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Intrastat: riepilogo termini e scadenze 2023

Il 25 gennaio 2023 scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre e nel 4° trimestre 2022.

Si ricorda che i termini di presentazione erano stati modificati dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.

Successivamente, in sede di conversione in legge del Dl. n. 73/2022 (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.

Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le scadenze relative al 2023, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

 

Periodo di riferimento Termine di presentazione
Dicembre 2022 e 4° trimestre 2022 25 gennaio 2023
Gennaio 2023 27 febbraio 2023
Febbraio 2023 27 marzo 2023
Marzo e 1° trimestre 2023 26 aprile 2023
Aprile 2023 25 maggio 2023
Maggio 2023 26 giugno 2023
Giugno e 2° trimestre 2023 25 luglio 2023
Luglio 2023 25 agosto 2023
Agosto 2023 25 settembre 2023
Settembre e 3° trimestre 2023 25 ottobre 2023
Ottobre 27 novembre 2023
Novembre 27 dicembre 2023
Dicembre e 4° trimestre 2023 25 gennaio 2024

Si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato rilevanti modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dal 1° gennaio 2022.

Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:

  • semplificazione dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis: gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
  • nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
  • nel modello INTRA-2 quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento;
  • con riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.

Regole periodicità di presentazione Modelli Intrastat – tabella di sintesi
 

Modello INTRA Periodicità Ammontare trimestrale delle operazioni UE Obbligo di presentazione
ACQUISTI BENI (INTRA 2-bis) Mensile Acquisti intra UE di beni è ≥ € 350.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE ricevuti è ≥  € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
CESSIONI DI BENI (INTRA 1-bis) Mensile Cessioni intra UE di beni è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fiscali (ai fini statistici la presentazione è facoltativa ove l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intra UE di beni non è superiore a € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti)
Trimestrale Cessioni intra UE di beni è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti , ai soli fini fiscali
CESSIONE DI SERVIZI (INTRA 1-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE resi è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fini fiscali e statistici
Trimestrale Prestazioni di servizi UE resi è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti

 
(MF/ms)




Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel Mezzogiorno.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al 20%, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d’imposta è però riconosciuto in misura “maggiorata” al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

La proroga al 2023 per tale credito d’imposta “potenziato” è stata disposta dall’art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è poi riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-quater della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-quinquies della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-sexies della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione:
 

Credito d’imposta 2023 2024 2025 dal 2026 al 2031
R&S 10%,
max 5 milioni
(salvo credito “potenziato”
per il Mezzogiorno)
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green 10%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
 

 
(MF/ms)




Istat dicembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,3% (variazione annuale) e a + 15,5% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,475% e + 11,625%.
 
(MP/ms)

 
 




Modelli Iva 2023: introdotto il nuovo quadro CS

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11378 pubblicato il 13 gennaio, sono stati approvati i modelli Iva 2023 e IVva Base 2023, riferiti al periodo d’imposta 2022, con le relative istruzioni.

Come già rilevato per la bozza, la struttura dei quadri della dichiarazione IVA resta sostanzialmente immutata, rispetto al precedente modello, salvo l’introduzione di un nuovo quadro denominato CS.

Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del Dl 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

A seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 1 comma 120 lett. a) della L. 197/2022, il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle predette attività.

La base imponibile del contributo è pari all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Il contributo è stabilito nella misura del 25% del citato incremento e si applica se lo stesso è non inferiore al 10% e superiore a 5.000 euro.

Tornando al quadro CS, il rigo CS1 deve essere compilato da coloro che:

  • risultano tenuti a effettuare i versamenti relativi al contributo (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022) o al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023;
  • oppure intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
Il rigo si compila indicando:
  • nella colonna 3, l’ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020-30 aprile 2021;
  • nella colonna 4, l’importo del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dal citato art. 1 comma 120 della L. 197/2022, qualora tale ammontare sia diverso da quello di colonna 3;
  • nella colonna 5, i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto;
  • nella colonna 6, l’ammontare che si intende chiedere a rimborso dei versamenti in eccesso;
  • nella colonna 7, l’importo che si vuole utilizzare in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 31 marzo 2023 (l’ammontare non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto riportato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3);
  • nella colonna 8, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora diverso da chi presenta la dichiarazione (es. società incorporata nel mese di giugno 2022).
La colonna 1 deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile sulla quale calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni presentate (LIPE o quadro VP della dichiarazione IVA per l’ultimo trimestre solare). In queste ipotesi, l’importo utilizzato come base imponibile per il calcolo del contributo deve essere riportato in colonna 2.

