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Green Pass: aggiornate le Faq del governo

Si segnala che sul sito del Ministero sono state inserite nuove Faq in tema di Green Pass. Cliccare e scegliere “Area Bianca” e poi “Certificazione verde Covid-19 Green Pass”.

Qui di seguito riportiamo le tre domande che risultano più significative, ma invitiamo a consultarle tutte al link indicato sopra.

  • Visto l’obbligo del Green Pass nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
    No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?
    No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
  • I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
    Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

L’unico mezzo attualmente consentito per il controllo del Green Pass è la app “Verifica C19” che si può liberamente scaricare sul proprio dispositivo e che non registra i dati di coloro che vengono controllati.

Si resta in attesa di linee guida ministeriali per i controlli, nella prossima settimana speriamo di poter dare qualche supporto per la nomina dei delegati al controllo dei Green Pass.

(SN/bd)




Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco soggetti abilitati


L’elenco permette, a chi ha necessità, di eseguire queste verifiche di controllare se il proprio tecnico è abilitato o di sceglierne uno abilitato, come richiesto nel D.lgs. 81/2008 all’art. 71, comma 11.

 

Consultando l’allegato al Decreto n.52 dell’11 agosto 2021 sono indicate la ragione sociale, l’area di abilitazione e la scadenza.

(SN/bd)




Nuovo credito imposta sanificazione: invio richiesta dal 4 ottobre 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, disciplinato dall’art. 32 del Dl 73/2021.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, sono stati definiti con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191910/2021.

In sintesi, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Credito “teorico” pari al 30%

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

(MF/ms)
 




Bonus pubblicità 2021: costi recuperabili e termini per usufruirne

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, è stato necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”) di cui all’articolo 57bis Dl 50/2017.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è stata quindi spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Con la modifica apportata, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), L. 249/1997, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 L. 47/1948, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 16.05.2018 n. 90).

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Per usufruire dell’agevolazione occorre effettuare una prenotazione delle risorse per l’anno 2021 nel mese di ottobre contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 (periodo di prenotazione a regime) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).

Dal 1° al 31 gennaio 2022: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti “effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili.

Con l’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021 è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (risoluzione 41/E/2019).

(MF/ms)




Accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate: approfondimenti

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.
 
Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.
 
Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

 

ATTENZIONE: I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti giuridici, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.
I professionisti delegati potranno continuare ad accedere e quindi a consultare il cassetto fiscale dei propri clienti previa presentazione all’Agenzia Entrate del relativo modulo di delega opportunamente compilato e sottoscritto.
Si ricorda che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici. 

Ecco alcuni esempi di utilizzo.

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.
 
Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:
  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • Civis – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite Civis;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida ed un video tutorial per illustrare come si accede ai servizi online con Spid – e come ottenerlo – con Cns e con la Carta d’identità elettronica.

Lo Spid è uno strumento sempre più indispensabile in quanto è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Le istruzioni per attivare la propria identità digitale sono presenti anche sul sito dell’Agid (cliccare qui).

Tutti i cittadini italiani maggiorenni possono attivare la propria identità Spid, purché abbiano:

  • un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
  • una e-mail e un numero di cellulare personale.
È possibile scegliere uno o più gestori di identità (identity provider), tra quelli abilitati, e registrarsi.
 
Il Ministero dell’Interno, attraverso il proprio sito, ha fornito informazioni circa l’utilizzo della Carta d’identità elettronica (cliccare qui). “Entra con Cie” è infatti il servizio che consente ai cittadini in possesso di una Cie di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
  • “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento della Cie sul proprio computer è necessario installare prima il “Software Cie“;
  • “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della Cie;
  • “Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID“.
 
L’Agenzia delle Entrate non è stata l’unica a modificare le proprie modalità di accesso; anche l’Inps ha introdotto alcune modifiche di accesso che riguardano direttamente gli intermediari e non i privati contribuenti.
Con la circolare INPS 2 luglio 2021, n. 95, l’Istituto ha infatti annunciato l’avvio di una campagna di comunicazione per informare l’utenza, assicurando una più graduale transizione dal Pin verso l’utilizzo delle credenziali Spid, Cie e Cns; l’accesso tramite Pin ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non è più consentito dal 1° settembre 2021. In questo caso gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato, ecc., si sono dovuti dotare di credenziali SPID almeno di livello 2 o della CIE (con relativo PIN).

