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Bonus carburante: i buoni erogati nel 2023 hanno rilevanza contributiva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la Legge 10 marzo 2023, n. 23 di conversione del decreto Legge n. 5/2023, c.d. DL “Trasparenza”.

Il provvedimento contiene una modifica alla disciplina del bonus carburante di 200 euro esentasse, previsto dall’art. 1 comma 1.

In particolare, nel testo è stata inserita una precisazione in base alla quale “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

In altre parole, i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 dovranno essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Come si legge dal dossier del Centro Studi di Camera e Senato, la norma in esame riguarda esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; ciò sarebbe conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda come il bonus consista in un’agevolazione di natura fiscale in favore dei lavoratori dipendenti che ricevono dal proprio datore di lavoro uno o più buoni benzina; agevolazione introdotta nel periodo d’imposta 2022 dall’art. 2 del Dl 21/2022, per poi essere riproposta anche per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023.

Quest’ultima disposizione prevede in particolare che, fermo restando l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus carburante previsto per il 2022 (circ. n. 27/2022, § 2, e circ. n. 35/2022, § 3), quest’ultimo rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (incrementato a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2022 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 115/2022).

Ne consegue che in caso di superamento del limite di 200 euro, l’intero importo (e non solo l’eccedenza) dovrà essere assoggettato a tassazione (cfr. la Relazione illustrativa al DL 5/2023).

Sotto il profilo contributivo, stante la modifica introdotta in sede di conversione, il buono (o i buoni) benzina che il datore di lavoro privato riconoscerà nel corso del 2023 al proprio dipendente concorrerà alla formazione della base imponibile previdenziale, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.

Ciò comporta che sui buoni benzina il datore di lavoro dovrà:

  • far concorrere nella base imponibile previdenziale l’importo del buono (verificando l’eventuale superamento o meno del limite reddituale di 1.923 euro o di 2.692 euro ai fini dell’accesso, rispettivamente, all’esonero del 3% o del 2% della quota IVS del lavoratore ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022);
  • effettuare la trattenuta in busta paga della quota a carico del proprio dipendente;
  • determinare la quota di contributi a proprio carico;
  • versare entro il giorno 16 del mese successivo.
La rilevanza ai fini contributivi del bonus carburante dovrebbe riguardare solo i buoni riconosciuti nel corso del 2023. La norma che ha previsto il medesimo bonus per l’anno 2022 (ovverosia l’art. 2 del DL 21/2022) non viene difatti modificata e pertanto dovrebbero essere ferme le istruzioni dettate dall’INPS con il messaggio n. 4616/2022.

Qualche criticità si riscontra tuttavia su eventuali buoni carburante riconosciuti nei mesi di gennaio e febbraio 2023 che, in base alla formulazione della norma in vigore prima della conversione in legge, non sono stati sottoposti a contribuzione previdenziale e che adesso – sulla base della modifica apportata in sede di conversione – dovrebbero invece essere assoggettati a contribuzione INPS.

Sul punto, è auspicabile un intervento da parte dell’Istituto di previdenza con indicazioni operative in merito alla gestione della rilevanza ai fini contributivi dei buoni benzina che sono stati già riconosciuti dai datori di lavoro prima della modifica.
 
(MF/ms)




Modello Redditi SC 2023: le novità in merito al bonus investimenti

Le istruzioni al modello Redditi SC 2023 prevedono alcune novità in relazione all’indicazione nel quadro RU del bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. È infatti richiesta, oltre alla consueta indicazione dell’agevolazione, la compilazione dei nuovi righi RU150 (titolare effettivo), 151 (cumulo) e 152 (dati relativi al 2020) ai fini del rispetto delle disposizioni comunitarie, consentendo altresì la possibilità di rettificare i dati degli investimenti 2021 mediante la compilazione del nuovo rigo RU141.
In linea generale, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I, indicando al rigo RU1 lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili:
  • L3” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” di cui all’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023 con prenotazione;
  • 2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057 e/o 1057-bis della L. 178/2020;
  • 3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.
Oltre all’indicazione del credito maturato nel rigo RU5, vanno poi compilati i righi RU130 e RU140 nella sezione VI.
Il rigo RU130 è ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d’imposta)” e, rispetto ai precedenti modelli REDDITI, prevede un maggior dettaglio dei costi. Viene infatti richiesto, nelle nuove colonne 4A, 4B e 4C, di indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali “4.0” in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo gruppo di beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016. Le nuove istruzioni forniscono indicazioni per la compilazione anche nel caso della c.d. interconnessione “tardiva”, riprendendo, in sostanza, i chiarimenti forniti nelle FAQ di settembre 2022 per il modello Redditi 2022.

