Istat luglio 2023
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,275% e + 10,425%.
(MP/ms)
1
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 149,2931 |
| Peso Argentino | 293,78 |
| Dollaro Australiano | 1,6423 |
| Real Brasiliano | 5,3099 |
| Dollaro Canadese | 1,4618 |
| Corona Ceca | 23,8924 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,9482 |
| Corona Danese | 7,4508 |
| Yen Giapponese | 155,9371 |
| Rupia Indiana | 90,8395 |
| Corona Norvegese | 11,3474 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7758 |
| Zloty Polacco | 4,4431 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,85856 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9411 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,1058 |
| Rand (Sud Africa) | 20,1074 |
| Corona Svedese | 11,6343 |
| Franco Svizzero | 0,9663 |
| Dinaro Tunisino | 3,3875 |
| Hryvnia Ucraina | 40,4391 |
| Forint Ungherese | 379,0352 |
(MP/ms)
Pertanto, in applicazione del reverse charge il prestatore di servizi emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta.
Dunque, in alcuni casi specifici il meccanismo in parola si applica anche negli scambi che avvengono tra operatori nazionali. Ciò ad esempio avviene nel settore dell’edilizia.
In particolare, nel settore edile, la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:
Detto ciò rispetto ad alcune operazioni potrebbero esserci dei dubbi circa l’applicabilità del reverse charge. Si pensi ad esempio alle prestazioni di rifacimento del tetto con rimozione dell’amianto.
Per la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, per circoscrivere le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione“) della Tabella ATECO 2007. Non dovrebbe rientrare nella nozione di “demolizione” di cui al codice ATECO l’attività di rimozione di parti dell’edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.
Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:
Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come “completamento di edifici” rientrano nell’ambito di applicazione del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato.
Quindi, sono ricompresi nella disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter). Per cui, ad esempio, si applica il “reverse charge” alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente. La circolare n. 14/E/2015 ha specificato che sono ricomprese tra i servizi di completamento relativi ad edifici le “prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio”.
In tali casi si applica il reverse charge.
Riepiloghiamo di seguito le prestazioni soggette alla disciplina in esame, sulla base della descrizione fornita dalla Tabella ATECO 2007 e dalle relative note esplicative.
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Servizi di pulizia relativi ad edifici |
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| 81.21.00 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici) |
| Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali | |
| Pulizia generale (non specializzata) di condomìni | |
| 81.22.02 | Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni) |
| Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi) | |
| Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici | |
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Servizi di demolizione relativi ad edifici |
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| 43.11.00 | Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture |
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Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici |
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| 43.21.01 | Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile |
| Cablaggio e connessioni elettriche | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici | |
| 43.21.02 | Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici |
| Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto | |
| Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio | |
| 43.22.01 | Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici |
| Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici | |
| Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici | |
| 43.22.02 | Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore |
| 43.22.03 | Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati) |
| 43.29.01 | Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici |
| Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici | |
| 43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
| Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici | |
| 43.29.09 | Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici |
| Installazione di parafulmini in edifici | |
| Installazione di sistemi di aspirazione in edifici | |
| Installazione di impianti pubblicitari in edifici | |
| Installazione di cancelli automatici in edifici | |
| Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici | |
| Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici | |
| Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici | |
| Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici | |
| No l’installazione di macchine apparecchiature industriali | |
| No i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione | |
| No l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc. | |
|
Servizi di completamento relativi ad edifici |
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| 43.31.00 | Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura |
| 43.32.01 | Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate |
| 43.32.02 | Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali21 |
| Installazione di cucine su misura, scale | |
| Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili) | |
| 43.33.00 | Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti |
| Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica | |
| Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti | |
| Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti | |
| Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri | |
| Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati | |
| Applicazione di stucchi ornamentali | |
| Trattamento di pavimenti (levigatura, rasatura, lucidatura) | |
| Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc. | |
| 43.34.00 | Tinteggiatura interna ed esterna di edifici |
| Verniciatura di strutture di genio civile | |
| Verniciatura di infissi già installati | |
| Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc. | |
| 43.39.01 | Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici |
| 43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
| Installazione di caminetti | |
| Costruzione di sottofondi per pavimenti | |
| Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione | |
| No la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici | |
| No la consulenza e design per decorazione di interni | |
Va, tuttavia, applicata la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.
