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Istat aprile 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 7,9% (variazione annuale) e a + 14,2% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,925% e + 10,65%.
 
(MP/ms)
 



Cambio valute aprile 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di aprile 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 148,5146
Peso Argentino 236,7865
Dollaro Australiano 1,6389
Real Brasiliano 5,4995
Dollaro Canadese 1,4792
Corona Ceca 23,4369
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5561
Corona Danese 7,4518
Yen Giapponese 146,5111
Rupia Indiana 89,9311
Corona Norvegese 11,5187
Dollaro Neozelandese 1,7673
Zloty Polacco 4,632
Sterlina Gran Bretagna 0,88115
Nuovo Leu Rumeno 4,9365
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0968
Rand (Sud Africa) 19,9205
Corona Svedese 11,337
Franco Svizzero 0,9846
Dinaro Tunisino 3,3584
Hryvnia Ucraina 40,1046
Forint Ungherese 375,3361
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Registri contabili e relativi adempimenti

I diversi registri contabili che devono essere normativamente/obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria – libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili e registri Iva – sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.L’articolo 7, comma 4-quater, Dl. 357/1994, come modificato dal Dl. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

1.   risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2.   siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.

Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti
Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo la richiamata risposta a interpello n. 346/2021 ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici, e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:

·    con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
·    mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:

·    con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
·    entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.

Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:

MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Imposta Sanzioni* Interessi**
Cartacea (F23) 458T 675T 731T
Informatica (F24) 2501 2502 2503

*  da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)

(MF/ms)




Webinar fiscale del 4 maggio 2023: slide

Trasmettiamo in allegato le slide utilizzate dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas, giovedì 4 maggio 2023, durante il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • pubblicità aiuti e sovvenzioni 2022
  • adempimenti e iter approvazione bilanci 2022.
(MF/am)



Dichiarazioni precompilate 2023

La guida dell’Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione precompilata 2023 pubblicata il 2 maggio, ha fornito istruzioni operative per contribuenti, sostituti d’imposta e professionisti per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate relative al 2022 (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023). Il 2 maggio è stato anche il primo giorno in cui tali dichiarazioni sono state rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La guida elenca tutti i dati presenti nelle dichiarazioni precompilate 2023, mettendo in evidenza in particolare le novità di quest’anno, tra le quali:

  • le spese sostenute per i corsi statali post diploma di “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale” e i relativi rimborsi;
  • i canoni di locazione per gli alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
  • le spese per intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (per i contratti di compravendita di immobili per i quali sono state richieste le agevolazioni “prima casa”);
  • il credito d’imposta a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa);
  • il credito d’imposta per i depuratori d’acqua e la riduzione del consumo di plastica (c.d. “bonus acqua potabile”).

Nelle dichiarazioni precompilate non sono inserite le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ritiene incomplete o incoerenti, le quali vengono riportate in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificate ed eventualmente inserite nella dichiarazione dal contribuente.
I contribuenti possono effettuare l’accesso per sé stessi o per soggetti terzi, tramite un’apposita abilitazione da parte della persona rappresentata, al fine di visualizzare le dichiarazioni precompilate.
Si ricorda che dal 2023 sono state introdotte ulteriori semplificazioni nelle procedure che consentono ai contribuenti di richiedere l’abilitazione di una persona di fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.
A seconda del soggetto abilitato (rappresentante, persona di fiducia o erede) cambia anche la modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate.
In particolare, per accedere alla dichiarazione precompilata di altri soggetti, dopo essersi autenticati nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, occorre selezionare:

  • la funzione “Cambia utenza”, se si opera in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore o persona di fiducia;
  • l’opzione “Accedi alla dichiarazione in qualità di erede”, se si tratta della dichiarazione precompilata di un soggetto defunto.

