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Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Decreto Ristori – quater

Il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021.
Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre e, sempre alla stessa data, del termine per versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese e i professionisti, si registrano slittamenti al 30 aprile 2021 del predetto termine di versamento per alcuni contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19.

Oltre a ciò, sono sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre che, per coloro che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019, vengono fissati al 16 marzo 2021.
Non mancano, comunque, altre novità che interessano l’IMU, il PREU e la riscossione.

SOMMARIO:

  • SLITTAMENTO DELL’ACCONTO DI NOVEMBRE E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE
  • ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
  • ALTRE PROROGHE E NOVITÀ FISCALI

Slittamento dell’acconto di novembre e del termine di presentazione della dichiarazione

Innanzitutto, va segnalato lo slittamento, per tutti i contribuenti del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre.

Invece, per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (comprese le imposte sostitutive) e IRAP sempre calendarizzato il 30 novembre, le proroghe interessano solo le “partite IVA” e sono suddivise su due date.

In particolare, per tutti i soggetti esercenti impresa o arti e professioni, è prevista una proroga al 10 dicembre.

La data del versamento può ulteriormente slittare al 30 aprile 2021, solo per particolari categorie di contribuenti che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi determinatasi con l’epidemia da Covid.

Andando nel dettaglio, fermo restando quanto già previsto per i soggetti ISA dall’art. 98 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. n. 149/2020, che mantengono la loro validità, è possibile stabilire che la proroga al 30 aprile 2021 si applica ai soggetti:

  • ovunque dislocati e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019; se si tratta di soggetti non ISA è richiesto anche che i ricavi o compensi 2019 non siano superiori a 50 milioni di euro;
  • con sede nelle zone rosse, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto “Ristori-bis”;
  • con sede nelle zone arancioni, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

Poiché la norma si riferisce alla “seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi”, non è chiaro se vi rientri anche il versamento della rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti come determinati nel quadro RR del Modello Redditi.

A tale proposito si ricorda che l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce che:

“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”

Pertanto, si dovrebbe propendere per l’inclusione nella proroga anche dei suddetti contributi. Sarebbe opportuno che l’INPS si pronunciasse per fugare ogni dubbio in merito.

Sospensione dei versamenti di dicembre

La seconda novità consiste nella sospensione dei versamenti di dicembre relativi a:

  • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e relative addizionali regionali e comunali;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione vale solo per determinate categorie di contribuenti e precisamente per:

  • i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Poiché la norma si riferisce ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che rientri nella sospensione anche il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020.

Sul punto, però, si attendono conferme ufficiali.

Esonero dal versamento della seconda rata IMU

Il versamento della seconda rata IMU resta fermo al 16 dicembre.

Si interviene, però, sugli esoneri già disposti con altre norme precedenti, puntualizzando che la condizione richiesta della gestione delle attività esentate si debba riferire al soggetto passivo dell’imposta e non come previsto in precedenza al proprietario dell’immobile.

Pertanto viene confermato che sono esentati dal versamento gli immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  5. destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  6. in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’allegato 1 al decreto “Ristori”;
  7. delle attività elencate nell’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta (e non più i proprietari) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Altre proroghe e novità fiscali

Oltre a quanto detto sin qui si segnalano le seguenti ulteriori proroghe e slittamenti:

  • il PREU e il canone di concessione del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021;
  • il versamento delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre 2020 dal Decreto “Cura Italia”, slitta ulteriormente al 1° marzo 2021.

Infine, si segnalano importanti novità in tema di riscossione.

In particolare viene previsto che:

  • con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dalla norma di riferimento (art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;
  • relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui punto precedente, la decadenza dal piano si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;
  • i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione ex Covid-19 (art. 68, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.



News demo test caricamento

Corpo della news modificata da CRM




Nuovo formato XML fattura elettronica ed esterometro

Guida Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero. La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l’altro che:

  • il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
  • il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Esempi (tratti dalla guida in commento):

  1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
  2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;
  3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
  4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.



