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False comunicazioni relative ad errori nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di phishing indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite invio di false comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di instaurare un primo contatto ed eventualmente estorcere denaro sfruttando il tema degli adempimenti non versati.
La mail in questione, proveniente da un indirizzo email non istituzionale, presenta come oggetto “Foglio prospetto AGE” e informa l’utente circa la sospensione di un pagamento a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, invitandolo a girargliela per poterlo sbloccare. Esempio in allegato A.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).

Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell’anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing“ o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

(MF/am)




La mappa delle agevolazioni per i bonus edilizi

Se la strada del Superbonus si fa sempre più in salita per i contribuenti, resta particolarmente ampio e variegato il quadro delle detrazioni edilizie “tradizionali”: dal bonus barriere architettoniche fino all’Ecobonus.

Ecco la fotografia aggiornata dei bonus edilizi disponibili nel 2023-2024 per chi voglia ristrutturare casa.

 

Bonus Detrazione, durata e limite di spesa Beneficiari A cosa si applica e descrizione Cessione credito / sconto in fattura Scadenza
Bonus verde 36% Soggetti IRPEF privati Sistemazione di verde e giardini:

  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di
    • edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
    • recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
NO 31.12.2024
10 anni
€ 5.000 spesa massima UI
Bonus mobili 50% Soggetti IRPEF Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.:

  • mobili
  • elettrodomestici nuovi
  • forni di classe non inferiore alla classe A
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di
  • classe non inferiore alla classe E
  • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F
NO 31.12.2024
10 anni
€ 8.000 per il 2023
€ 5.000 per il 2024
Bonus casa 50% Soggetti IRPEF Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:

  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia
  • Manutenzione ordinaria su parti comuni
  • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative (risoluzione AdE n. 206/2007)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Sismabonus 50% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione
  • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell’edificio
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus 50% Soggetti IRPEF e IRES Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000
Ecobonus 65% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi di isolamento termico dell’involucro
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto
  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a PDC
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi di building automation
  • Microgeneratori
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000 – 100.000
Sismabonus 70% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus condomini 70%  
  • Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max per UI
Barriere architettoniche 75% Soggetti IRPEF e IRES
Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
  • Interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del D.M. n. 236/1989. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate.
  • La spesa massima è di:
    • € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti,
    • € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI,
    • € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2025
5 anni
Variabile
€ 50.000 – € 40.000 x UI
€ 30.000 x UI
Sismabonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
Interventi su parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3 SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Ecobonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro
  • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max x UI
Sismabonus 80% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eco-Sismabonus condomini 80% Soggetti IRPEF e
IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico
  • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.24
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
Sismabonus condimini 85% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 febbraio 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eso-Sismabonus condomini 85% Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
15 anni
€ 96.000
Spesa max x UI

 

 




Registrazione manutentore qualificato sistemi sicurezza antincendio: proroga di un anno

Il DM del 1 settembre 2021 prevedeva che i manutentori dei sistemi antincendio dovessero essere registrati come tecnici qualificati presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. La scadenza era inizialmente fissata al 25 settembre 2022, poi è slittata al 25/09/2023 ed è recentemente stata prorogata nuovamente di 1 anno, al 25 settembre 2024.
La figura di tecnico manutentore qualificato è quella a cui spetta il compito di attuare gli interventi per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
I termini della proroga sono contenuti nel DM “Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” pubblicato nella GU n. 212, dell’11 settembre 2023.
Il Decreto distingue tali interventi di manutenzione da quelli di sorveglianza: questi ultimi consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati; la sorveglianza può essere effettuata direttamente dai lavoratori delle imprese, adeguatamente istruiti.

Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.

(SN/am)
 




Officina cinema 2023: mercoledì 4 ottobre “Smetto quando voglio”

Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 21, presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco (via Parini 16), si terrà la seconda proiezione del cineforum che quest’anno tratta della tematica giovani e lavoro

Il film in programma è “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia (2014), la trama: che cosa succede quando la passione si infrange contro la realtà? Cosa si è disposti a fare per vivere e per farsi strada? Alcuni giovani ex ricercatori universitari sono disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all’esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un’idea, non proprio convenzionale.

Per prenotare il proprio posto al cinema CLICCARE QUI

(AM/am)




Report indagine centro studi su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Riportiamo i risultati dell’indagine realizzata dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia realitiva al tema intelligenza artificiale e digitalizzazione.

Al questionario hanno partecipato le associate ad Api Lecco Sondrio. 

