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Pubblicato il decreto attuativo della “super Ace”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 settembre 2021, l’atteso provvedimento attuativo della disciplina della c.d. “super Ace” (art. 19 del Dl 73/2021), il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all’Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito d’imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L’agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in un diverso calcolo di criterio dell’Ace (con un coefficiente maggiorato del 15% in luogo dell’1,3%, e senza ragguagli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta utilizzabile nel modello F24. Nel contesto della “super Ace” gli incrementi rilevanti sono limitati a 5 milioni di euro (l’eccedenza è, invece, agevolata con l’Ace “ordinaria”) e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.

In termini generali, il provvedimento limita in modo considerevole le aspettative di più società che hanno effettuato nel 2021 incrementi del capitale, posticipando in modo significativo la data della possibile compensazione.

Mentre, infatti, la norma primaria (art. 19 comma 3 del Dl 73/2021), replicata dall’art. 4.2 del provvedimento attuativo, stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro o la rinuncia ai crediti, o a quello in cui l’assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l’utile di esercizio, lo stesso provvedimento contiene due norme che, nei fatti, spingono in là nel tempo questo beneficio:

  • la prima (art. 3.3) consente di inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazioni Ace”) solo a decorrere dal 20 novembre 2021;
  • la seconda (art. 4.1) concede sino a 30 giorni all’Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.
Essendo la compensazione nel modello F24 subordinata alla comunicazione del riconoscimento del credito, l’orizzonte temporale su cui si va a collocare il beneficio è individuabile nel dicembre del 2021, “saltando” così – a meno di comunicazioni Ace tempestive e di un rapido riscontro dell’Agenzia delle Entrate – anche la scadenza del 30 novembre 2021 per i secondi acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Venendo invece agli aspetti positivi, l’art. 3.3 del provvedimento precisa che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell’anno). Quindi, per due versamenti dei soci effettuati nel 2021, la società può presentare una prima comunicazione Ace per il primo versamento, potendo compensare anticipatamente il credito d’imposta derivante da questo apporto, e così fare in modo distinto per il secondo versamento. Va da sé, però, che la fissazione del termine iniziale delle richieste al 20 novembre 2021 depotenzia di molto questa norma, la quale in sé aveva potenzialità di sicuro interesse per le imprese che si sono capitalizzate.

Nella comunicazione (da presentare esclusivamente in via telematica) i dati principali sono quelli della natura del soggetto d’imposta, della variazione in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del credito d’imposta.

Nella casella “Tipo soggetto” occorre segnare il codice “1” se il beneficiario è un soggetto Irpef, “2” se esso è un soggetto Ires ordinario o “3” se è un soggetto Ires tenuto al versamento della maggiorazione per gli intermediari finanziari (in tal caso, le istruzioni precisano che per il computo del credito si tiene conto anche della maggiorazione).

L’elencazione dei soggetti ammessi, in cui si fa riferimento anche alle snc e alle sas, sembrerebbe indicare che sono esse (e non, quindi, i soci) a beneficiare del credito; se questa interpretazione è corretta, il meccanismo di calcolo del credito d’imposta sarebbe quello che già le società di persone sperimentano al fine di trasformare le eccedenze Ace non utilizzate ai fini della compensazione con l’Irap.

Per quanto riguarda i successivi campi, se ad esempio una società di capitali ha accantonato a riserva l’utile del 2020 per 600.000 euro e ha ricevuto dai soci nell’agosto 2021 versamenti in conto capitale per 2 milioni di euro, occorre indicare nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” l’importo di 2,6 milioni di euro, nel campo “Rendimento nozionale” quello di 390.000 euro (il 15% degli incrementi) e nel campo “Credito d’imposta” il credito di 93.600 euro (il 24% del rendimento nozionale). Ove vi sia un altro versamento nel dicembre 2021, questo può essere oggetto di una seconda comunicazione Ace autonoma.

Da ultimo, il provvedimento attuativo precisa, all’art. 4.4, che il modello F24 per la compensazione deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che (indicazione non presente nella norma primaria), se il credito d’imposta eccede 150.000 euro, occorrono le attestazioni antimafia (quadro A del modello).

(MF/ms)




Istat: indici agosto 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 2,1% (variazione annuale) e a + 1,5% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,575% e + 1,125%.