Presentazione nuovo piano formativo

Presentazione del piano formativo




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API Lecco e Sondrio: 70 anni insieme

Il report dei festeggiamenti di API Lecco e Sondrio

70 anni di API Lecco e Sondrio, 70 anni al fianco delle Pmi. Una storia fatta da centinaia di imprenditori lecchesi e sondriesi, migliaia di lavoratori del territorio che insieme hanno costruito, condotto e beneficiato di questa Associazione. Un traguardo importante per “ripercorrere la strada fatta. Forse non guasterebbe anche recuperare il senso della storia, il senso del lungo percorso che ci ha portato fino a qui. Soprattutto oggigiorno in cui si vive in diretta, nell’istante e si perde così la memoria di ciò che è stato”. Queste le parole del presidente di API Lecco e SondrioLuigi Sabadini, durante la serata tenutasi martedì 12 novembre presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
Tra gli ospiti Carlo Cottarelli, docente e direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici dell’Università Cattolica, e Vera Negri Zamagni, economista e docente di Storia economica all’Università di Bologna.

Il perchè di una storia con API Lecco e Sondrio

“Anziché snocciolare l’intera raccolta dei nostri ricordi e dei traguardi raggiunti, che sarebbero molti, abbiamo voluto trovare il comune denominatore che da decenni ci accompagna. Abbiamo voluto ricercare l’attualità dei valori fondanti, dei motivi per cui vogliamo, come imprenditori, restare insieme. In altre parole, abbiamo indagato il Perché di una storia. Negli anni API di Lecco e Sondrio è evoluta configurandosi come una comunità nella comunità: persone e territorio in un legame indissolubile.

Ciò trasfigura l’associazione territoriale che da questo punto di vista non può essere considerata solo come sistema per la difesa di interessi, sia pur legittimi, delle Pmi associate. Anche se, va detto, ad oggi nessun altro se non l’Api e la Confapi si è messo in campo per difendere le pmi private ed è proprio in questa logia organica fatta di sussidiarietà della rappresentanza che si sviluppa il forte legame di Lecco con la Confapi Nazionale”.

Video intervista ad Alberto Gianola (Trafilerie di Malavedo, azienda fondatrice di API Lecco e Sondrio nel 1949)

Il nostro primo bilancio sociale

In 70 anni di Associazione, quante cose abbiamo fatto?

Siamo riusciti ad affiancare le aziende nel corrispondere al meglio alle loro esigenze?

Quanto abbiamo seminato sul nostro territorio, e quanto siamo riusciti ad essere un virtuoso motore del cambiamento?

Quanto e come abbiamo sostenuto l’economia locale, e con essa le comunità che vi abitano?

Il nostro modo di fare Associazione è sostenibile in futuro?

Mentre Api festeggia i suoi primi 70 anni, infatti, stanno emergendo dinamiche epocali dal punto di vista economico, sociale, ambientale, che andranno a trasformare profondamente l’intero paradigma produttivo e con esso anche il sistema della rappresentanza che lo esprime.

Luigi Sabadini, Presidente di API Lecco e Sondrio

Ecco il video di sintesi, frutto dell’indagine svolta in collaborazione con Sec – Scuola di Economia Civile, una prima mappa orientativa della strada che Api Lecco e Sondrio ha percorso in 70 anni di vita associativa e dei tanti obiettivi a cui ancora sta puntando.

Le foto

Le aziende premiate

Iscritte e fondate da 70 anni

  • TRAFILERIE DI MALAVEDO S.R.L. – Lecco

Iscritte da 60 anni

  • GEROSA G.B. S.R.L. INDUSTRIA MINUTERIA METALLICHE – Lecco

Iscritte da 50 anni

  • FONDERIA MAPELLI S.R.L. – Olginate
  • OFFICINE SANTAFEDE S.R.L. – Cortabbio di Primaluna

Iscritte da 40 anni

  • ALLUM  S.R.L

Iscritte da 30 anni

  • SEATEK S.P.A. – Annone Brianza
  • TRAFILERIA LARIANA DRAWING STEELS S.P.A. – Barzago
  • FASER  S.P.A. – Rogeno
  • C4 SRL – Olginate
  • ELEPRINT  S.R.L. – Lomagna
  • SILTE S.R.L. – Galbiate
  • CORBETTA SALVATORE S.R.L. – Cassago Brianza
  • CABAGAGLIO  S.P.A. – Sirone

La rassegna stampa




Rischi ambientali, come affrontarli in sicurezza

Api Imprese, un seminario sui rischi ambientali e le soluzioni per le Pmi

Far fronte ad eventuali rischi ambientali è diventata una sfida quotidiana per la maggior parte delle imprese. Anche le Pmi devono quindi sviluppare le competenze adatte per far fronte in modo corretto a un problema comune.
Proprio su questo tema, Api Lecco, in collaborazione con l’agenzia Axa – Sala Assicurazioni di Lecco, organizza un seminario per raccontare e mostrare quali sono i possibili rischi ambientali che le Pmi del territorio potrebbero dover fronteggiare.

