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Accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate: approfondimenti

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.
 
Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.
 
Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

 

ATTENZIONE: I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti giuridici, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.
I professionisti delegati potranno continuare ad accedere e quindi a consultare il cassetto fiscale dei propri clienti previa presentazione all’Agenzia Entrate del relativo modulo di delega opportunamente compilato e sottoscritto.
Si ricorda che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici. 

Ecco alcuni esempi di utilizzo.

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.
 
Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:
  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • Civis – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite Civis;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida ed un video tutorial per illustrare come si accede ai servizi online con Spid – e come ottenerlo – con Cns e con la Carta d’identità elettronica.

Lo Spid è uno strumento sempre più indispensabile in quanto è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Le istruzioni per attivare la propria identità digitale sono presenti anche sul sito dell’Agid (cliccare qui).

Tutti i cittadini italiani maggiorenni possono attivare la propria identità Spid, purché abbiano:

  • un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
  • una e-mail e un numero di cellulare personale.
È possibile scegliere uno o più gestori di identità (identity provider), tra quelli abilitati, e registrarsi.
 
Il Ministero dell’Interno, attraverso il proprio sito, ha fornito informazioni circa l’utilizzo della Carta d’identità elettronica (cliccare qui). “Entra con Cie” è infatti il servizio che consente ai cittadini in possesso di una Cie di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
  • “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento della Cie sul proprio computer è necessario installare prima il “Software Cie“;
  • “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della Cie;
  • “Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID“.
 
L’Agenzia delle Entrate non è stata l’unica a modificare le proprie modalità di accesso; anche l’Inps ha introdotto alcune modifiche di accesso che riguardano direttamente gli intermediari e non i privati contribuenti.
Con la circolare INPS 2 luglio 2021, n. 95, l’Istituto ha infatti annunciato l’avvio di una campagna di comunicazione per informare l’utenza, assicurando una più graduale transizione dal Pin verso l’utilizzo delle credenziali Spid, Cie e Cns; l’accesso tramite Pin ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non è più consentito dal 1° settembre 2021. In questo caso gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato, ecc., si sono dovuti dotare di credenziali SPID almeno di livello 2 o della CIE (con relativo PIN).

(MF/ms)
 




Pubblicato il decreto attuativo della “super Ace”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 settembre 2021, l’atteso provvedimento attuativo della disciplina della c.d. “super Ace” (art. 19 del Dl 73/2021), il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all’Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito d’imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L’agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in un diverso calcolo di criterio dell’Ace (con un coefficiente maggiorato del 15% in luogo dell’1,3%, e senza ragguagli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta utilizzabile nel modello F24. Nel contesto della “super Ace” gli incrementi rilevanti sono limitati a 5 milioni di euro (l’eccedenza è, invece, agevolata con l’Ace “ordinaria”) e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.

In termini generali, il provvedimento limita in modo considerevole le aspettative di più società che hanno effettuato nel 2021 incrementi del capitale, posticipando in modo significativo la data della possibile compensazione.

Mentre, infatti, la norma primaria (art. 19 comma 3 del Dl 73/2021), replicata dall’art. 4.2 del provvedimento attuativo, stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro o la rinuncia ai crediti, o a quello in cui l’assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l’utile di esercizio, lo stesso provvedimento contiene due norme che, nei fatti, spingono in là nel tempo questo beneficio:

  • la prima (art. 3.3) consente di inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazioni Ace”) solo a decorrere dal 20 novembre 2021;
  • la seconda (art. 4.1) concede sino a 30 giorni all’Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.
Essendo la compensazione nel modello F24 subordinata alla comunicazione del riconoscimento del credito, l’orizzonte temporale su cui si va a collocare il beneficio è individuabile nel dicembre del 2021, “saltando” così – a meno di comunicazioni Ace tempestive e di un rapido riscontro dell’Agenzia delle Entrate – anche la scadenza del 30 novembre 2021 per i secondi acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Venendo invece agli aspetti positivi, l’art. 3.3 del provvedimento precisa che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell’anno). Quindi, per due versamenti dei soci effettuati nel 2021, la società può presentare una prima comunicazione Ace per il primo versamento, potendo compensare anticipatamente il credito d’imposta derivante da questo apporto, e così fare in modo distinto per il secondo versamento. Va da sé, però, che la fissazione del termine iniziale delle richieste al 20 novembre 2021 depotenzia di molto questa norma, la quale in sé aveva potenzialità di sicuro interesse per le imprese che si sono capitalizzate.