Dall’11 maggio 2023 sarà poi possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate.
Il modello 730/2023 può essere presentato fino al 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade infatti di sabato), mentre il modello REDDITI PF 2023 può essere inviato fino al 30 novembre.
Le dichiarazioni inviate potranno anche essere annullate, a partire dal successivo 17 maggio 2023, qualora si riscontri un errore o un’omissione, per poterne inviare una nuova. A partire da quest’anno è possibile annullare non solo il 730, ma anche il modello REDDITI PF 2023.
L’annullamento dei modelli inviati e dei relativi modelli correttivi collegati è effettuato tramite le funzionalità dell’applicativo web:

  • entro il 20 giugno 2023, con riferimento al 730, con o senza modello F24;
  • entro il 26 giugno 2023, per quanto riguarda il modello REDDITI PF, se è stato predisposto un modello F24;
  • entro il 27 settembre 2023, in relazione al modello REDDITI PF, se non è stato predisposto un modello F24.

Per annullare la dichiarazione, è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato.
Con specifico riferimento al 730/2023, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite uno dei suddetti soggetti delegati, è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.
Vantaggi sui controlli se non si modifica il 730 precompilato
Nel caso di presentazione del 730 senza modifiche, o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno infatti controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione precompilata.

(MF/ms)




Agenzia Entrate, attivata la “piattaforma cessione crediti” per ripartire i crediti da opzione in 10 anni

Con il provvedimento del 18 aprile 2023 n. 132123, l’Agenzia delle Entrate ha dettato la disciplina di attuazione per la facoltà, prevista dall’art. 9 comma 4 del Dl 176/2022, di fruire in dieci rate annuali costanti dei crediti d’imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, relativi al superbonus ex art. 119 del Dl 34/2020, al bonus barriere 75% ex art. 119-ter del Dl 34/2020 e al sismabonus di cui all’art. 16 comma 1-bis – 1-septies del Dl 63/2013.In adempimento a tali disposizioni, il 2 maggio 2023, l’Agenzia ha messo a punto le correlate funzioni del servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti” (le cui istruzioni vengono illustrate nell’apposito manuale operativo aggiornato a maggio 2023) per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d’imposta derivante dall’opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 (anche per cessione successiva alla prima), possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni, nonché effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del Dpr 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Nel manuale si richiama che tale ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:

  •  agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).
La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.Inoltre, la comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo “importo da rateizzare” presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni.

A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.

Nuovi codici tributo per le rate risultanti dalla ripartizione

A tal proposito, si richiama che, con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, istituito dei codici tributo ad hoc per le rate risultanti alla ripartizione in 10 anni, quali: “7711”, per i crediti da superbonus (sia derivanti da comunicazioni d’opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 inviate fino al 31 ottobre 2022, sia relativi a comunicazioni trasmesse entro il 31 marzo 2023), “7772”, per i crediti da sismabonus, e “7773”, per i crediti da bonus barriere al 75%.

La risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 comunicate dopo il 1° aprile 2023 (per i quali non è consentita la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ex art. 9 comma 4 del Dl 176/2022) relativi al superbonus (codice “7709” in caso di opzione di cessione del credito e “7719” per lo sconto sul corrispettivo), al sismabonus (codici “7738” e “7739”) ed al bonus barriere 75% (codici “7710” e “7740”).

Infine, il manuale evidenzia che in seguito alla conferma definitiva dell’operazione, la ripartizione in dieci rate diviene immediatamente efficace .

(MF/ms)




ISA, invariato il regime premiale

Il provvedimento n. 140005, pubblicato il 27 aprile dall’Agenzia delle Entrate, non ha apportato modifiche di rilievo al regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2022. Sono stati infatti confermati:
  • i punteggi di affidabilità già previsti per fruire dei benefici;
  • il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia utilizzando la media semplice tra il punteggio dell’anno di applicazione e quello dell’anno precedente.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2022, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2023, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2022, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2022;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate nn. 17/2019, § 4, 16/2020, § 8.1, 6/2021, § 1.1).
Se sono conseguiti sia redditi d’impresa, sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
– il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
– il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.Esonero dalla garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

(MF/ms)




Diritto camerale 2023, il conteggio

Relativamente al 2023, il diritto camerale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art.28 co.1 del DL 24.6.2014 n.90 (conv. L.11.8.2014 n.114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:

·       società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

·       società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);

·       società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

·       imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

·       imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

·       tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per cia­scuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

Maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio

Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.

