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Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)




Bilancio 2024: nuovi criteri per rilevazione ricavi e info in nota integrativa

La novità maggiormente rilevante, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2024, è rappresentata dall’entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano disciplinate dallo standard setter.

Le indicazioni ivi contenute consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. “ricavi misti”).

Tra le novità più rilevanti si segnalano, inoltre, le nuove regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Con riferimento al bilancio 2024 trovano, poi, applicazione gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC in conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34.

Si ricorda, in particolare, che, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile (avvenuta il 19 aprile 2023), la Fondazione OIC ha emendato i documenti OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità e alle vendite con garanzia.

Altra novità importante, in considerazione dell’elevato numero di imprese coinvolte, è quella che attiene all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.

L’intervento, disposto dal DLgs. 125/2024, determina, in linea generale, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

Sulla base delle indicazioni di decorrenza contenute nell’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione (in considerazione della ratio semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In ordine alla decorrenza dei nuovi limiti, si ripresentano, comunque, le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

Sotto altro profilo, con riferimento ai bilanci attualmente in chiusura, non trovano più applicazione i regimi derogatori introdotti in conseguenza dell’evento pandemico e relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle perdite di capitale e alla continuità aziendale.

Occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sul bilancio 2024 qualora l’impresa vi abbia in passato aderito.

In particolare, la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 ex art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, implica la rideterminazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione.

Occorre, inoltre, procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita.

Per quanto riguarda la sterilizzazione delle perdite di capitale, permangono specifici obblighi di informativa nella Nota integrativa con riferimento alle perdite “coperte” dalla disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito (cioè quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei precedenti).

Continua, invece, a trovare applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato la disciplina derogatoria anche all’esercizio 2024, considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

Nella predisposizione del bilancio 2024 occorre, poi, considerare le conseguenze, sotto il profilo contabile, delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell’IRPEF e dell’IRES), finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Le fattispecie interessate dalla norma sono i contributi in conto capitale, le commesse infrannuali e pluriennali e le operazioni in valuta.

Gli effetti di natura contabile si producono, in particolare, sulla fiscalità differita.

Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che dovrà trovare collocazione all’interno della Relazione sulla gestione.
 

(MF/ms)




Nuovi codici Ateco e dichiarazioni Iva

Con l’operatività, dal prossimo 1° aprile, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, adottata in sostituzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), si sono posti alcuni dubbi sugli effetti che questa potrebbe avere nell’ambito dei modelli IVA.

Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della dichiarazione annuale. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.

Secondo quanto chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la presentazione del modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.

In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del rimborso in via prioritaria ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei database dell’Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all’esecuzione in via ordinaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

Ai sensi dell’art. 38-bis comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale “in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate”. In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai seguenti codici:

  • ATECOFIN 2004 37.10.1, “Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (DM 25 maggio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.43.0, “Produzione di piombo, zinco e stagno semilavorati” (DM 18 luglio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.42.0, “Produzione di alluminio e semilavorati” (DM 21 dicembre 2007);
  • ATECO 2007 30.30.09, “Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (DM 10 luglio 2014);
  • ATECO 2007 59.14.00, “Attività di proiezione cinematografica” (DM 27 aprile 2015).
Va rilevato, al riguardo, che sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4), sia le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell’indicare i soggetti che possiedono il diritto all’eventuale rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto invariato.

Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice rinumerazione con corrispondenza univoca tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il 38.31.10, che riporta la medesima descrizione, e il 38.32.10, riferito invece alla demolizione di carcasse.

L’Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell’ulteriore passaggio ad ATECO 2025, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria “fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.

In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l’accesso all’agevolazione debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

 

(MF/ms)




Unificato l’accesso ai servizi online di Agenzia Entrate e Riscossione

Con un comunicato stampa del 18 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate rende nota la nascita di un’unica homepage per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Solo lo scorso anno, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, i siti delle rispettive Agenzie hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Da oggi, invece, il cittadino viene indirizzato su un’unica pagina che racchiude i principali servizi web di entrambe.

In alto sono presenti i link diretti a ciascuna delle due Agenzie (che quindi conservano i rispettivi siti istituzionali) e un video di presentazione delle principali novità introdotte.

