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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2023 con indice pari a 118,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,944162%.
 
(FV/fv)



Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2024

Si informano le Aziende Associate del comparto metalmeccanico che l’accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito ricordiamo che Confapi Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)




Ccnl Unionchimica Confapi: ipotesi di rinnovo 5 dicembre 2023

Si informano le aziende dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro che è stata sottoscritta in data 5 dicembre 2023 tra UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.
Di seguito si evidenziano le principali novità.

Parte Normativa
1) Decorrenza e durata
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2025.
 
2) Relazioni Industriali
Nell’ambito delle materie di competenza dell’Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, è stata introdotta la previsione di verificare l’opportunità dell’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali tra i vari comparti a cui si applica il presente CCNL e di valutare l’esistenza di eventuali distretti produttivi.
 
3) Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo.
In aggiunta a quanto già disciplinato dal CCNL in materia è stato definito che nel contratto di appalto la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l’applicazione del contratto collettivo, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, del settore al quale la società appaltatrice appartiene. 
 
4)  Misure per le donne vittime di violenza di genere (nuovo articolo)
Nel richiamare le intese esistenti in materia e gli accordi Interconfederali sottoscritti tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, è stata introdotta a favore delle donne vittime di violenza di genere, ed al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di massimo 5 mesi, fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA.
Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
È stato altresì previsto che le lavoratrici, qualora vi siano più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Altresì alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e un’agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.
 
5) Rappresentanza (nuovo articolo)
In riferimento all’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 come modificato dall’accordo integrativo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil  che definisce le regole per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, in base alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia,  hanno  richiamato le regole previste dagli accordi per la certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntale dell’UNIEMENS da parte delle aziende.
6) Informazione e formazione bilateralità (nuovo articolo)
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all’art 67 un’ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare “informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale”.  
 
7) Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori).
Sono state ridefinite le percentuali per il riconoscimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle misure del 4% fino a 50 dipendenti, 5 % da 51 a 100 dipendenti e 6% oltre 100 dipendenti. La percentuale viene calcolata in riferimento ai lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Nulla è stato innovato in materia e quindi rimane confermato che nell’ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
 
8) Lavoro Agile – Smart Working (normativa comune a tutti i settori)
Alla normativa già esistente nel CCNL è stata aggiunto il rinvio al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali, laddove sia necessario integrare l’attuale disciplina contrattuale.
 
9) Classificazione del personale
L’accordo di rinnovo ha previsto l’avvio dei lavori della Commissione per la revisione dell’inquadramento a partire dal mese di aprile 2024 con termine lavori entro il mese di aprile 2025.
Le parti hanno definito che l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL.
 
10) Settore PLASTICA E GOMMA –  I AREA – II Livello
 Nella relativa Declaratoria è stata apportata la seguente nota a verbale di chiarimento: “Nota seconda alinea: sostituire “dopo 18 mesi di inquadramento nel II livello” con “dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello”.
 
11) Banca ore solidali (normativa comune a tutti i settori)
Al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidali prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.151, UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno definito le Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.
12) Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono state introdotte due importarti novità disciplinate nelle due note a verbale inserite in calce all’art. 46, comune a tutti i settori.
In particolare con la prima Nota a Verbale è stato definito che su espressa richiesta scritta del lavoratore interessato, per un massimo di due richieste all’anno, il datore di lavoro fornirà la situazione relativa al periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre con la seconda Nota a Verbale viene stabilito che la malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso se la patologia contratta non permette il recupero psicofisico del lavoratore.
 
13) Malattia – Comparto Vetro
Anche per il comparto del Vetro è stata introdotta la possibilità per il lavoratore, superati i limiti di conservazione del posto, di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta e non oltre sei mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.
 
14) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
L’attuale normativa contrattuale è stata integrata prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2024 per il periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 D.lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024 il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n.151/2001, della durata dieci giorni lavorativi, è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.
 
15) Accomodamenti ragionevoli
È stata inserita nel testo contrattuale la previsione sugli “Accomodamenti ragionevoli” di matrice europea (Dir. 2000/78/CE “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e sovranazionale (Convenzione ONU 2006 “Sui diritti delle persone
con disabilità
”).
 
16) Rilevazione Quasi infortuni
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, e RLS/RLSSA e RSU, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
 
17) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori)
A parziale modifica della lettera D) dell’art. 57 è stato previsto che:

  • Il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 potrà usufruire degli stessi anche in modalità frazionata ad ore (24/mese) a gruppi di 4 ore.;
  • Il lavoratore per i periodi di fruizione darà comunicazione per iscritto nelle modalità previste dalla legge, dando di norma un preavviso di almeno 5 giorni al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa.
Parte economica
 
1)  Previdenza integrativa – FONDAPI
A far data dall’1/1/2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10.
 
2) Trasferta per il settore Coibenti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’importo della diaria di cui alla lettera C) è fissato in           € 46,48 giornaliere per trasferte in Italia ed € 77,47 giornaliere per trasferte all’estero.
 
3) Una tantum
Con la retribuzione afferente al mese di novembre 2023, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1°novembre 2023, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 101,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo in oggetto è uguale per tutti i livelli di inquadramento e pertanto non verrà effettuato alcun ricalcolo in relazione al livello di appartenenza.
In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l’importo una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato.
 
