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“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”: incontro a Como con la prof.ssa Dubini

La Rete Lariana per la Sostenibilità prosegue gli incontri di approfondimento sul tema dell’identità del territorio del Lario. Il prossimo appuntamento riguarda l’aspetto della cultura, per lo sviluppo sostenibile, ed è previsto a Como, nella sede della camera di commercio Como Lecco.

“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”, martedì 30 settembre 2025, dalle 10.30 a  Como, Via Parini 16 (sede Camera di Commercio Como Lecco).

Interviene la prof.ssa Paola Dubini, che ha un’esperienza che le consente di portare al pubblico riflessioni e prospettive su come cultura, creatività e sostenibilità possano intrecciarsi per generare valore a lungo termine, contribuendo alla costruzione di ecosistemi culturali resilienti e inclusivi.

La partecipazione è gratuita, per procedere all’iscrizione si invita a consultare il sito camerale con il programma, alleghiamo locandina.

(SN/am)




Presentazione vademecum CONAI sul Nuovo regolamento imballaggi: webinar 30 settembre 2025

Conai ha lavorato ad un vademecum relativo al tema imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi.
A fine mese di settembre, propone un webinar in cui presentare il nuovo strumento a servizio di tutti gli operatori coinvolti:

“Nuovo Regolamento imballaggi: presentazione vademecum CONAI sulle misure di prevenzione e sui criteri di progettazione”
Martedì 30 settembre 2025 – dalle ore 11.00 alle 12.00.

Il webinar è fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita.

Una volta confermata la presenza tramite registrazione sul sito, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.

L’oggetto dell’incontro è la presentazione del nuovo vademecum CONAI di ricognizione normativa del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) che focalizza l’attenzione sulle principali prescrizioni di sostenibilità per le imprese legate alla progettazione degli imballaggi.
Durante l’evento verrà presentato il documento che raccoglie le misure di prevenzione e gli obblighi che ne derivano per le imprese secondo il nuovo Regolamento 2025/40.
Lo strumento è pensato per supportare aziende e associazioni nell’identificazione degli ambiti di intervento necessari per garantire la conformità alla nuova normativa europea.
Il webinar, a carattere operativo, sarà inoltre un’occasione per presentare le novità in corso sul fronte della legislazione secondaria e della standardizzazione tecnica a livello europeo.

(SN/am)
 




Assegnazione agevolata ai soci entro il 30 settembre

In vista della scadenza del 30 settembre 2025 per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione agevolata ex L. 207/2024 è utile riepilogare le indicazioni fornite dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e notarile con specifico riguardo ai soci assegnatari.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 31 della L. 207/2024, le agevolazioni sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30 settembre 2024, o che lo siano entro il 31 gennaio 2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disposizione ha la ratio di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

La norma dispone l’iscrizione a libro soci, “ove prescritto”, entro il 30 settembre 2024; per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2026 (cap. I, Parte I, § 2) occorre che, alla data di riferimento, la qualifica di socio sia
provata con titoli idonei aventi data certa.

L’ingresso nella compagine sociale di uno o più soggetti dopo il 30 settembre 2024 non fa venir meno i benefici; questi ultimi vengono però riservati ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2024 (gli altri soci, scontano invece l’imposizione ordinaria).

Nel rispetto del requisito di “socio” nei termini sopra descritti, non sussistono limitazioni legate alla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche), né al regime fiscale (IRPEF o IRES), né alla residenza fiscale (italiana o estera). È però utile prendere in considerazione alcune casistiche particolari.

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T (§ C.3.1) ha precisato che il socio che può godere dell’agevolazione deve essere titolare della proprietà della partecipazione o almeno esserne nudo proprietario; l’usufruttuario di una partecipazione, invece, non essendo considerato socio dal Fisco (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) non potrà godere dei vantaggi fiscali previsti (sul punto, esistono però orientamenti contrastanti della giurisprudenza).

Più in generale, in merito alle eventuali modifiche della quota di partecipazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 2) ha precisato che la percentuale a cui fare riferimento al fine di attribuire la parte corretta del patrimonio sociale all’atto dell’assegnazione è quella esistente al momento dell’assegnazione medesima.

