Istat: febbraio 2024
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525 % e + 7,275 %.
(MP/ms)
1
(MP/ms)
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 145,1754 |
| Peso Argentino | 900,24 |
| Dollaro Australiano | 1,6533 |
| Real Brasiliano | 5,3559 |
| Dollaro Canadese | 1,4564 |
| Corona Ceca | 25,232 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,7651 |
| Corona Danese | 7,455 |
| Yen Giapponese | 161,3771 |
| Rupia Indiana | 89,5608 |
| Corona Norvegese | 11,3843 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7618 |
| Zloty Polacco | 4,3256 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,85466 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9746 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0795 |
| Rand (Sud Africa) | 20,5082 |
| Corona Svedese | 11,25 |
| Franco Svizzero | 0,9462 |
| Dinaro Tunisino | 3,3754 |
| Hryvnia Ucraina | 41,0391 |
| Forint Ungherese | 388,039 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MS/ms)
Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 si ricorda che la comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, siano esse mensili o trimestrali.
La prossima scadenza di presentazione del modello è il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno in corso.
La modifica al modello si è resa necessaria, in particolare, per aggiornare la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica.
Con le novità previste dal DLgs. 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, difatti, per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 comma 4 del DPR 100/98), è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo.
Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:
(MF/ms)
Per verificare se la società può redigere il bilancio in forma abbreviata o micro occorre applicare i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2435-bis comma 1 e 2435-ter comma 1 c.c., cui si fa riferimento ormai da alcuni anni.
In particolare, ai sensi delle richiamate disposizioni, le società non quotate possono, rispettivamente, redigere il bilancio in forma abbreviata oppure adottare il regime semplificato previsto per le micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
Gli artt. 2435-bis comma 8 e 2435-ter comma 4 c.c. stabiliscono, invece, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti dimensionali indicati.
Il documento CNDCEC novembre 2012 ha suggerito “di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti”. Pertanto, qualora la società avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2022 e 2023, decadrebbe dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2023.
Si ricorda che, in riferimento al bilancio abbreviato, i parametri sono stati, da ultimo, adeguati con il DLgs. 173/2008, a decorrere dai bilanci “solari” 2009. Con riferimento alle micro imprese, invece, la disciplina è stata introdotta dal DLgs. 139/2015 con effetto sui bilanci “solari” 2016.
Entrambe le discipline potrebbero a breve subire modifiche.
Infatti, la direttiva 2023/2775/Ue ha recentemente adeguato (aumentandole del 25%) le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.
Occorre, comunque, evidenziare che la direttiva (entrata in vigore il 24 dicembre 2023), per essere operativa, deve essere recepita nel nostro ordinamento.
A tal fine, è previsto che gli Stati membri debbano applicare le disposizioni di recepimento per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024, ma possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023.
Nelle more dell’emanazione di tali norme, le nuove soglie non rilevano ai fini della redazione dei bilanci 2023.
La disciplina di bilancio delle imprese di minori dimensioni potrebbe, poi, subire modifiche anche per effetto della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).
In questa sede, è stato stabilito, tra le disposizioni in materia di IRES, che, per garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, si dovrà, tra l’altro, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni (art. 9 comma 1 lett. d).
In mancanza di ulteriori indicazioni, non rinvenibili neanche nell’ambito della documentazione parlamentare, non è agevole prevedere come tale principio direttivo sarà recepito dal legislatore.
In dottrina sono state auspicate, tra l’altro, l’introduzione nel codice civile della categoria delle “medie imprese” (prevista dalla direttiva 2013/34/Ue, ma non introdotta nel nostro ordinamento mediante il DLgs. 139/2015), cui destinare ulteriori semplificazioni, nonché la semplificazione delle regole per la redazione del bilancio di tutte le imprese di minori dimensioni (ad esempio, la facoltà di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato).
Anche le disposizioni contenute nella L. 111/2023 (entrata in vigore il 29 agosto 2023) non si applicano, comunque, in riferimento ai bilanci 2023.
L’attuazione della riforma tributaria avviene, infatti, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi, che, con riferimento alla materia in esame, non sono ancora disponibili.
(MF/ms)
È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.
Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.
Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.
Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).
In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).
Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).
In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:
Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:
Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.
Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).
Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale
Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:
(MF/ms)
Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.
Può essere utile rammentare che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella sua previgente formulazione), le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati erano rese loro disponibili solo in presenza di adesione esplicita.
