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“Split payment”: chiarimenti sul mancato incassato della fattura emessa

In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.

Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 pubblicata il 25 ottobre 2024.

Il caso esaminato riguarda una società che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto che rientra nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72).

L’importo non è stato incassato, pertanto, la società ha chiesto se è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione, nonostante sia decorso più di un anno dalla suddetta fattura.

L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

  • di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
  • dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Ai sensi del successivo comma 3, la predetta disposizione:
  • non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
  • può essere applicata, entro lo stesso termine di un anno, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del DPR 633/72 (fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero recanti corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le citate disposizioni devono essere coordinate con quelle relative alla scissione dei pagamenti.

Questo meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Ai sensi dell’art. 3 del DM 23 gennaio 2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti. In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:

  • al momento della ricezione della fattura,
  • oppure, al momento della registrazione del documento.
Nella risposta a interpello in esame è stato ribadito che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l’IVA non diviene esigibile, seppure l’operazione sia stata fatturata. In sintesi, non trova applicazione il principio di cartolarità dell’imposta ex art. 21 comma 7 del DPR 633/72 secondo cui “se il cedente o prestatore (…) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 436/2019 e 482/2023).

Nel caso di specie, quindi, l’IVA dovuta sull’operazione fatturata non è divenuta esigibile, assumendo che il cessionario o committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. In caso contrario, invece, tornerebbe applicabile il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 per l’emissione delle note di credito.

La rettifica non incide sulla liquidazione IVA

Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario o committente non abbia optato per l’esigibilità anticipata dell’imposta:

  • il cedente o prestatore potrà emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
  • il cessionario o committente dovrà stornare contabilmente l’operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell’ambito dell’attività istituzionale.
 

(MF/ms)




Ancora dubbi sull’operatività del Registro dei Titolari Effettivi

Il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste di alcune società fiduciarie, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cfr. le ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024).

In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi.

I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti:

  • l’efficacia dei provvedimenti nazionali è stata sospesa, stante la delicatezza delle questioni involte [che attengono alle società fiduciarie, ndr] e la necessità di adire preventivamente la Corte di Giustizia Ue in ordine all’esatta interpretazione da fornire al diritto dell’Unione europea;
  • la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi, in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza senza prima adire la Corte di Giustizia Ue;
  • la decisione adottata ha, in verità, limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2024, che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della direttiva 2018/843/Ue;
  • allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento italiano risulta, quindi, “congelata” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Ue.
Dai primi tre punti emerge come, secondo i giudici del Consiglio di Stato, la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.

Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.

Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema.

Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home).

Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC).

Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione.

Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni.

Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.
 

(MF/ms)




Mecspe 2025: proposta collettiva Unionmeccanica Confapi

Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 5 al 7 marzo 2025 a Bologna Fiere.

Reduce dal successo dell’edizione 2024, Unionmeccanica Confapi propone nuovamente alle aziende associate una partecipazione in collettiva in uno stand a isola, aperto su quattro lati, da 96m2 complessivi.
Ogni azienda avrà il proprio spazio espositivo personalizzato e potrà usufruire dell’area comune centrale.
La quota di adesione per ogni azienda è di 3.700,00€ + iva.

Per il dettaglio di tutto quanto incluso nella quota di adesione e dei servizi opzionali disponibili, si prega di fare riferimento al modulo di adesione allegato alla presentazione dell’iniziativa.

Per confermare la propria adesione alla manifestazione, si richiede la trasmissione del modulo di adesione compilato e sottoscritto a estero@confapi.org entro lunedì 18 novembre 2024.

(SF/am)




Incontri dedicati a Milano con aziende argentine del settore vitivinicolo

Informiamo le aziende associate che in seguito alla recente partecipazione del Presidente Cristian Camisa alla missione di Sistema Italia in Argentina e in virtù del Protocollo di Intesa tra Confapi e Assocamerestero, la Camera di Commercio Italiana di Mendoza ha organizzato una missione di importanti aziende argentine del settore vitivinicolo alla fiera SIMEI 2024, che si terrà a Milano dal 12 al 15 novembre.
 
