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Sgravio assunzioni under 36: modalità operative per applicazione e recupero

A seguito della recente autorizzazione concessa dalla Commissione europea, diventa operativo l’esonero previsto per le assunzioni “under 36” a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, di rapporti di lavoro attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, mentre per la medesima misura, prevista anche per l’anno 2022, sarà necessario attendere un nuovo pronunciamento da parte della Commissione europea.

L’esonero in questione è stato inserito nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15, e consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, con il vincolo del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’istituto con la circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni di accesso alla misura: le stesse diventano operative con le modalità di applicazione del beneficio e il recupero delle quote arretrate contenute nel recente messaggio n. 3389/2021.

L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario), con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali: l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

A partire dai flussi Uniemens del mese di settembre e successivamente in quelli di ottobre e novembre 2021, i datori di lavoro potranno comunicare all’istituto le informazioni e i dati in capo al lavoratore agevolato attraverso la compilazione di uno (sgravio corrente) o più righi (sgravio arretrati) contenenti il relativo codice di esonero “GI36”, la data di assunzione /trasformazione nel formato AAAAMMGG, l’anno e il mese di riferimento del conguaglio e l’importo conguagliato.

L’istituto, una volta acquisite le informazioni, assegnerà il codice “L544” agli importi di esonero corrente e il codice “L545” agli importi di esonero arretrati (n.b. l’inserimento di questi ultimi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di settembre, ottobre e novembre 2021).

Segnaliamo un’annotazione importante per quanto concerne l’incentivo “GECO” (agevolazione del 50% sulla contribuzione aziendale prevista dalla legge di Bilancio 2018): nel merito, l’istituto ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di sostituire l’agevolazione in atto con quella più favorevole al 100%, solo se in presenza di specifici presupposti legittimanti.
In tal senso, il datore di lavoro dovrà applicare il nuovo esonero corrente nelle modalità sopra indicate e procedere con la restituzione dell’intera agevolazione sino ad ora usufruita, valorizzando il codice “M472” nella causale a debito della denuncia individuale e inserire l’ammontare dell’importo da restituire nell’elemento “importo a debito”.

(FP/fp)




Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

 

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

  • “Green pass e gestione del rapporto di lavoro”
    Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio
     
  • “Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali” 
    Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio
Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete CLICCARE QUI.

 

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)




Inps: ticket licenziamento Naspi

L’istituto ha pubblicato la recente circolare n. 137 del 17/09/2021 nella quale riprende il tema del corretto calcolo per la determinazione della quota relativa al ticket licenziamento Naspi.
A partire dall’introduzione del contributo con la legge 92/2012, le comunicazioni circolari dell’istituto illustravano che la base imponibile di riferimento da considerare per il calcolo del ticket licenziamento Naspi era quella minimale mensile, mentre solo ora chiarisce che deve essere calcolato quella massimale mensile.

Di seguito proponiamo un esempio di calcolo sui valori dell’anno 2021:

 

Imponibile mensile NASpI Aliquota Ammontare annuo Ammontare mensile Ammontare 36 mesi (max)
minimale 2021 € 1.227,55 41% € 503,30 € 41,9413 € 1.509,89
massimale 2021 € 1.335,40 41% € 547,51 € 45,6262 € 1.642,54
    differenze €   44,22 €   3,6832 €    132,66

Le differenze si sostanziano quindi in un maggior onere per le aziende coinvolte. L’istituto si riserva di dettagliare e comunicare con successivo messaggio le modalità operative con le quali si potrà procedere alla regolarizzazione.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2021 con indice pari a 104,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2021 al 14 settembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,759531%.
 

(FV/fv)
 




Ccnl Unionchimica Confapi: aumenti minimi tabellari dall’ 1 settembre 2021

Ricordiamo alle aziende associate del settore che l’accordo di rinnovo del Ccnl Unionchimica–Confapi dell’8 marzo 2019 per i comparti chimica, concia e settori accorpati, plastica-gomma, abrasivi, ceramica e vetro, prevede l’erogazione della terza tranche di aumento contrattuale con decorrenza 1 settembre 2021.

I nuovi valori sono dettagliati nelle tabelle allegate.

(FP/fp)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2021

 
L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, risultato nel mese di luglio 2021 con indice pari a 104,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2021 al 14 agosto 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,267962 %.
 
(FV/fv)
 




Inail autoliquidazione 2020/2021: pagamento rata premio

Le aziende che hanno scelto di pagare il premio relativo all’autoliquidazione Inail 2020/2021 con la formula della rateazione trimestrale, dovranno applicare alla III rata in scadenza ad agosto 2021, il coefficiente evidenziato in tabella.

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021
Rata Data scadenza Data pagamento Coefficiente
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575

 

Evidenziamo che la data di pagamento della III rata di agosto 2021 considera la possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione, oltre che del differimento al primo giorno lavorativo utile se cadente di sabato o domenica o festivo.

(FP/fp)




E.B.M.: bando borse di studio 2020/2021

Si informano le aziende del settore metalmeccanico che E.B.M. ha stanziato un importo pari a 405.000 euro per due diversi Bandi per Diritto allo Studio.
Più precisamente verranno messe a disposizione da E.B.M. 102 Borse da 2.500 euro ciascuna per la frequenza ai Corsi di laurea per l’Anno Accademico 2020/2021 e 500 Borse da 300 euro ciascuna per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021.

