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Modello OT23: Servizio Confapi Lecco Sondrio per le aziende

Il modello è un’opportunità per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario (Confapi Lecco Sondrio può farlo), deve presentare la domanda con il servizio online, entro fine febbraio di ogni anno.

Si raccomanda di consultare in anticipo e con attenzione il modello e di segnalare eventualmente in associazione la volontà di avvalersi del supporto mettendosi in contatto con Silvia Negri. 

Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:

  • supporto orientativo iniziale (gratuito)
  • aiutarvi nella preparazione dei documenti (servizio di valutazione, preparazione, supervisione dei documenti e caricamento, a pagamento in base al numero di addetti: per aziende < 10 addetti: 100 euro; per aziende con addetti fra 10 e 50: 300 euro; per aziende con oltre 50 addetti: 500 euro)
  • caricare la documentazione probante (costo 30 euro; gratuito per chi chiede il servizio ad API per la prima volta)
Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.

(SN/am)




“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”: incontro a Como con la prof.ssa Dubini

La Rete Lariana per la Sostenibilità prosegue gli incontri di approfondimento sul tema dell’identità del territorio del Lario. Il prossimo appuntamento riguarda l’aspetto della cultura, per lo sviluppo sostenibile, ed è previsto a Como, nella sede della camera di commercio Como Lecco.

“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”, martedì 30 settembre 2025, dalle 10.30 a  Como, Via Parini 16 (sede Camera di Commercio Como Lecco).

Interviene la prof.ssa Paola Dubini, che ha un’esperienza che le consente di portare al pubblico riflessioni e prospettive su come cultura, creatività e sostenibilità possano intrecciarsi per generare valore a lungo termine, contribuendo alla costruzione di ecosistemi culturali resilienti e inclusivi.

La partecipazione è gratuita, per procedere all’iscrizione si invita a consultare il sito camerale con il programma, alleghiamo locandina.

(SN/am)




Presentazione vademecum CONAI sul Nuovo regolamento imballaggi: webinar 30 settembre 2025

Conai ha lavorato ad un vademecum relativo al tema imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi.
A fine mese di settembre, propone un webinar in cui presentare il nuovo strumento a servizio di tutti gli operatori coinvolti:

“Nuovo Regolamento imballaggi: presentazione vademecum CONAI sulle misure di prevenzione e sui criteri di progettazione”
Martedì 30 settembre 2025 – dalle ore 11.00 alle 12.00.

Il webinar è fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita.

Una volta confermata la presenza tramite registrazione sul sito, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.

L’oggetto dell’incontro è la presentazione del nuovo vademecum CONAI di ricognizione normativa del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) che focalizza l’attenzione sulle principali prescrizioni di sostenibilità per le imprese legate alla progettazione degli imballaggi.
Durante l’evento verrà presentato il documento che raccoglie le misure di prevenzione e gli obblighi che ne derivano per le imprese secondo il nuovo Regolamento 2025/40.
Lo strumento è pensato per supportare aziende e associazioni nell’identificazione degli ambiti di intervento necessari per garantire la conformità alla nuova normativa europea.
Il webinar, a carattere operativo, sarà inoltre un’occasione per presentare le novità in corso sul fronte della legislazione secondaria e della standardizzazione tecnica a livello europeo.

(SN/am)
 




Assegnazione agevolata ai soci entro il 30 settembre

In vista della scadenza del 30 settembre 2025 per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione agevolata ex L. 207/2024 è utile riepilogare le indicazioni fornite dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e notarile con specifico riguardo ai soci assegnatari.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 31 della L. 207/2024, le agevolazioni sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30 settembre 2024, o che lo siano entro il 31 gennaio 2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disposizione ha la ratio di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

La norma dispone l’iscrizione a libro soci, “ove prescritto”, entro il 30 settembre 2024; per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2026 (cap. I, Parte I, § 2) occorre che, alla data di riferimento, la qualifica di socio sia
provata con titoli idonei aventi data certa.

L’ingresso nella compagine sociale di uno o più soggetti dopo il 30 settembre 2024 non fa venir meno i benefici; questi ultimi vengono però riservati ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2024 (gli altri soci, scontano invece l’imposizione ordinaria).

Nel rispetto del requisito di “socio” nei termini sopra descritti, non sussistono limitazioni legate alla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche), né al regime fiscale (IRPEF o IRES), né alla residenza fiscale (italiana o estera). È però utile prendere in considerazione alcune casistiche particolari.

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T (§ C.3.1) ha precisato che il socio che può godere dell’agevolazione deve essere titolare della proprietà della partecipazione o almeno esserne nudo proprietario; l’usufruttuario di una partecipazione, invece, non essendo considerato socio dal Fisco (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) non potrà godere dei vantaggi fiscali previsti (sul punto, esistono però orientamenti contrastanti della giurisprudenza).

