Istat aprile 2023
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,925% e + 10,65%.
(MP/ms)
1
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 148,5146 |
| Peso Argentino | 236,7865 |
| Dollaro Australiano | 1,6389 |
| Real Brasiliano | 5,4995 |
| Dollaro Canadese | 1,4792 |
| Corona Ceca | 23,4369 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,5561 |
| Corona Danese | 7,4518 |
| Yen Giapponese | 146,5111 |
| Rupia Indiana | 89,9311 |
| Corona Norvegese | 11,5187 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7673 |
| Zloty Polacco | 4,632 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,88115 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9365 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0968 |
| Rand (Sud Africa) | 19,9205 |
| Corona Svedese | 11,337 |
| Franco Svizzero | 0,9846 |
| Dinaro Tunisino | 3,3584 |
| Hryvnia Ucraina | 40,1046 |
| Forint Ungherese | 375,3361 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:
1. risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2. siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.
Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.
Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).
Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:
| euro 16,00 | ogni 100 pagine per le società di capitali |
| euro 32,00 | ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti |
Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:
· con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
· mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).
Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:
· con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
· entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.
Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.
Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:
| MODALITÀ | CODICE TRIBUTO | ||
| Imposta | Sanzioni* | Interessi** | |
| Cartacea (F23) | 458T | 675T | 731T |
| Informatica (F24) | 2501 | 2502 | 2503 |
* da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)
(MF/ms)
Trasmettiamo in allegato le slide utilizzate dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas, giovedì 4 maggio 2023, durante il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
Questi i temi trattati:
La guida dell’Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione precompilata 2023 pubblicata il 2 maggio, ha fornito istruzioni operative per contribuenti, sostituti d’imposta e professionisti per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate relative al 2022 (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023). Il 2 maggio è stato anche il primo giorno in cui tali dichiarazioni sono state rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La guida elenca tutti i dati presenti nelle dichiarazioni precompilate 2023, mettendo in evidenza in particolare le novità di quest’anno, tra le quali:
Nelle dichiarazioni precompilate non sono inserite le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ritiene incomplete o incoerenti, le quali vengono riportate in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificate ed eventualmente inserite nella dichiarazione dal contribuente.
I contribuenti possono effettuare l’accesso per sé stessi o per soggetti terzi, tramite un’apposita abilitazione da parte della persona rappresentata, al fine di visualizzare le dichiarazioni precompilate.
Si ricorda che dal 2023 sono state introdotte ulteriori semplificazioni nelle procedure che consentono ai contribuenti di richiedere l’abilitazione di una persona di fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.
A seconda del soggetto abilitato (rappresentante, persona di fiducia o erede) cambia anche la modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate.
In particolare, per accedere alla dichiarazione precompilata di altri soggetti, dopo essersi autenticati nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, occorre selezionare:
Dall’11 maggio 2023 sarà poi possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate.
Il modello 730/2023 può essere presentato fino al 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade infatti di sabato), mentre il modello REDDITI PF 2023 può essere inviato fino al 30 novembre.
Le dichiarazioni inviate potranno anche essere annullate, a partire dal successivo 17 maggio 2023, qualora si riscontri un errore o un’omissione, per poterne inviare una nuova. A partire da quest’anno è possibile annullare non solo il 730, ma anche il modello REDDITI PF 2023.
L’annullamento dei modelli inviati e dei relativi modelli correttivi collegati è effettuato tramite le funzionalità dell’applicativo web:
Per annullare la dichiarazione, è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato.
Con specifico riferimento al 730/2023, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite uno dei suddetti soggetti delegati, è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.
Vantaggi sui controlli se non si modifica il 730 precompilato
Nel caso di presentazione del 730 senza modifiche, o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno infatti controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione precompilata.
(MF/ms)
Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del Dpr 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.
Nel manuale si richiama che tale ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:
A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.
