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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2021 con indice pari a 103,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,108138%.

(FV/fv)




Sportelli conciliazione vita-lavoro a Lecco e Monza: nuove aperture

All’interno della Rete Conciliazione Ats della Brianza, sono stati costituiti nuovi “sportelli di conciliazione vita-lavoro” presso le sedi Cgil, Cisl e Uil di Monza e di Lecco.

Questi sportelli offrono informazioni rispetto alle misure di tutela degli equilibri vita-lavoro presenti nei Contratti Collettivi Nazionali e nella legislazione italiana, soprattutto in tema di congedi familiari e forniscono un orientamento verso i servizi di conciliazione presenti sul territorio.

Si propone di dare supporto a tutti i lavoratori e le lavoratrici su vari temi:

  • congedi parentali e di maternità
  • congedi e smartworking covid
  • voucher asili nido e non autosufficienza
  • servizi salvatempo

In allegato i volantini con le informazioni sugli sportelli, distinti per la provincia di Monza e Lecco, con gli orari di apertura.

 

(TM/tm)




Dote impresa: incentivi economici per le assunzioni di lavoratori con disabilità

Si comunica che è stato aperto il Bando Dote Impresa 2021 e che lo stesso resterà attivo sino al 31.12.2021 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Si tratta di una misura finalizzata all’incremento delle opportunità occupazionali per persone con disabilità. Viene riconosciuto un incentivo una tantum da un minimo di € 2.500,00 a un massimo di € 12.000,00 per assunzioni a tempo determinato/in regime di somministrazione e da un minimo di € 12.000,00 a un massimo di € 16.000,00 per assunzioni a tempo indeterminato/in regime di somministrazione.

Le risorse sono finanziate da Regione Lombardia che intende promuovere l’inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, mediante una specifica misura di aiuto all’occupazione.

Possono accedere agli incentivi economici le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività e le Cooperative Sociali con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013.

Si precisa inoltre che la D.G. R n. 2461 del 18/11/2019 di Regione Lombardia ha introdotto la possibilità di riconoscere i costi per le indennità di tirocinio extracurriculari nel caso in cui il soggetto ospitante sia un datore di lavoro ente pubblico economico e non economico.

L’incentivo può essere richiesto per l’assunzione di persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti.

Le domande potranno essere presentate sul portale Sintesi a partire dal 04.04.2021 fino a esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31.12.2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Si precisa che sono ammessi all’incentivo i rapporti di lavoro/tirocini instaurati a partire dal 01.01.2021 e con contratti ancora vigenti. Le risorse sono a sportello.

Si ricorda inoltre che il Bando Dote Impresa Azioni post – Covid-19 è aperto fino al 30/06/2021 e comunque fino a esaurimento delle risorse, fatta salva ogni diversa indicazione regionale

Per informazioni e modulistica vistare il sito al seguente link o contattare il numero 0341/295.532-533 oppure scrivere a: doteimpresa.cm@provincia.lecco.it

(TM/tm)




Decreto Sostegni: novità in materia lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19(cosiddetto “Decreto Sostegni”).

​Di seguito le principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Titolo II del suddetto Decreto Legge:

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8, commi da 1 a 6)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, una domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo), assegno ordinario (Fis) e cassa integrazione in deroga (Cigd) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni, secondo le modalità e durate qui die seguito schematizzate:

– Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);
– Cigd (Cassa integrazione guadagni in deroga) e Aso (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2); 

Per i suddetti ammortizzatori sociali Covid non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 41/2021 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 aprile 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 8, commi 9-10-11)
Fino al 30 giugno 2021 restano preclusi per tutti i datori di lavoro:

  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • Indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 le suddette procedure di licenziamento individuale e collettivo saranno ulteriormente bloccate solo per i datori di lavoro che faranno ricorso alle 28 settimane di Assegno ordinario o di Cassa in Deroga.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
Con l’ennesimo intervento sull’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime, introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (Decreto “Agosto”), secondo cui, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n° 81/2015.
Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù dei precedenti interventi normativi di analogo tenore.
Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.
 
(FV/fv)



Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 31 marzo 2021

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2020 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, vedono avvicinarsi la data del 31 marzo 2021 quale termine entro cui dovranno inviare online, attraverso la nuova applicazione "usuranti" (cliccare qui)
del portale "Click Lavoro" (cliccare qui), la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso all' applicazione "usuranti" è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile a questo link.

Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999
  2. Il lavoro usurante notturno
  3. Il lavoro usurante a catena
  4. Il lavoro usurante autisti
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività.
Il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • Datore di lavoro, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • Dati Inps, con l'indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • Dati Inail, con l'indicazione del codice cliente Inail;
  • Altro Ente, in cui va indicato l'eventuale altro ente a cui l'azienda risulta iscritta;
  • Elenco delle unità produttive, in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • Dati di invio
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui.

Cliccando qui, invece, si possono consultare le FAQ, che consigliamo di leggere prima della compilazione del format.

 

(FP/fv)
 




Ccnl Unigec Unimatica: ipotesi di accordo rinnovato

E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2021, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl UNIGEC/Confapi – UNIMATICA/Confapi e Fistel/Cisl-Slc/Cgil-Uilcom/Uil scaduto il 31 dicembre 2019.

Per la parte economica si evidenzia l’aumento delle maggiorazioni a partire dal 1° gennaio 2022 per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l’incremento dei minimi salariali a partire dal 1° giugno 2021.

Si allegano l’ipotesi di accordo di rinnovo e la relaitiva circolare esplicativa.

(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2021 con indice pari a 103,0.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,763196%.
 
(FV/fv)




Ccnl Unigec Unimatica: ipotesi di accordo rinnovato

E’ stato sottoscritto, in data 9 marzo 2021, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl UNIGEC/Confapi – UNIMATICA/Confapi e Fistel/Cisl-Slc/Cgil-Uilcom/Uil scaduto il 31 dicembre 2019.

Per la parte economica si evidenzia l’aumento delle maggiorazioni a partire dal 1° gennaio 2022 per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l’incremento dei minimi salariali a partire dal 1° giugno 2021.

Si allegano l’ipotesi di accordo di rinnovo e la relaitiva circolare esplicativa.

(FV/fv)




Istruzioni Inps per il congedo obbligatorio per il padre

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2021 anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2021 ed è stato aumentato, per l’anno solare 2021, da 7 a 10 giorni.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano pertanto 10 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’obbligo del padre di astenersi dal lavoro anche in caso di morte perinatale.

L’Inps con circolare n.42 dell’11 Marzo 2021, alla luce di tale modifica, ha chiarito che il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28º settimana di gestazione; il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla data di decesso;
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita); il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso;

Il congedo non spetta invece ai padri i cui figli siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni già fornite dall’Istituto.

La legge di bilancio per il 2021 ha anche prorogato per l’anno 2021 il congedo facoltativo, nella misura di un giorno per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo facoltativo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo di maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa ad un giorno.
Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

(FV/fv)




Covid-19: congedo per i genitori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Con il Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 sono state introdotte ulteriori misure urgenti di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
In particolare il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
  • dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati con diritto, in luogo della retribuzione ad un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" (di cui al T.U. sulla maternità), fruiti dai genitori a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui trattasi e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per le medesime ipotesi, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'Inps.

Le misure sopra illustrate si applicano fino al 30 giugno 2021, nei limiti di spesa previsti dal Decreto.
 
(FV/fv)