Più in generale, in merito alle eventuali modifiche della quota di partecipazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 2) ha precisato che la percentuale a cui fare riferimento al fine di attribuire la parte corretta del patrimonio sociale all’atto dell’assegnazione è quella esistente al momento dell’assegnazione medesima.

In presenza di un socio assegnatario in comunione legale dei beni, secondo la soluzione preferibile dai notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.2), “si potrà godere dell’agevolazione per intero e non limitatamente alla metà corrispondente all’assegnazione in suo favore”; tuttavia, proseguono i notai, qualche dubbio potrebbe emergere partendo dalla contraria posizione dell’Amministrazione finanziaria in ordine alle agevolazioni prima casa (applicabile nella misura del 50% ove uno solo dei coniugi acquirenti in comunione legale sia in possesso dei requisiti; cfr. circ. n. 38/2005, § 2.1).

Il regime agevolato, secondo la prassi notarile (studio n. 46-2023/T, § C.3.3) e dell’Amministrazione finanziaria (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) è ammesso anche nel caso di subentro dell’erede nella qualità di socio successivamente alla data del 30 settembre 2024, a seguito della accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo; infatti, in questa ipotesi, non si realizza una cessione volontaria della partecipazione.

Tra le casistiche particolari, è stato poi esaminato il caso del socio assegnatario in caso di subentro per fusione e per scissione, nonché il caso delle partecipazioni intestate a società fiduciarie (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2.1 e studio n. 46-2023/T, § C.3.4 e C.3.5).

In ossequio al principio di continuità fiscale, è ammessa l’assegnazione agevolata nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, purché questi siano tali alla data di riferimento, fissata, come detto, al 30 settembre 2024.

Inoltre, possono risultare assegnatarie anche le società fiduciarie purché iscritte tra i soci alla data di riferimento e sia provato che il rapporto fiduciario sia sorto in data anteriore.

Non è invece pacifica l’applicazione delle disposizioni agevolative in caso di assegnazione di beni immobili in favore di terzi, per scelta del socio. I notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.7) specificano, infatti, che se il “terzo” non è un socio o è divenuto tale in data successiva al 30 settembre 2024, si dovrebbe, in linea di principio, concludere per la soluzione negativa stante la mancanza della qualifica di socio in capo al soggetto assegnatario. Tuttavia, una possibile apertura potrebbe delinearsi, secondo i notai, nel caso in cui tra la società e il socio sia stipulato un contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.): in tal caso, l’acquisto si perfezionerebbe medio tempore in capo al socio, fino a quando il terzo non dichiari di “volerne profittare”. Non esistono però conferme sul punto da parte del Fisco.
 

(MF/ms)




LIPE 2 trimestre 2025: scadenza il 30 settembre

Il prossimo 30 settembre scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al secondo trimestre 2025.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. 

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all’aspetto specifico della liquidazione dell’imposta. Dovranno pertanto essere indicate l’IVA esigibile di periodo e l’IVA detratta, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

  • Debito del periodo precedente riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
  • Credito del periodo precedente – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
  • Credito annuale – rigo VP9 – che riepiloga il credito IVA dell’anno precedente.
Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11), nonché, per i trimestrali “normali”, gli interessi di liquidazione, pari all’1%, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione in scadenza il 30 settembre dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

Liquidazioni IVA mensili 2025 Liquidazioni IVA trimestrali Scadenza
Gennaio 2025  
 
I trimestre 2025
 
 
3.6.2025
Febbraio 2025
Marzo 2025
Aprile 2025  
 
II trimestre 2025
 
 
30.9.2025
Maggio 2025
Giugno 2025
Luglio 2025  
 
III trimestre 2025
 
 
1.12.2025
Agosto 2025
Settembre 2025
Ottobre 2025  
IV trimestre 2025
 
2.3.2026
Novembre 2025
Dicembre 2025
 
(MF/ms)



Arera: novità sicurezza impianti e reti elettriche, installazione o aggiornamento dei controllori centrale di impianto

Come si legge sul sito di Arera, c’è un nuovo obbligo che ricade sui titolari di impianti per la generazione di energia (ad es. impianti fotovoltaici), impianti esistenti e nuovi, di taglia superiore ai 100 kw. Si tratta di dispositivi finalizzati alla sicurezza delle rete elettrica nazionale, in particolare è richiesta l’installazione o l’aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto CCI.