Quindi il meccanismo del reverse charge potrebbe trovare applicazione qualora le prestazioni siano eseguite nell’ambito di un contratto di subappalto. Stessa cosa dicasi per la rimozione dell’amianto.
Dunque, per la rimozione, con contratto di subappalto, la ditta che segue la prestazione emette fattura in reverse charge ex art 17, comma 6, lett. a.
Tuttavia, mancano chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Definizione di cripto-attività
Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain.
Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive.
Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD).
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Disciplina fiscale
Il possesso di cripto-attività comporta obblighi fiscali.
In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all’estero, è necessario dichiararne il valore all’inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni previste sono considerevoli.
Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in “paradisi fiscali”), per ciascun anno di detenzione.
Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all’estero.
Regolarizzazione delle cripto-attività
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati mediante un’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
L’istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d’imposta e l’effettuazione del pagamento delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.
La sanzione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.
Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
L’istanza deve essere inviata tramite PEC, entro il 30 novembre 2023, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un’unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.
Si segnala infine che la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l’omessa indicazione nel quadro RW. Per quanto concerne invece la tassazione delle plusvalenze, va considerato che l’utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.
(MF/ms)
Per il secondo trimestre, l’art. 21-bis del Dl 78/2010 fissa il termine del 30 settembre, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del Dl 73/2022 (in precedenza, infatti, la scadenza era quella del 16 settembre).
Essendo il 30 settembre 2023 un sabato, l’adempimento è differito al 2 ottobre 2023, ossia al primo giorno feriale successivo, come prevede l’art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011.
Sono chiamati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche.
Nel caso in cui i dati siano stati omessi ovvero siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabile purché i dati siano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza (17 ottobre 2023).
La sanzione può essere ridotta beneficiando del ravvedimento operoso se, oltre al pagamento della sanzione, è presentata una comunicazione sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).
È bene sottolineare che, ad alcuni soggetti passivi, è data la possibilità di effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messe a disposizione la bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute.
La bozza precompilata e il modello F24 per l’eventuale pagamento sono resi disponibili anche ai soggetti che non hanno convalidato o integrato i registri Iva precompilati (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023, punto 4).
La facoltà di fruire del programma di assistenza dell’Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura (questi ultimi solo a partire dalle LIPE dell’ultimo trimestre 2022).
Sono, inoltre, stati ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche (provv. n. 9652/2023, punto 2).
Oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile, non possono, invece, avvalersi dei documenti Iva precompilati gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021, cioè a dire: i soggetti che esercitano attività per cui sono previsti regimi speciali, i soggetti che applicano l’Iva separatamente, coloro che aderiscono all’Iva di gruppo o che partecipano a Gruppi Iva, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina dello split payment, i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per motori, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni tramite distributori automatici e coloro che erogano prestazioni sanitarie.
Qualora ci si accorga, dopo l’invio della comunicazione convalidata o integrata, che i dati in essa contenuti sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 aprile 2024 per l’anno 2023), ferme restando le sanzioni applicabili.
Acquisti in reverse charge nel campo VP3
In merito alla compilazione del modello delle liquidazioni periodiche, un aspetto degno di interesse concerne gli acquisti relativi a operazioni con il meccanismo del reverse charge.
Nel caso di reverse charge “interno” (ad es., servizi nel settore edile), l’imponibile è riportato nel rigo VP3 (operazioni passive), mentre la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se detraibile).
Se l’inversione contabile avviene in via elettronica (trasmettendo i dati al SdI), nel rigo VP3 sarà indicato l’imponibile contenuto nella fattura e non l’ammontare del documento integrato con codice “TD16” (si vedano le FAQ nel portale “Fatture e Corrispettivi”).
Tanto vale anche per il reverse charge “esterno” (ad es. prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), per il quale è necessario indicare l’imponibile nel rigo VP3 del modello e la relativa imposta nei campi VP4 e VP5, a prescindere dall’integrazione elettronica via SdI.