In presenza di un socio assegnatario in comunione legale dei beni, secondo la soluzione preferibile dai notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.2), “si potrà godere dell’agevolazione per intero e non limitatamente alla metà corrispondente all’assegnazione in suo favore”; tuttavia, proseguono i notai, qualche dubbio potrebbe emergere partendo dalla contraria posizione dell’Amministrazione finanziaria in ordine alle agevolazioni prima casa (applicabile nella misura del 50% ove uno solo dei coniugi acquirenti in comunione legale sia in possesso dei requisiti; cfr. circ. n. 38/2005, § 2.1).

Il regime agevolato, secondo la prassi notarile (studio n. 46-2023/T, § C.3.3) e dell’Amministrazione finanziaria (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) è ammesso anche nel caso di subentro dell’erede nella qualità di socio successivamente alla data del 30 settembre 2024, a seguito della accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo; infatti, in questa ipotesi, non si realizza una cessione volontaria della partecipazione.

Tra le casistiche particolari, è stato poi esaminato il caso del socio assegnatario in caso di subentro per fusione e per scissione, nonché il caso delle partecipazioni intestate a società fiduciarie (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2.1 e studio n. 46-2023/T, § C.3.4 e C.3.5).

In ossequio al principio di continuità fiscale, è ammessa l’assegnazione agevolata nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, purché questi siano tali alla data di riferimento, fissata, come detto, al 30 settembre 2024.

Inoltre, possono risultare assegnatarie anche le società fiduciarie purché iscritte tra i soci alla data di riferimento e sia provato che il rapporto fiduciario sia sorto in data anteriore.

Non è invece pacifica l’applicazione delle disposizioni agevolative in caso di assegnazione di beni immobili in favore di terzi, per scelta del socio. I notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.7) specificano, infatti, che se il “terzo” non è un socio o è divenuto tale in data successiva al 30 settembre 2024, si dovrebbe, in linea di principio, concludere per la soluzione negativa stante la mancanza della qualifica di socio in capo al soggetto assegnatario. Tuttavia, una possibile apertura potrebbe delinearsi, secondo i notai, nel caso in cui tra la società e il socio sia stipulato un contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.): in tal caso, l’acquisto si perfezionerebbe medio tempore in capo al socio, fino a quando il terzo non dichiari di “volerne profittare”. Non esistono però conferme sul punto da parte del Fisco.
 

(MF/ms)




Istat indice agosto 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,725 %.

(MP/ms)
 




Fringe benefit: chiarimenti sulla ricarica auto elettrica

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre, ha affermato che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i dipendenti che sceglieranno un’autovettura elettrica o ibrida plug in dal parco auto aziendale avranno a disposizione un’apposita card per ricaricare l’auto presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società, anche per l’uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

La società ha quindi chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR alla fattispecie.

L’Agenzia, dopo aver richiamato l’attuale versione della norma e riportati i chiarimenti della C.M n. 326/97 (§ 2.3.2.1), nonché la risposta a interpello n. 421/2023 (in relazione alla tassazione dei rimborsi spese per la ricarica elettrica domestica delle auto), ha rilevato che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Al riguardo, l’Agenzia rappresenta che nelle “Considerazioni metodologiche” predisposte dall’ACI a supporto dell’elaborazione delle citate tabelle, ivi incluse quelle relative agli autoveicoli elettrici e ibridi plugin, risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: benzina senza piombo, gasolio, GPL, metano ed elettricità.

Ai fini del calcolo del costo chilometrico d’esercizio dei veicoli elettrici e plugin, le tabelle ACI considerano, quindi, anche il costo dell’energia elettrica.

L’Agenzia afferma quindi che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Venendo al caso di specie, in relazione alla possibilità di attribuire ai dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

La società ha fatto poi presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Sul punto, l’Agenzia ribadisce che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo e che, come chiarito nella C.M. n. 326/97, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne consegue che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno quindi essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
 

(MF/ms)




Cessioni crediti edilizi: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 240/2025 del 15 settembre 2025, interviene su una delle principali criticità emerse dopo le recenti modifiche normative alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, chiarendo i limiti e le possibilità operative a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 e della relativa Legge di conversione.

