Centro Studi: indagine su risorse umane, formazione e welfare
Il questionario deve essere compilato entro martedì 30 maggio 2023.
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE
(AM/am)
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Il questionario deve essere compilato entro martedì 30 maggio 2023.
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(AM/am)
Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.
Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.
Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.
Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.
(GS/sg)
L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.
Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:
Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).
L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.
La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
Utilizzo entro il 31 dicembre 2023
Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.
(RP/mf)
L’area di Ats Brianza che si occupa di promuovere stili di vita sani, chiede ad Api Lecco Sondrio di diffondere questa indagine. Si partecipa compilando entro il 30/06/2023 il questionario accessibile cliccando qui
Il questionario è suddiviso in due parti:
Cosa intende ISTAT con “mansioni a bassa qualifica”. P.to 8 (nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali) PROFESSIONI NON QUALIFICATE, comprende le professioni che richiedono lo svolgimento di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il completamento di un particolare percorso di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili manuali, l’uso della forza fisica e una limitata autonomia di giudizio e di iniziativa nell’esecuzione dei compiti. Tali professioni svolgono lavori di manovalanza e di supporto esecutivo nelle attività di ufficio, nei servizi alla produzione, nei servizi di istruzione e sanitari; compiti di portierato, di pulizia degli ambienti; svolgono attività ambulanti e lavori manuali non qualificati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella produzione industriale.
Lo studio ha l’obiettivo di identificare aree/gruppi a più alto rischio di esposizione o di vulnerabilità ai fattori che possono danneggiare la salute, per costruire e proporre azioni di prevenzione e promozione della salute attraverso l’adozione di stili di vita sani per una riduzione della futura incidenza di malattie croniche.
Rivolgersi a un contesto lavorativo appare appropriato, in quanto consente di raggiungere un’ampia platea di lavoratori, ragionando al contempo in termini di equità di salute e riduzione delle diseguaglianze.
Per qualunque chiarimento è possibile contattare direttamente Ats Brianza nelle figure di: Abbiati Stefania o Benenati Patrizia, e-mail: promozionesalute@ats-brianza.it. L’Equipe di Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di rischio comportamentale – Area luoghi di Lavoro – di ATS Brianza, ringrazia per la collaborazione.
Api Lecco Sondrio vi chiede di far sapere a silvia.negri@api.lecco.it se avete partecipato alla consultazione.
(SN/am)
Tutte le Imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le Ditte Individuali.
La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – valido ed attivo – comporta, pertanto, l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’Imprenditore – e congiuntamente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.
La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.
La CCIAA di Como-Lecco avvierà nelle prossime settimane la procedura prevista dalla legge per l’assegnazione del domicilio digitale a tutte le imprese lariane che ancora non l’avessero comunicato al Registro Imprese.
Verrà pubblicato sul sito istituzionale il relativo provvedimento con l’elenco delle aziende risultanti sprovviste di PEC.
Deve essere cura di ogni azienda verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco e regolarizzare la propria posizione entro 45 gg dalla pubblicazione.
Decorso tale periodo ci sarà un ulteriore aggiornamento dell’ elenco e alle aziende risultanti ancora scoperte si assegnerà d’ufficio il domicilio digitale presso il quale verranno comunicate le relative sanzioni amministrative.
Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.
Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa della CCIAA di Lecco al seguente link: DOMICILIO DIGITALE CCIAA
(MF/ms)
L’obiettivo principale del 2023 è richiamare l’attenzione sulla necessità di ridurre il contenuto di sale nei prodotti trasformati e nella ristorazione collettiva. Sul sito della SINU sono pubblicate informazioni preziose e consigli utili a tutti e per tutte le fasce di età (https://sinu.it/meno-sale-più-salute ).
A tavola, a casa o fuori casa, al lavoro o facendo la spesa, dimentichiamo che mangiare con meno sale è uno dei modi più semplici, economici ed efficaci per migliorare la nostra salute. Le cose più importanti che possiamo fare sono: leggere bene l’etichetta dei cibi, scegliere i prodotti con minor contenuto di sale e non aggiungere altro sale a tavola.
In allegato c’è la locandina che si può appendere presso i luoghi dove si trascorre qualche minuto di pausa o dove si pranza con i colleghi. Si chiede alle Aziende di sensibilizzare i dipendenti per aumentare la consapevolezza di questa buona pratica di salute.
Api Lecco Sondrio, come parte della rete territoriale, collabora alla campagna. Se potete, inviate a silvia.negri@api.lecco.it una foto che riprende il luogo in cui avete affisso il cartello allegato.
(SN/am)
Come noto la comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre (termine così differito per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).
Si riepilogano nella tabella sottostante i termini di presentazione per il 2023, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.
| Liquidazioni iva mensili | Liquidazioni iva trimestrali | Scadenza |
|---|---|---|
| Gennaio | I° trimestre 2023 |
31 maggio 2023 |
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | II° trimestre 2023 |
2 ottobre 2023 |
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | III° trimestre 2023 | 30 novembre 2023 |
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | IV° trimestre 2023 |
28 febbraio 2024 |
| Novembre | ||
| Dicembre |
Inoltre, è stato precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (Totale operazioni attive), devono essere incluse anche le operazioni esenti dall’IVA di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.
A quest’ultimo riguardo, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 83/2021, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le vendite a distanza effettuate attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, quali un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, stabilendo che gli operatori che, attraverso l’uso delle piattaforme on line, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione.
In pratica, le vendite a distanza a favore di consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, danno luogo, allo stesso tempo, ad una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica e a una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente, cosicché il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato quale rivenditore dei beni.
L’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica, se territorialmente rilevante in Italia, è esente da IVA con obbligo di fatturazione.