(MF/ms)
 




“Previsioni difficili Numerosi fattori pesano sui mercati”

La Provincia del 27 settembre 2021, intervista a Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia di Api Lecco Sondrio.




Green Pass: informativa per i dipendenti in lingua inglese e francese

Trasmettiamo in allegato l’informativa, in lingua inglese e francese, per i dipendenti di lingua straniera in merito all’obbligatorierà del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021.

(SN/am)
 




Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021: approfondimenti e informativa per i dipendenti

Il Decreto n. 127/2021 che si allega è il provvedimento legislativo che impone l’obbligo del Green Pass in maniera estensiva al mondo del lavoro, pubblico e privato. E’ vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 23 settembre 2021.

In realtà l’obbligo di Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021, ma è del tutto evidente che le prossime settimane sono fondamentali per organizzare le modalità di controllo del Green Pass nei diversi luoghi di lavoro e per fare il vaccino da parte di chi non aveva ancora provveduto.

Per questa ragione è utile informare subito tutto il personale dipendente, ma anche eventuali lavoratori in appalto o consulenti e visitatori, che dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass. Si suggerisce di esporre nelle bacheche o di far circolare una comunicazione simile a quella allegata.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno il compito di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma anche a campione; per farlo occorre individuare con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e dare loro adeguate istruzioni. In attesa delle linee guida che il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di adottare, per l’omogenea definizione delle modalità organizzative, si suggerisce di consultare le indicazioni per l’uso della App VerificaC19 su dispositivo mobile, che si trovano nelle Faq governative  e che tengono conto degli aspetti relativi alla Privacy.

La sanzione per le aziende che non avranno adottato le modalità di controllo possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate.

Si consiglia di consultare il sito dedicato alla certificazione verde dove trovare i dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e molti altri aspetti operativi

(SN/bd)




Pubblicato il decreto attuativo della “super Ace”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 settembre 2021, l’atteso provvedimento attuativo della disciplina della c.d. “super Ace” (art. 19 del Dl 73/2021), il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all’Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito d’imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L’agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in un diverso calcolo di criterio dell’Ace (con un coefficiente maggiorato del 15% in luogo dell’1,3%, e senza ragguagli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta utilizzabile nel modello F24. Nel contesto della “super Ace” gli incrementi rilevanti sono limitati a 5 milioni di euro (l’eccedenza è, invece, agevolata con l’Ace “ordinaria”) e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.

In termini generali, il provvedimento limita in modo considerevole le aspettative di più società che hanno effettuato nel 2021 incrementi del capitale, posticipando in modo significativo la data della possibile compensazione.

Mentre, infatti, la norma primaria (art. 19 comma 3 del Dl 73/2021), replicata dall’art. 4.2 del provvedimento attuativo, stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro o la rinuncia ai crediti, o a quello in cui l’assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l’utile di esercizio, lo stesso provvedimento contiene due norme che, nei fatti, spingono in là nel tempo questo beneficio:

  • la prima (art. 3.3) consente di inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazioni Ace”) solo a decorrere dal 20 novembre 2021;
  • la seconda (art. 4.1) concede sino a 30 giorni all’Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.
Essendo la compensazione nel modello F24 subordinata alla comunicazione del riconoscimento del credito, l’orizzonte temporale su cui si va a collocare il beneficio è individuabile nel dicembre del 2021, “saltando” così – a meno di comunicazioni Ace tempestive e di un rapido riscontro dell’Agenzia delle Entrate – anche la scadenza del 30 novembre 2021 per i secondi acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Venendo invece agli aspetti positivi, l’art. 3.3 del provvedimento precisa che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell’anno). Quindi, per due versamenti dei soci effettuati nel 2021, la società può presentare una prima comunicazione Ace per il primo versamento, potendo compensare anticipatamente il credito d’imposta derivante da questo apporto, e così fare in modo distinto per il secondo versamento. Va da sé, però, che la fissazione del termine iniziale delle richieste al 20 novembre 2021 depotenzia di molto questa norma, la quale in sé aveva potenzialità di sicuro interesse per le imprese che si sono capitalizzate.