Nella comunicazione (da presentare esclusivamente in via telematica) i dati principali sono quelli della natura del soggetto d’imposta, della variazione in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del credito d’imposta.

Nella casella “Tipo soggetto” occorre segnare il codice “1” se il beneficiario è un soggetto Irpef, “2” se esso è un soggetto Ires ordinario o “3” se è un soggetto Ires tenuto al versamento della maggiorazione per gli intermediari finanziari (in tal caso, le istruzioni precisano che per il computo del credito si tiene conto anche della maggiorazione).

L’elencazione dei soggetti ammessi, in cui si fa riferimento anche alle snc e alle sas, sembrerebbe indicare che sono esse (e non, quindi, i soci) a beneficiare del credito; se questa interpretazione è corretta, il meccanismo di calcolo del credito d’imposta sarebbe quello che già le società di persone sperimentano al fine di trasformare le eccedenze Ace non utilizzate ai fini della compensazione con l’Irap.

Per quanto riguarda i successivi campi, se ad esempio una società di capitali ha accantonato a riserva l’utile del 2020 per 600.000 euro e ha ricevuto dai soci nell’agosto 2021 versamenti in conto capitale per 2 milioni di euro, occorre indicare nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” l’importo di 2,6 milioni di euro, nel campo “Rendimento nozionale” quello di 390.000 euro (il 15% degli incrementi) e nel campo “Credito d’imposta” il credito di 93.600 euro (il 24% del rendimento nozionale). Ove vi sia un altro versamento nel dicembre 2021, questo può essere oggetto di una seconda comunicazione Ace autonoma.

Da ultimo, il provvedimento attuativo precisa, all’art. 4.4, che il modello F24 per la compensazione deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che (indicazione non presente nella norma primaria), se il credito d’imposta eccede 150.000 euro, occorrono le attestazioni antimafia (quadro A del modello).

(MF/ms)




Utilizzo del bonus investimenti: chiarimenti

Con le risposte a interpello nr. 602 e 603 pubblicate il 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relativamente all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020, riprendendo in parte i chiarimenti già forniti nell’ambito della circolare n. 9/2021.

In entrambe le suddette risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate, come già affermato nella circolare citata, ritiene che il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020 debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%.

In questo caso, l’Agenzia ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.

Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

L’Agenzia chiarisce quindi che nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante ma non sia stato versato l’acconto minimo del 20% (anche, ad esempio, nel caso in cui l’acconto sia stato versato in misura “insufficiente”), trova applicazione la “nuova” disciplina di cui alla L. 178/2020.

Nella risposta n. 603/2021 l’Agenzia precisa inoltre che, in relazione ad un investimento effettuato nel 2020 a cui si applica il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 per effetto dell’avvenuta “prenotazione” entro il 15 novembre, seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni risultano prima interconnessi (22 dicembre) e poi consegnati (30 dicembre), ai sensi dell’art. 1, comma 191, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall’anno 2021.

Nella risposta n. 602/2021 viene invece analizzata la decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta di cui alla L. 178/2020.

In particolare, si chiede a decorrere da quale periodo di imposta è possibile compensare la prima rata del credito di imposta “4.0”, spettante in forza del comma 1056, tenuto conto che nel caso di specie l’interconnessione del bene in oggetto al sistema aziendale si è verificata nell’anno 2020 e risulta regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, datata 31 dicembre 2020, mentre la perizia del tecnico abilitato – prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria ai fini dell’agevolazione per beni di costo di acquisto inferiore a 300.000 euro – è stata giurata e consegnata alla società soltanto le prime settimane del mese di gennaio 2021.

In merito all’utilizzo in compensazione del credito di imposta legittimamente maturato, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 1059, della L. 178/2020 “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…) in tre quote annuali di pari importo, (…) a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo”.

Nel caso di specie, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020.

L’Agenzia ribadisce inoltre che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.

Chiarimenti sulla cumulabilità anche per il vecchio bonus

Si segnala altresì che con la risposta a interpello n. 604, relativa al credito d’imposta investimenti di cui alla L. 160/2019, l’Agenzia delle Entrate applica anche al “vecchio” credito d’imposta i chiarimenti forniti nell’ambito della circolare n. 9/2021 in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni del credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 nel limite massimo del costo sostenuto.

