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Regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in data 5 dicembre 2023, ha pubblicato la circolare n. 32/E, documento di prassi con il quale ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023 – che ha innalzato la soglia di ricavi/compensi da rispettare ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime in parola, prevedendo anche una specifica ipotesi di fuoriuscita dal regime in corso d’anno.

Nella circolare è riportata anche una serie di quesiti sulle novità.

 

I chiarimenti contenuti nella circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E
 
Obbligo di fatturazione elettronica Solo per i contribuenti che, nell’anno 2021, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000, è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
 
Per i soggetti in obbligo solo dal 2024, l’eventuale superamento della soglia di 100.000 euro nel 2023 comporta, come conseguenza dall’uscita dal regime, l’immediato sorgere dell’obbligo di fatturazione elettronica con l’indicazione dell’IVA. Con effetti a partire dall’operazione che fa superare la citata soglia.
 
Obbligo di fatturazione elettronica e superamento della soglia di 100.000 euro Immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.
Rettifica dell’IVA (periodo di monitoraggio) -superamento del limite di 85.000 euro
 
L’eventuale rettifica dell’imposta non detratta, per le quote residue, è esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello di superamento del limite x+1 – da presentare nell’anno x+2.
Rettifica dell’IVA -superamento del limite di 100.000 euro
 
La rettifica dell’imposta non detratta è esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno di superamento (anno X), da presentare nell’anno x+1.
Rettifica dell’IVA – In entrambi i casi L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati è “rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Come già evidenziato con le circolari n. 73/E del 2007 e 17/E del 2012 (per coloro che applicavano il regime dei minimi o di vantaggio), ai fini della rettifica occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997)”.
Per semplificare il calcolo delle rettifiche da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA, le istruzioni alla compilazione del modello riportano in appendice l’apposito prospetto.


 

Superamento del limite di 100.000 euro – verifica momento di uscita dal regime
 
Per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto.
Superamento del limite di 100.000 euro – rettifica IVA e rivalsa
 
La fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo. Nota di variazione in aumento (tramite SDI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA dovuta.
Adempimenti IVA –  operazioni dal superamento della soglia A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’art. 21, comma 1, decreto IVA;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate,ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.
 

Adempimenti IVA –  operazioni prima del superamento della soglia
 
Le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro non devono, quindi, essere evidenziate nella dichiarazione annuale (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell’ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.
Superamento limite di 100.000 euro ed effetti sulle imposte dirette La verifica va sempre fatta sull’incassato. Al superamento della soglia di 100.000 euro il reddito sarà determinato con le modalità ordinarie per l’intera annualità in cui si è superata la soglia citata e sarà assoggettato a Irpef e relative addizionali. Il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento, in applicazione dell’art. 19-bis2, comma 3, del decreto IVA.  L’eventuale mancata rettifica dell’IVA non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.
 
Ritenuta alla fonte-operazioni attive I compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute di cui al predetto articolo 25. Qualora l’operazione sia stata fatturata anticipatamente (rispetto all’incasso) – in costanza di regime forfetario – l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro deve essere assoggettato a ritenuta. Su tutti i compensi percepiti successivamente all’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse.
 
Operazioni passive
 
Il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del predetto limite (anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta).
Fatturazione operazioni oltre soglia
 
Non è possibile “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. La fattura che determina il superamento è emessa con IVA.
Rientro nel regime forfetario
 
Il contribuente che, nel 2024, consegue ricavi o percepisce compensi entro la soglia di cui al comma 54 della L. n. 190/2014 può, sussistendone gli ulteriori presupposti, rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025, ancorché nel 2023 abbia superato il limite di 100.000 euro.
Verifica soglia di 100.000 euro ed eventuale ragguaglio
 
Il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti rappresenta una fattispecie “speciale” di cessazione del regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti. Il limite non deve essere ragguagliato ad anno, la norma nulla prevede espressamente a riguardo.
Acquisti in reverse-charge in costanza di regime forfetario
 
Nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario.

