1

Credito d’imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Premessa
 
Il decreto "Sostegni-bis" vede, tra le altre misure, la riproposizione del credito d’imposta sanificazione e dpi, in una formulazione che in gran parte ricalca quella dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".

Altra similitudine è la previsione di un credito d’imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.

La “promessa iniziale”, tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d’imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).

Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d’imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell’istanza.

Credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”: beneficiari
Potranno godere del nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021:
  • i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • i soggetti esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Rispetto al credito sanificazione decreto "Rilancio", vengono ammessi al beneficio anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (tipicamente il B&B).
Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Questa formulazione, riferendosi alla “codifica” delle strutture extra-alberghiere che a tutt’ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d’imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.
Spese ammissibili ai fini del credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”
 
Concorrono alla formazione del credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nel periodo dei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021
.
Rientrano nel nuovo credito d’imposta sanificazione e DPI anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate.
L’art. 32 del decreto "Sostegni-bis" riporta una puntuale elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 e successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 del 10 luglio 2020, è presumibilmente da intendersi come tassativa.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Misura e caratteristiche del credito d’imposta sanificazione decreto “Sostegni-bis”
 
Il credito d’imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva, il Provvedimento n. 191910/2021 prevede che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate (tramite l’istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
  • entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.
L’istanza telematica credito sanificazione e dpi decreto “Sostegni-bis”
La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)” deve essere trasmessa:
  • in modalità esclusivamente telematica:
    • a cura del contribuente, oppure
    • a cura di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure
  • tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato).
Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:
  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.
Quanto al modello di istanza, le informazioni richieste sono veramente minimali, limitandosi di fatto alla richiesta delle informazioni anagrafiche e dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi di interesse, ovvero giugno, luglio e agosto 2021, nonché alla quantificazione (pari al 30% delle spese) del credito d’imposta, il cui ammontare effettivamente fruibile, come si è detto, è subordinato all’emanazione del successivo provvedimento AdE, post verifica della capienza delle somme stanziate.
 
Si noti che non è richiesta alcuna autocertificazione in ordine al rispetto delle soglie di “Aiuti di Stato” Temporary Framework UE, e di conseguenza anche nessuna elencazione degli aiuti già fruiti. Ciò discende dal fatto che il credito di imposta sanificazione e DPI non rappresenta un “aiuto di Stato”, e pertanto in sede di Redditi 2022 riferimento 2021 dovrà essere indicato solo nel quadro RU (crediti di imposta) ma non nel quadro RS (Aiuti di Stato).
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell’agenzia.
La compensazione sarà legittimamente attuabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà l’ammontare definitivo del credito.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta:
  • non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
  • non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Quanto al codice tributo da utilizzarsi per la compensazione, lo stesso verrà definito con successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale:
  • il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
(MF/ms)
 



I nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate: certificato di attribuzione codice fiscale e partita iva on line

Con un comunicato stampa pubblicato il 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il restyling della nuova area riservata del proprio sito, che potrà essere personalizzata con i servizi utilizzati con maggiore frequenza e sarà più fruibile da smartphone e tablet.

Si aggiungono, inoltre, alcune funzionalità: il servizio “consegna documenti e istanze”, quello per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e, infine, il servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

Per usufruirne non è necessaria l’installazione di alcun software ma è sufficiente l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia tramite Spid, Cie, Cns o con le proprie credenziali Fisconline/Entratel.

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, che si trova nella sezione “Istanze e certificati”, permette di inviare direttamente on line alcuni tipi di documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Possono essere trasmessi documenti sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia di iniziativa dell’utente e ottenere la ricevuta di protocollazione. Viene meno, così, la necessità di recarsi fisicamente ai front office.

L’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (email e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

La guida disponibile all’interno del servizio precisa che se sono previste – da disposizioni normative o provvedimenti o da documenti di prassi – specifiche modalità di presentazione, trasmissione, comunicazione all’Agenzia delle Entrate il servizio non può essere utilizzato (come nel caso del conferimento di delega all’accesso al cassetto fiscale o all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica o di istanza di interpello).

Nella nuova area riservata, sempre all’interno della sezione “Istanze e certificati”, è stata, inoltre, predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva (che attestano il codice fiscale o il numero di partita Iva e i dati associati registrati all’Anagrafe tributaria).

Certificati di attribuzione disponibili in originale e in copia conforme

Anche per queste due certificazioni era necessario, in precedenza, recarsi in un ufficio. Col servizio on line sono disponibili la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

Infine, il servizio “Successione online” per la compilazione della dichiarazione di successione, offre un percorso guidato per riempire correttamente i campi: alcuni messaggi segnalano in tempo reale l’eventuale inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco e una nuova funzionalità permette, inoltre, di importare i dati in possesso dell’Agenzia. 

(MF/ms)
 




Todema a Expo Dubai 2022: rassegna stampa

Tutti gli articoli pubblicati sulla nostra azienda associata Todema, scelta tra le 10 eccellenze italiane presenti al Padiglione Italia:
 




Istat: canoni locazione giugno 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.4% (variazione annuale) e a + 1,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050% e + 0,825%.

(MP/bd)

 




Api: chiusura uffici per ferie agosto 2021

Comunichiamo alle aziende associate che, in occasione delle ferie estive, gli uffici dell’associazione resteranno chiusi da lunedì 9 agosto a venerdì 27 agosto 2021 compresi.
 