Nuovi codici tributo per le rate risultanti dalla ripartizione
A tal proposito, si richiama che, con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, istituito dei codici tributo ad hoc per le rate risultanti alla ripartizione in 10 anni, quali: “7711”, per i crediti da superbonus (sia derivanti da comunicazioni d’opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 inviate fino al 31 ottobre 2022, sia relativi a comunicazioni trasmesse entro il 31 marzo 2023), “7772”, per i crediti da sismabonus, e “7773”, per i crediti da bonus barriere al 75%.
La risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 comunicate dopo il 1° aprile 2023 (per i quali non è consentita la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ex art. 9 comma 4 del Dl 176/2022) relativi al superbonus (codice “7709” in caso di opzione di cessione del credito e “7719” per lo sconto sul corrispettivo), al sismabonus (codici “7738” e “7739”) ed al bonus barriere 75% (codici “7710” e “7740”).
Infine, il manuale evidenzia che in seguito alla conferma definitiva dell’operazione, la ripartizione in dieci rate diviene immediatamente efficace .
(MF/ms)
Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).
(MF/ms)
Relativamente al 2023, il diritto camerale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art.28 co.1 del DL 24.6.2014 n.90 (conv. L.11.8.2014 n.114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
Sezioni speciali del Registro delle imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
· società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
· società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
· società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
· imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
· imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
· tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).
Soggetti iscritti al REA
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
Maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio
Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.
Maggiorazione del 20%
L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:
· dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
· autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23.2.2023, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.
Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento
Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:
· il 30.11.2023, per i soggetti “solari”;
· l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:
· le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2023, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2023 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);
· le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali versano il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.
Maggiorazione del 50%
Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
· alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA, in grado di provocare il dissesto finanziario;
· all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
· all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).
In attuazione della suddetta disposizione sono stati approvati:
· il DM 14.4.2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
· il DM 28.2.2023 (pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023), per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento alle CCIAA della Regione Sicilia
Il DM 28.2.2023 ha disposto che il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e del saldo relativo al periodo d’imposta precedente.
Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001. Le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese successivamente alla pubblicazione del decreto, invece, corrispondono il tributo ordinario 2023, unitariamente alla maggiorazione.
Il medesimo termine (cioè per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) è richiamato per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.
(MS/sg)
Nel 2020 è entrato in vigore l’articolo 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, il quale indica degli elementi che, se sono forniti dal contribuente, creano una presunzione a suo favore circa il fatto che la merce è giunta a destino, ma questa prova è nei fatti utilizzabile solo quando il trasporto è effettuato da un trasportatore incaricato dal venditore.
La presunzione prevista dal Regolamento comunitario non è proprio applicabile nel caso in cui il trasporto sia eseguito coi mezzi propri di cedente o cessionario, mentre quando sono eseguiti con trasportatore incaricato dal cessionario, la raccolta dei documenti previsti dal Regolamento è praticamente impossibile, salvo che il cessionario non metta a disposizione del cedente documenti tipici della propria contabilità, come ad esempio le fatture del trasportatore.
Nel caso in cui comunque si riesca a farsi dare questi documenti, bisognerebbe farsi dare anche una dichiarazione di ricezione della merce, sulla quale la norma comunitaria prevede delle regole particolari, e su cui le linee guida della Commissione Europea hanno fornito interessanti chiarimenti; ad esempio, secondo la Commissione Europea, non è necessario avere un documento cartaceo, ma “sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio accettando solo un documento cartaceo, ma accettino anche una versione elettronica, nella misura in cui contenga tutte le informazioni richieste dall’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i) del Regolamento 282/2011”.
Togliendo i casi di aziende che curano il trasporto della merce incaricando un trasportatore, che possono far valere le prove previste dal Regolamento Ue senza nemmeno chiedere al cliente un documento che certifichi l’arrivo della merce, negli altri casi il contribuente deve seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in alcuni chiarimenti di prassi e recuperare una serie di documenti che certifichino l’arrivo della merce in altro Stato; sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiede che il contribuente abbia – alternativamente – un documento proveniente dal sistema informatico vettore (POD), una copia del documento di trasporto (tipicamente CRM) firmato dal cliente, oppure una dichiarazione di ricezione della merce firmata dal cliente; come chiarito con la risposta ad interpello 100/2019, è sufficiente che tale ultimo documento certifichi il mese ed il Paese di ricezione, e potrebbe elencare le merci ricevute facendo riferimento ai documenti di trasporto o alle fatture.