Nella comunicazione (da presentare esclusivamente in via telematica) i dati principali sono quelli della natura del soggetto d’imposta, della variazione in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del credito d’imposta.

Nella casella “Tipo soggetto” occorre segnare il codice “1” se il beneficiario è un soggetto Irpef, “2” se esso è un soggetto Ires ordinario o “3” se è un soggetto Ires tenuto al versamento della maggiorazione per gli intermediari finanziari (in tal caso, le istruzioni precisano che per il computo del credito si tiene conto anche della maggiorazione).

L’elencazione dei soggetti ammessi, in cui si fa riferimento anche alle snc e alle sas, sembrerebbe indicare che sono esse (e non, quindi, i soci) a beneficiare del credito; se questa interpretazione è corretta, il meccanismo di calcolo del credito d’imposta sarebbe quello che già le società di persone sperimentano al fine di trasformare le eccedenze Ace non utilizzate ai fini della compensazione con l’Irap.

Per quanto riguarda i successivi campi, se ad esempio una società di capitali ha accantonato a riserva l’utile del 2020 per 600.000 euro e ha ricevuto dai soci nell’agosto 2021 versamenti in conto capitale per 2 milioni di euro, occorre indicare nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” l’importo di 2,6 milioni di euro, nel campo “Rendimento nozionale” quello di 390.000 euro (il 15% degli incrementi) e nel campo “Credito d’imposta” il credito di 93.600 euro (il 24% del rendimento nozionale). Ove vi sia un altro versamento nel dicembre 2021, questo può essere oggetto di una seconda comunicazione Ace autonoma.

Da ultimo, il provvedimento attuativo precisa, all’art. 4.4, che il modello F24 per la compensazione deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che (indicazione non presente nella norma primaria), se il credito d’imposta eccede 150.000 euro, occorrono le attestazioni antimafia (quadro A del modello).

(MF/ms)




Utilizzo del bonus investimenti: chiarimenti

Con le risposte a interpello nr. 602 e 603 pubblicate il 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relativamente all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020, riprendendo in parte i chiarimenti già forniti nell’ambito della circolare n. 9/2021.

In entrambe le suddette risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate, come già affermato nella circolare citata, ritiene che il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020 debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%.

In questo caso, l’Agenzia ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.

Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

L’Agenzia chiarisce quindi che nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante ma non sia stato versato l’acconto minimo del 20% (anche, ad esempio, nel caso in cui l’acconto sia stato versato in misura “insufficiente”), trova applicazione la “nuova” disciplina di cui alla L. 178/2020.

Nella risposta n. 603/2021 l’Agenzia precisa inoltre che, in relazione ad un investimento effettuato nel 2020 a cui si applica il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 per effetto dell’avvenuta “prenotazione” entro il 15 novembre, seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni risultano prima interconnessi (22 dicembre) e poi consegnati (30 dicembre), ai sensi dell’art. 1, comma 191, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall’anno 2021.

Nella risposta n. 602/2021 viene invece analizzata la decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta di cui alla L. 178/2020.

In particolare, si chiede a decorrere da quale periodo di imposta è possibile compensare la prima rata del credito di imposta “4.0”, spettante in forza del comma 1056, tenuto conto che nel caso di specie l’interconnessione del bene in oggetto al sistema aziendale si è verificata nell’anno 2020 e risulta regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, datata 31 dicembre 2020, mentre la perizia del tecnico abilitato – prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria ai fini dell’agevolazione per beni di costo di acquisto inferiore a 300.000 euro – è stata giurata e consegnata alla società soltanto le prime settimane del mese di gennaio 2021.

In merito all’utilizzo in compensazione del credito di imposta legittimamente maturato, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 1059, della L. 178/2020 “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…) in tre quote annuali di pari importo, (…) a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo”.

Nel caso di specie, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020.

L’Agenzia ribadisce inoltre che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.

Chiarimenti sulla cumulabilità anche per il vecchio bonus

Si segnala altresì che con la risposta a interpello n. 604, relativa al credito d’imposta investimenti di cui alla L. 160/2019, l’Agenzia delle Entrate applica anche al “vecchio” credito d’imposta i chiarimenti forniti nell’ambito della circolare n. 9/2021 in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni del credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 nel limite massimo del costo sostenuto.

(MF/ms)