In base all’art. 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972, l’esenzione non preclude l’esercizio della detrazione dell’IVA, con la conseguenza che – nel calcolo del pro rata di detrazione – il fornitore considera la cessione in esame come equiparata alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
(MF/ms)
La Corte di Giustizia Ue, con la recente sentenza relativa alla causa C-282/22, ha ora segnato un passaggio importante sul tema, sancendo che un’operazione composita comprendente la ricarica dei veicoli e alcuni servizi a essa funzionali costituisce una cessione di beni ai fini IVA.
Nello specifico, l’operazione esaminata comprendeva, oltre alla fornitura di energia, anche alcune prestazioni, quali l’accesso a dispositivi di ricarica, l’assistenza tecnica e l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione.
In particolare, poiché ai clienti veniva offerto l’accesso a una infrastruttura specializzata per la ricarica rapida del veicolo, il giudice del rinvio aveva posto il dubbio che l’operazione potesse qualificarsi come prestazione di servizi, risultando predominante nell’ambito dell’operazione unica l’accesso a un punto di ricarica che consentisse una sosta più breve.
Secondo costante giurisprudenza, per determinare se un’unica prestazione complessa debba qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi ai fini IVA, occorre considerare tutte le circostanze in cui si svolge l’operazione, per ricercarne gli elementi caratteristici e quelli predominanti, da identificare basandosi sul punto di vista dell’utente medio, tenendo conto dell’importanza qualitativa e non semplicemente quantitativa degli elementi di facere rispetto a quelli di dare.
In tale valutazione, però, non vanno presi in considerazione i servizi che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene
La Corte ha dunque ritenuto che l’elemento predominante dell’operazione unica risiedesse nel trasferimento di energia elettrica, e quindi in una cessione di beni ex art. 15 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce.
L’accesso ai dispositivi di ricarica, infatti, va considerato un servizio minimo, che accompagna necessariamente la fornitura di energia e che quindi non può essere preso in considerazione per valutare la quota dei servizi della prestazione complessa.
L’assistenza tecnica e l’uso della piattaforma di prenotazione, poi, costituendo il mezzo per fruire al meglio della fornitura di energia elettrica, vanno considerati accessori a quest’ultima, non essendo un fine ex se.
La decisione è in linea con le indicazioni del Comitato IVA (cfr. working paper n. 1012 del 17 marzo 2021).
È peraltro opportuno ricordare che l’Italia, inizialmente, non aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che soltanto l’operazione tra il fornitore di energia e il gestore dell’infrastruttura potesse considerarsi cessione di energia elettrica, mentre quello effettuato dal gestore doveva essere inquadrato come “servizio di ricarica”. Secondo questa lettura, il consumo dell’energia doveva imputarsi al solo gestore.
Agenzia delle Entrate già allineata sul punto
L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, si è comunque conformata alle indicazioni del Comitato IVA. Infatti, con la risposta a interpello n. 27/2023, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente “anticipato” le conclusioni dei giudici comunitari, affermando che una combinazione di “servizi di ricarica” di veicoli doveva qualificarsi come fornitura di energia e quindi come cessione di beni ai fini IVA.
Nel caso specifico, una società italiana Alfa metteva a disposizione degli utenti una app per monitorare i dati del proprio veicolo e per effettuare la ricarica presso la stazione convenzionata più vicina, senza pagare il costo del rifornimento, già incluso nel corrispettivo unico pagato per l’abbonamento.
A sua volta, Alfa acquistava tali “servizi” dal partner commerciale Zeta, sfruttandone la rete di convenzioni.
Analogamente a quanto concluso dalla Corte Ue nella causa C-282/22, l’Agenzia ha ritenuto che tale pacchetto di “servizi” costituisse un’operazione unica e composita ai fini IVA, il cui elemento principale è la fornitura di energia elettrica per la ricarica, mentre gli altri servizi sono accessori a quest’ultima.
Si noti peraltro che sia la Corte Ue, sia l’Agenzia delle Entrate, nel giungere alle suddette conclusioni, hanno dato rilievo alle modalità di determinazione del corrispettivo, ossia alla circostanza che il prezzo del servizio fosse parametrato al quantitativo di energia consumata.
Nel caso dell’interpello, il canone di abbonamento era soggetto a rimodulazione in base al confronto tra consumi presunti e consumi effettivi di energia elettrica.
Nel caso oggetto della sentenza, il prezzo della ricarica di un veicolo era parametrato al quantitativo di energia elettrica trasferita, ma anche a un canone per il tempo di sosta durante tale ricarica. Tuttavia, osservano i giudici, anche tale parametro rifletterebbe il prezzo del bene fornito (ossia l’elettricità).
(MF/ms)
L’approvazione del decreto è legata anche al parere positivo (parere obbligatorio, ma non vincolante) espresso dalla Commissione degli esperti, prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, rispetto all’introduzione dei correttivi per gli Indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, elaborati da Sose sulla base di quanto prevede l’art. 148 del D.L. n. 34/2020.
Da qui l’approvazione del decreto con le cause di esclusione, nonché dei correttivi congiunturali.
Anche per il periodo d’imposta 2022, l’applicazione degli ISA tiene ancora conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Tra le novità approvate, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.
I contribuenti interessati dalla causa di esclusione in parola dovranno comunque redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi.
| ISA 2023 – Cause di esclusione, correttivi congiunturali | |
| Modifiche |
La metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini sia individuali che settoriali subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole). |
| Nuove cause di esclusione | Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021 (rileva l’anno di apertura della partita Iva, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività). |
| Cause di esclusione non confermate |
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(MF/ms)