Il dubbio che potrebbe sorgere è con che modalità recuperare la dichiarazione di ricezione della merce.
Appare evidente che risulta molto attendibile un documento pdf allegato ad una mail proveniente da una casella di posta elettronica che viene utilizzata abitualmente nei contatti con il cliente; ovviamente, considerato che le mail sono quella “corrispondenza” che per il Codice civile deve essere conservata dall’imprenditore, deve essere conservata anche la mail a cui la dichiarazione era allegata.
Si ritiene che una dichiarazione di ricezione della merce, fatta pervenire dal cliente tramite mail, abbia la stessa validità giuridica di quella fatta avere tramite posta; peraltro, ricordiamo che con risoluzione 19/2013 l’Agenzia delle Entrate riconobbe prova valida il “CMR elettronico”, cioè un file (ad esempio pdf) ricevuto dal trasportatore; in tale risoluzione ricordò che se i files non hanno un “riferimento temporale” e la “sottoscrizione elettronica”, sono da considerare documenti analogici, e quindi da stampare e conservare in cartaceo (salva una loro conservazione a norma effettuata secondo altre regole).
Fatto sta che con la risposta ad interpello 272/2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato conferma della validità dei documenti di prova ricevuti dal cliente in formato elettronico, e nello specifico via EDI.
In tale documento l’Agenzia ha precisato che – analogamente a quanto aveva chiarito riguardo al CMR – tutti i documenti che consentono di provare l’arrivo della merce a destino possono essere elettronici, e quindi anche la dichiarazione di arrivo della merce.
A tale riguardo è d’obbligo precisare che esiste il concetto di “documento elettronico” e di documento “analogico consegnato per via elettronica”; la differenza, emersa ad esempio nella circolare 45/E/2005 è che per una fattura “analogica” “la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua “materializzazione” su un documento cartaceo, nonché la sua sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei registri Iva di entrambi gli operatori; non è invece, obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata il riferimento temporale”.
In sostanza, il documento contenuto in un file senza riferimento temporale e sottoscrizione elettronica è un documento “cartaceo”, che deve essere stampato, e conservato in tale forma (fatta salva una “successiva” smaterializzazione), mentre un documento che ha determinati requisiti (immodificabilità, definitività della data, certezza sulle origini, ecc…) è considerato documento elettronico e può essere conservato nella stessa forma.
Essendo quindi consentito l’invio per posta elettronica del documento di arrivo della merce (così come era consentito l’invio delle fatture analogiche dalla circolare 45/E/2005e dei CMR dalla risoluzione 19/E/2013) l’Agenzia conferma che lo stesso deve fornire “le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea”. In questo senso, con gli ordinari mezzi e oneri della prova se ne dimostrerà o disconoscerà la fonte o la veridicità e quindi appare opportuno, nel caso, un sistema di archiviazione efficace della posta elettronica in arrivo.
Qualora invece non si intenda materializzare tale documento, e considerarlo “elettronico”, in un passaggio successivo l’Agenzia delle Entrate richiede dei requisiti che devono avere i files, e conferma che l’utilizzo della trasmissione EDI attribuisce ai files trasmessi con tale sistema determinate garanzie circa l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto.
(MF/ms)
Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).
L’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentata avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020. Tale modello e le relative istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati lo scorso 14 marzo al fine di:
La nuova versione del modello è da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023; tuttavia, ci si può avvalere della precedente sino al prossimo 2 maggio. Si ricorda che il 31 marzo è stata resa disponibile anche la nuova versione dei software di compilazione e controllo.
Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica: