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Imprese elettrivore: attive le funzionalità del portale GO del GSE per l’assolvimento degli obblighi – Quota green

Informiamo le aziende elettrivore che il GSE ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida, riportate in allegato, che illustra le modalità e i termini con cui le imprese che accedono alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema devono adempiere per l’anno 2025 agli obblighi di riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio (autoproduzione, contratti PPA o Garanzie di Origine – GO).
Ricordiamo che la scelta della Green Conditionality è indicata dalle singole aziende sul portale della CSEA in occasione della presentazione della dichiarazione elettrivori per l’anno 2025.
 
Gli energivori che hanno scelto di soddisfare la Green Conditionality attraverso la copertura dei propri consumi con energia da fonti prive di carbonio e/o che aderiscono al meccanismo Energy Release 2.0, sono tenute a registrarsi (qualora non già censite nell’ambito di altre applicazioni e/o per la competenza dell’anno 2024) all’Area Clienti del GSE (https://auth.gse.it/oam/server/auth_cred_submit) e a sottoscrivere il servizio Garanzie di Origine (GO) per eseguire la registrazione del profilo Energivoro.
A seguito dell’avvenuta apertura del Conto Proprietà sul Portale GO, le imprese elettrivore dovranno infine presentare entro il 31 marzo 2026 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2025) suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
 
Le funzionalità del portale GO del GSE per l’assolvimento degli obblighi sono attive dal 4 febbraio 2026 al 31 marzo 2026.
 
Ricordiamo che all’interno della propria sezione del portale GO, le imprese elettrivore potranno visualizzare il quantitativo di Garanzie di Origine, suddivise per tipologia per il soddisfacimento della Quota Green (30% o 50%).
La formula di calcolo della Quota Green per l’anno 2025 prevede l’acquisizione automatica delle Garanzie di Origine da Energy Release 2.0, utilizzando per l’anno 2025 le GO riconosciute nel contratto che saranno annullate entro il 30 aprile 2026.
 
Per approfondire le modalità di registrazione e di apertura del conto proprietà sul portale GO del GSE è possibile consultare il Manuale Utente GO, mentre per le modalità di presentazione delle autodichiarazioni e di acquisizione delle Garanzie di Origine, la “Guida all’utilizzo del Portale GO – Green Conditionalities”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Lavori elettrici: novità da recepire nel Dvr entro maggio 2026

Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata una nuova edizione, della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” la sesta edizione (CEI 11-27:2025).

La nuova versione:

  • è in vigore dal primo novembre 2025
  • sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026
  • presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva.
La norma riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. Si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
La sesta edizione, in vigore dal 1° novembre 2025, ha introdotto novità cruciali per i lavori elettrici. Sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano è disponibile la norma stessa e una sintesi delle novità.

Le principali novità includono:

  • rivisitazione delle distanze di sicurezza
  • ridefinizione dei ruoli dei lavoratori coinvolti, con aggiornamento degli acronimi delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
  • ridefinizione dei concetti di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
  • focus sull’arco elettrico (Arc Flash)
Occorre sottolineare che le modifiche comportano la necessità di intervenire sul DVR aziendale e che il tempo disponibile è limitato: dal 29/05/2026 le novità devono essere state recepite.

Si allega la dispensa del webinar che si è tenuto in associazione in data 27/01/2026 da parte del docente qualificato ing. Calvi. I corsi da lui tenuti coerentemente con i nuovi obblighi sono disponibili sul sito dell’associazione.

Formazione base e aggiornamento rischio elettrico
La nuova edizione mantiene la suddivisione dei livelli 1A, 2A, 1B e 2B e specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante Corsi frontali oppure Corsi a distanza in modalità sincrona, ossia corsi in videoconferenza sincrona (non è ammessa invece la modalità e-learning).
La norma CEI 11-27 / 2025 prevede inoltre che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni, sia per la parte relativa ai lavori fuori tensione e in prossimità che per la parte dei lavori sotto tensione, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre è molto importante l’addestramento operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma. Lo scopo è completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative in sicurezza. Spetta al Datore di Lavoro definire le iniziative aggiuntive che possono risultare utili ai lavoratori in base alle specifiche attività di mansione, con rischio elettrico.

(SN/am)

 




Transizione 4.0: tre nuove faq chiariscono la compilazione dell’ F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ il 29 gennaio 2026 nella sezione dedicata al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).

Le risposte affrontano alcuni dei dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”.

 

FAQ A.d.E. 29.1.2026
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali Transizione 4.0,
  • indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026,
  • aver fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024,
  • per fruire della seconda quota ha indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno vanno indicati nel modello F24 per fruire della seconda quota?

R: La risoluzione 15 maggio 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
D: un’impresa:

  • ha effettuato un investimento in beni strumentali Transizione 4.0, prenotati entro i 31.12.2024 (acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e ordine accettato dal venditore)
  • ha completato l’investimento nel 2025
  • ha presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027,
  • ha fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025.