La delibera di Arera è del 5 agosto 2025 e riguarda l’obbligo di installazione o di aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto (CCI), con la funzionalità PF2 che permette al distributore di energia (DSO) di ridurre autonomamente in via temporanea la potenza immessa in rete per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

La tabella che segue mostra le scadenze di adeguamento in base alla taglia dell’impianto e il contributo previsto per favorire gli interventi, senza coprire completamente i costi:

Tipologia impianto Scadenza adeguamento Contributo forfetario
Esistenti ≥ 1 MW 28 febbraio 2026 nessun contributo
Esistenti tra 500 kW e 1 MW 28 febbraio 2027 10 000 € (base)
Esistenti tra 100 kW e 500 kW 31 marzo 2027 7 500 € (base)
Nuovi impianti ≥ 100 kW Prima dell’entrata in esercizio nessun contributo
 
Le finestre di contributo decrescono nel tempo: per esempio, per impianti tra 100 e 500 kW, il contributo di 7.500 € si riduce progressivamente man mano che ci si avvicina alla scadenza. Il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Chi non si adegua entro i termini rischia la sospensione degli incentivi (come lo scambio sul posto o il ritiro dedicato), e in casi estremi, il distacco dalla rete.

Si tratta di un atto ufficiale che introduce novità decisive per la gestione della generazione distribuita in Italia, rendendo la rete elettrica più moderna, sicura e reattiva. L’obbligo di installazione del CCI con funzione PF2 e le scadenze differenziate per tipologia di impianto rappresentano un cambio di paradigma: dalla riduzione manuale della potenza immessa alla riduzione automatica e controllata, con strumenti tecnologici avanzati.

Sul tema le aziende interessate saranno informate anche dal distributore che renderà disponibile il nuovo regolamento di esercizio, entro il 30 settembre 2025.

Per saperne di più seguite le informative o chiamate in associazione.

(SN/am)

 




Emissione nota di variazione e concordato preventivo: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 234, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72, in pendenza di concordato preventivo.

Nel documento di prassi si precisa che, laddove il cedente/prestatore scelga di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione al momento in cui il cessionario/committente è “assoggettato” al concordato, la variazione sarebbe possibile, sulla scorta dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesti l’infruttuosità della procedura.

Nel caso di specie, il soggetto debitore – dopo una prima istanza di accesso al concordato ex art. 161 del RD 267/42, sfociata in un provvedimento di ammissione e successivamente nella revoca della procedura – presentava una nuova istanza per un concordato in continuità, anch’essa accolta.

Si poneva, in particolare, il quesito relativo alla possibilità da parte del cedente/prestatore (soggetto creditore) di procedere, per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa, all’emissione della nota di variazione, non al momento di apertura della procedura, ma in seguito all’adempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore.

Più precisamente, si tratta di comprendere, in primo luogo, se in una fattispecie come quella in esame ricorrano o meno i presupposti per la c.d. consecuzione tra procedure e, in secondo luogo, se, vigenti i nuovi termini di emissione della nota di variazione ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72 (introdotto dall’art. 18 del DL 73/2021, per le procedure aperte dal 26 maggio 2021), possa “posticiparsi” l’emissione della nota al momento in cui la procedura risulti divenuta infruttuosa.

Si ricorda, al riguardo, come la nuova disciplina abbia determinato il dies a quo per la nota di variazione in diminuzione “a partire dalla data” in cui il debitore “è assoggettato a una procedura concorsuale”. Nel caso d’interesse, secondo il successivo comma 10-bis, il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del decreto di ammissione al concordato.

Come rilevato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, il termine entro cui emettere la nota di variazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con riferimento alle procedure, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanato il provvedimento di apertura. Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è, invece, individuato con la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

La risposta a interpello n. 234, nell’esaminare la fattispecie, esclude in primo luogo che possa sussistere una consecuzione tra procedure di concordato preventivo.

Ciò rileva ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile ai fini IVA (la prima procedura, infatti, era assoggettata alla disciplina previgente, anteriore al 26 maggio 2021, a differenza della seconda).

Il principio della “consecuzione tra procedure” (art. 69-bis comma 2 del RD 267/42, ora art. 170 comma 2 del DLgs. 14/2019) si riferisce all’ipotesi di “confluenza” di una procedura nel successivo fallimento (ora liquidazione giudiziale), sul presupposto della comunanza dell’insolvenza irreversibile già con la prima procedura.

Tuttavia, nella specie, l’autonomia tra le due procedure escludeva un fenomeno di consecuzione, essendo necessario focalizzare l’attenzione solo sulla seconda.

Si ricorda, allora, come nella risposta ad interpello n. 216/2022, l’Agenzia, per una ipotesi di conversione tra amministrazione straordinaria – aperta prima del 26 maggio 2021 – in successivo fallimento (post DL 73/2021), aveva invece escluso l’avvio di una nuova procedura ai fini dell’applicazione della nuova disciplina IVA.

In secondo luogo, la risposta a interpello n. 234 esamina il momento in cui deve essere effettuata la variazione in diminuzione.

Viene, sostanzialmente, confermata la tesi interpretativa del creditore di optare per l’emissione della nota a partire dall’effettiva conclusione della procedura, poiché essa attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.