Per leggere il report cliccare qui

(AM/am)




Egitto: webinar di presentazione del mercato lunedì 2 ottobre ore 11

Confapi organizza per lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 11, il webinar di presentazione degli incentivi che il governo egiziano e in particolare  l’Agenzia di Sviluppo delle micro, medie e grandi imprese egiziane ( MSMEDA ) e il Centro egiziano per l’ammodernamento dell’industria (IMC), hanno messo in atto con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi.

Durante l’incontro saranno illustrati gli strumenti attualmente disponibili in diverse zone economiche, in particolare nei settori dell’industria automobilistica, dell’energia, dei macchinari, degli elettrodomestici, dell’ICT, del tessile e del cuoio.
La lingua dei lavori sarà l’inglese.

 

Duration Topics and speakers
4-5 minutes Introduction- Confapi
15 Minutes
Presentation by the Egyptian Micro, Small and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA)’s
Speakers:
  • Ms. Amira Kader – Head of International Cooperation – MSMEDA
  • Ms. Ghada Nour- Head of Marketing Department – MSMEDA
15 Minutes
Presentation by the Egyptian Industry Modernization Center (IMC).
Speakers:
  • Mr. Hazem Sabry – Head of Strategies and Institutional Sustainability – IMC
15 Minutes Presentation by CONFAPI  
30-40 minutes Q&A session
5 Minutes Wrap-up and closing remarks

Questo il link per partecipare: https://us06web.zoom.us/j/99406644737?pwd=Y0t4YjVUb2dSWWJJVUw4NmtHQ2pLQT09

Meeting ID: 994 0664 4737
Passcode: 860164

(MP/am)




Modello Ot23: presentazione video delle novità per le imprese

Come si anticipava con la circolare API n.438 del 31/08/2023 è disponibile il modello OT23 del 2023, con scadenza febbraio 2024.

 

Il modello e le istruzioni sono disponibili sul sito Inail e consultabili anche in allegato alla presente circolare.

Il breve video (per vederlo CLICCARE QUI) presenta brevemente le misure più interessanti di questo modello, da mettere in campo entro la fine dell’anno per ottenere lo sconto sul premio INAIL. Sulla base della dimensione aziendale si può ottenere uno sconto compreso fra 500 e 5000 euro, motivo per il quale si incoraggiano le imprese che non lo abbiano mai preso in considerazione ad utilizzarlo. Api Può fornire consulenza a riguardo.
Si allega la presentazione ppt che viene mostrata nel video.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo gratuito, ma può anche:

  1. aiutarvi nella preparazione dei documenti (contributo da preventivare)
  2. caricare la documentazione probante che l’azienda prepara in autonomia (gratuito)
Nel caso desideriate avvalervi e quantificare questo servizio potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it
 
(SN/am)



Calamità naturali e documenti distrutti: cosa fare

L’accidentale distruzione di beni e di documenti contabili, dovuta al verificarsi di calamità naturali, è un avvenimento significativo che necessita di un’accurata gestione, al fine di non incorrere in gravose conseguenze.
L’avvicendarsi sempre più frequente di episodi calamitosi all’interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione per rispolverare le procedure da rispettare da tutti coloro che hanno subito la perdita di documenti contabili e di beni. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.
La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di importanti conseguenze, ovverosia:
  • la prima, è che l’Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così la cessione di merce in evasione di imposta;
  • la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest’ultimo dall’onere della prova poiché, a norma dell’articolo 39, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/73, l’accertamento induttivo è sempre possibile anche “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
Con particolare riferimento alla perdita di beni, la possibile applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non rivenuti siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, pone a carico del contribuente accertato l’onere di provare che, in verità, i beni non rinvenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore.
Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i corretti adempimenti fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.
L’articolo 1, D.P.R. 441/1997, è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un’intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere ritenuti ceduti a terzi. In assenza di relativa fatturazione, l’Amministrazione finanziaria ha nel proprio “arco” la freccia della presunzione legale relativa insita nella norma, con totale inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.
Soccorre allo scopo il successivo comma 2 che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure risultano distrutti o sono andati perduti. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall’articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, a mente del quale “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.
In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:
  • attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
  • da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti indicato in contabilità e la data certa.
Stando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E/2006, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, ma deve essere esibita, se richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la distruzione involontaria di documenti contabili a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
  • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
  • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
  • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
  • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.
Infine, occorre evidenziare come sia importante che il contribuente sia consapevole di dover eseguire determinate e specifiche procedure per certificare la distruzione accidentale dei beni e documenti contabili, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte ivi richiamate.