L’incontro è in programma martedì 26 novembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede di Api Lecco in Via Pergola 73 e vedrà l’intervento di diversi esperti del settore. Durante il seminario verranno analizzati diversi casi di cronaca, prendendo in esame casi di studio, con particolare attenzione agli interventi e alle soluzioni.

Durante il seminario verrà presentata inoltre la normativa italiana applicabile e le diverse coperture assicurative per i danni all’ambiente.
Al termine dell’incontro i partecipanti potranno approfondire gli argomenti o le questioni più interessanti con gli esperti durante un question time.

Rischi ambientali PMI - Api Imprese

Di seguito il programma:

  • Ore 17.00: Registrazione partecipanti
  • Ore 17.10: Saluti e apertura lavori
  • Ore 17.15: Roberto Ferrari – Risk Analyst Pool Ambiente

Casi di cronaca
Rischi ambientali e scenari di danno all’ambiente
Normativa italiana applicabile

  • Ore 17.45: Filippo Emanuelli – Amministratore Delegato Belfor Italia

Casi di studio con dettaglio degli interventi eseguiti, spese sostenute dall’azienda, immagini e video

  • Ore 18.15: Roberto Ferrari – Risk Analyst Pool Ambiente

Coperture assicurative per i danni all’ambiente

  • Ore 18.45: Question time
  • Ore 19.00: Conclusioni



Impresa 4.0, le tecnologie guardano al futuro

Le aziende si aggiornano con impresa 4.0

In un mondo in cui le tecnologie 4.0 avanzano rapidamente, occorre essere consapevoli del cambiamento e sviluppare competenze adeguate per creare valore ed evitare investimenti a basso ritorno. A tale proposito ApiTech, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza un seminario dal titolo “Un approccio strategico verso l’industria 4.0 e la digitalizzazione” con l’obiettivo di discutere le prossime innovazioni tecnologiche in tema impresa 4.0, da inserire all’interno delle imprese.

Il seminario si terrà giovedì 28 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.45, presso la sede di Api Lecco e si rivolge a titolari d’azienda, responsabili degli uffici tecnici e professionisti che vogliono ampliare la loro visione globale sul tema.

Il seminario per impresa 4.0, condotto da esperti del settore, presenterà tre interventi legati alla valutazione strategica dell’introduzione di tecnologie attraverso approcci di tipo:

  • verticale (strategia-organizzazione-cultura-tecnologia)
  • orizzontale (macchine-uomo-virtuale).

Inoltre, ai sensi del regolamento per l’aggiornamento professionale, il seminario formativo darà diritto ai partecipanti Ingegneri a n.3 CFP.

L’iscrizione è da effettuare attraverso il sito entro il giorno 25 novembre 2019.

Ecco il programma dell’incontro:

  • Ore 14.00: Registrazione partecipanti
  • Ore 14.15: Saluti e apertura lavori a cura di Api Lecco e ApiTech, Mauro Gattinoni (Direttore Api Lecco), Ileana Malavasi (Responsabile per l’innovazione ApiTech), Carlo Antonini (Referente Scientifico ApiTech – Università Milano-Bicocca), IreneTagliaro (Responsabile area Ricerca e Innovazione)
  • Ore 14.30: Dove inizia la trasformazione? Pratiche manageriali e fattori organizzativi per l’Industria 4.0 e la digitalizzazione. Elena Pessot (CNR-STIIMA)
  • Ore 15.15: Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, tecnologie abilitanti per la Fabbrica 4.0. Marco Sacco (CNR-STIIMA)
  • Ore 16.15: Strategia e Smart Factory: come la digital transformation permette di cogliere le nuove opportunità di business (il caso Festo Automation). Luca Gelmetti (Festo Consulting Italia)
  • Ore 17.00: Interconnessione ed integrazione: le chiavi di volta per dell’Industria 4.0. Casi significativi nella realtà produttiva lombarda. Nadir Milani (Ordine Ingegneri di Lecco)
  • Ore 17.30: Domande e confronto
  • Ore 17.45: Chiusura lavori