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Esterometro: presentazione secondo trimestre entro il 20 agosto 2021

La presentazione del c.d. “esterometro” per il secondo trimestre 2021 è ammessa sino al 20 agosto 2021.

Il differimento del termine ordinario (previsto per il 31 luglio) è conseguenza del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 (il quale differisce al primo giorno feriale successivo i termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo) e dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (il quale, a sua volta, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno).

Si rammenta che non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.

Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2019).

In ragione di quanto appena esposto, anche l’emissione di una fattura elettronica via SdI su base facoltativa può consentire di non inviare i dati dell’operazione mediante il c.d. “esterometro”.

Si pensi al caso di una cessione intracomunitaria a una controparte francese o al caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto stabilito in Germania, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, poiché effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Alle medesime conclusioni è possibile pervenire per i documenti di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia.

Per gli acquisti da soggetti extra Ue, è stato espressamente confermato che l’emissione del documento (c.d. autofattura) in formato elettronico via SdI tiene luogo della comunicazione in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

Successivamente, è stata implementata la procedura che consente di integrare la fattura ricevuta, per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue.

Anche l’integrazione elettronica della fattura da soggetti Ue genera un documento trasmesso al SdI e, pertanto, esclude la presentazione del c.d. “esterometro” (lo ha confermato la Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).

Nello specifico, il documento elettronico mediante il quale effettuare l’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto non residente è contraddistinto da una delle seguenti codifiche “TipoDocumento”:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Sia nel caso delle fatture emesse elettronicamente su base volontaria, sia nel caso dell’integrazione elettronica del documento ricevuto, ai fini di poter escludere la comunicazione di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, resta necessario il rispetto dei termini di emissione fissati dall’art. 21 del DPR 633/72 o dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93.

Nell’ipotesi di fattura immediata, ad esempio, l’emissione (vale a dire la trasmissione al SdI) deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).

Per l’acquisto di beni/servizi da soggetto non residente, infine, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione europea o in un Paese extra Ue. Nel primo caso, infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.

Qualora, invece, il cedente/prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra Ue, in base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi IVA).

Sanzioni ridotte nei 15 giorni successivi alla scadenza

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Se entro 15 giorni dalla scadenza, è effettuata la comunicazione in precedenza omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a un euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.

(MF/ms)

 
 




Convocazione assemblee a distanza: proroga fino alla fine dell’anno

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 dicembre 2021.

È questo l’effetto della proroga contenuta nelle pieghe del Dl 105/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 14 del Dl medesimo).

Ai sensi dell’art. 6 del Dl 105/2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 (e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente).

Al n. 7 dell’allegato A è preso in considerazione l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito che, nel contesto delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, applicava le relative disposizioni alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Ora, quindi, tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA, comitati esecutivi e Collegi sindacali. Riguardo a questi ultimi, in particolare, dal momento che l’art. 2404 c.c. non prevede la necessità di indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce, potrebbe essere sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i componenti del collegio in audio-video conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale (così i criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC n. 2.1).

Come precisato dalla prima Q&A dettata da Assonime in materia di convocazione dell’assemblea nella fase dell’emergenza Covid 19, inoltre, spetta al CdA indicare – nei limiti della disciplina eccezionale e nel rispetto delle sue finalità – le modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.

Nell’esercitare tale scelta, il CdA dovrà tenere in considerazione non solo il quadro normativo di riferimento, ma anche la concreta situazione della società.

Sarà, quindi, possibile prevedere, con l’avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all’assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti consentiti (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato).

Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione (e il ricorso al rappresentante designato).

Si ritiene, peraltro, che laddove la convocazione preveda l’uso di una modalità in via esclusiva, ciò sia da riferire solo ai soci; ferma restando la possibilità di cumulo delle modalità e, comunque, di prevedere che gli altri legittimati ad intervenire all’assemblea (come ad esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del Collegio sindacale) partecipino con mezzi di telecomunicazione.

A ogni modo, ancora attualmente appare valido il suggerimento in base al quale, a fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appaia raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo svolgimento dell’assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci.

Con particolare riguardo, infine, agli strumenti idonei allo svolgimento delle assemblee “a distanza”, sempre Assonime, nella prima Q&A sulle partecipazioni in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sottolinea come tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza appaia sicuramente quello più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti.

Esso permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.