In tema di reverse charge, è da rammentare che un singolo acquisto con lo speciale meccanismo comporta l’obbligo di presentare la comunicazione con i dati del periodo, anche per coloro che altrimenti ne sarebbero esonerati, come i soggetti passivi che effettuano solo operazioni esenti, mentre qualche dubbio vi è per i forfetari.
(MF/ms)
La fretta di adottare sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva aiuterà le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione dell’imposta, ma esiste il rischio di una proliferazione di soluzioni nazionali sviluppate in modo indipendente senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue.
Ciò, a sua volta, potrebbe non solo incidere negativamente sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta alle frodi transfrontaliere e all’evasione fiscale, minando potenzialmente i futuri progressi nella lotta alle frodi carosello, ma anche creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in diversi stati membri e andare contro la obiettivo del mercato interno.
Lo riporta la Commissione europea nella Relazione annuale in materia di fiscalità del 2023, in cui vengono analizzati i dati più recenti dei sistemi fiscali dell’Ue e vengono individuate le modalità di miglioramento della politica fiscale.
In questo contesto, paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e il Belgio hanno preso la decisione di posticipare l’introduzione dello strumento (perlopiù al 2026 rispetto al 2024), con lo scopo di superare le difficoltà tecniche ma anche di aspettare la delineazione della fatturazione elettronica intracomunitaria che sarà implementata a livello Ue.
Per affrontare questi rischi e sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione per l’Iva, l’8 dicembre 2022 la Commissione europea aveva presentato l’iniziativa sull’Iva nell’era digitale che cambierà il modo in cui le transazioni intracomunitarie vengono segnalate dal 2028, allo stesso tempo armonizzando le principali caratteristiche della segnalazione per le operazioni domestiche.
Le fatture tra stati membri saranno comunicate su un portale centrale (Vies) ma gli stati membri dovranno attenersi agli standard minimi Ue se desiderano implementare la fatturazione elettronica nazionale, un punto che rappresenta una sfida per l’Italia.
La nascita dei sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva.
La riforma della direttiva Iva del 2006, che ha introdotto nuove norme comuni per la fatturazione elettronica, è stato uno dei fattori che ha sostenuto la crescita della fatturazione elettronica tra le imprese dell’Ue a partire dal 2014.
Secondo uno studio segnalato dalla commissione europea, ciò ha portato a una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di circa 920 milioni di euro nel periodo 2015-2017, di cui circa 540 milioni di euro nel 2017
L’Italia è stata il primo paese dell’Ue ad aver reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business nel 2019 e attualmente 12 stati membri impongono obblighi di rendicontazione digitale.
La maggior parte di questi sta procedendo con l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria, sia per business-to-government (B2G) che per business-to-business (B2B), con alcune che lanciano programmi pilota e altre che mirano a una nuova legislazione sulla fatturazione elettronica entro il 2024.
| Esiste il rischio di una moltiplicazione di soluzioni nazionali indipendenti senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue |
Ciò si traduce nella scelta di un’ampia varietà di soluzioni.
Si possono distinguere due tipi di obblighi di rendicontazione digitale in base al momento in cui le informazioni devono essere presentate.
Il primo richiede un controllo periodico delle transizioni (Periodic transaction controls – Ptc), in cui i dati sulle transazioni vengono segnalati alle autorità fiscali a intervalli regolari.
Tra questo, i modelli più comuni sono il registro Iva – richiede la trasmissione periodica di dati da compilare e trasmettere secondo un formato definito a livello nazionale – e i requisiti Saf-T (Standard Audit File for Tax) che si basano sulla definizione nazionale di uno standard Ocse, il Saf-T.
Il secondo richiede un controllo continuo delle transazioni (Continuous transaction controls – Ctc), in cui i dati sulle transazioni vengono presentati elettronicamente alle autorità fiscali subito prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio di tali dati tra le parti.
Tra questo esistono in alternativa i sistemi in tempo reale e di fatturazione elettronica. In un sistema in tempo reale, il contribuente deve presentare determinati dati subito dopo aver effettuato una transazione, ma non è obbligato a utilizzare e condividere obbligatoriamente l’intera fattura elettronica con l’amministrazione fiscale.
Nell’ambito di un sistema di fatturazione elettronica, invece, i soggetti passivi sono tenuti a utilizzare per le loro transazioni una fattura strutturata preparata in un formato predeterminato e leggibile da una macchina, condividendo automaticamente l’intera fattura (o un sottoinsieme di dati) con l’amministrazione fiscale.
Al momento sei stati membri dell’Ue prevedono il sistema del registro Iva, mentre il Saf-T è stato adottato da Lituania, Polonia, Portogallo e Romania. Il Saf-T va anche oltre il campo dell’Iva, in quanto viene utilizzato per riportare tutte le informazioni fiscali.
Per quanto riguarda il Ctc, tre stati membri hanno introdotto la rendicontazione continua delle transazioni: l’Italia è l’unico ad utilizzare il sistema di liquidazione della fatturazione elettronica, che richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione fiscale per l’emissione della fattura al cliente, mentre Spagna e Ungheria utilizzano la rendicontazione in tempo reale.
(MF/ms)
A norma dell’art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a Iva, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (cfr. art. 6 della Tabella B del Dpr 642/72).
In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.
I soggetti aderenti al regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa e non esercitano il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” ex art. 19 e seguenti del Dpr 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di bollo sin dal momento della formazione.
Nell’ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indipendentemente dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.
Qualora, invece, ciò avvenisse, tale riaddebito costituirebbe, come detto, ricavo o compenso per il cedente o prestatore. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a “carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).
Considerato, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta grava, “in via principale”, in capo al prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito” (risposta a interpello n. 428/2022).
L’Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all’opposto, sarebbero state “considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (…), i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente”; a tali ipotesi risultavano assimilate “anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo” (circ. n. 5/2021, § 3.3).
L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l’onere di valorizzare nel file XML il campo “Bollo virtuale” e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.
Posto che, come sottolineato, l’imposta di bollo sulle fatture è dovuta “fin dall’origine”, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della base imponibile di cui all’art. 13 del Dpr 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del settore sanitario, i quali emettono fatture esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del Dpr 633/72.
Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a Iva, qualora il compenso superi l’ammontare di 77,47 euro, l’imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.
Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la base imponibile.
A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l’esclusione da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del Dpr 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l’imposta di bollo pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del cessionario/committente.
(MF/ms)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la L. 9 agosto 2023 n. 111, ovvero la legge delega per la riforma fiscale, che contiene numerose linee guida a cui l’Esecutivo dovrà attenersi per l’emanazione dei decreti delegati, alcune di principio, altre molto di dettaglio, sulle quali risulta esserci poco margine di manovra a opera dei decreti.
Si tratta di un obiettivo ambizioso nonché opportuno, considerando che i decreti legislativi, come indicati nell’art. 21, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.
Per quanto riguarda l’IRPEF, si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira a una sua graduale riduzione.
Ciò avverrà con il riordino di aliquote e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, applicando la stessa area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e lo stesso carico impositivo tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Ci sarà un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla tredicesima mensilità e sui premi di produttività.
Per le imprese in regime di contabilità ordinaria, ci sarà la facoltà di avvalersi di un’imposta proporzionale simile all’IRES. È in cantiere anche la graduale abrogazione dell’IRAP.
Relativamente all’IVA, saranno rivisti le aliquote e il sistema delle operazioni esenti, prevedendo la possibilità di optare per l’imponibilità.
Varie sono le novità in tema di accertamento, basti pensare alla previsione di un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni imposta, al rafforzamento della motivazione degli atti impositivi e alla necessità di accertare il primo anno fiscalmente rilevante per perdite di impresa e componenti pluriennali di reddito.
I decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di adempimento collaborativo (la cui struttura ricorda quello del DLgs. 128/2015) con possibilità di certificazione da parte di “professionisti qualificati” del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili.
In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; la riduzione di almeno due anni dei termini per l’accertamento (rispetto ai cinque previsti).
Si prevede poi l’esclusione delle sanzioni penali con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.