(MF/am)




In partenza la certificazione delle attività R&S

Con un comunicato stampa pubblicato il 19 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato la firma del DPCM che regola il funzionamento della procedura di certificazione delle attività R&S ex art. 23 commi 2–5 del DL 73/2022.
L’art. 23 comma 2 del DL 73/2022 ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare), ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019).
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 commi 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.
A tal fine, doveva essere emanato un apposito DPCM, teoricamente entro 30 giorni dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022).
L’emanazione del DPCM è quindi attesa da parecchio tempo dagli operatori, posto che l’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di applicare i crediti R&S in condizioni di certezza operativa.

La certificazione, infatti, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione, dovranno essere dichiarati nulli.
In base alla bozza del DPCM in circolazione, il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta.
Per l’effettiva operatività della certificazione occorrerà, in ogni caso, attendere un decreto direttoriale del MIMIT, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DPCM, che dovrà definire alcuni aspetti procedurali.
Con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione, viene prevista l’istituzione di un apposito albo, tenuto presso il MIMIT, al quale potranno iscriversi le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Il decreto direttoriale del MIMIT dovrà stabilire le modalità e i termini per la richiesta di iscrizione, nonché le regole per la gestione di tale albo.
Il DPCM definisce, inoltre, il contenuto della certificazione, la quale dovrà riportare informazioni sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di realizzazione, oltre alle motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità ai crediti R&S.

Con riferimento agli aspetti procedurali, stando alla bozza del DPCM, è previsto che l’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione in relazione agli investimenti ammissibili ai crediti R&S ne faccia richiesta al MIMIT, utilizzando l’apposito modello e secondo le modalità di invio che saranno definiti con successivo DM. In particolare, l’impresa dovrà indicare il soggetto incaricato dell’attività di certificazione e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La richiesta potrà essere inoltrata solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti R&S non siano già state constatate con un processo verbale o con un atto impositivo.
La certificazione dovrà poi essere inviata al MIMIT dal soggetto certificatore, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa, secondo le modalità informatiche che saranno definite con il successivo decreto direttoriale.

Linee guida dal MIMIT entro fine anno
La certificazione dovrà essere predisposta dal soggetto certificatore sulla base dei criteri e delle regole previsti negli artt. da 2 a 5 del DM 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le Linee guida che dovrebbero essere elaborate e pubblicate dal MIMIT entro il prossimo 31 dicembre. Sempre al MIMIT spetterà il compito di vigilare e verificare la correttezza delle certificazioni rilasciate.
 
(MF/am)




Confapi a riunione Osservatorio Pensioni del Ministero del Lavoro

Confapi ha preso parte alla riunione dell’Osservatorio di spesa previdenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito per la programmazione e l’elaborazione di attività di analisi e di ricerca con i diversi attori istituzionali del sistema. In rappresentanza di Confapi il Vicepresidente Nazionale Francesco Napoli ha ricordato che “qualunque intervento che si intenda attuare debba tener conto della necessità di garantire una stabile tenuta dei conti pubblici non potendoci permettere in questo momento storico di disperdere risorse che potrebbero essere allocate in altri ambiti di interesse”. “Riteniamo prioritario – ha aggiunto -, anche per meglio tutelare le esigenze del mondo che rappresentiamo, che il sistema si fondi su norme certe e durature nel tempo. Per tale ragione consideriamo che non si possa prescindere nel lungo periodo ad attuare una riforma strutturale dell’intero sistema pensionistico nazionale”.
 
Confapi, per questo, come associazione datoriale, in sinergia con le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei manager, nel corso del tempo per supplire anche alle carenze del welfare statale dove inevitabilmente “la coperta è sempre più corta”, ha creato un solido sistema di enti bilaterali che si occupano ad esempio di formazione, di assistenza e sostegno al reddito, di sanità integrativa nonché di previdenza complementare. “Oggi i lavoratori e i dirigenti delle nostre imprese – ha spiegato Napoli -possono contare sulla possibilità di aderire a condizioni agevolate a dei sistemi di previdenza complementare in grado di sostenerli e supportarli e garantire loro una seconda fonte di reddito divenendo un vero e proprio secondo pilastro del sistema previdenziale nazionale fondamentale per il ruolo sociale che svolge”. Confapi ritiene quindi che l’iscrizione a una forma pensionistica integrativa costituisca nel tempo un risparmio pensionistico, fiscalmente privilegiato, che garantirà al beneficiario maggiore sicurezza e stabilità economica negli anni di non lavoro. Il ruolo della previdenza complementare è altresì impattante anche durante la vita lavorativa dell’aderente. Nel periodo di accumulo è, infatti, possibile accedere, seppur parzialmente, alle somme accantonate per far fronte ad alcune esigenze di liquidità che possono sopraggiungere nella vita dell’individuo.