I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, partecipano a un Gruppo IVA. In questo caso, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante dello stesso in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nell’anno 2023.

Ampliato il rigo VO35 e confermato il VA16

Con riguardo ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica di cui all’art. 1 commi da 502 a 505 della L. 205/2017, nel rigo VO35 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Nel modello IVA 2023 è ancora presente, fra l’altro, il rigo VA16 riservato ai soggetti che non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In questo rigo occorre riportare:

  • nella casella 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta nell’appendice della dichiarazione;
  • nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella di cui sopra.
I soggetti passivi che, durante il 2022, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per esporre gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno beneficiato.

(MF/ms)
 




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumgalli per il webinar fiscale tenutosi martedì 17 gennaio.

Questi gli argomenti trattati:

  • Legge di Bilancio 2023
  • Decreto Milleproroghe
  • Novità ultima ora
Per chi avesse domande a riguardo può scrivere a comunicazione@api.lecco.it.

(MF/am)




Nuova Sabatini: la proroga nella Legge di Bilancio 2023

La Nuova Sabatini avrà ancora lunga vita.

La manovra di Bilancio 2023 ha trovato nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro da destinare a questa misura di favore per le imprese.
Ricordiamo che il beneficio si concretizza nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di ottenere la concessione di finanziamenti agevolati da destinare ad investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.
Possibilità anche di avere un contributo ministeriale a copertura parziale degli interessi sul finanziamento ottenuto. Oltre a nuovi fondi, la Manovra allunga anche i tempi entro cui concludere l’investimento.
 

Premessa
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento. Ordinario n. 43, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Dunque, le misure in essa contenute sono ufficiali.
Un bel pacchetto è dedicato anche alle imprese.

Queste quelle più importanti per loro:

  • sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate;
  • per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa Nuova Sabatini;
  • rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia PMI. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro);
  • prorogato bonus Ipo, ossia il credito d’imposta per favorire la quotazione delle PMI in Borsa;
  • è rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento
    • da 400.000 a 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
    • da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
  • innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.
Tra le misure, dunque, trova spazio il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”, ossia il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Allo scopo si stanziano nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese occorre riferirsi all’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, secondo cui:
  • la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Cos’è la “Nuova Sabatini” (schema di riepilogo)
La c.d. Nuova Sabatini, come detto, si concretizza nella possibilità di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in
  • macchinari,
  • impianti,
  • beni strumentali di impresa,
  • attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
  • hardware,
  • software,
  • tecnologie digitali.
prevederla per la prima volta è stato l’art. 2, comma 1, del Dl. n. 69/2013. Poi negli anni è stata rifinanziata di volta in volta.

Ecco una sintesi dei suoi aspetti principali.
 

Nuova Sabatini
Cosa Descrizione
Chi può accedere Micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
Requisiti in capo all’impresa
Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
  • essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • avere sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Settori ammessi Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.
Settori esclusi Attività finanziarie e assicurative.
Cosa si può finanziare
Investimenti in immobilizzazioni materiali per:
  • “impianti e macchinari”
  • “attrezzature industriali e commerciali”
  • “altri beni”, ossia spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del Codice civile, come declamati nel Principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).
Ammessi al finanziamento anche:
  • software,
  • tecnologie digitali.
In ogni caso deve trattarsi di beni “nuovi”.
Requisiti degli investimenti
Per essere ammessi alla Nuova Sabatini, gli investimenti devono soddisfare questi requisiti:
  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Investimenti esclusi
  • Terreni e fabbricati.
  • Beni usati o rigenerati.
  • Investimenti riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
A chi fare domanda Alla banca.
Ente competente Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’apposita sezione dedicata del sito internet è disponibile tutta la procedura da seguire per la richiesta).
Finalità Accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Le agevolazioni e le novità della Legge di Bilancio 2023
 

Le agevolazioni, che si possono ottenere con la Nuova Sabatini, consistono nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

I finanziamenti sono concessi da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Si tenga presente che:

  • l’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a, della Legge n. 662/1996) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
  • il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti 4.0;
    • 3,575% per gli investimenti green, ossia quelli a basso impatto ambientale (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Dopo la doverosa ricostruzione della Nuova Sabatini, queste le novità inserite nella  manovra di Bilancio 2023:

• rifinanziamento della misura con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
• per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di 6 mesi.

 

(MF/ms)




Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro

Con l’art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all’art. 49 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Tale limite trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.

Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

  • due società,
  • il socio e la società di cui questi fa parte,
  • la società controllata e la società controllante,
  • il legale rappresentante della società e il socio,
  • due società aventi lo stesso amministratore,
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
poiché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.