Successivamente si possono trovare notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e i link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento.

Per l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, si possono menzionare il Cassetto fiscale, la tessera sanitaria e le consultazioni catastali ed ipotecarie, mentre per la Riscossione, la riammissione alla rottamazione-quater, la pagina per la rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 e il servizio per effettuare i pagamenti on line. È stata inoltre prevista una apposita sezione per gli approfondimenti tematici.

Una importante novità riguarda sicuramente la nuova pagina unica di prenotazione degli appuntamenti.

Per facilitare i contribuenti, il servizio da ora in avanti prevederà un percorso guidato che consente di selezionare ciò che interessa. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente “Assistenza fiscale”, “Assistenza catastale e ipotecaria” per i temi di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate e “Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione” per quello che riguarda Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una volta effettuata la scelta, dopo essere stati indirizzati sul servizio completo, sarà possibile selezionare l’argomento specifico e infine selezionare l’appuntamento tramite sportello, fisico e non.

Tre diversi percorsi di prenotazione

Ove possibile, il sistema consente infatti di decidere se recarsi allo sportello territoriale, richiedere una telefonata o una videochiamata con un operatore (accedendo alla propria area riservata con autenticazione tramite SPID o CIE).

Per i cittadini è possibile prenotare fino ad un massimo di tre appuntamenti al giorno e, solo per determinati servizi, il sistema consente di prenotare un “Webticket valido per oggi”, ovverosia un biglietto eliminacode presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate da utilizzare nello stesso giorno (prenotabile dalle ore 6:00 fino a esaurimento della disponibilità e da utilizzare nell’orario indicato nella prenotazione).

Per alcuni servizi, nel caso in cui la prenotazione venga effettuata da un intermediario abilitato, è possibile prenotare fino a quattro appuntamenti al giorno presso lo sportello on line, accedendo all’area riservata EquiPro.

Rimane ferma la possibilità di prenotare il proprio appuntamento tramite un operatore al numero unico 060101.
 

(MF/ms)




Istat indice febbraio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Febbraio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125% e + 1,650%.

(MP/ms)

 




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025 e adempimenti in scadenza: chiarimenti sull’applicazione della revisione

Dal 1° aprile 2025, sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Si veda il comunicato Istat pubblicato di recente sul proprio portale ufficiale.

A tal proposito, per la dichiarazione IVA 2025 e per la CU 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ad AssoSoftware che potrà continuare ad utilizzare la vecchia codifica ossia i codici ATECO 2007.

L’utilizzo obbligatorio o facoltativo dei nuovi codici dipenderà dal tipo di modulistica e dalla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di seguito sono riportate le indicazioni principali per l’applicazione dei nuovi codici ATECO 2025.

 

Ambito Indicazioni
Modulistica con canale di trasmissione aperto dal 1° aprile 2025 Obbligo di utilizzo del codice ATECO 2025 (es. modello IVA TR 2025).
Modulistica con canale di trasmissione ancora aperto al 1° aprile 2025 Possibilità di utilizzo del codice ATECO 2025 o del codice ATECO 2007 (es. modello IVA 2025 e CU 2025).
Modello IVA 2025 È possibile usare il codice ATECO 2007 oppure il codice ATECO 2025, ma in questo caso va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.
Certificazione Unica (CU) 2025 Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Sul portale ISTAT, nella sezione Documentazione tecnica e classificazioni è disponibile una tavola di raccordo (conversione o corrispondenza) tra ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022.
 
(MF/ms)




Definitivo il modello 730/2025

Con il provvedimento n. 114763, pubblicato il 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025.

Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito.

L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza.

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:

  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:

  • per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
  • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: obbligo dubbio per gli immobili locati

Il 31 marzo scade il termine per le imprese per stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, individuati in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, come disposto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Gli aspetti dubbi della disciplina sono diversi, uno tra tutti su chi gravi l’obbligo assicurativo quando, tra i beni dell’impresa, vi sia un immobile che questa conduce in locazione.

Per l’impresa che abbia solo l’immobile locato (si pensi a chi esercita attività solo commerciale, come un negozio) chiarire questo aspetto è determinante perché dalla risoluzione della questione dipende se l’impresa è tenuta o meno ad assicurarsi.