Nuovi divieti sulla cessione del credito: il contesto – Dal 29 maggio 2024 è stato introdotto il divieto per i beneficiari delle detrazioni previste dall’art. 121, comma 2 , D.L. n. 34/2020, di optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni stesse. Il blocco riguarda i cosiddetti “bonus edilizi” e si applica a coloro che, avendo sostenuto spese per interventi agevolati negli anni 2020-2024, intendevano cedere solo le rate residue delle detrazioni aspettanti, non ancora godute tramite dichiarazione dei redditi.

Chiarimenti operativi dell’Agenzia: chi è bloccato e chi no – L’Agenzia specifica che il divieto non si applica alle aziende o ai soggetti che abbiano già acquisito il credito tramite sconto in fattura, e che risultano cessionari dei crediti. In sostanza:

  • il beneficiario originario della detrazione non può più “smobilizzare” le rate residue cedendole a terzi dopo il 29 maggio 2024;
  • tuttavia, il cessionario che, ad esempio, abbia acquisito il credito a seguito di sconto in fattura (o altra forma di cessione), può continuare a cedere i crediti ancora presenti in piattaforma e non ancora utilizzati in compensazione, conformemente alle regole (limiti e tracciabilità) dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
In pratica, la “catena” successiva di cessioni dei crediti già circolanti nel sistema (purché rispettino i vincoli di numero e tipologia di cessionari previsti) NON è interrotta dal nuovo divieto, che si applica solo ai beneficiari originari e solo alle rate residue non ancora fruite.

Rilevanza fiscale per i professionisti – È confermato che la cessione dei crediti a fronte di prestazioni professionali rappresenta un provento imponibile, da tassare ai sensi dell’art. 54 TUIR. Questo aspetto resta invariato.

Raccomandazioni pratiche – I commercialisti devono distinguere tra beneficiario originario della detrazione e cessionario del credito in relazione ai limiti posti dal D.L. n. 39/2024. Le aziende che abbiano maturato crediti tramite sconto in fattura e li detengano nel proprio cassetto fiscale possono utilizzarli per compensare debiti tributari, oppure possono ancora cederli (nei limiti delle norme vigenti). È necessario porre la massima attenzione alle modalità e ai limiti di ulteriori cessioni, che restano soggette alle restrizioni del sistema (numero massimo e soggetti abilitati alla ricezione).

Tabella di sintesi – Cessione dei crediti edilizi post D.L. n. 39/2024
 

Soggetto coinvolto Cosa può fare dopo il 29/05/2024 Limiti/Note principali
Beneficiario originario (detentore detrazione non fruita) Non può più cedere le rate residue di detrazione Divieto assoluto su rate residue
Cessionario (ad es. impresa che ha operato sconto in fattura) Può continuare a cedere i crediti presenti nel cassetto fiscale Nei limiti, secondo art. 121 D.L. n. 34/2020
Ulteriori cessionari (banche, intermediari, assicurazioni) Possono ricevere crediti secondo regole “tracciate” Consentite solo cessioni qualificate
Compensazione tramite F24 Resta sempre possibile su crediti disponibili Necessario rispetto delle regole generali

 
(MF/ms)




Danieli ha acquisito il 30% di Novastilmec

Il Giornale di Lecco del 15 settembre 2025, articolo sulla nostra associata. 




Camisa: ritorno da ferie difficile, serve piano nazionale di rilancio

“Il ritorno dalle ferie si sta rivelando estremamente complicato per il comparto industriale italiano. La situazione economica è peggiorata rispetto alla fine di luglio e richiede risposte immediate e coordinate”. Lo ha dichiarato il Presidente Cristian Camisa.

“Accantonando la crisi politica francese – prosegue – anche la Germania, locomotiva industriale d’Europa, mostra segnali allarmanti tanto che oggi si intravede addirittura un fenomeno di deflazione dei prezzi dei beni. È evidente che, se non interveniamo per tempo, rischiamo di essere trascinati verso il basso dalla debolezza dei nostri principali partner commerciali. Il Pnrr ha dato una spinta importante, ma temporanea. Serve una visione di lungo termine che vada oltre i fondi europei e che metta le nostre imprese nella condizione di competere e crescere”.