Questa iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per le nostre imprese del settore dei macchinari e delle attrezzature vitivinicole ed enologiche di entrare in contatto con figure chiave del mercato argentino.
Tra le aziende partecipanti ci saranno nomi di rilievo e rappresentanti di marchi italiani in Argentina, tra cui:
  • Cantina La Riojana
  • Cantina Luigi Bosca
  • Cantina Altavista
  • Cantina Domaine Busquet
  • Cantina Malma
  • Altieri SA (capsule per vini e champagne)
  • Sucopack, SISA Argentina, Natural Resources S.A. (rappresentanti locali di macchine e attrezzature per il settore vitivinicolo)
  • Università Nazionale di Cuyo (settore Ricerca)
 
Durante il SIMEI, il personale della Camera di Commercio Italiana di Mendoza sarà disponibile per facilitare incontri e organizzare visite individuali, offrendo supporto alle nostre aziende per l’avvio di possibili collaborazioni con queste realtà argentine.

Le imprese interessate a partecipare devono scrivere entro martedì 5 novembre a estero@confapi.org. La partecipazione è gratuita.

(MP/am)
 




Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Si ricorda a tutte le imprese associate che è possibile avvalersi della collaborazione di ATS Brianza “Area salute nei luoghi di lavoro” per promuovere iniziative a beneficio dei lavoratori, con risultati che si possono valorizzare nel tempo nelle rendicontazioni di sostenibilità.

Se non li avete già visti, potete accedere a questi brevi video da parte di funzionari ATS Brianza, sui temi del contrasto alle dipendenze e promozione della salute.

Ornella Perego

Stefania Abbiati

Inoltre si ricorda che ATS Brianza rende disponibili suggerimenti e strumenti gratuiti nelle diverse aree tematiche del progetto WHP (Aziende che promuovono salute): alimentazione, stile di vita attivo, contrasto al fumo e alle altre dipendenze.
Si può consultare la pagina regionale specifica del progetto.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per spiegare e facilitare l’attivazione di queste iniziative.

(SN/am)

 




Nel Testo Unico Sicurezza maggiore tutela per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione

Il Ministero competente ha pubblicato già a settembre 2024 sul proprio sito il D.lgs. n.135/2024 che dispone modifiche al D.lgs. 81/2008 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Una delle principali novità che riguarda tutto il Testo Unico è la sostituzione della dicitura “cancerogeni e mutageni” con “cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione“. La normativa ha rafforzato di fatto le misure di controllo distinguendo tra sostanze tossiche per la riproduzione “senza soglia”, che non hanno un livello di esposizione sicuro, e quelle “con soglia”, che presentano un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.
A tal proposito il D.lgs. n. 135/2024 introduce nuovi valori limite di esposizione professionale (ossia i livelli di concentrazione dell’agente nell’aria) e biologici (ossia i livelli di assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore). Inizialmente applicabili solo a sostanze chimiche come il piombo e i diisocianati, questi limiti sono ora estesi anche agli agenti cancerogeni e mutageni, riconoscendo la loro pericolosità durante l’età fertile.
Il D.lgs. n. 135/2024, ponendosi l’obiettivo di ridurre il rischio di malattie professionali e di rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori in età fertile e durante la maternità, si inserisce perfettamente nella strategia di crescita sostenibile delle imprese degli Stati Membri dell’UE, basata su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), che richiede alle imprese di adottare standard elevati di responsabilità sociale e ambientale.

Il decreto impone ai datori di lavoro nuovi obblighi e responsabilità. Sono infatti tenuti a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto dell’esposizione a sostanze pericolose, con particolare attenzione a quelle tossiche per la riproduzione includendo, ad esempio, informazioni specifiche come le operazioni che implicano l’uso di sostanze pericolose, le quantità usate, le persone che entrano in contatto con tali sostanze, le azioni di prevenzione e protezione, e l’analisi sulla possibile sostituzione degli agenti tossici.
Il Decreto prevede inoltre che i lavoratori debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività con esposizione e poi con cadenza periodica al fine di valutarne lo stato di salute sia in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro sia qualora siano superati i valori limite biologici.

Per una durata minima di 5 anni rispetto al termine delle attività che vedano impiegati gli agenti descritti, sussiste altresì un obbligo di conservazione in capo al datore dei dati relativi alle esposizioni e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con questi ultimi o dell’attività dell’azienda datrice, sussiste un obbligo di inoltro all’INAIL della documentazione descritta.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori una formazione e un’informazione periodica e aggiornata (su base quinquennale) sul rischio di esposizione a sostanze tossiche, sulle misure di prevenzione adottate, sull’obbligo di sorveglianza sanitaria e, non da ultimo, sulle modalità di consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il mancato rispetto degli obblighi e dei limiti esposti comporta sanzioni amministrative e penali, oltre a responsabilità civili e risarcitorie.