L’attività riprenderà lunedì 30 agosto 2021.
 
(MP/bd)
 
 




La Todema tra le 10 eccellenze italiane a Expo Dubai 2022

Il prossimo anno si terrà Expo Dubai 2022 e tra le 10 aziende che il Commissariato italiano ha scelto per rappresentare le nostre eccellenze c’è la Todema (Todeschini Mario srl) di Cesana Brianza (Lecco), nostra associata, unica impresa di tutto il sistema Confapi che sarà all’Esposizione Universale del prossimo anno.

La Todema nasce nel 1960, progetta e costruisce macchine ed impianti per settori di mercato diversi, esportando in Europa, America e Australia. A partire dal bisogno del cliente realizza la miglior soluzione facendosi carico dell’intero processo, sempre orientati alla massima innovazione tecnologica.
Ed è proprio la “massima innovazione tecnologica” ad averli messi sotto i riflettori e essere stati scelti per rappresentare le eccellenze italiane a Dubai. Lo scorso anno Todema ha realizzato il “Dynamic Servo Platform”, un simulatore che riproduce la corsa di un’automobile e fa risparmiare tempo nello sviluppo dei prodotti. Questo simulatore innovativo è il frutto di due anni di lavoro di Todema e della Rebel Dynamics, lo spin-off dell’azienda di Cesana Brianza nato in collaborazione con l’Università di Pavia, che dall’originale idea del cliente  VI-Grade, realtà italo-tedesca leader nella produzione di software per simulatori con cui collaborano da anni, ha realizzato questo prodotto che è stato presentato a livello mondiale lo scorso ottobre.

Siamo molto stupiti e orgogliosi di essere stati scelti tra le aziende italiane che saranno presenti a Dubai il prossimo anno – commenta Giovanni Todeschini, amministratore delegato di Todema -. La nostra azienda nasce più di 60 anni fa, da sempre progettiamo e costruiamo macchine, ci siamo poi evoluti investendo in ricerca e tecnologia in ambito packaging, sistemi di controllo e robotica. La svolta è arrivata sette anni fa quando abbiamo iniziato una collaborazione con il Politecnico di Milano per sviluppare robot particolari a cinematica parallela, uno dei quali è stato installato nella galleria del vento. Da questo primo passo nasce Rebel Dynamics con cui si sviluppano altre applicazioni ad alto contenuto innovativo”.

Todema da tempo collabora con ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio, insieme hanno individuato un’altra finalità per il simulatore che è nato inizialmente per il settore automotive. Questo prodotto, infatti, verrà destinato anche per fini riabilitativi sviluppando un caschetto neurale che permetta di comandare dispositivi meccanici per aumentare la confidenza delle persone con disabilità.

“Siamo molto felici che Todema sia stata scelta come azienda innovativa che rappresenterà l’Italia a Expo 2022 – dichiara Marco Piazza, direttore di Api Lecco Sondrio-. E’ un modello di impresa giovane, moderna, all’avanguardia, che guarda al futuro e soprattutto traccia la strada per le altre aziende. Come Api siamo presenti all’interno del progetto del simulatore grazie al lavoro di Carlo Antonini che fa parte del nostro staff di Apitech”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio




“Prodotti sostenibili più costosi. Il mercato non è ancora pronto”

La Provincia del 19 luglio 2021, parla Luca Brambilla della nostra azienda associata Grafiche Cola di Lecco. 




Denaro meno caro. Al via un sostegno per le piccole ditte

La Provincia del 18 luglio 2021, il vice-presidente di Api Lecco Sondrio Piero Dell’Oca parla della situazione credito per le pmi.




Rinnovo Ccnl Multiservizi Unionservizi Confapi

Si comunica che Unionservizi Confapi con le altre organizzazioni datoriali – Agci Servizi, Anip Confindustria, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, in data 9 luglio 2021, ha sottoscritto l’ipotesi di accordo volta al rinnovo del Ccnl Multiservizi.
Il nuovo contratto nazionale decorrerà da luglio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.

L’aumento economico è di 120€ a regime per il 2° livello, con prima trance di 40€ a luglio 2021 e ultima trance di 10€ a luglio 2025, per una massa salariale complessiva pari a 3.430€ nel periodo di vigenza contrattuale.

Sulla parte normativa il rinnovo interviene su diversi istituti adeguando o integrando la precedente disciplina, in particolare: sul cambio appalto, implementando le informazioni e le comunicazioni tra azienda cessante e azienda subentrante e da dare alle organizzazioni sindacali e  sul ricorso al contratto a tempo determinato e ai contratti di somministrazione il limite di utilizzo complessivo viene individuato nel 35%.

In allegato il testo del verbale di ipotesi di accordo.

(FV/fv)




Rinnovo Ccnl UnionAlimentari Confapi

Si informa che UnionAlimentari Confapi ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil l’accordo di rinnovo per l’adeguamento per gli anni 2020-2024 del Ccnl dei lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, scaduto il 30 giugno 2020.

L’intesa sarà in vigore fino a ottobre 2024. Oltre ad un incremento pari a 119 euro (sul parametro medio) nell’arco dei 52 mesi di vigenza.

Ulteriori novità si registrano in materia di microflessibilità, gestione dell’orario di lavoro, relazioni industriali e la regolamentazione del lavoro agile. In allegato il testo del verbale di ipotesi di accordo.

(FV/fv)