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2021: inoltro comunicazione entro il 31 ottobre

Come noto, con l’articolo 57 Dl. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L’incentivo si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per l’anno 2018, il credito d’imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente.

A decorrere dall’anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per detto credito d’imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l’annualità 2020 il credito d’imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Successivamente l’articolo 67, commi 10 e 13, Dl 73/2021 ( c.d. Sostegni-bis) ha modificato l’agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche agli investimenti su emittenti radio televisive, con riferimento all’anno 2021 e 2022.

Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l’anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di aggiornare la piattaforma telematica per tener conto delle novità di cui al Decreto Sostegni-bis, previsto per il 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021.

Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.

Ad eccezione della scadenza posticipata, la procedura per accedere all’agevolazione resta invariata; è necessario innanzitutto presentare, come detto, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell’anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.

Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, da utilizzare per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.

Successivamente spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, nel rispetto del limite di spesa stanziato (determinato in 90 milioni di euro per il 2021), rendere noto l’elenco dei contribuenti ammessi a godere del bonus con relativo importo, da utilizzare in compensazione con modello F24.

(MF/ms)




Servizi online del fisco: nuove regole di accesso

Con un comunicato stampa diffuso il 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che dal 1° ottobre 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione potrà avvenire solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). 

Professionisti e imprese non sono interessati dalle nuove modalità di autenticazione.
Dunque, le credenziali Fisconline, Entratel o Sister continueranno a essere rilasciate solo alle persone fisiche titolari di partita iva e alle persone giuridiche anche dopo il 1° ottobre 2021.
Con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, avverte l’Agenzia, verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti.

Tornando al privato cittadino, la dismissione di username e password di Fisconline avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021, così come previsto dal decreto “Semplificazioni” (art. 24 del Dl 76/2020). Le tre chiavi “digitali” potevano essere già usate da marzo scorso. Contemporaneamente non era più possibile richiedere nuove credenziali Fisconline, mentre era ancora possibile utilizzare le “vecchie”, richieste precedentemente. A fine mese, invece, anche le credenziali Fisconline ancora in uso saranno dismesse e da quel momento SPID, CIE e CNS saranno le uniche valide per i servizi on line.

Nulla cambia, invece per i servizi disponibili all’utenza senza registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione degli appuntamenti.

Per quanto riguarda le nuove chiavi d’accesso il comunicato ricorda che:

  •  per avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è necessario scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale attualmente operativi (le informazioni sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it) e seguire le procedure di identificazione. Bisogna essere maggiorenni, avere un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (o tesserino di codice fiscale), un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare personali;
  • la CIE è la nuova carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza: è necessario avere l’intero codice PIN della carta e aver installato sul proprio smartphone l’applicazione “Cie Id”; in alternativa è possibile utilizzare un pc dotato di un lettore di smart card;
  • la CNS, o Carta nazionale dei servizi, permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, come, per esempio, una chiavetta usb o una smart card dotata di microchip.
Si ricorda che il “cambio” di credenziali non riguarda solo i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di Agenzia Entrate-Riscossione.

Tra le funzionalità disponibili on line c’è la possibilità di consultare la propria situazione debitoria, controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti, presentare una richiesta di rateizzazione e ottenere poi il relativo piano di dilazione, chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, pagare, attivare il servizio di alert “Se Mi Scordo” per ricevere i promemoria delle proprie scadenze, delegare un intermediario a operare per proprio conto.

Oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale

Infine, il comunicato stampa fa il bilancio dell’utilizzo dei servizi on line. 

Nei primi 8 mesi del 2021 sono già stati registrati oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale, il 32,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando si attestarono a quota 33,2 milioni, mentre sono quasi 400 mila i documenti ricevuti dall’Agenzia tramite il canale Civis. 

Nel periodo gennaio-settembre 2021, infine, nonostante la sospensione delle attività di riscossione a causa dell’emergenza Covid, sono stati quasi 4 milioni i contribuenti che hanno effettuato l’accesso ai servizi web dell’area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione (circa il 60% del totale degli accessi totali al sito web). Di questi, considerato il particolare periodo, circa il 70% ha utilizzato il servizio “Controlla la tua situazione” per verificare lo stato delle proprie cartelle.

(MF/ms)




Fine dell’esterometro per gli scambi con San Marino

Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, a decorrere dal 1° ottobre 2021 è possibile emettere fatture in formato elettronico via Sistema di Interscambio.