(SN/am)




Cessioni Intra, dubbi sulla data di decorrenza per la prova dell’avvenuto trasporto

L’art. 2 del DLgs. 87/2024 ha definito un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Con la modifica dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97, è stata introdotta una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non è prevista, tuttavia, se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

La normativa è allineata a quella già vigente (sebbene anch’essa revisionata dal DLgs. 87/2024) per le cessioni all’esportazione.

Anche per tali operazioni non imponibili, difatti, se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni, è prescritta una sanzione del 50% dell’imposta non applicata (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Si precisa che la nuova disciplina concerne le sole cessioni intracomunitarie il cui trasporto o spedizione è a cura (o per conto) del cessionario, il cui regime di non imponibilità IVA è previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93 (nell’ambito della stessa norma che regola le cessioni “curate” dal cedente).

Ciò non di meno, gli operatori dovranno porre attenzione anche a quelle vendite, i cui beni sono destinati a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sono originariamente concepite con il trasporto a carico del cedente. Nella prassi commerciale può, infatti, accadere che, nelle more dell’avvio del trasporto o spedizione, sia il cessionario a ritirare i beni presso la sede del cedente stesso (in ragione, generalmente, di sopravvenute esigenze organizzative o logistiche).

Sul piano della decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 prescrive che le disposizioni di modifica al D.Lgs. 471/97 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Il contenuto della norma si presta a due possibili interpretazioni.

La più immediata potrebbe condurre a ritenere che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto per le cessioni intracomunitarie, riguardi le sole cessioni il cui momento di effettuazione si è verificato a partire dal 1° settembre 2024 (escludendo, quindi, quelle “effettuate” in precedenza, ancorché il termine di 90 giorni per fornire la prova decorra successivamente a tale data).

Se si segue questo criterio interpretativo si dovrebbe, in sostanza, considerare quale data della violazione quella in cui la cessione si considera effettuata a norma dell’art. 39 del DL 331/93 e quindi:

  • in linea generale, la data di inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato italiano (fatta eccezione per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti e per le cessioni in dipendenza di un contratto di “call-off stock”);
  • la data di emissione della fattura, se anteriore all’inizio del trasporto o spedizione, nei limiti dell’importo fatturato.
Possibile includere i beni consegnati prima del 1° settembre

Una diversa e forse più ragionevole tesi porterebbe, invece, a includere nella nuova disciplina sanzionatoria tutte le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni (entro il quale fornire la prova di uscita dei beni dal territorio nazionale) non è ancora decorso al 1° settembre 2024 (sebbene il momento di effettuazione della cessione si sia realizzato prima di tale data).

Sarebbe, ad esempio, il caso di beni che sono stati consegnati al cessionario per il trasporto o spedizione all’estero il 7 agosto 2024, per i quali non è pervenuta entro 90 giorni (7 novembre 2024) la prova di arrivo della merce in un altro Stato membro. Se i beni non sono giunti a destinazione e in assenza di una regolarizzazione della fattura (con versamento dell’IVA che non era stata applicata), si renderebbe quindi dovuta la nuova sanzione pari al 50% dell’imposta.

Questa impostazione avrebbe, dunque, un ambito applicativo più ampio sul piano temporale e meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Pubblicati gli elenchi split payment per il 2025

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2025.

Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.

A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72.

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2025 aggiornati al 17 ottobre 2024:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

Verifica degli elenchi prima di emettere la fattura

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.

Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.
 

(MF/ms)




Fissato per tutti all’1 gennaio 2025 il termine per ottenere il CIN

Con un avviso, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 22 ottobre, il termine per chiedere e ottenere il CIN viene fissato per tutti al 1° gennaio 2025.

Va ricordato che il CIN è il codice identificativo nazionale di cui, in base all’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

  • le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
  • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, le norme sul CIN “si applicano a decorrere” dal 2 novembre 2024, che costituisce il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale (G.U. 3 settembre 2024 n. 103 Parte II), dell’Avviso del Ministero del Turismo che ha attestato l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN.

Per ottenere il CIN, l’interessato deve accedere (tramite CIE o SPID), al portale disponibile sul sito del Ministero del Turismo, ove potrà visualizzare (grazie al sistema di interoperatività tra le banche dati regionali e nazionale, disciplinata dal DM 6 giugno 2024) le strutture “associate” al proprio codice fiscale e richiedere il CIN dopo aver verificato i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e (per i locatori) attestato la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023.