Maggiorazione del 20%

L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:

·       dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la pro­mo­­zione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;

·       autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23.2.2023, pub­blicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il con­guaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:

·       il 30.11.2023, per i soggetti “solari”;

·       l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:

·       le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuo­ve imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2023, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2023 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);

·       le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali ver­sa­no il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.

Maggiorazione del 50%

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

·       alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA, in grado di provocare il dissesto finanziario;

·       all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’in­cre­mento del diritto camerale;

·       all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).

In attuazione della suddetta disposizione sono stati approvati:

·       il DM 14.4.2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;

·       il DM 28.2.2023 (pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023), per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento alle CCIAA della Regione Sicilia

Il DM 28.2.2023 ha disposto che il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e del saldo relativo al periodo d’imposta precedente.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’im­por­to versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001. Le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese successivamente alla pubblicazione del decreto, invece, corrispondono il tributo ordinario 2023, unitariamente alla maggiorazione.

Il medesimo termine (cioè per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) è richiamato per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

(MS/sg)




Cessioni comunitarie, le prove di arrivo merce in altro stato membro

Quando si effettuano cessioni comunitarie, spetta al contribuente dimostrare che le merci sono arrivate nel territorio di altro Stato Membro.

Nel 2020 è entrato in vigore l’articolo 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, il quale indica degli elementi che, se sono forniti dal contribuente, creano una presunzione a suo favore circa il fatto che la merce è giunta a destino, ma questa prova è nei fatti utilizzabile solo quando il trasporto è effettuato da un trasportatore incaricato dal venditore.

La presunzione prevista dal Regolamento comunitario non è proprio applicabile nel caso in cui il trasporto sia eseguito coi mezzi propri di cedente o cessionario, mentre quando sono eseguiti con trasportatore incaricato dal cessionario, la raccolta dei documenti previsti dal Regolamento è praticamente impossibile, salvo che il cessionario non metta a disposizione del cedente documenti tipici della propria contabilità, come ad esempio le fatture del trasportatore.

Nel caso in cui comunque si riesca a farsi dare questi documenti, bisognerebbe farsi dare anche una dichiarazione di ricezione della merce, sulla quale la norma comunitaria prevede delle regole particolari, e su cui le linee guida della Commissione Europea hanno fornito interessanti chiarimenti; ad esempio, secondo la Commissione Europea, non è necessario avere un documento cartaceo, ma “sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio accettando solo un documento cartaceo, ma accettino anche una versione elettronica, nella misura in cui contenga tutte le informazioni richieste dall’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i) del Regolamento 282/2011”.

Togliendo i casi di aziende che curano il trasporto della merce incaricando un trasportatore, che possono far valere le prove previste dal Regolamento Ue senza nemmeno chiedere al cliente un documento che certifichi l’arrivo della merce, negli altri casi il contribuente deve seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in alcuni chiarimenti di prassi e recuperare una serie di documenti che certifichino l’arrivo della merce in altro Stato; sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiede che il contribuente abbia – alternativamente – un documento proveniente dal sistema informatico vettore (POD), una copia del documento di trasporto (tipicamente CRM) firmato dal cliente, oppure una dichiarazione di ricezione della merce firmata dal cliente; come chiarito con la risposta ad interpello 100/2019, è sufficiente che tale ultimo documento certifichi il mese ed il Paese di ricezione, e potrebbe elencare le merci ricevute facendo riferimento ai documenti di trasporto o alle fatture.

Il dubbio che potrebbe sorgere è con che modalità recuperare la dichiarazione di ricezione della merce.