La fatturazione elettronica, in base a quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021, diverrà obbligatoria dal 1° luglio 2022, fatti salvi specifici casi di esonero.

Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione sono state definite con provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, sostanzialmente rinviando alla disciplina già in uso tra soggetti stabiliti in Italia dal provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 così come successivamente modificato.

L’introduzione delle e-fatture, in formato Xml e trasmesse via Sistema di Interscambio, pone alcuni interrogativi rispetto agli adempimenti attualmente in essere nei rapporti tra operatori italiani e sammarinesi.

In particolare, le nuove modalità di documentazione delle operazioni in via elettronica, disciplinate dal Dm 21 giugno 2021, ragionevolmente renderanno superato l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro”.

Difatti, le cessioni e prestazioni con controparti di San Marino sono attualmente soggette alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015, in quanto operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che non sono documentate mediante bolletta doganale.

Il combinato disposto dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che detta gli obblighi di fatturazione elettronica) e del comma 3-bis (che disciplina la comunicazione transfrontaliera) porta a concludere che, in presenza di un documento elettronico trasmesso via Sistema di Interscambio, non sia più dovuta la comunicazione, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

La delicatezza della questione meriterebbe un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima del 1° ottobre 2021, data a decorrere dalla quale sarà possibile emettere fattura elettronica nei rapporti di scambio italo-sammarinesi.

Al momento, una conferma di quanto esposto potrebbe rinvenirsi nella circolare n. 14/2019, ove l’Agenzia ha avuto modo di osservare che nel caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l’obbligo di fatturazione, “questa potrà comunque essere elettronica via SdI, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore – ipotesi che escludono gli adempimenti connessi al cosiddetto esterometro”. 

Ciò dovrebbe valere anche nei casi dei rapporti di San Marino, tanto per le e-fatture emesse su base facoltativa (dal 1° ottobre 2021 nel caso di specie) quanto, a maggior ragione, per le e-fatture elettroniche in via obbligatoria (dal 1° luglio 2022).

Sotto il profilo dei codici natura da attribuire alle cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.6 e seguenti delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”. Essa è adottata sia in caso di “esterometro” sia per l’emissione delle e-fattura via Sistema di Interscambio.

Per gli acquisti da San Marino con il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, è lo stesso Dm 21 giugno 2021 a consentire al soggetto passivo nazionale l’integrazione della fattura elettronica eventualmente ricevuta (senza esposizione dell’Iva dovuta dal cessionario).

L’integrazione avviene secondo le regole previste a livello interno dall’Agenzia delle Entrate ossia, nel caso in analisi, dovrà essere riportato il codice “TD19” per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ai sensi del richiamato art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Anche in questa circostanza, l’integrazione elettronica dovrebbe assorbire la presentazione del c.d. “esterometro”.

Possibile abolizione dell’obbligo Intrastat

Un ulteriore aspetto da verificare concerne il superamento dell’attuale obbligo di presentazione del modello Intra vendite, previsto, in relazione alla sola parte fiscale, per le cessioni di beni in regime di non imponibilità Iva dall’Italia a San Marino, ai sensi dell’art. 4 del Dm 24 dicembre 1993 (dal quale sono esentati i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con Stati appartenenti all’Unione europea).

A prescindere dal fatto che il soggetto passivo italiano dal 1° ottobre 2021 certifichi le cessioni di beni nei confronti di San Marino mediante fattura elettronica (su base facoltativa) o fattura analogica, l’obbligo di presentazione dell’elenco Intrastat dovrebbe decadere.

Per effetto dell’art. 22 del Dm 21 giugno 2021, dalla data anzidetta “cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993”, ivi incluso il prescritto obbligo ai fini Intrastat.

(MF/ms)
 




Registri Iva precompilati dei trimestrali: al via la consultazione online

Dal 13 settembre 2021 è possibile accedere alle bozze predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dalle operazioni effettuate dallo scorso 1° luglio 2021, ha preso il via il programma di assistenza on line – inizialmente riservato ai soli soggetti passivi (residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) che abbiano optato per la liquidazione periodica trimestrale dell’imposta – che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri Iva delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/72) e degli acquisti (art. 25 del Dpr 633/72).