Al fine di introdurre una misura di semplificazione, l’art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023 ha modificato la norma, espungendo la locuzione “su richiesta”.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015).
Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet – condizionato – del Garante della privacy, che con proprio provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all’attuazione della disposizione.
Per questo motivo, non si rende più necessaria la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).
Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Per dare attuazione alle novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608 (che aveva sostituito l’originario provvedimento n. 89757/2018).
In particolare, oltre all’eliminazione della previa adesione al servizio, è stato previsto che:
Fatturazione verso i forfetari
Un cambiamento è previsto anche nelle modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in regime di vantaggio o forfetario.
Con il provvedimento pubblicato è soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
Dall’abrogazione di tale previsione pare evincersi che anche tali soggetti – per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.
Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.
Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).
(MF/ms)
L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.
Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.
Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.
A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).
In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):
Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.
Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
(MF/ms)
Il documento, oltre a fornire istruzioni circa la corretta compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 (a seguito delle novità introdotte dalla versione 1.8 delle specifiche tecniche), illustra le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle “comunicazioni” trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”.
Preliminarmente occorre ricordare che il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito “semplificata”), indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA.
Allo stesso modo, chi intende effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito “semplificata”).
Ciò premesso, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l’IVA in quanto l’operazione è soggetta a inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”. In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.
L’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” chiarisce che un’analoga modalità può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97).
Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.
Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vengono espresse per le note di debito. In tale circostanza il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.
Volendo esemplificare, assumendo che sia stata emessa una fattura per la cessione di un bene ammortizzabile (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare.
L’adozione di questa metodologia può risultare particolarmente utile nei casi in cui si renda necessario rettificare in aumento o in diminuzione documenti quali l’autofattura per regolarizzazione (TD20) o quella per splafonamento (TD21).
I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno invece essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).
Altra precisazione contenuta nella Guida concerne l’uso del campo “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.
A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi dell’inversione contabile interna.
Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:
(MF/ms)
Vi chiediamo di compilare l’indagine entro giovedì 14 marzo 2024.
Clicca qui per compilare il questionario.
In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla compensazione “orizzontale” nell’ambito del modello F24.
Se il credito IVA che s’intende compensare è di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui, non sono previsti particolari vincoli.
Se, invece, l’importo annuo destinato alla compensazione “orizzontale” supera i 5.000 euro, l’art. 10 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) impone la preventiva presentazione, in via telematica, del modello IVA dal quale emerge il credito, munito del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), al fine di attestare:
Per cui, ad esempio, per compensare “orizzontalmente” il credito IVA relativo al 2023 (per un importo superiore a 5.000 euro annui) con i debiti tributari e contributivi in scadenza il 18 marzo 2024, la dichiarazione munita del visto di conformità dovrà essere presentata entro l’8 marzo 2024.
La soglia per l’obbligo di apposizione del visto di conformità in alcuni casi può essere elevata a 50.000 euro annui (rispetto all’importo base pari a 5.000 euro).
È questo il caso delle “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, limitatamente al periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
A livello più generale, si applica la soglia di 50.000 euro annui per i soggetti passivi che hanno raggiunto specifici livelli di affidabilità ISA.
Per il credito IVA maturato nel 2023, detti livelli sono stati definiti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 e sono pari a 8 (per il 2022) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli per il 2021 e il 2022).
Il richiamato limite di 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità secondo gli ISA, è stato innalzato a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”).
Come rilevato anche da Assonime nella recente circolare n. 3/2024, tuttavia, l’operatività della soglia di 70.000 euro, rilevante ai fini dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, è subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali il nuovo importo è applicabile.
Per queste ragioni, le istruzioni al modello IVA per il 2023 continuano a riferirsi alla soglia di 50.000 euro annui e ai livelli di affidabilità definiti nel predetto provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.
Alternativamente alla compensazione “orizzontale”, il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2023 può essere chiesto a rimborso.
Per i rimborsi, il limite al di sopra del quale è dovuto il visto di conformità sulla dichiarazione è, in via ordinaria, pari a 30.000 euro annui (ma, come per le compensazioni, la soglia è innalzata a 50.000 euro se sono soddisfatti i menzionati livelli di affidabilità ISA).
Nel caso dei rimborsi, il visto di conformità può essere sostituito dalla prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale (di durata pari a 3 anni o al periodo mancante alla decadenza dell’accertamento).
Soltanto per le domande di rimborso, si rende necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di specifici requisiti, ossia che:
(MF/ms)