(MP/bd)

 




Bonus fiscali: modalità contabilizzazione sconto in fattura

Le imprese che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 devono rilevare il ricavo di vendita della cessione di beni e/o prestazione di servizi in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:
  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide dal cliente;
  • il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.
Così prescrive il documento Oic sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, ai sensi della quale, però, il valore di mercato del bonus fiscale può essere sostituito dall’ammontare dello sconto concesso “così come risultante dalla fattura stessa” quando il valore di mercato del credito tributario “non sia desumibile” e, in ogni caso, quando l’impresa che ha applicato lo sconto redige il bilancio in forma abbreviata o è una micro impresa.

Posto che il valore di mercato dei crediti tributari “edilizi” è assolutamente desumibile, sulla base degli sconti praticati dai principali player finanziari che si rendono disponibili al loro acquisto (e si aggira intorno al 90% del nominale per i crediti con orizzonte temporale di utilizzo a 5 anni, all’80% del nominale per quelli a 10 anni), le imprese, che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 e redigono il bilancio in forma ordinaria, devono procedere alla loro rilevazione di conseguenza.

Ciò evidentemente si riflette nella rilevazione anche di un minor ricavo commerciale di cui alla voce A.1 del Conto economico, a corredo del quale, nei successivi esercizi di utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito di imposta, emergeranno proventi finanziari pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato sulla base del tasso desumibile dal mercato che risulta iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale.

A titolo di esempio, si ipotizzi una impresa che effettua a favore di un condominio lavori per 100.000 euro + IVA 10% (indetraibile per il committente), sui quali può trovare applicazione il bonus facciate al 90%.

Lo sconto applicato in fattura in misura pari a 99.000 euro (= 110.000 x 90%) ha un valore di mercato pari a 79.200 euro (= 99.000 x 80%).

Conseguentemente, l’impresa che effettua lo sconto in fattura (e che, non rientrando tra le micro imprese o tra quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, deve applicare il criterio del valore di mercato) rileva un debito verso l’Erario per IVA per 10.000 euro, un credito monetario verso il cliente per 11.000 euro, un credito tributario al valore di mercato per 79.200 euro e ricavi commerciali per 80.200 euro.

I 19.800 euro di componenti positivi di Conto economico che apparentemente mancano all’appello (perché i ricavi commerciali di cui alla voce A.1 del Conto economico vengono rilevati per 80.200 euro, anziché per 100.000 euro) si manifesteranno per competenza economica nei successivi dieci esercizi di utilizzo delle quote costanti del credito di imposta, quali proventi finanziari da ricomprendere nella voce C.16 del Conto economico.

In altre parole, con la metodologia dell’OIC, i componenti positivi che l’impresa realizza, mediante cessioni di beni e prestazioni di servizi sui cui corrispettivi applica lo sconto in fattura, restano ovviamente di importo complessivamente pari al loro valore nominale (100.000 euro nell’esempio), ma vengono scomposti tra ricavi commerciali di competenza dell’esercizio di cessione dei beni e prestazione dei servizi (80.200 euro) e proventi finanziari di competenza degli esercizi di utilizzazione in compensazione delle singole quote costanti di credito di imposta (19.800 euro, nell’esempio).

Ovviamente, se l’impresa che ha applicato lo sconto cedesse immediatamente a terzi il credito di imposta, invece che utilizzarlo in compensazione per quote costanti in dieci anni, laddove cedesse il credito per un corrispettivo pari al suo valore di mercato (79.200 euro), non realizzerebbe alcun differenziale finanziario (perché il credito è stato iscritto a quel valore), ma resterebbe implicitamente incisa dei costi finanziari dell’operazione.

Se, per evitare ciò, l’impresa, che applica lo sconto, conviene con il committente che sia quest’ultimo a sobbarcarsi gli oneri finanziari dell’operazione, gli oneri a tale titolo addebitati aumentano il credito monetario verso il committente e, quindi, nella invarianza del valore di mercato del credito tributario, aumentano di pari importo i ricavi commerciali da contabilizzare nella voce A.1 del Conto economico, conformemente a quanto previsto dal citato documento dell’OIC.

(MF/ms)




Registri Iva precompilati dei trimestrali: al via la consultazione online

Dal 13 settembre 2021 è possibile accedere alle bozze predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dalle operazioni effettuate dallo scorso 1° luglio 2021, ha preso il via il programma di assistenza on line – inizialmente riservato ai soli soggetti passivi (residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) che abbiano optato per la liquidazione periodica trimestrale dell’imposta – che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri Iva delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/72) e degli acquisti (art. 25 del Dpr 633/72).