Potrà essere introdotto un adempimento collaborativo per chi trasferisce la residenza in Italia nonché per chi la mantiene all’estero ma possiede in Italia un reddito mediamente pari o superiore a un milione di euro.
L’adempimento collaborativo va visto in sintonia con il concordato preventivo biennale che dovrà anch’esso essere introdotto dai decreti delegati, il quale si attua in una sorta di reddito concordato che mette al riparo, entro determinati limiti, da future contestazioni delle Entrate. Per i soggetti di minori dimensioni, la proposta di concordato preventivo biennale potrà essere influenzata dal risultato degli ISA.
Relativamente al contenzioso, spicca il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, l’impugnabilità delle ordinanze cautelari, il rafforzamento della conciliazione e la previsione (a oggi mancante) sulle conseguenze delle irregolarità telematiche.
Anche la fase di riscossione non è indenne da criteri direttivi: balza all’occhio la necessità di rendere più efficiente il pignoramento presso terzi pur senza automatismi e il superamento del ruolo, che con ogni probabilità sarà sostituito dall’atto accertativo (accertamento di valore, recupero del credito di imposta o avviso di liquidazione) o dall’avviso bonario.
La dilazione dei ruoli potrà, per tutti, essere estesa a 120 rate mensili.
Le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della reale offensività della condotta, attribuendo, in certe circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio e, in via speculare, imponendo, sempre entro limiti predeterminati, al giudice penale di considerare la riduzione dell’imponibile scaturente ad esempio da un accordo di adesione.
Molte novità potranno interessare il federalismo fiscale e la fiscalità locale.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto si mira alla razionalizzazione e al riordino dei singoli tributi locali (soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni e agevolazioni fiscali), alla modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati per ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti e all’incentivazione dell’adempimento spontaneo.
Invece, nella delega non compare la revisione del Catasto.
| Principali novità della delega fiscale | |
| Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori | Progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti ed eventuale riduzione della ritenuta d’acconto |
| Cedolare secca | Estensione alle locazioni di immobili non abitativi ove il conduttore eserciti un’attività d’impresa o una professione |
| Redditi agrari | Nuove classi e qualità di coltura per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c. |
| Redditi di natura finanziaria | Previsione di una sola categoria di reddito |
| Compensazione delle perdite | |
| Obbligo dichiarativo | |
| Redditi di lavoro autonomo | Esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi spese |
| Dichiarazione dei compensi quando sono operate le ritenute | |
| Neutralità di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali | |
| Redditi diversi | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni |
| Per la plusvalenza da cessione immobiliare si assume come prezzo di acquisto quello pagato dal donante | |
| Plusvalenze per cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e collezione | |
| Reddito d’impresa | Le imprese in contabilità ordinaria potranno optare per un’imposta proporzionale |
| IRES | Riduzione dell’aliquota in caso di investimenti o di assunzione di personale |
| Limiti alla deducibilità degli interessi passivi con franchigie | |
| IRAP | Graduale superamento e introduzione di un’addizionale determinata con le medesime regole dell’IRES |
| IVA | Revisione delle aliquote |
| Riforma delle operazioni esenti con opzione per l’imponibilità | |
| Applicabilità del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo | |
| Imposta di successione e di registro | Autoliquidazione |
| Dichiarazione di successione | Imposta sostitutiva del bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali e delle ipocatastali |
| Società non operative | Nuovi parametri per identificare le società senza impresa |
| Cause di esclusione che tengano conto di un congruo numero di dipendenti e dello svolgimento di attività regolate | |
| Interpelli | Riduzione delle richieste |
| Contributo per la presentazione | |
| Adempimenti dei contribuenti | Sospensione per i mesi di agosto e dicembre |
| Contraddittorio tra le parti | Previsione generalizzata a pena di nullità |
| Termini di decadenza | Per i componenti pluriennali e le perdite sarà necessario accertare il primo anno fiscalmente rilevante |
| Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili | Solo per ricavi e costi inesistenti |
| Cumulo giuridico delle sanzioni | Estensione all’accertamento con adesione e alla conciliazione |
| Dilazione dei ruoli | Estensione generalizzata a 120 rate mensili |
| Processo tributario telematico | Disciplina delle conseguenze delle irregolarità |
| Conciliazione giudiziale | Estensione al processo in Cassazione |
| Giudicato penale di assoluzione del contribuente | Effetto in sede tributaria |
| Effetto penale dell’accordo di adesione o conciliazione | Il giudice penale dovrà tenerne conto |
(MF/ms)
La legge di bilancio 2023, integrando l’art. 1 comma 71 della L. 190/2014, ha tuttavia introdotto un’ipotesi al verificarsi della quale il regime forfetario viene disapplicato relativamente all’anno in corso; in particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui tale condizione si verifica.