Anche quest’anno, poi, è prevista l’indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2023. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2, il rigo RU140 nel modello Redditi 2023, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

Tanto premesso, rispetto al precedente modello Redditi 2022, “ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, nella Sezione IV del quadro RU sono stati introdotti i nuovi righi RU150 “Titolare effettivo” e RU151 “Cumulo”. In particolare, nel rigo RU150 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Nel rigo RU151 sono invece richieste informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Tali informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. Si segnala che i righi RU150 e 151 vanno compilati non solo con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ma anche in relazione al credito formazione 4.0 e al credito ricerca, sviluppo e innovazione.
Sempre nella sezione IV del quadro RU, è stato inoltre introdotto, ai soli fini del bonus investimenti in beni strumentali, il nuovo rigo RU152, denominato “Dati relativi al periodo 1° – 31 gennaio 2020”. I soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti a indicare nel rigo RU152 l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 (colonna 1 e 3) e il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta (colonna 2 e 4).

Altra novità rilevante è l’introduzione del nuovo rigo RU141, denominato “Investimenti beni strumentali 2021”. Secondo le istruzioni, sono tenuti a compilare tale rigo i contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 (che conteneva i dati degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 30 giugno 2022) e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti dopo la data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022. Il rigo RU141 va compilato indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi e nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tali importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022.

(MF/ms)
 




Lipe: pubblicati i nuovi modelli di comunicazione

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle eEntrate il nuovo modello delle LIPE aggiornato e il nuovo modello IVA TR.

Il nuovo modello delle LIPE, in particolare, tiene conto:

  • degli “Eventi eccezionali”  per i soggetti che ai sensi dell’art. 1 , comma 923, della legge n. 234/2021, dell’art. 7 , comma 3-ter, del Dl. n. 17/2022 e dell’art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, hanno sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022
  • e della sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’art. 1, comma 923, della legge n. 234/2021 ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
Si ricorda che l’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78.

Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del Dpr. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 Dpr. 23 marzo 1998, n. 100.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati 

  • alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
  • o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

(MF/ms)




Webinar fiscale 7 marzo 2023: materiale

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale di martedì 7 marzo 2023 “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Il 16 marzo scade la comunicazione dei crediti imposta energetici
  • Adempimenti: esempio pratico di compilazione.
Segnaliamo che con Provvedimento Prot. n. 2023/56785 del 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 da inviare entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2023.
Il nuovo modello non prevede più la necessità di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 della sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati.
In allegato sono riportati il modello aggiornato e le relative istruzioni.
 

(MF/am)




Versamento del saldo Iva 2022: scadenza 16 marzo

Il 16 marzo 2023 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2022 (art. 6 del Dpr 542/99).

Il versamento è dovuto se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del Dpr 126/2003).

Pertanto, l’ammontare minimo da versare è pari a 11 euro, per effetto dell’arrotondamento all’unità degli importi indicati in dichiarazione.

Il versamento può essere effettuato anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2022 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2023, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è domenica e, dunque, si applica il differimento al primo giorno lavorativo successivo), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2022, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16 marzo 2023;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2023;
  • 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2023.
Interessi da corrispondere dalla seconda rata

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto. Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Nel caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato riportando separatamente:

  • con il codice tributo “6099”, l’importo derivante dal rapporto tra l’ammontare dell’imposta dovuta, maggiorato delle previste maggiorazioni in caso di differimento dei termini ordinari, e il numero delle rate prescelto;
  • con il codice tributo “1668”, l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.
Nella colonna “rateazione” del modello F24 deve essere indicato il codice numerico di quattro cifre che identifica, come già descritto, il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessive.
 

(MF/ms)




Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

L’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72 prevede una tassa di concessione governativa per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo interessa le società di capitali per le quali è dovuto un importo forfetario annuale, a prescindere dai libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le società consortili (R.M. n. 411461/90).
La tassa annuale è dovuta nella misura di:
  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, mediante il modello F24 con codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2023. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Controllo dell’avvenuto versamento

Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97.

Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:

  • il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
  • la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.
(MF/ms)



Crisi di impresa: nota di variazione anche per la composizione negoziata

L’art. 38 comma 2 del Dl 13/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, ha esteso la possibilità di emettere le note di variazione Iva dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata della crisi.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, introdotto dall’art. 18 del Dl 73/2021, per le sole procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, legittima il cedente o prestatore a effettuare la variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente già dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale.

L’ambito di applicazione dell’art. 26 comma 3-bis, anche mediante rinvio al successivo comma 10-bis, include le procedure concorsuali “tradizionali” come il fallimento (sostituito dal termine liquidazione giudiziale ex art. 349 del Dlgs. 14/2019), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42 (artt. 57, 60 e 61 del Dlgs. 14/2019) o ai piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. f) del Rd 267/42 (art. 56 del Dlgs. 14/2019).