(MF/ms)
 
 




Corso base di metallurgia

Il Politecnico di Lecco organizza la seconda edizione del corso base di metallurgia.

Il corso è rivolto a tecnici di produzione e addetti al collaudo che operano nelle aziende metallurgiche per la trasformazione dei prodotti in acciaio.

Si allega la locandina del corso con tutte le informazioni.

(SG/sg) 




Whistleblowing: gli obblighi per le aziende dal 17 dicembre

Le imprese con più di 49 dipendenti, dal 17 dicembre 2023, dovranno introdurre un sistema di segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing), a prescindere dall’adozione del MOG 231.

Le imprese di maggiori dimensioni, ossia quelle con più di 249 dipendenti, dal 15 luglio devono essersi già adeguate a quanto previsto dal DLgs. 24/2023 (protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato).

Il tassello normativo si è concluso con la delibera del 12 luglio 2023 nn. 311, con cui l’ANAC ha reso definitive le proprie Linee guida, che rappresentano uno strumento essenziale per implementare il sistema whistleblowing anche nelle organizzazioni private e sulle quali il Garante Privacy ha espresso parere favorevole.
Il sistema nasce con l’intento di prevenire e accertare le violazioni che possono avvenire all’interno dell’organizzazione, con “denuncia” da parte dei dipendenti, fornitori, professionisti, soci e amministratori. Il decreto prevede anche una serie di misure per “proteggere” il segnalante da eventuali ritorsioni, partendo dal diritto alla riservatezza del soggetto che denuncia l’illecito.

In sintesi, l’applicazione del Dlgs. 24/2023 richiede:

  • l’individuazione del soggetto che gestisce la segnalazione, che può essere una persona, un Ufficio oppure un soggetto esterno all’impresa;
  • l’istituzione del canale di segnalazione, che deve prevedere: la forma scritta, anche informatica; la forma orale;
  • l’implementazione degli adempimenti privacy che consistono in: annotazione registro trattamenti; informative; valutazione d’impatto; lettere di incarico; nomina a responsabile del trattamento; policy aziendale.
Ciascuno dei tre punti sopra evidenziati presenta aspetti problematici da dover risolvere che possono essere sintetizzati con le domande su:
  • chi, all’interno delle PMI, ha le competenze per gestire le segnalazioni;
  • quali sono i sistemi di segnalazione che garantiscono la riservatezza;
  • chi ha le competenze per porre in essere gli adempimenti privacy.
Ad esempio, la problematica relativa ai sistemi di segnalazione è stata affrontata anche dall’ANAC nelle sue Linee guida, in base alle quali:
  • la posta elettronica ordinaria e la PEC sono strumenti non adeguati a garantire la riservatezza;
  • i sistemi tradizionali devono garantire la riservatezza e, quindi, se si utilizza la forma cartacea, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” da consegna al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore;
  • la forma orale può essere attuata, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
(SG/sg)



“Si deve avvicinare giovani e imprese”

Il Giornale di Lecco del 4 dicembre 2023, parla il presidente Enrico Vavassori.




“Mercato senza visibilità Difficile fare programmi”

La Provincia del 4 dicembre 2023, parla Anna Rotta della nostra associata Trafilerie Rotta. 




Confapi, il bilancio sociale 2022 In crescita diversi indicatori

La Provincia del 2 dicembre 2023, articolo sullo strumento presentato durante l’Assemblea di Confapi Lecco Sondrio. 




Assemblea Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa

 Gli articoli e servizi pubblicati dopo la nostra serata all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco:



Omaggi natalizi e fringe benefit

Molto spesso, durante il periodo di festività, le imprese riconoscono ai propri dipendenti una serie di omaggi che possono svariare da prodotti culinari fino ad arrivare ai buoni acquisto.

