Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide
Questi gli argomenti trattati:
- Legge di Bilancio 2023
- Decreto Milleproroghe
- Novità ultima ora
(MF/am)
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Questi gli argomenti trattati:
(MF/am)
In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del Dm 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.
In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del Dm 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l’ammontare dell’agevolazione.
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Si ricorda che i codici tributo istituiti per la compensazione in F24 dei crediti relativi al 1° e 2° trimestre 2022 non sono più utilizzabili.
Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
(RP/mf)
In particolare riportiamo qui le novità introdotte con la recente circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; le regole vigenti da gennaio 2023 sono di seguito elencate:
Casi Covid confermati
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità qui indicate:
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
Le regole sono diverse per soggetti immunodepressi, per gli operatori sanitari, per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Contatti stretti di casi Covid
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
(SN/am)
“Se i prezzi dell’elettricità (PUN) dovessero rimanere ai livelli attuali fino a fine gennaio, imprese e aggregatori che hanno aderito all’Energy Release si troverebbero nella condizione di dover trasferire liquidità al GSE invece di riceverla. Insomma, siamo di fronte a un vero e proprio paradosso che rende la situazione delle imprese ancora più difficile a fronte della necessità di essere competitive anche sul piano internazionale. È necessario pertanto abbassare il tetto della tariffa fissato a 210 euro per MWH per l’acquisto di energia a prezzo calmierato, visto che la scorsa settimana il prezzo medio dell’energia è stato pari a 180,35 megawattora e nella giornata di ieri si era attestato a 157,64. Solo in questo modo si verrebbe incontro alle esigenze delle aziende che da mesi sono alle prese con rincari energetici folli che ne stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza”.
Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
A tale proposito ricordiamo che:
(MP/am)
Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.
Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.
L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
La delibera Tiad molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.
(SN/am)
Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori degli impianti presentino domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).
Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:
Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.
Inoltre l’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.
Le altre modifiche riguardano:
(SN/am)
Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 142,1365 |
| Peso Argentino | 165,0948 |
| Dollaro Australiano | 1,5455 |
| Real Brasiliano | 5,3846 |
| Dollaro Canadese | 1,3708 |
| Corona Ceca | 24,3689 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,3171 |
| Corona Danese | 7,4387 |
| Yen Giapponese | 145,1241 |
| Rupia Indiana | 83,3384 |
| Corona Norvegese | 10,3357 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6828 |
| Zloty Polacco | 4,6964 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,86892 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9142 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0201 |
| Rand (Sud Africa) | 17,8328 |
| Corona Svedese | 10,8798 |
| Franco Svizzero | 0,9842 |
| Dinaro Tunisino | 3,2913 |
| Hryvnia Ucraina | 37,2985 |
| Forint Ungherese | 406,6827 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
L’obiettivo è leggere l’andamento del lavoro delle nostre imprese associate rilevando la tendenza nell’anno che si è appena chiuso e misurando la vostra visione sul prossimo futuro.
Il questionario online, e in forma anonima, deve essere compilato entro mercoledì 18 gennaio 2023.
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE
(MP/am)
Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
(FV/fv)