Se l’immobile locato è solo una delle immobilizzazioni materiali di cui dispone l’azienda, invece, includerlo o meno nella copertura determinerà una variazione del premio.

Un primo dato da considerare è il riferimento, contenuto al comma 101 dell’art. 1 della L. 213/2023, all’art. 2424 comma 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., funzionale a individuare i beni, i danni ai quali la copertura assicurativa deve proteggere.

Si tratta di alcune delle immobilizzazioni materiali indicate nello Stato patrimoniale, vale a dire terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali.

Posto che detti beni sono iscritti all’attivo quando detenuti dall’impresa in forza di un diritto di proprietà, se ne potrebbe ricavare che la copertura assicurativa deve riguardare questi asset solo quando l’impresa ne è proprietaria. Questo comporterebbe che è il titolare del bene che lo concede in locazione a doversi occupare della stipula del contratto con riferimento a quel bene.

Per altro verso, l’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024 è intervenuto sulla legge di bilancio 2024 a precisare che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Anche l’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 18/2025 definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, “a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa”.

Se ne dovrebbe ricavare che i beni oggetto di copertura sono quelli indicati dalla norma del codice civile che l’imprenditore utilizza nella propria attività non soltanto in quanto ne ha la proprietà, ma anche ad altro titolo (come nel caso in esame dell’immobile condotto in locazione).

Non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto (si pensi al caso dell’affitto di azienda, in cui l’affittuaria non dovrebbe stipulare una polizza per quei beni su cui l’abbia già stipulata il proprietario dell’azienda).

Il richiamo all’art. 2424 comma 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., in questa prospettiva, sarebbe da intendere come meramente funzionale a identificare le categorie di beni da assicurare, e non come rinvio alla disciplina del bilancio.

In base a questa interpretazione, che pare la più coerente con il dato testuale, il conduttore dell’immobile sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all’art. 1891 c.c. (che ricorre quando chi stipula un contratto di assicurazione lo fa in nome proprio, ma nell’interesse di un terzo).

La ratio di un simile onere potrebbe rinvenirsi nel fatto che è il conduttore che gode del bene e la ricostruzione dell’immobile a seguito del risarcimento da parte dell’assicurazione consentirebbe a lui di continuare a utilizzarlo.

Peraltro, é innegabile che chi si avvantaggia della copertura assicurativa è, in ultima istanza, il proprietario del bene, pertanto sarebbe ragionevole (per quanto non dovuto ex lege) tenere in debito conto nel contratto di locazione del fatto che il conduttore ha provveduto ad assicurare l’immobile (ad esempio riducendo proporzionalmente l’importo del canone).

Tra l’altro, qualora si verificasse una calamità naturale e il conduttore non avesse assicurato l’immobile, potrebbe essere il proprietario a rischiare di vedersi escluso, con riferimento all’immobile danneggiato, “dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali” (art. 1 comma 102 della L. 213/2023).

Ricordiamo che mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30, Confapi Lecco Sondrio organizza un webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, chi fosse interessato a partecipare deve iscriversi cliccando qui 
 

(MF/ms)




Bonus 4.0, chiarimenti sull’invio della comunicazione preventiva

Il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva se l’investimento agevolabile con il bonus 4.0 è “iniziato” prima del 30 marzo 2024 ma è stato “realizzato” dopo.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo.

Nella fattispecie oggetto di interpello, l’impresa ha effettuato in data 17 gennaio 2024 l’ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile con il bonus investimenti 4.0.

L’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis-1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

L’Agenzia ha rilevato che, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. art. 6 comma 1 del DL 39/2024); a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la risposta a interpello 16 dicembre 2024 n. 260, con la quale è stato chiarito che la normativa di riferimento non dispone che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quanto alla definizione di “periodo di realizzazione” degli investimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il GSE, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 6 dicembre 2024, ha precisato che:

  • la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
  • la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sulla base di quanto esposto, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta in commento, ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo, in quanto l’investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Infatti, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore al 30 marzo 2024, l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024. La data di realizzazione dell’investimento è quindi successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.
 

(MF/ms)