L’inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024; secondo quanto previsto dall’art. 288-bis inserito nella direttiva 2006/112/Ce, infatti, l’esenzione IVA collegata al regime forfetario può essere concessa “senza alcun massimale durante l’anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l’applicazione di tale […] opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d’affari […] sia superiore a 100 000 EUR”.
La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi “percepiti”; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023.
La disapplicazione del regime in corso d’anno ha effetti diversi a seconda dell’imposta interessata; l’IRPEF dovrà essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento l’intero periodo di imposta, mentre l’IVA sarà dovuta solo a partire dalle “operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
In assenza di chiarimenti in merito, l’IVA dovrebbe essere dovuta a partire dall’operazione (inclusa) che determina il superamento del limite. Ragionando in questi termini, nel caso di ricavi percepiti pari a 90.000 euro a novembre 2023 ed emissione di un’ulteriore fattura per 20.000 euro, quest’ultima dovrebbe già recare l’addebito dell’imposta.
Il quadro si complica, però, se si considera che l’emissione della fattura e l’incasso del ricavo o del compenso possono non coincidere. Riprendendo il caso testé esemplificato, ove la fattura da 20.000 euro non sia incassata nell’anno non si verificherebbe alcuna decadenza immediata dal regime (in quanto i ricavi percepiti sono pari a 90.000 euro) per cui, in costanza di regime, non sarebbe stato necessario l’addebito dell’IVA.
La fuoriuscita dal regime porta con sé ulteriori conseguenze, relative, in particolare:
In altre parole, le ritenute dovranno essere applicate secondo i criteri generali, vale a dire sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime.
L’art. 1 comma 71 della L. 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario “cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro”, senza disciplinare esplicitamente i casi in cui l’attività sia iniziata o termini nel corso dell’anno; potrebbero quindi sorgere alcuni dubbi in merito alla necessità o meno di ragguagliare ad anno tale limite.
In linea generale, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati ad anno solo nel caso in cui la norma lo preveda espressamente; si pensi, ad esempio:
L’assenza di un’esplicita indicazione normativa e di uno specifico chiarimento ufficiale inducono a escludere il ragguaglio ad anno del limite di 100.000 euro. Aderendo a tale impostazione, nessuna decadenza dal regime dovrebbe operare rispetto all’attività chiusa a metà anno con ricavi e compensi percepiti per 90.000 euro. Analogamente dovrebbe ragionarsi nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in corso d’anno.
(MF/ms)
Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del “fringe benefit” in busta paga.
La società sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi e intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso le relative abitazioni (spese collegate agli spostamenti lavorativi, tranne che per i dirigenti per i quali è previsto il rimborso totale). Viene, inoltre, precisato che l’azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).
Il dubbio posto è se tali rimborsi possano essere considerati esclusi da imposizione ex art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.
Tanto premesso, la lettera a) del citato comma 4, lettera a), dell’art. 51 del TUIR, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ’’valore normale’’, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (cfr. C.M. n. 326/1997, §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).
In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km si assume il 25% (importo poi elevato a seconda dell’emissione di CO2) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Il legislatore, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto, ai fini dell’imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.
In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. n. 326/1997 è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (es. l’immobile per custodire il veicolo), che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che nella fattispecie in esame l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Il consumo di energia non è fringe benefit
Per quanto riguarda il consumo di energia, l’Agenzia delle Entrate ha però rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopia o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51 comma 5 del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.
(MF/ms)