Sino all’intervento del Dl 13/2023, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del Dpr 633/72 restava, tuttavia, escluso il nuovo istituto della composizione negoziata, secondo alcuni giustificabile in ragione dell’assenza di natura concorsuale dell’istituto stesso. 

L’art. 38 comma 2 del richiamato decreto riconosce la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione con efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata nelle ipotesi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del Dlgs. 14/2019.

Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Dlgs. 14/2019, concluse le trattative e individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rende probabile la crisi o l’insolvenza, è possibile concludere, tra l’altro:

– un contratto, con uno o più creditori, che produce come effetto la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore, quando lo stesso, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (lett. a);
– ovvero un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto – i cui effetti sono l’esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta – ove l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza (lett. c).

Il cedente o prestatore dovrà prestare attenzione ai termini di emissione della nota di variazione, poiché il termine ultimo per emettere il documento è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione (art. 19 comma 1 e 26 comma 2 del Dpr 633/72).

Ad esempio, se è stipulato a marzo 2023 l’accordo conclusivo della composizione negoziata ed esso è pubblicato nel Registro delle imprese a maggio 2023, la nota di variazione IVA in diminuzione deve essere emessa entro il 30 aprile 2024 (termine per presentare la dichiarazione relativa al 2023).

A norma dell’art. 23 comma 2 del Dlgs. 14/2019, invece, è previsto che se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, in alternativa, l’imprenditore può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del medesimo Dlgs.

Sotto quest’ultimo profilo, la novella del 2023 ha una portata forse minore rispetto alle note di variazione, se si considera che l’omologazione degli accordi già rientrava nella previsione di cui all’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, con effetto “dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42”.

È possibile, però ritenere che la norma intenda, da un lato, chiarire che il dies a quo per l’emissione della nota di variazione è quello di pubblicazione nel Registro delle imprese e, dall’altro, dissipare i dubbi sulla circostanza che la variazione sia ammessa in tutte le fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti: non solo ai sensi dell’art. 57 del Dlgs. 14/2019 (vale a dire l’art. 182-bis del Rd 267/42 espressamente citato dalla normativa IVA), ma anche ai sensi degli artt. 60 e 61 del Dlgs. 14/2019 (quest’ultime, peraltro, già previste agli artt. 182-novies e 182-septies del Rd 267/42).

Pur nel silenzio del legislatore, invece, dovrebbe essere riconosciuta l’applicazione della disciplina delle note di variazione sia nel concordato semplificato sia nel (nuovo) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”) ex art. 64-bis del Dlgs. 14/2019. Nel primo caso il dies a quo potrebbe individuarsi nel decreto ex art. 25-sexies commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019 (mancando la fase di ammissione alla procedura); nel secondo, potrebbe ragionevolmente applicarsi il dies a quo dettato per il concordato preventivo ossia la data in cui è pronunciato il decreto di cui al comma 4
dell’art. 64-bis del Dlgs. 14/2019.
 

(MF/ms)




Servizio CAAF 2023 – 730/IMU: assistenza fiscale ai dipendenti

Api Lecco Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2023.
 
Api inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
 
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2023 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire da lunedì 13 Marzo per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU/TASI pagata nel 2022
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2023 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
 
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                 €.  25,00    (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega                €.  35,00    (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                       €.  58,00    (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                      €.  75,00    (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €.  80,00    (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00    (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA) fino ad un numero di 2 immobili su cui calcolarla;
  • €   3,00 (2,46 + IVA) per ogni unità aggiuntiva.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti : dalle 8.30 alle 12.30 – Doretta Riva (0341.282822)     730@api.lecco.it ; doretta.riva@api.lecco.it
 
(MP/ms)



Webinar fiscale martedì 7 marzo 2023, ore 14.30: “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 7 marzo 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Il 16 marzo scade la comunicazione dei crediti imposta energetici
  • Adempimenti: esempio pratico di compilazione
     
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form cliccando qui

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online.   

(MF/am)




Modelli Isa periodo imposta 2022 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il provvedimento n. 27650 dello scorso 30 gennaio, che ha definito le modalità per l’acquisizione dal Cassetto fiscale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento n. 52595 di approvazione sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022.

I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI 2023 e tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

Per i modelli ISA 2023 viene confermata la consueta struttura generale, in base alla quale sono previste istruzioni di Parte generale e istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo). All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.
A differenza dei modelli dello scorso anno non risultano rinnovate le ulteriori cause di esclusione.

Dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria

Da quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione degli esperti del 15 dicembre 2022, invece, dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria, operativi con il software applicativo di prossima pubblicazione, per tener conto della crisi economica conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale (COVID-19, aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime, ecc.) che ha caratterizzato l’annualità.
 

(MF/ms)