(MF/ms)




Locazioni commerciali: possibilità di ricontrattare le condizioni economiche

Con la legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”, è stata prevista la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche dei contratti di locazione commerciale, con riferimento a un massimo di 5 mesi nel 2021, in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, è stato introdotto l’art. 4-bis, che modifica l’art. 6-novies del Dl 41/2021 convertito, aggiungendo due commi all’articolo originario, che già prevede un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

La nuova formulazione specifica l’oggetto della contrattazione, che deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

In particolare, il locatario e il locatore “sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per la rideterminazione del canone”, nel caso in cui il conduttore:

  • non abbia avuto diritto di accedere a partire dall’8 marzo 2020 ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.
Per effetto della riformulazione normativa, tali disposizioni si applicano esclusivamente:
  • ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020;
  • e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.
La scheda di lettura del provvedimento, predisposta dal Servizio Studi del Senato, in proposito rileva che, in generale, nell’ambito dell’autonomia negoziale, locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Rinegoziazione secondo un principio di buona fede

In tale contesto, allora, il fatto che il legislatore preveda un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, “sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti che con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura dovuta e se il nuovo canone sia ragionevole”.

Inoltre, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in cinque mesi nel 2021.

Si ricorda, infine, che un meccanismo simile era stato adottato con riferimento agli impianti sportivi dall’art. 216 del Dl 34/2020, che aveva disposto che la sospensione delle attività sportive fosse sempre valutata, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha avuto diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020 a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

(MF/ms)

 
 




Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con una corposa circolare (23 luglio 2021 n. 9) l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, indicazioni relative alla modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020.

In linea generale, l’Agenzia precisa che, considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e quella del credito d’imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Mise i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.

Un primo aspetto che merita di essere segnalato è la conferma – tutto sommato scontata – del fatto che l’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing.

Il mancato riferimento a tali contratti nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della L. 178/2020 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà.

Peraltro, secondo un consolidato orientamento dell’amministrazione finanziaria, l’acquisto e l’utilizzo del bene tramite contratto di leasing sono sostanzialmente equivalenti (ris. n. 4 del 7 gennaio 2009).

Nel caso di leasing l’Agenzia ribadisce che il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l’acquisto del bene sostenuto dal locatore, mentre non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all’atto dell’esercizio della relativa opzione.

In analogia a quanto precisato per altre disposizioni agevolative, la circolare conferma che i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro possono fruire del credito d’imposta e che quindi concorrono alla sua determinazione indipendentemente dalla deduzione integrale del costo o dal relativo ammortamento.

La circolare n. 9/2021 si sofferma anche sui profili temporali della disposizione, dal momento che il legislatore ha fissato la decorrenza del nuovo credito d’imposta, retroattivamente, al 16 novembre 2020, generando al riguardo alcuni dubbi applicativi.

Tale soluzione normativa – spiega l’Agenzia delle Entrate – è stata determinata dalla necessità di evitare che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 avvenuta il 16 novembre 2020, si verificasse un rallentamento degli investimenti nuovi in attesa del 1° gennaio 2021, data dalla quale si sarebbe potuto beneficiare del nuovo regime, in linea generale, più vantaggioso.

Chiariti in questi termini i motivi della scelta legislativa, in assenza di una specifica norma transitoria, l’Agenzia ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative debba avvenire considerando la data del 16 novembre 2020 quale “spartiacque” tra il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020.

Ne consegue che, nel caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20%, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019.

Nel caso in cui l’investimento sia stato prenotato a partire dal 16 novembre opera invece la nuova disciplina.

La circolare conferma poi che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d’imposta non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno successivo.

Con specifico riferimento agli obblighi dichiarativi, viene confermato che il credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come già chiarito dalla stessa Agenzia, è da riferirsi esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap di importo superiore a 5.000 euro all’anno.

Trattandosi di credito d’imposta di natura agevolativa, inoltre, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.

In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda nell’ambito del quale è contenuto il bene agevolato, l’avente causa può fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa secondo le regole originariamente determinate in capo quest’ultimo, indipendentemente dal cambio di proprietà del complesso aziendale.

In linea generale, resta fermo che il credito d’imposta in esame non può essere trasferito a soggetti terzi.