A regime, i dati potranno essere visualizzati ed eventualmente modificati dal primo giorno del mese di riferimento direttamente dall’operatore o da un intermediario da questi delegato, mediante accesso all’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A tal fine l’intermediario deve essere in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici o di quella per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva (cfr. provv. 183994/2021, punto 6.2).

Per quanto concerne il terzo trimestre del 2021, periodo di avvio del processo, l’accesso all’area di consultazione e modifica è stato consentito soltanto a decorrere dal 13 settembre 2021.

Le bozze dei registri Iva precompilati sono predisposte grazie alle informazioni di cui l’amministrazione finanziaria è in possesso. In particolare verranno inseriti i dati:

  • delle fatture elettroniche emesse, transitate mediante Sistema di Interscambio, relative al trimestre – nel cui file XML è inserita una data ricadente nei mesi di riferimento – per le quali la data di consegna o la data di messa a disposizione sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo. A titolo meramente esemplificativo, con riferimento al terzo trimestre 2021, potranno essere incluse le e-fatture differite, in cui nel campo <Data> sia riportato il giorno 30 settembre 2021, trasmesse (cioè emesse) il giorno 15 ottobre 2021 e ricevute dal cessionario o committente il giorno 16 ottobre 2021;
 
  • delle e-fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, di competenza del periodo, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito, inviata dal SdI al trasmittente, preceda il primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
 
  • delle fatture elettroniche ricevute, la cui data dell’operazione ricade nel mese, o nei mesi precedenti (a condizione che non siano già state annotate), che siano state consegnate al cessionario o committente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
     
  • delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere relativamente alle quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31 ottobre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre 2021).
Occorre sottolineare che l’Agenzia delle Entrate provvede altresì a segnalare la presenza di operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale nel mese di riferimento, in modo che delle relative operazioni possa tenersi conto in sede di modifica o integrazione delle bozze precompilate.

Con la convalida o integrazione predisposta la Lipe

L’accesso ai dati consente al soggetto passivo di verificare le risultanze dei registri precompilati, convalidandoli o, più verosimilmente, modificandoli (si pensi al caso dei beni o servizi il cui acquisto prevede una detraibilità limitata dell’imposta, relativamente ai quali sarà necessario che l’operatore indichi la percentuale corretta).

La modifica o convalida dei registri consentirà all’Agenzia delle Entrate la predisposizione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica di riferimento; a tal fine l’Amministrazione finanziaria utilizzerà anche i dati relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, nonché quelli delle comunicazioni delle LIPE dei precedenti trimestri.

La bozza così ottenuta sarà messa a disposizione dei soggetti passivi entro il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (6 novembre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre dell’anno in corso).

(MF/ms)




Bonus fiscali: modalità contabilizzazione sconto in fattura

Le imprese che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 devono rilevare il ricavo di vendita della cessione di beni e/o prestazione di servizi in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:
  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide dal cliente;
  • il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.
Così prescrive il documento Oic sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, ai sensi della quale, però, il valore di mercato del bonus fiscale può essere sostituito dall’ammontare dello sconto concesso “così come risultante dalla fattura stessa” quando il valore di mercato del credito tributario “non sia desumibile” e, in ogni caso, quando l’impresa che ha applicato lo sconto redige il bilancio in forma abbreviata o è una micro impresa.

Posto che il valore di mercato dei crediti tributari “edilizi” è assolutamente desumibile, sulla base degli sconti praticati dai principali player finanziari che si rendono disponibili al loro acquisto (e si aggira intorno al 90% del nominale per i crediti con orizzonte temporale di utilizzo a 5 anni, all’80% del nominale per quelli a 10 anni), le imprese, che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 e redigono il bilancio in forma ordinaria, devono procedere alla loro rilevazione di conseguenza.

Ciò evidentemente si riflette nella rilevazione anche di un minor ricavo commerciale di cui alla voce A.1 del Conto economico, a corredo del quale, nei successivi esercizi di utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito di imposta, emergeranno proventi finanziari pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato sulla base del tasso desumibile dal mercato che risulta iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale.

A titolo di esempio, si ipotizzi una impresa che effettua a favore di un condominio lavori per 100.000 euro + IVA 10% (indetraibile per il committente), sui quali può trovare applicazione il bonus facciate al 90%.

Lo sconto applicato in fattura in misura pari a 99.000 euro (= 110.000 x 90%) ha un valore di mercato pari a 79.200 euro (= 99.000 x 80%).