È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.

L’art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Si noti che la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l’operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
 

(MF/ms)




Sospensione degli ammortamenti anche nei bilanci 2023

Il Dl 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) interviene nuovamente nell’ambito della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l’applicazione anche con riferimento ai bilanci 2023.

In particolare, per effetto dell’art. 3 comma 8 del Dl 198/2022, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del Dl 104/2020 convertito, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Continua a essere previsto l’obbligo di destinazione a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 60 comma 7-ter del Dl 104/2020).

Rimangono fermi, peraltro, anche gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 comma 7-quater del Dl 104/2020).

Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto dal Dl 104/2020, nell’ambito delle misure per il sostegno e il rilancio dell’economia, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020, quindi, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2020.

Esso è stato prorogato all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021), dall’art. 1 comma 711 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, pur limitatamente ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, sollevando rilevanti dubbi interpretativi.

La norma è stata, poi, estesa, senza alcuna limitazione, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021) per effetto del Dl 228/2021 convertito.

Essa è stata, infine, estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021 e 2022) dal Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) conv. L. 25/2022.

Guardando alla misura dell’ammortamento, con riferimento ai bilanci 2023 (così come per i bilanci precedenti) la formulazione della norma sembra consentire alla società di scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, con possibilità di effettuare la c.d. “sospensione parziale”, ossia a un livello anche inferiore al 100%.

Relativamente alle modalità applicative, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

Dal punto di vista fiscale, infine, si ricorda che la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico (art. 60 comma 7-quinquies del Dl 104/2020).

La disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell’imputazione a Conto economico (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 607 e 3 febbraio 2022 n. 66).

Occorrerà, a tal fine, effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica verso esportatori abituali: nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le indicazioni operative comunicate in precedenza con la FAQ sulla fatturazione elettronica n. 49 e relativa alla compilazione delle fatture emesse dai fornitori di esportatori abituali.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del Dl. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è stato modificato dall’art. 12-septies del Dl. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019).

Come disposto dal Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
(MF/ms)



Legge di bilancio 2023: le principali novità fiscali

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre è stata pubblicata la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), dopo aver ottenuto il via libera definitivo del Senato con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione.

Il via libera è arrivato non senza discussioni e rallentamenti: dopo i problemi alla Camera, visti i tempi, anche nell’altro ramo del Parlamento non è stato possibile concludere l’esame in Commissione Bilancio col mandato al relatore, ma i gruppi parlamentari hanno convenuto sulla necessità di approvare rapidamente la manovra per evitare l’esercizio provvisorio.

Rispetto alla formulazione iniziale del testo, la manovra è stata modificata in più parti, anche a seguito dei rilievi della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio, come nel caso del pagamento con POS.

Al riguardo, dal testo approvato in via definitiva è stata eliminata la misura in virtù della quale commercianti e professionisti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti tramite carte per importi pari o inferiori a 60 euro, mentre è confermato l’innalzamento a 5.000 euro della soglia al trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi.

Rimandando alla tabella in allegato all’articolo per un’elencazione delle principali novità introdotte nell’iter parlamentare, tra le misure di carattere fiscale si segnalano l’incremento dell’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del Dpr 600/73, e la “flat tax incrementale” o “tassa piatta incrementale”, con cui viene tassata con un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, la quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturata nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.

Per quanto riguarda le agevolazioni, la legge di bilancio dispone la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo così anche per tali beni di fruire del più favorevole credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020. 

Slitta poi al 2023 il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Sono riproposte le agevolazioni per l’assegnazione ai soci e vengono riaperte le disposizioni per l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, posseduti al 31 ottobre 2022, fissando quale finestra temporale per l’estromissione il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Oltre alle disposizioni relative a definizione agevolata delle liti e rottamazione dei ruoli, la legge di bilancio contiene misure relative alle detrazioni edilizie, che riguardano il superbonus, il bonus barriere 75% e il bonus mobili. Viene anche reintrodotta la detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

Lato IVA, accanto alla riduzione dell’aliquota al 10% sulle cessioni di pellet, viene estesa alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell’aliquota IVA al 5%. Inoltre, viene ridotta al 5% l’aliquota IVA per assorbenti e tamponi, eliminando anche la condizione che siano prodotti compostabili o lavabili, nonché quella per latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto.

Sul fronte lavoro, la legge di bilancio stabilisce che fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori pubblici e privati “fragili”.

Vengono estese anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 per under 36 donne svantaggiate e introdotto un nuovo esonero del 100% dei contributi INPS in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, alternativo a quello previsto dall’art. 8 del Dl 4/2019.

(MF/ms)