Si chiede quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

R: In generale, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali Transizione 4.0
  • completato l’investimento nel 2026,
  • effettuato la prenotazione (acconti >20% e ordine accettato) entro il 31.12.2025.

Si chiede se è possibile fruire della prima quota nel 2026 e come compilarlo?

R: Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

 
(MF/ms)




Autoliquidazione Inail 2025-2026: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì16 febbraio 2026;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2025+anticipo rata 2026) deve riportare il numero di riferimento 902026 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2025 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 2 marzo 2026;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2026 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì16 febbraio 2026;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2025/2026, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 32,75% valido per l’anno 2025.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2025/2026, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Lunedì 16 febbraio 2026 Lunedì 16 febbraio 2026 0
II rata Sabato 16 maggio 2026 Lunedì 18 maggio 2026 0,00670548
III rata Domenica 16 agosto 2026 Giovedì 20 agosto 2026 0,01363699
IV rata Lunedì 16 novembre 2026 Lunedì 16 novembre 2026 0,02056849
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Terza edizione “La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro concorso: 

La Provincia (in allegato): La piccola impresa degli studenti Coinvolti in 300

 
Prima Lecco: CONFAPI LECCO SONDRIO Terza Edizione de “La Piccola Impresa che Vorrei”: studenti e imprenditori innovano a Lecco e Sondrio
 
Lecco Today: CONFAPI LECCO SONDRIO Scatta la nuova edizione de “La piccola impresa che vorrei”: 300 studenti sfidano il mondo del lavoro

Lecconotizie: CONFAPI LECCO SONDRIO Scuola e impresa a confronto: al via la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”

 




Terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”: in gara 300 studenti e 19 imprenditori

È in corso da alcune settimane la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”, il concorso per le scuole ideato da Confapi Lecco Sondrio nell’anno scolastico 2025/2026. Anche quest’anno l’iniziativa coinvolge centinaia di studenti e una ventina di imprenditori, che affiancano le classi nel ruolo di tutor per la realizzazione di un progetto di impresa. L’obiettivo, come nelle edizioni precedenti, è favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro.
Per questa terza edizione partecipano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio, confermando una collaborazione territoriale ormai consolidata. In gara ci sono 19 classi, per un totale di circa 300 studenti e 19 imprenditori coinvolti.
Il progetto si articola in tre fasi. Nella prima, attualmente in corso, gli imprenditori si presentano agli studenti raccontando in classe la propria storia professionale e imprenditoriale. Seguirà una seconda fase dedicata alle visite aziendali, mentre nella terza fase studenti e tutor lavoreranno insieme allo sviluppo del progetto, che verrà poi consegnato a Confapi Lecco Sondrio.
Una giuria dedicata valuterà tutti i progetti in concorso e decreterà i tre vincitori dell’edizione 2025/2026, ai quali sarà assegnato un premio in denaro da destinare all’acquisto di materiale scolastico o alla realizzazione di attività didattiche.
Sabato scorso, 31 gennaio, è scaduto il termine per comunicare all’associazione il titolo dei progetti. Ora ogni classe, con il supporto dell’imprenditore tutor, procederà allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, che dovrà essere consegnata entro sabato 11 aprile. La finale del concorso si terrà nel mese di maggio.
Proseguiamo anche per quest’anno scolastico il percorso iniziato tre anni fa con grande entusiasmo, soprattutto grazie alla spinta degli imprenditori che ci chiedono di continuare su questa strada – dichiara Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio –. Mettere in contatto il mondo della scuola e quello aziendale non è una sfida semplice, ma credo che questo concorso abbia contribuito a renderla più naturale e ormai una consuetudine. Entrare in una classe e raccontare la propria vita e il proprio lavoro non è facile, ma è un passaggio essenziale per avvicinare i ragazzi, conoscere il loro mondo e metterli in contatto con il nostro, che potrebbe essere il loro futuro”.
 
Queste le classi partecipanti alla terza edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3B LES – 3CLES – 3A LES Bertacchi di Lecco, 3O meccanico – 3P Meccanico dell’Istituto Fiocchi Lecco, 3A e 3B Professionale commerciale dell’Istituto Parini di Lecco, Edilizia – Grafica – Operatore elettrico dell’Istituto Clerici di Merate, 3-4-5- Indirizzo Aeronautico Istituto Volta di Lecco, 3A BATL Istituto Badoni di Lecco, 3 Costruzione Ambiente Territorio – 4 Grafici Saraceno-Romegialli di Morbegno, 4 A Sistemi informativi industriali – 4 BA amministrazione finanza marketing – 3C liceo delle scienze umane – 3A liceo scientifico dell’istituto Pinchetti di Tirano.
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona,  TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, VML di Brivio.  

Anna Masciadri 
Ufficio stampa 
 




CONAI: aggiornamenti alle liste imballaggi in plastica. Webinar giovedì 12 febbraio 2026

Si segnala un’iniziativa divulgativa di Conai, per segnalare le novità della guida aggiornata 2026 e per mostrare l’uso dello strumento digitale per la ricerca del codice corretto per gli imballaggi da mettere sul mercato.
Il webinar, promosso da CONAI, si intitola “Guida CONAI 2026: novità e approfondimenti sulle liste degli imballaggi in plastica”, e si tiene il 12 febbraio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.00.