4) Minimi retributivi 
L’ipotesi di rinnovo ha previsto i seguenti incrementi a regime:
  • Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € 167,00 €;
  • Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € 191,00;
  • Settori Abrasivi, Ceramica e Vetro: aumento a regime di € 161,00.
Gli aumenti sono stati scaglionati in 4 tranches con decorrenza dal 1° novembre 2023, 1° gennaio 2024, 1° aprile 2025, 1° dicembre 2025.
Le tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023 e alle scadenze convenute, sono allegate alla presente circolare.
 
In relazione a quanto previsto in materia di adeguamento dei minimi retributivi dal 1° novembre e della corresponsione dell’una tantum nello stesso novembre, si evidenzia che l’accordo di rinnovo ha previsto quanto segue:
  • Per quanto riguarda la parte economica relativa all’anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie prevista entro il mese di gennaio 2024.
  • Nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi del mese di novembre 2023, il riconoscimento dell’importo una tantum e degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° novembre 2023 potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese di dicembre 2023.
 
Si allegano tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2023 indice pari a 119,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2023 al 14 febbraio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,884518%.
 
(FV/fv)



Bandi O.P.N.M.: erogazione contributi per i break formativi e per i corsi di formazione sulla sostenibilità

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che l’O.P.N.M., Organismo Paritetico Nazionale del settore Metalmeccanico, ha indetto due bandi: uno per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di Break formativi del valore complessivo di € 500.000 e uno per l’erogazione di contributi per la realizzazione di Corsi di Formazione sulla sostenibilità del valore complessivo di € 300.000.

L’obiettivo nel primo caso è rafforzare la cultura della prevenzione e favorire la massima diffusione dei Break Formativi, senza valenza di aggiornamento ex D.Lgs 81/2008, e, nel secondo caso rendere più fluida la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere e incentivare le aziende che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.

Le Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., possono presentare domanda tramite l’Area Riservata E.B.M., accedendo alla sezione Bandi > Bandi O.P.N.M. > Presenta Nuova Domanda e, selezionando la tipologia di Bando al primo step della compilazione.

Il testo completo dei due bandi con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile nella pagina dedicata ad O.P.N.M. e di seguito i link diretti ai documenti:

BANDO BREAK FORMATIVI
BANDO SOSTENIBILITÀ

Le domande potranno essere presentata a partire da oggi 25/10/2023 e fino al termine ultimo del 31/07/2024.

(FV/fv)




“Decreto Lavoro”: chiarimenti ministeriali sui contratti a termine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 (circolare n. 9 del 9 ottobre 2023) con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023 di conversione del decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

In particolare, la circolare evidenzia che:

  • resta fissato in 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
     
  • il contratto a termine può essere stipulato liberamente, cioè senza alcuna causale, fino a 12 mesi di durata;
     
  • non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi;
     
  • è rimasto invariato il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
Quanto alle causali da apporre necessariamente in caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, il Decreto-Lavoro è intervenuto in modo significativo, modificando integralmente l’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 e riscrivendo le nuove condizioni legittimanti, valorizzando peraltro il ruolo della contrattazione collettiva.

La novità più importante è stata, tuttavia, introdotta in sede di conversione del Decreto-Lavoro circa la possibilità per i datori di lavoro di stipulare liberamente contratti di lavoro a termine acausali, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesiindipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere). A tal proposito il Ministero del Lavoro, fornisce alcuni esempi all’interno della circolare.

La circolare del Ministero ribadisce, infine, l’esclusione dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato dal limite del 20%, così come l’esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (c.d. lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati).

Si allega Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2023

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2023 indice pari a 119,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2023 al 14 ottobre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,822970%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2023 indice pari a 119,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2023 al 14 settembre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,571066%.
 
(FV/fv)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2023 indice pari a 118,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2023 al 14 agosto 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,192259%.
 
(FV/fv)



Fringe benefit 2023: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Si informano le aziende associate l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E riportante alcuni significativi chiarimenti in merito al regime agevolato dei fringe benefit previsto dal decreto legge n. 48/2023.

In particolare, la Circolare chiarisce che:
·         Il carico fiscale non impatta sulla determinazione dell’agevolazione, pertanto la soglia agevolata dei fringe benefit a 3.000 € è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dalla percentuale di carico fiscale;
·         La condizione di figlio fiscalmente a carico, in quanto rientrante nei limiti di reddito previsti dall’art. 12 Tuir, deve perdurare per l’intero periodo d’imposta 2023;

Ricapitolando, in deroga a quanto stabilito all’art. 51, comma 3, Tuir, l’art. 40 del decreto legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito in legge con legge n. 153 del 3 luglio 2023, prevede che:

·         le aziende possano attribuire fringe benefit entro la soglia maggiorata di 3.000 €, anche sotto forma di somme da erogare o rimborsare per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
·         l’erogazione di fringe benefit alle condizioni sopraindicate può riguardare esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 Tuir. Sul punto, ricordiamo che, per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve possedere un reddito complessivo – al lordo degli oneri deducibili – non superiore a 2.840,51 €; soglia che viene elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;
·         la soglia agevolata a 3.000 € può essere riconosciuta in misura intera ai dipendenti, non rilevando la percentuale di carico fiscale;
·         l’erogazione potrà essere effettuata anche ad personam¸ senza necessità di estendere il beneficio a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi;
·         le aziende dovranno dare preventiva informativa alle RSU (se presenti) e farsi comunicare dai lavoratori il codice fiscale di almeno un figlio a carico.

Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023 pertanto, qualora sopravvenissero modificazioni nello status del figlio suggeriamo ai dipendenti di comunicare prontamente tali variazioni al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare eventuali conguagli fiscali.

(FV/fv)