Nel caso di specie, quindi, segnando un sostanziale ritorno alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione sarebbe subordinato alla “infruttuosità” della procedura, poiché è solo al verificarsi di tale condizione che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

In definitiva, secondo l’Agenzia, il cedente/prestatore che decide di insinuarsi al passivo e non emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis, è tenuto ad attendere l’esito infruttuoso della procedura. Resta reclusa la possibilità di effettuare la variazione una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, correlato al “dies a quo” individuato dai predetti commi.

 

(MF/ms)




Danieli ha acquisito il 30% di Novastilmec

Il Giornale di Lecco del 15 settembre 2025, articolo sulla nostra associata. 




Camisa: ritorno da ferie difficile, serve piano nazionale di rilancio

“Il ritorno dalle ferie si sta rivelando estremamente complicato per il comparto industriale italiano. La situazione economica è peggiorata rispetto alla fine di luglio e richiede risposte immediate e coordinate”. Lo ha dichiarato il Presidente Cristian Camisa.

“Accantonando la crisi politica francese – prosegue – anche la Germania, locomotiva industriale d’Europa, mostra segnali allarmanti tanto che oggi si intravede addirittura un fenomeno di deflazione dei prezzi dei beni. È evidente che, se non interveniamo per tempo, rischiamo di essere trascinati verso il basso dalla debolezza dei nostri principali partner commerciali. Il Pnrr ha dato una spinta importante, ma temporanea. Serve una visione di lungo termine che vada oltre i fondi europei e che metta le nostre imprese nella condizione di competere e crescere”.

Per il Presidente “la Francia oggi ha un rating superiore di sei notch rispetto all’Italia, ma la situazione reale non giustifica uno scarto così ampio. È necessario lavorare con le agenzie di rating per ridurre ulteriormente il costo del nostro debito, liberando risorse economiche fresche che possano essere reinvestite nella crescita. Una volta alleggerito il peso del debito, bisogna avviare un piano nazionale di rilancio dell’economia senza attendere passivamente le decisioni di Bruxelles. Le nostre Pmi hanno bisogno di certezze e strumenti concreti, non di burocrazia e ritardi. Solo così potremo evitare di essere travolti dalla crisi europea e restituire fiducia al nostro sistema produttivo.

“Non possiamo dimenticare – aggiunge Camisa – che i nostri principali concorrenti globali, Stati Uniti e Cina, hanno la capacità di assumere decisioni strategiche immediate e di orientare le proprie politiche industriali e commerciali. L’Europa, al contrario, appare spesso impantanata in veti incrociati e procedure lente, che finiscono per penalizzare l’intero tessuto produttivo. È proprio in questa asimmetria che si gioca il futuro della nostra industria. O l’Italia sarà in grado di dotarsi di un Piano industriale nazionale in tempo brevi, pur tenendo in considerazione il contesto europeo, – conclude – oppure rischieremo di restare ai margini della competizione internazionale”.

 
 




Confapi al tavolo sulla sicurezza col Ministro Calderone

Confapi ha preso parte al tavolo sulla sicurezza e del lavoro convocato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone. “Anche nell’incontro di oggi – ha sottolineato il Vicepresidente, Francesco Napoli – abbiamo ribadito la necessità di affrontare la sicurezza sul lavoro in modo organico. Per questo abbiamo richiesto un forte coordinamento tra le varie misure previste nei diversi provvedimenti in discussione (DDL Pmi, DDL Semplificazioni e il prossimo DL Sicurezza sul Lavoro). È fondamentale che queste misure entrino in vigore insieme e non in maniera frammentata, per assicurare alle imprese un quadro normativo chiaro e stabile”.

Nel corso del suo intervento il Vicepresidente ha portato al tavolo diversi temi importanti per la Confederazione a partire dall’asseverazione dei Modelli Organizzativi anche con fondi messi a disposizione da Inail. Bisognerebbe, inoltre, favorire l’implementazione di sistemi di gestione certificati come Iso 45001 nonché l’introduzione di linee guida semplificate e bandi dedicati per supportare gli organismi paritetici iscritti al Repertorio.

Per Confapi la figura strategica su cui investire per un vero salto di qualità sono i preposti, i veri artefici della sicurezza in azienda. “È necessario – ha aggiunto Napoli – investire sulla loro cultura della responsabilità, valorizzandone il ruolo. Per farlo, serve un cambio di paradigma nel finanziamento: chiediamo di eliminare la distinzione tra formazione obbligatoria (pagata dall’azienda) e formazione aggiuntiva (pagata dall’INAIL). Sarebbe importante finanziare l’intero processo formativo utilizzando le risorse INAIL. Questo finanziamento unico, magari garantito dagli organismi paritetici o dalle organizzazioni datoriali, deve avere un solo fine: che l’infortunio non si verifichi”.