Il sistema consente, quindi, di richiedere il CIN solo dopo aver già ottenuto il CIR (codice regionale), salva la possibilità di “Segnalare la struttura mancante” (che comporta – si legge sul portale – l’invio di “una segnalazione alla Regione per procedere all’aggiornamento dei dati”.

Presupponendo questo “doppio passaggio”, il sistema presenta alcune criticità, come, ad esempio, quelle derivanti dal fatto che alcune Regioni non consentono di richiedere il CIN per immobili dati in locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni). Inoltre, anche in ragione del legame tra la richiesta del CIN e quella del CIR, l’art. 13-ter comma 3 del DL 145/2023 individuava una serie di scadenze differenziate, per l’ottenimento del CIN, variabili a seconda del procedimento e del momento di ottenimento del CIN).

In particolare, come illustravano fino al 21 ottobre anche le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (nell’aggiornamento del 17 ottobre 2024):

  • chi, alla data del 2 novembre 2024, fosse già in possesso del codice regionale, avrebbe avuto tempo fino al 1° gennaio 2025 per dotarsi del CIN;
  • chi avesse ottenuto il codice regionale dopo il 2 novembre avrebbe avuto 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del CIR per ottenere il CIN.
Ancora, chi non si fosse visto attribuire il CIR, pur avendolo chiesto, avrebbe avuto 10 giorni di tempo dal termine per la conclusione del procedimento.

Invece, per i titolari di strutture situate in Regioni che non prevedano il CIR o che non lo prevedano per quel tipo di struttura, il termine per ottenere il CIN sarebbe scaduto il 2 novembre 2024.

L’avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, allo scopo di garantire “piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale” abolisce queste scadenze differenziate e, in modo condivisibile, fissa un termine unico per tutti: il 1° gennaio 2025.

Come evidenziato pocanzi, in pratica, il termine, per alcuni (quelli che entro il 2 novembre ottengono il CIR) non cambia, mentre garantisce certamente maggior respiro a coloro che abbiano strutture in Regioni che non consentono loro, al momento, di chiedere il CIR per quella tipologia di struttura, che avrebbero dovuto adeguarsi entro il 2 novembre e, invece, avranno altri due mesi per mettersi in regola. Le sanzioni, infatti, scatteranno il 2 gennaio 2025 (si legge nelle “nuove FAQ” aggiornate al 22 ottobre 2024).

Inoltre, le “nuove” FAQ, aggiornate, risolvono un tema importante che non emergeva dall’avviso che ha spostato il termine al 1° gennaio. In astratto, il nuovo termine, per alcuni, potrebbe non configurare una proroga.

Basti pensare al caso di chi ottenga il CIR il 15 dicembre 2024: in base alle “vecchie regole” avrebbe avuto tempo fino al 15 gennaio 2025 per ottenere il CIN (30 giorni dall’ottenimento del CIR). Le FAQ aggiornate spiegano che, in questo caso, continua ad applicarsi il termine “mobile” di 30 giorni dall’ottenimento del CIR; in pratica – si legge nella FAQ 3.2 – solo se “i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, hai comunque tempo fino a quella data per ottenere il CIN”.

Quindi, i “vecchi” termini sembra continuino ad operare tutte le volte in cui, in base a termini mobili, scadano oltre il 1° gennaio 2025.

Ci si può chiedere se lo spostamento del termine, che è certamente da accogliere con favore, verrà recepito in una norma di legge.

Infine, lo spostamento sembra riguardare esclusivamente il CIN, mentre gli obblighi di sicurezza sanciti dalle altre disposizioni contenute nell’art. 13-ter del DL 145/2023 ne sembrano escluse.

(MF/ms)




Valute estere settembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2024).

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,1756
Peso Argentino 1065,8611
Dollaro Australiano 1,6398
Real Brasiliano 6,1528
Dollaro Canadese 1,5037
Corona Ceca 25,0994
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8611
Corona Danese 7,46
Yen Giapponese 159,081
Rupia Indiana 93,0808
Corona Norvegese 11,7852
Dollaro Neozelandese 1,7845
Zloty Polacco 4,2761
Sterlina Gran Bretagna 0,84021
Nuovo Leu Rumeno 4,9744
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1106
Rand (Sud Africa) 19,5634
Corona Svedese 11,3577
Franco Svizzero 0,9414
Dinaro Tunisino 3,3756
Hryvnia Ucraina 45,8186
Forint Ungherese 394,8633
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)