Per il Presidente “la Francia oggi ha un rating superiore di sei notch rispetto all’Italia, ma la situazione reale non giustifica uno scarto così ampio. È necessario lavorare con le agenzie di rating per ridurre ulteriormente il costo del nostro debito, liberando risorse economiche fresche che possano essere reinvestite nella crescita. Una volta alleggerito il peso del debito, bisogna avviare un piano nazionale di rilancio dell’economia senza attendere passivamente le decisioni di Bruxelles. Le nostre Pmi hanno bisogno di certezze e strumenti concreti, non di burocrazia e ritardi. Solo così potremo evitare di essere travolti dalla crisi europea e restituire fiducia al nostro sistema produttivo.

“Non possiamo dimenticare – aggiunge Camisa – che i nostri principali concorrenti globali, Stati Uniti e Cina, hanno la capacità di assumere decisioni strategiche immediate e di orientare le proprie politiche industriali e commerciali. L’Europa, al contrario, appare spesso impantanata in veti incrociati e procedure lente, che finiscono per penalizzare l’intero tessuto produttivo. È proprio in questa asimmetria che si gioca il futuro della nostra industria. O l’Italia sarà in grado di dotarsi di un Piano industriale nazionale in tempo brevi, pur tenendo in considerazione il contesto europeo, – conclude – oppure rischieremo di restare ai margini della competizione internazionale”.

 
 




Export a Lecco: +5% Cresce l’Asia male la Germania

La Provincia di martedì 16 settembre, parla Angelo Crippa, export manager Rete Ufficio Estero. 




Confapi in audizione al Senato sul Ddl Concorrenza

La scorsa settimana Confapi, rappresentata dal vicepresidente Corrado Alberto, è stata audita dalla 9° Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) nell’ambito dell’esame del disegno di legge 1578 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025). “Accogliamo con favore – ha detto Alberto – l’obiettivo dell’articolo 1 per rafforzare le attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, perché per quanto riguarda l’efficienza dei servizi forniti da questi operatori mettiamo le nostre imprese nelle condizioni di poter accedere a servizi a prezzi competitivi e di poter essere nella possibilità di stare adeguatamente sul mercato. Troppo spesso l’inefficienza gestionale di questi enti può portare dei danni davvero importanti. Suggeriamo un maggiore coinvolgimento delle Pmi industriali e la verifica della qualità dei servizi che queste realtà devono fornire”.

 

Confapi valuta positivamente quanto previsto dal provvedimento sulla fondazione ‘Tech e Biomedical’ “ma allo stesso tempo – ha sottolineato il vicepresidente nel corso del suo intervento – riteniamo che possa essere utile integrarla per rendere i progetti elaborati dalla fondazione maggiormente utilizzabili dalle Pmi industriali. Pensiamo, quindi, che una quota percentuale delle risorse gestite dalla fondazione possa essere allocata a progetti che identificano esplicitamente una o più Pmi industriali o loro raggruppamenti quali destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico. Chiediamo anche che nella governance rappresentativa ci possa essere anche un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle Pmi industriali”.

Alberto è anche tornato sulle parole del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Le barriere interne al Mercato Unico – ha detto – equivalgono oggi a un dazio implicito del 45% sulle merci. Inoltre il Mercato Unico rimane incompleto in tre settori strategici – energia, servizi e telecomunicazioni – per i quali la Commissione ha annunciato la presentazione di una Roadmap fino al 2028. In questa prospettiva, particolare rilievo assume anche il progetto del cosiddetto 28° regime, un quadro giuridico uniforme e volontario che si affianchi alle normative nazionali per ridurre la frammentazione e offrire alle imprese un’opzione europea chiara. Un’azione incisiva – ha concluso il vicepresidente – è tanto più necessaria alla luce dei rischi legati al contesto globale, in particolare della potenziale invasione di prodotti cinesi sul mercato interno qualora questi non trovassero più sbocchi su altri mercati a causa degli elevati dazi imposti dagli Stati Uniti”.