Tali costi sono deducibili per l’impresa, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Lato lavoratore, anche se si tratta di beni di modico valore, trova sempre applicazione il principio di omnicomprensività (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, TUIR), in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d’imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Dunque, anche gli omaggi erogati sotto il periodo natalizio, quale panettone, spumante, ecc. concorrono al reddito del lavoratore dipendente. 

Tuttavia, il legislatore ha previsto un limite entro il quale, il totale dei benefits erogati in favore del lavoratore dipendente non è soggetto a imposizione fiscale (e contributiva).

Nello specifico, l’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23

Per il solo 2023, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha innalzato tale soglia a 3.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Per tali soggetti, rientrano nel concetto di fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Inoltre per le generalità dei dipendenti anche per il 2023 opera il c.d. bonus carburante, esente solo da imposizione fiscale fino a 200 euro (limite indipendente da quello generale – vedi art. 1 D.L. n. 5/2023).

L’impresa può gestire un eventuale superamento del limite di 200 euro agendo sulla soglia di esenzione generale se ancora capiente.  

Il limite di 258,23 (o 3.000) euro non deve essere verificato in riferimento al singolo benefit ma considerando tutti i benefits (ad eccezione di quelli esclusi per legge) erogati in favore del dipendente.

Cosicché, anche nel riconoscimento dei piccoli omaggi, l’azienda deve verificare quale sia il limite raggiunto dal lavoratore nel 2023.

Per evitare che anche un omaggio di piccolo valore possa fargli varcare la soglia citata con conseguente imposizione di tutti i benefits percepiti.

A tal proposito, il momento di percezione è quello in cui il provento (o anche l’erogazione in natura sotto forma di beni e servizi) esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (vedi circolare AE n. 35/2022).

Per i voucher il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Tenendo conto anche del c.d. principio di cassa allargata.  

 

VERIFICA LIMITI ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2023
 
 Senza figli a carico
 
 Con figli a carico 
258,23
 
3.000 euro 
Imposizione per il totale, se oltre soglia
 
Ipotesi 
 
Con figli a carico  Senza figli a carico 
Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo pari o inferiore a 258,23 euro Esenzione fiscale e contributiva totale
 
Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo superiore a 258,23 euro e fino a 3.000 euro
 
Esenzione fiscale e contributiva totale Imponibilità fiscale e contributiva per il totale dei fringe benefit
Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo superiore a 3.000 euro
 
Imponibilità fiscale e contributiva per il totale dei fringe benefit
       
 

(MF/ms)




Da oggi Api Lecco Sondrio diventa Confapi Lecco Sondrio

Il 29 novembre 2023 è una data storica per la nostra Associazione.

Ieri sera l’Assemblea Straordinaria degli Associati, riunita all’hotel NH Pontevecchio di Lecco, ha ratificato il cambio di nome della nostra Associazione: dopo 75 anni da oggi ci chiamiamo Confapi Lecco Sondrio. 

E’ un momento molto importante e anche emozionante dopo 75 anni di storia, ringrazio gli imprenditori presenti e chi ha lavorato in questi mesi per portare a termine i cambiamenti di statuto, un passaggio non di certo facile – dichiara in Assemblea Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio -. Questo cambio di nome è il frutto di una decisione collettiva presa insieme agli altri presidenti delle Confapi territoriali a livello nazionale, abbiamo deciso di diventare, anche a livello formale e di immagine esterna, una cosa sola: da Lecco a Catania, da Venezia a Torino. Ora tutte le associazioni territoriali del nostro sistema si chiamano Confapi, seguite ovviamente dal nome del territorio che rappresentano”. 

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA STORIA DI CONFAPI LECCO SONDRIO




Agevolazioni per le imprese energivore

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 536 del 20.10.2023) per informare le aziende interessate che, con circolare n. 55/2023/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea per le citate dichiarazioni dal 1° dicembre 2023 fino alle ore 23:59 del 22 dicembre 2023.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)