Appare evidente che risulta molto attendibile un documento pdf allegato ad una mail proveniente da una casella di posta elettronica che viene utilizzata abitualmente nei contatti con il cliente; ovviamente, considerato che le mail sono quella “corrispondenza” che per il Codice civile deve essere conservata dall’imprenditore, deve essere conservata anche la mail a cui la dichiarazione era allegata.

Si ritiene che una dichiarazione di ricezione della merce, fatta pervenire dal cliente tramite mail, abbia la stessa validità giuridica di quella fatta avere tramite posta; peraltro, ricordiamo che con risoluzione 19/2013 l’Agenzia delle Entrate riconobbe prova valida il “CMR elettronico”, cioè un file (ad esempio pdf) ricevuto dal trasportatore; in tale risoluzione ricordò che se i files non hanno un “riferimento temporale” e la “sottoscrizione elettronica”, sono da considerare documenti analogici, e quindi da stampare e conservare in cartaceo (salva una loro conservazione a norma effettuata secondo altre regole).

Fatto sta che con la risposta ad interpello 272/2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato conferma della validità dei documenti di prova ricevuti dal cliente in formato elettronico, e nello specifico via EDI.

In tale documento l’Agenzia ha precisato che – analogamente a quanto aveva chiarito riguardo al CMR – tutti i documenti che consentono di provare l’arrivo della merce a destino possono essere elettronici, e quindi anche la dichiarazione di arrivo della merce.

A tale riguardo è d’obbligo precisare che esiste il concetto di “documento elettronico” e di documento “analogico consegnato per via elettronica”; la differenza, emersa ad esempio nella circolare 45/E/2005 è che per una fattura “analogica” “la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua “materializzazione” su un documento cartaceo, nonché la sua sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei registri Iva di entrambi gli operatori; non è invece, obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata il riferimento temporale”.

In sostanza, il documento contenuto in un file senza riferimento temporale e sottoscrizione elettronica è un documento “cartaceo”, che deve essere stampato, e conservato in tale forma (fatta salva una “successiva” smaterializzazione), mentre un documento che ha determinati requisiti (immodificabilità, definitività della data, certezza sulle origini, ecc…) è considerato documento elettronico e può essere conservato nella stessa forma.

Essendo quindi consentito l’invio per posta elettronica del documento di arrivo della merce (così come era consentito l’invio delle fatture analogiche dalla circolare 45/E/2005e dei CMR dalla risoluzione 19/E/2013) l’Agenzia conferma che lo stesso deve fornire “le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea”. In questo senso, con gli ordinari mezzi e oneri della prova se ne dimostrerà o disconoscerà la fonte o la veridicità e quindi appare opportuno, nel caso, un sistema di archiviazione efficace della posta elettronica in arrivo.

Qualora invece non si intenda materializzare tale documento, e considerarlo “elettronico”, in un passaggio successivo l’Agenzia delle Entrate richiede dei requisiti che devono avere i files, e conferma che l’utilizzo della trasmissione EDI attribuisce ai files trasmessi con tale sistema determinate garanzie circa l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto.

(MF/ms)




Credito Iva 1 trimestre 2023, invio del modello TR

Scade martedì 2 maggio 2023 (in quanto 30 aprile e 1° maggio sono giorni festivi), il termine entro il quale è possibile presentare il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023 (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99).

Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).

L’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

  • esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
  • effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
  • svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
  • effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 3 del DPR 542/99).

L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentata avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020. Tale modello e le relative istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati lo scorso 14 marzo al fine di:

  • sostituire l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (Ue) 679/2016;
  • modificare i quadri TA e TB per tenere conto della riduzione delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;
  • cambiare in “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale” la descrizione del codice 3 riportata nella “Tabella generale dei codici di carica” presente nelle istruzioni.
Aggiornati i software di compilazione e controllo

La nuova versione del modello è da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023; tuttavia, ci si può avvalere della precedente sino al prossimo 2 maggio. Si ricorda che il 31 marzo è stata resa disponibile anche la nuova versione dei software di compilazione e controllo. 

Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal soggetto passivo;
  • tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti).
(MF/ms)