(MF/ms)




Enfea: novità regolamento 2021

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

 

Lavoratori
Prestazione Misura
1) Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo famigliare, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
 
        € Max 1.000,00 per nucleo
                         famigliare
2) Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente.         
                € 2.000,00
3) A titolo sperimentale per una durata non superiore a mesi 24, contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese odontoiatriche destinato ai componenti del nucleo famigliare (coniuge e/o figli/e) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
                
Max € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
4) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare fino alla 3a media per sostegno nella didattica a distanza, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
          
               Max € 300,00
5) Contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
 
 
 
               
               € 500,00 annue
Azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata).  
 
Max € 20 a dipendente per singola inoculazione
 
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1°gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, erogazione di un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
 
 
€ 1.000,00
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. –   Aziende fino a 30 dipendenti: euro 700;
 
– Aziende da 31 a 100: dipendenti: euro 900;
 
– Aziende oltre 100: euro 1300

 
 
 

(FV/fv)




Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dall’1 ottobre 2021

L’articolo 12 Dl.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L.58/2019, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto del Mef.

Con il decreto 21.06.2021, pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia.

Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato Dm. 24.12.1993.

Secondo quanto disciplinato dal D.m. 21.06.2021, in caso di cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI).

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall’articolo 71 Dpr 633/1972.

Ai fini Iva, le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra o, indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo SdI con Natura operazione N3.3.

Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L’emissione della fattura in formato elettronico resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge.

In tal caso, il cedente italiano:

  • emette la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
  • riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, un esemplare della fattura cartacea vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Sul versante degli acquisti, invece, le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può arrivare con Iva o senza:

  • nel primo caso – fattura con addebito dell’imposta – l’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l’Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto;
  • nel secondo caso – fattura senza addebito dell’imposta – l’operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate (Tipo documento TD19).
Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di deroga (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall’ambito della fatturazione elettronica).

(MF/ms)
 




Dichiarazioni Isa: le comunicazioni delle anomalie nel cassetto fiscale

Con il provvedimento n. 196552, pubblicato il 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli Isa (per i periodi 2018 e 2019) al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un’apposita comunicazione al contribuente.

Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

 
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d’affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;
  • professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;
  • imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Comunicazioni disponibili nel Cassetto fiscale

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

(MF/ms)
 




Credito d’imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Premessa
 
Il decreto "Sostegni-bis" vede, tra le altre misure, la riproposizione del credito d’imposta sanificazione e dpi, in una formulazione che in gran parte ricalca quella dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".

Altra similitudine è la previsione di un credito d’imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.

La “promessa iniziale”, tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d’imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).

Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d’imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell’istanza.

Credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”: beneficiari
Potranno godere del nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021:
  • i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • i soggetti esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Rispetto al credito sanificazione decreto "Rilancio", vengono ammessi al beneficio anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (tipicamente il B&B).
Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Questa formulazione, riferendosi alla “codifica” delle strutture extra-alberghiere che a tutt’ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d’imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.
Spese ammissibili ai fini del credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”
 
Concorrono alla formazione del credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nel periodo dei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021
.
Rientrano nel nuovo credito d’imposta sanificazione e DPI anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate.
L’art. 32 del decreto "Sostegni-bis" riporta una puntuale elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 e successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 del 10 luglio 2020, è presumibilmente da intendersi come tassativa.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Misura e caratteristiche del credito d’imposta sanificazione decreto “Sostegni-bis”
 
Il credito d’imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva, il Provvedimento n. 191910/2021 prevede che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate (tramite l’istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
  • entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.
L’istanza telematica credito sanificazione e dpi decreto “Sostegni-bis”
La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)” deve essere trasmessa:
  • in modalità esclusivamente telematica:
    • a cura del contribuente, oppure
    • a cura di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure
  • tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato).
Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:
  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.
Quanto al modello di istanza, le informazioni richieste sono veramente minimali, limitandosi di fatto alla richiesta delle informazioni anagrafiche e dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi di interesse, ovvero giugno, luglio e agosto 2021, nonché alla quantificazione (pari al 30% delle spese) del credito d’imposta, il cui ammontare effettivamente fruibile, come si è detto, è subordinato all’emanazione del successivo provvedimento AdE, post verifica della capienza delle somme stanziate.
 