A regime, i dati potranno essere visualizzati ed eventualmente modificati dal primo giorno del mese di riferimento direttamente dall’operatore o da un intermediario da questi delegato, mediante accesso all’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A tal fine l’intermediario deve essere in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici o di quella per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva (cfr. provv. 183994/2021, punto 6.2).

Per quanto concerne il terzo trimestre del 2021, periodo di avvio del processo, l’accesso all’area di consultazione e modifica è stato consentito soltanto a decorrere dal 13 settembre 2021.

Le bozze dei registri Iva precompilati sono predisposte grazie alle informazioni di cui l’amministrazione finanziaria è in possesso. In particolare verranno inseriti i dati:

  • delle fatture elettroniche emesse, transitate mediante Sistema di Interscambio, relative al trimestre – nel cui file XML è inserita una data ricadente nei mesi di riferimento – per le quali la data di consegna o la data di messa a disposizione sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo. A titolo meramente esemplificativo, con riferimento al terzo trimestre 2021, potranno essere incluse le e-fatture differite, in cui nel campo <Data> sia riportato il giorno 30 settembre 2021, trasmesse (cioè emesse) il giorno 15 ottobre 2021 e ricevute dal cessionario o committente il giorno 16 ottobre 2021;
 
  • delle e-fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, di competenza del periodo, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito, inviata dal SdI al trasmittente, preceda il primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
 
  • delle fatture elettroniche ricevute, la cui data dell’operazione ricade nel mese, o nei mesi precedenti (a condizione che non siano già state annotate), che siano state consegnate al cessionario o committente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
     
  • delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere relativamente alle quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31 ottobre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre 2021).
Occorre sottolineare che l’Agenzia delle Entrate provvede altresì a segnalare la presenza di operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale nel mese di riferimento, in modo che delle relative operazioni possa tenersi conto in sede di modifica o integrazione delle bozze precompilate.

Con la convalida o integrazione predisposta la Lipe

L’accesso ai dati consente al soggetto passivo di verificare le risultanze dei registri precompilati, convalidandoli o, più verosimilmente, modificandoli (si pensi al caso dei beni o servizi il cui acquisto prevede una detraibilità limitata dell’imposta, relativamente ai quali sarà necessario che l’operatore indichi la percentuale corretta).

La modifica o convalida dei registri consentirà all’Agenzia delle Entrate la predisposizione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica di riferimento; a tal fine l’Amministrazione finanziaria utilizzerà anche i dati relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, nonché quelli delle comunicazioni delle LIPE dei precedenti trimestri.

La bozza così ottenuta sarà messa a disposizione dei soggetti passivi entro il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (6 novembre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre dell’anno in corso).

(MF/ms)




Adeguamento dei sistemi contabili per il “nuovo Esterometro”

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2022, sono modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi Iva trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti non stabilite in Italia.

Difatti, a seguito dei cambiamenti apportati dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, i predetti dati saranno trasmessi in via telematica, in formato xml, avvalendosi del sistema di interscambio (SdI).

L’intento è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri Iva, nonché delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale “precompilata”.

La novità più sensibile, per le operazioni effettuate dal 2022, riguarda dunque i termini per trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l’estero.

Come stabilisce il novellato art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato “è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.

In altre parole, nel caso in cui l’operazione sia documentata mediante fattura, si dovrà, in linea generale, fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione, come richiesto dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

Sul fronte delle operazioni ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, invece, il termine per la trasmissione telematica dei dati è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Per gli acquisti intracomunitari e i servizi “generici” ricevuti da soggetti Ue, quanto descritto è coerente con il termine di registrazione delle fatture previsto dall’art. 47 del Dl 331/93.

Le nuove regole di trasmissione dei dati, per le operazioni effettuate dal 2022, andranno a sostituire l’attuale invio massivo effettuato su base trimestrale (c.d. “esterometro”).

Ciò impone, agli operatori, una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne. Soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l’integrazione della fattura ricevuta o l’emissione di autofattura, è necessario verificare che il documento elettronico sia trasmesso al Sistema di Interscambio entro il nuovo e più stringente termine.

Peraltro, è da osservare come alla revisione della disciplina si accompagni anche un nuovo regime sanzionatorio.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si prevede la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione omessa è effettuata (oppure se la trasmissione errata è corretta) entro i quindici giorni successivi al termine per la trasmissione dei dati di cui al nuovo art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Resta inalterata, secondo l’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, l’inapplicabilità dell’istituto del cumulo giuridico.