Bando per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2020/2021102 Borse del valore di € 2.500.
I figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M., non ché i lavoratori stessi potranno partecipare alla selezione se verranno soddisfatti tre requisiti base.
Sarà necessario infatti attestare l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 dal secondo anno o successivi per laurea triennale e magistrale, dal primo anno della laurea specialistica (solo se consecutivo temporalmente alla relativa Laurea Triennale) e dal secondo anno o successivi per l’iscrizione al Conservatorio (solo se successivo al conseguimento del Diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado).
Inoltre l’Isee Università (ISEEU 2020 o 2021) del nucleo familiare dello studente richiedente dovrà risultate inferiore o uguale a 30.000 euro.
Per concludere sarà richiesto un minimo di CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi agli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020: 30 CFU per i lavoratori e le lavoratrici e 42 CFU per i loro figli.
Soddisfatti e verificati questi requisiti base si procederà al riconoscimento di un punteggio sulla base della media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 (espressa in trentesimi).
Ricordiamo che per i lavoratori o i propri figli, assegnatari della Borsa di Studio per Frequenza a Corsi di Laurea, non sarà possibile richiedere il sussidio per l’Iscrizione all’Università all’A.A. per l’anno successivo a quello del presente Bando.

Bando per Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021500 Borse del valore di € 300.
Potranno partecipare al Bando le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M. i cui figli abbiano conseguito il Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021.
I requisiti necessari per l’accesso alla selezione sarà il conseguimento di un punteggio pari a 9 (nove) o 10 (dieci) al Diploma di Licenza Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021 e che l’ISEE (2020 o 2021) del nucleo familiare del Richiedente risulti inferiore o uguale a 30.000 Euro.
Soddisfatti questi requisiti base la graduatoria sarà determinata dall’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento della disponibilità delle Borse messe a disposizione.

Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dal lavoratore accedendo alla propria Area Riservata tramite la Piattaforma E.B.M., o per il lavoratore da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda.
La data di apertura delle candidature verrà comunicata con News e Newsletter a tutti i lavoratori e alle aziende iscritte.

(FV/fv)
 




Sblocco dei licenziamenti: indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 luglio 2021, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle norme emanate in relazione all’emergenza Covid 19.

Alla nota è allegata una tabella riassuntiva, che distingue il regime di divieto applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, delle sue caratteristiche e dell’eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per le aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, per le quali il blocco dei licenziamenti è collegato alla durata dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria richiesta (indipendentemente dall’effettivo utilizzo), l’eventuale richiesta del trattamento di integrazione salariale successivamente alla definizione delle procedure di licenziamento individuale sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

L’Ispettorato ha predisposto un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall’art. 7 della L. n. 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento. Si rammenta peraltro che tale procedura è prevista esclusivamente per il personale non soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (ovvero il provvedimento che disciplina le c.d. “tutele crescenti”).

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l’Ispettorato invita le aziende interessate a reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Con una successiva nota, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che l’eventuale omessa indicazione dell’adesione dell’impresa istante ad un’associazione datoriale non preclude l’attivazione della procedura di conciliazione di cui trattasi.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di legge e, nelle more della trattazione della procedura conciliativa, verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Il blocco dei licenziamenti resta in ogni caso in vigore fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19, per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’assegno ordinario per Covid-19 o della CIG in deroga per Covid-19 e per le aziende industriali dei settori moda e tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Infine, la nota rammenta che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione.

(FV/fv)




Decreto Sostegni bis: ammortizzatori sociali

E’ stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni-bis, che reca misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali all’interno del quale è confluito, attraverso un emendamento governativo, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che reca misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In sede di conversione le disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale sono rimaste pressoché invariate.

In particolare, si prevede (art. 40 comma 1) che i datori di lavoro privati destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di Cigs in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario dei lavoratori interessati dall’accordo.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 e per gli stessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 (art. 8, co. 1, DL. 41/2021, in sostanza, industria e edilizia) che, dal 1º luglio, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge in caso di utilizzo di Cigo o Cigs (art. 40 comma 3).

Viene altresì prevista (art. 45 comma 1), fino al 31 dicembre 2021 e per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, la possibile proroga di sei mesi della Cigs, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro previste dal Decreto Legge 99/2021, dal 1º luglio viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, (classificazione Ateco 2007 – cod. 13, 14, 15) di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 50 bis comma 2).

Inoltre, il provvedimento prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, la proroga eccezionale di sei mesi della Cigs per cessazione anche parziale dell’attività, riconosciuta alle imprese in crisi dall’art. 44, comma 1-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, può essere concessa, in via eccezionale, anche alle imprese operanti nel settore aereo, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 50 bis comma 1).

Per gli altri settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1º luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto (art. 40-bis) stabilisce che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise – le imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dal D.lgs. n. 148/2015, possono richiedere 13 settimane di Cigs fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente divieto di licenziare, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Questi periodi di Cigs sono in deroga a tutti i limiti di durata temporale, sono esenti dal contributo addizionale e sono finanziati da un apposito stanziamento, al superamento del quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori della NASpI (art. 50 bis comma 8).
Rimangono confermate, senza modifiche, anche la disposizione in materia di contratto di espansione (art. 39) e quella che introduce il contratto di rioccupazione (art. 41).

(FV/fv)