Si noti che non è richiesta alcuna autocertificazione in ordine al rispetto delle soglie di “Aiuti di Stato” Temporary Framework UE, e di conseguenza anche nessuna elencazione degli aiuti già fruiti. Ciò discende dal fatto che il credito di imposta sanificazione e DPI non rappresenta un “aiuto di Stato”, e pertanto in sede di Redditi 2022 riferimento 2021 dovrà essere indicato solo nel quadro RU (crediti di imposta) ma non nel quadro RS (Aiuti di Stato).
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell’agenzia.
La compensazione sarà legittimamente attuabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà l’ammontare definitivo del credito.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta:
  • non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
  • non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Quanto al codice tributo da utilizzarsi per la compensazione, lo stesso verrà definito con successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale:
  • il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
(MF/ms)
 



I nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate: certificato di attribuzione codice fiscale e partita iva on line

Con un comunicato stampa pubblicato il 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il restyling della nuova area riservata del proprio sito, che potrà essere personalizzata con i servizi utilizzati con maggiore frequenza e sarà più fruibile da smartphone e tablet.

Si aggiungono, inoltre, alcune funzionalità: il servizio “consegna documenti e istanze”, quello per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e, infine, il servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

Per usufruirne non è necessaria l’installazione di alcun software ma è sufficiente l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia tramite Spid, Cie, Cns o con le proprie credenziali Fisconline/Entratel.

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, che si trova nella sezione “Istanze e certificati”, permette di inviare direttamente on line alcuni tipi di documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Possono essere trasmessi documenti sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia di iniziativa dell’utente e ottenere la ricevuta di protocollazione. Viene meno, così, la necessità di recarsi fisicamente ai front office.

L’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (email e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

La guida disponibile all’interno del servizio precisa che se sono previste – da disposizioni normative o provvedimenti o da documenti di prassi – specifiche modalità di presentazione, trasmissione, comunicazione all’Agenzia delle Entrate il servizio non può essere utilizzato (come nel caso del conferimento di delega all’accesso al cassetto fiscale o all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica o di istanza di interpello).

Nella nuova area riservata, sempre all’interno della sezione “Istanze e certificati”, è stata, inoltre, predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva (che attestano il codice fiscale o il numero di partita Iva e i dati associati registrati all’Anagrafe tributaria).

Certificati di attribuzione disponibili in originale e in copia conforme

Anche per queste due certificazioni era necessario, in precedenza, recarsi in un ufficio. Col servizio on line sono disponibili la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

Infine, il servizio “Successione online” per la compilazione della dichiarazione di successione, offre un percorso guidato per riempire correttamente i campi: alcuni messaggi segnalano in tempo reale l’eventuale inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco e una nuova funzionalità permette, inoltre, di importare i dati in possesso dell’Agenzia. 

(MF/ms)
 




Soppressione dell’esterometro dall’ 1 gennaio 2022

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Da quanto sopra discende che, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° gennaio 2022, verrà meno l’esterometro.
 

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti Ue ovvero extra-Ue

 

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022), il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma, sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte, fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
 
La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (si vedano circolare 30 aprile 2018, n. 8/Ecircolare 2 luglio 2018, n. 13/E, e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), è intervenuta, fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.

Gestione del reverse charge
La circolare n. 14/E del 2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che:

Predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa.
  • per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero reverse charge esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro; sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che “Nei casi di reverse charge esterno … resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (n.d.A. – esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.
In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che “… gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
– annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
– integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

 

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

– materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
– producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”
 

Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione nel cartaceo, ferma restando la doppia annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture
L’Agenzia delle entrate, in una Faq (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018 con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le autofatture relative – ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero – devono essere sempre inviate al SdI, quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche, si veda la Tabella di seguito riportata).

Tabella – Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica Descrizione Riferimento normativo o di prassi
Autoconsumo esterno L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari o, comunque, con la destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene.
In tali ipotesi:

 

  • i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti a IVA, devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;
  • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni gratuite di beni Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione, in unico esemplare, di un’autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite. Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire quando l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l’emissione di autofattura in duplice esemplare.
In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell’IVA.
Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.
Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.
Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA, effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi, è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. Art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Autofattura denuncia Per gli acquisti interni, il contribuente deve (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) procedere:

 

  • all’emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza avere ricevuto la relativa fattura;
  • al versamento della relativa imposta;
  • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell’IVA.
Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

 
L’Agenzia delle entrate, con alcune Faq, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di reverse charge e autofattura, ha chiarito che:

  • in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”:
In tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite.
  • in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Tutto ciò premesso, le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° gennaio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro, che, dal 2022, sarà soppresso). Nulla cambia, invece, nella gestione delle casistiche di reverse charge interno, le quali potranno continuare a essere gestite come già oggi avviene.

 

(MF/am)