR del Modello Redditi.
A tale proposito si ricorda che l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce che:
“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”
Pertanto, si dovrebbe propendere per l’inclusione nella proroga anche dei suddetti contributi. Sarebbe opportuno che l’INPS si pronunciasse per fugare ogni dubbio in merito.
Sospensione dei versamenti di dicembre
La seconda novità consiste nella sospensione dei versamenti di dicembre relativi a:
- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e relative addizionali regionali e comunali;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione vale solo per determinate categorie di contribuenti e precisamente per:
- i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:
- esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
- operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Poiché la norma si riferisce ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che rientri nella sospensione anche il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020.
Sul punto, però, si attendono conferme ufficiali.
Esonero dal versamento della seconda rata IMU
Il versamento della seconda rata IMU resta fermo al 16 dicembre.
Si interviene, però, sugli esoneri già disposti con altre norme precedenti, puntualizzando che la condizione richiesta della gestione delle attività esentate si debba riferire al soggetto passivo dell’imposta e non come previsto in precedenza al proprietario dell’immobile.
Pertanto viene confermato che sono esentati dal versamento gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’allegato 1 al decreto “Ristori”;
- delle attività elencate nell’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, se con sede in zona rossa.
In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta (e non più i proprietari) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Altre proroghe e novità fiscali
Oltre a quanto detto sin qui si segnalano le seguenti ulteriori proroghe e slittamenti:
- il PREU e il canone di concessione del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021;
- il versamento delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre 2020 dal Decreto “Cura Italia”, slitta ulteriormente al 1° marzo 2021.
Infine, si segnalano importanti novità in tema di riscossione.
In particolare viene previsto che:
- con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dalla norma di riferimento (art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;
- relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui punto precedente, la decadenza dal piano si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;
- i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione ex Covid-19 (art. 68, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.