 

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming e la partecipazione è gratuita.
Iscriversi cliccando qui.

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.
Nel corso dell’evento verranno presentate le principali novità della Guida CONAI 2026, con un approfondimento sugli aggiornamenti delle liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1° gennaio 2026. Durante l’evento è altresì previsto un richiamo al toolCodice Imballaggio, implementato da Conai a inizio 2023, con una dimostrazione pratica delle sue funzionalità e modalità di utilizzo.

Nel corso del webinar è prevista una sessione live di Q&A, con l’obiettivo di rispondere ai più frequenti dubbi, richieste di approfondimento e chiarimenti da parte della platea. Sarà possibile, in fase di iscrizione, inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta nel corso del webinar.

(SN/am)




Rentri: ottenere la firma remota per sottoscrivere il FIR digitale (xFIR)

Entro il 13/02/2026 ogni produttore deve avere fatto la procedura per avere a disposizione la firma digitale dell’operatore, da porre su xFIR cioè sul FIR completamente dematerializzato. Il FIR Digitale infatti (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

  • certificati qualificati eIDAS
    Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
  • certificati di identificazione elettronica eIDAS
    Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
  • certificato di firma remota RENTRI
    • valido solo nel RENTRI
    • è riferito all’Operatore
    • non va confuso con il certificato interoperabilità
    • utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
 
Si allegano le slide che spiegano come ottenere la firma remota.
Si sottolinea che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI, che tuttavia in alcuni casi potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.

Si segnala inoltre che sul sito dell’Albo gestori, una news del 22/01/2026 informa del rilascio di alcune funzionalità (in ambiente di produzione).

  • Gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto e API per la creazione e compilazione dei FIR;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali.
  • L’attivazione in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

(SN/am)

 

 




Energy Release 2.0: prorogato al 9 marzo 2026 il termine per la presentazione della garanzia incondizionata relativa al contratto

Con nota del 26 gennaio 2026, riportata in allegato, il GSE ha comunicato che è prorogato al 9 marzo 2026 il termine del 28 febbraio per la presentazione della Garanzia Incondizionata relativa al Contratto da parte dei Clienti finali energivori/Aggregatori e dei Soggetti Terzi Delegati, in linea con quanto previsto dalle Regole Operative.

Inoltre, a decorrere dal 16 febbraio 2026 ed entro il 9 marzo 2026, si potrà sottoscrivere l’Addendum al contratto finalizzato alla delega, mediante l’apposita funzionalità presente nel Portale E-RELEASE.

Il termine ultimo del 9 marzo è funzionale al consolidamento del perimetro dei soggetti (Clienti finali energivori/Aggregatori e Soggetti Terzi Delegati) che parteciperanno alla procedura competitiva, a valle dell’attivazione dell’Addendum.
 
(RP/rp)




Gestione perdite sterilizzate al 31 dicembre 2020

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito aveva, originariamente, stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 potevano non applicarsi gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Inoltre, il termine entro il quale la perdita avrebbe dovuto risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è stato posticipato al quinto esercizio successivo; ed è l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori poteva, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadiva che, fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione avrebbero dovuto comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

In sede di conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) il riferimento al 31 dicembre 2020 è stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021, per il tramite del comma 1-ter dell’art. 3.

L’art. 3 comma 9 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) convertito, infine, ha sostituito, nel comma 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

La singola deroga rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita (così Trib. Napoli 2 aprile 2022).

Le decisioni assunte in ordine alle perdite emerse nei ricordati esercizi avrebbero dovuto comunque essere supportate da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento nell’arco temporale concesso, ferma restando la distinta indicazione in Nota integrativa.

A ogni modo, chi ha sterilizzato le perdite al 31 dicembre 2020 deve ora valutare attentamente le misure da adottare. In dottrina, infatti, è stato sottolineato che, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, vale a dire in questi giorni, si deve procedere secondo le seguenti modalità:

  • se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025;
  • se la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.
Peraltro, osserva la circolare Assonime n. 3/2021 (§ 5), essendo stato attribuito ai soci un periodo di moratoria di cinque esercizi, è da ritenere necessario che i soci realizzino in modo immediato ed effettivo il rafforzamento patrimoniale idoneo a ripristinare il capitale sociale. Vale a dire che, seppure non si volesse ritenere che la sottoscrizione dell’aumento, almeno fino al minimo legale, debba essere contestuale all’assunzione della delibera, è comunque impossibile concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto di opzione superiore a quello minimo di legge.

Appare tuttavia, possibile, in alternativa, che la società valuti di accedere alla composizione negoziata della crisi o a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ex DLgs. 14/2019, per beneficiare, ulteriormente, della sospensione degli obblighi ricordati e della causa di scioglimento anzidetta.
 

(MF/ms)