Conseguentemente, l’impresa che effettua lo sconto in fattura (e che, non rientrando tra le micro imprese o tra quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, deve applicare il criterio del valore di mercato) rileva un debito verso l’Erario per IVA per 10.000 euro, un credito monetario verso il cliente per 11.000 euro, un credito tributario al valore di mercato per 79.200 euro e ricavi commerciali per 80.200 euro.

I 19.800 euro di componenti positivi di Conto economico che apparentemente mancano all’appello (perché i ricavi commerciali di cui alla voce A.1 del Conto economico vengono rilevati per 80.200 euro, anziché per 100.000 euro) si manifesteranno per competenza economica nei successivi dieci esercizi di utilizzo delle quote costanti del credito di imposta, quali proventi finanziari da ricomprendere nella voce C.16 del Conto economico.

In altre parole, con la metodologia dell’OIC, i componenti positivi che l’impresa realizza, mediante cessioni di beni e prestazioni di servizi sui cui corrispettivi applica lo sconto in fattura, restano ovviamente di importo complessivamente pari al loro valore nominale (100.000 euro nell’esempio), ma vengono scomposti tra ricavi commerciali di competenza dell’esercizio di cessione dei beni e prestazione dei servizi (80.200 euro) e proventi finanziari di competenza degli esercizi di utilizzazione in compensazione delle singole quote costanti di credito di imposta (19.800 euro, nell’esempio).

Ovviamente, se l’impresa che ha applicato lo sconto cedesse immediatamente a terzi il credito di imposta, invece che utilizzarlo in compensazione per quote costanti in dieci anni, laddove cedesse il credito per un corrispettivo pari al suo valore di mercato (79.200 euro), non realizzerebbe alcun differenziale finanziario (perché il credito è stato iscritto a quel valore), ma resterebbe implicitamente incisa dei costi finanziari dell’operazione.

Se, per evitare ciò, l’impresa, che applica lo sconto, conviene con il committente che sia quest’ultimo a sobbarcarsi gli oneri finanziari dell’operazione, gli oneri a tale titolo addebitati aumentano il credito monetario verso il committente e, quindi, nella invarianza del valore di mercato del credito tributario, aumentano di pari importo i ricavi commerciali da contabilizzare nella voce A.1 del Conto economico, conformemente a quanto previsto dal citato documento dell’OIC.

(MF/ms)




Adeguamento dei sistemi contabili per il “nuovo Esterometro”

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2022, sono modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi Iva trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti non stabilite in Italia.

Difatti, a seguito dei cambiamenti apportati dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, i predetti dati saranno trasmessi in via telematica, in formato xml, avvalendosi del sistema di interscambio (SdI).

L’intento è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri Iva, nonché delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale “precompilata”.

La novità più sensibile, per le operazioni effettuate dal 2022, riguarda dunque i termini per trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l’estero.

Come stabilisce il novellato art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato “è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.

In altre parole, nel caso in cui l’operazione sia documentata mediante fattura, si dovrà, in linea generale, fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione, come richiesto dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

Sul fronte delle operazioni ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, invece, il termine per la trasmissione telematica dei dati è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Per gli acquisti intracomunitari e i servizi “generici” ricevuti da soggetti Ue, quanto descritto è coerente con il termine di registrazione delle fatture previsto dall’art. 47 del Dl 331/93.

Le nuove regole di trasmissione dei dati, per le operazioni effettuate dal 2022, andranno a sostituire l’attuale invio massivo effettuato su base trimestrale (c.d. “esterometro”).

Ciò impone, agli operatori, una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne. Soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l’integrazione della fattura ricevuta o l’emissione di autofattura, è necessario verificare che il documento elettronico sia trasmesso al Sistema di Interscambio entro il nuovo e più stringente termine.

Peraltro, è da osservare come alla revisione della disciplina si accompagni anche un nuovo regime sanzionatorio.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si prevede la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione omessa è effettuata (oppure se la trasmissione errata è corretta) entro i quindici giorni successivi al termine per la trasmissione dei dati di cui al nuovo art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Resta inalterata, secondo l’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, l’inapplicabilità dell’istituto del cumulo giuridico.

Ultima comunicazione entro il 31 gennaio 2022

Per le operazioni effettuate nel 2021, i dati sono ancora trasmessi mediante la comunicazione trimestrale, fatta salva la possibilità di emettere, in sostituzione dell’adempimento, fattura elettronica via SdI su base facoltativa.

La gestione dell’intero flusso mediante fatturazione elettronica rimane appetibile anche nel 2022, ricordando, tra l’altro, che, grazie alle specifiche tecniche nella versione 1.6 (attualmente vigente), è consentita anche l’integrazione elettronica e l’invio tramite SdI delle fatture di acquisto con applicazione del reverse charge “esterno”, oltre all’emissione di autofatture in formato elettronico (già ammessa con la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

Al di là delle novità introdotte per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è da precisare che rimane confermato il termine del 31 gennaio 2022 per effettuare la comunicazione relativa all’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) 2021, secondo quanto attualmente stabilito dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

(MF/ms)
 




Nuova disciplina delle note di variazione nelle procedure concorsuali

Con l’articolo 18 Dl 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”), convertito senza sostanziali modifiche dalla legge di conversione 106/2021, viene riformulato l’articolo 26 Dpr 633/1972 in tema di note di variazione ai fini Iva al fine di prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

Il tema non è nuovo e già il legislatore in anni non troppo lontani aveva “provato” ad introdurre una modifica dello stesso tenore.

Infatti, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127, L. 208/2015) aveva già novellato il citato articolo 26 del decreto Iva allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.

Successivamente, però, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567, L. 232/2016) ha abrogato la disposizione precedente, ripristinando la regola secondo cui l’emissione di nota di credito Iva e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Le soluzioni ora proposte dal legislatore con la nuova disposizione in commento, rubricato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali”, rispondono anche e soprattutto ad esigenze di carattere comunitario posto che, come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-246/16 a commento della disposizione recata dall’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), uno stato non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.

Entrando nel merito delle modifiche apportate dall’articolo 18 del Decreto Sostegni bis, il primo comma lettera a) elimina dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto Iva i riferimenti alle conseguenze delle procedure concorsuali, che vengono ora compiutamente disciplinate nel nuovo comma 3-bis, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame.
 
Nuovo “dies a quo” per il recupero dell’Iva

Nella nuova previsione viene in primo luogo chiarito che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

A questo proposito la lettera f) comma 1 del citato articolo 18 introduce un nuovo comma 10-bis all’articolo26 del decreto Iva, per chiarire che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta invece fermo che il diritto alla detrazione dell’Iva recata dalla nota di variazione è esercitabile:

  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis L.F.;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.
Per contro, così come previsto dalle vigenti disposizioni, la verifica della infruttuosità della procedura di recupero resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.
 
Procedura concorsuale senza obbligo di registrazione della nota di credito

La lettera c) dell’articolo 18 Dl 73/2021 aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 26 del decreto Iva. Tale norma prevede, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, che il cessionario o il committente registrino la variazione (a norma dell’articolo 23 del decreto Iva, vale a dire nel registro fatture, ovvero a norma dell’articolo 24 del medesimo decreto e, cioè, nel registro corrispettivi), nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Per effetto delle modifiche in commento, si chiarisce che l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali ai sensi del comma 3-bis, lettera a), Dpr 633/1972.
 
Nota di variazione in aumento in caso di successivo pagamento

La lettera d) dell’articolo 18 Dl 73/2021 introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 26 del decreto Iva. Le nuove disposizioni prevedono che, se il corrispettivo è pagato successivamente all’esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, devono essere assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell’imponibile o dell’imposta (note di variazione in aumento di cui all’articolo 26, comma 1, Dpr. 633/1972).

In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di registrazione della variazione di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
 
Ampie modalità di registrazione delle note di credito

La lettera e) della richiamata disposizione, con una norma di coordinamento, introduce il riferimento al nuovo comma 3-bis nel comma 8 dell’articolo 26 del decreto Iva.

Pertanto, anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti.
 
Norma di coordinamento per le procedure esecutive individuali

Infine, la lettera g) del comma 1 apporta una modifica di coordinamento, stabilendo che le norme di cui al comma 12 dell’articolo 26 si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il richiamato comma 12 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
 
Decorrenza delle nuove disposizioni

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo 18 Dl 73/2021 prevede che le nuove norme sulle note di credito Iva:

  • emesse a seguito dell’apertura di procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), Dpr. 633/1972;
  • relative agli obblighi di registrazione di cui al comma 5 secondo periodo dell’articolo 26 Dpr 633/1972,
si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in commento). 

(MF/ms)