Ultima comunicazione entro il 31 gennaio 2022

Per le operazioni effettuate nel 2021, i dati sono ancora trasmessi mediante la comunicazione trimestrale, fatta salva la possibilità di emettere, in sostituzione dell’adempimento, fattura elettronica via SdI su base facoltativa.

La gestione dell’intero flusso mediante fatturazione elettronica rimane appetibile anche nel 2022, ricordando, tra l’altro, che, grazie alle specifiche tecniche nella versione 1.6 (attualmente vigente), è consentita anche l’integrazione elettronica e l’invio tramite SdI delle fatture di acquisto con applicazione del reverse charge “esterno”, oltre all’emissione di autofatture in formato elettronico (già ammessa con la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

Al di là delle novità introdotte per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è da precisare che rimane confermato il termine del 31 gennaio 2022 per effettuare la comunicazione relativa all’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) 2021, secondo quanto attualmente stabilito dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

(MF/ms)
 




Nuova disciplina delle note di variazione nelle procedure concorsuali

Con l’articolo 18 Dl 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”), convertito senza sostanziali modifiche dalla legge di conversione 106/2021, viene riformulato l’articolo 26 Dpr 633/1972 in tema di note di variazione ai fini Iva al fine di prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

Il tema non è nuovo e già il legislatore in anni non troppo lontani aveva “provato” ad introdurre una modifica dello stesso tenore.

Infatti, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127, L. 208/2015) aveva già novellato il citato articolo 26 del decreto Iva allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.

Successivamente, però, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567, L. 232/2016) ha abrogato la disposizione precedente, ripristinando la regola secondo cui l’emissione di nota di credito Iva e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Le soluzioni ora proposte dal legislatore con la nuova disposizione in commento, rubricato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali”, rispondono anche e soprattutto ad esigenze di carattere comunitario posto che, come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-246/16 a commento della disposizione recata dall’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), uno stato non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.

Entrando nel merito delle modifiche apportate dall’articolo 18 del Decreto Sostegni bis, il primo comma lettera a) elimina dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto Iva i riferimenti alle conseguenze delle procedure concorsuali, che vengono ora compiutamente disciplinate nel nuovo comma 3-bis, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame.
 
Nuovo “dies a quo” per il recupero dell’Iva

Nella nuova previsione viene in primo luogo chiarito che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

A questo proposito la lettera f) comma 1 del citato articolo 18 introduce un nuovo comma 10-bis all’articolo26 del decreto Iva, per chiarire che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta invece fermo che il diritto alla detrazione dell’Iva recata dalla nota di variazione è esercitabile:

  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis L.F.;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.
Per contro, così come previsto dalle vigenti disposizioni, la verifica della infruttuosità della procedura di recupero resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.
 
Procedura concorsuale senza obbligo di registrazione della nota di credito

La lettera c) dell’articolo 18 Dl 73/2021 aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 26 del decreto Iva. Tale norma prevede, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, che il cessionario o il committente registrino la variazione (a norma dell’articolo 23 del decreto Iva, vale a dire nel registro fatture, ovvero a norma dell’articolo 24 del medesimo decreto e, cioè, nel registro corrispettivi), nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Per effetto delle modifiche in commento, si chiarisce che l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali ai sensi del comma 3-bis, lettera a), Dpr 633/1972.
 
Nota di variazione in aumento in caso di successivo pagamento

La lettera d) dell’articolo 18 Dl 73/2021 introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 26 del decreto Iva. Le nuove disposizioni prevedono che, se il corrispettivo è pagato successivamente all’esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, devono essere assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell’imponibile o dell’imposta (note di variazione in aumento di cui all’articolo 26, comma 1, Dpr. 633/1972).

In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di registrazione della variazione di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
 
Ampie modalità di registrazione delle note di credito

La lettera e) della richiamata disposizione, con una norma di coordinamento, introduce il riferimento al nuovo comma 3-bis nel comma 8 dell’articolo 26 del decreto Iva.

Pertanto, anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti.
 
Norma di coordinamento per le procedure esecutive individuali

Infine, la lettera g) del comma 1 apporta una modifica di coordinamento, stabilendo che le norme di cui al comma 12 dell’articolo 26 si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il richiamato comma 12 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
 
Decorrenza delle nuove disposizioni

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo 18 Dl 73/2021 prevede che le nuove norme sulle note di credito Iva:

  • emesse a seguito dell’apertura di procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), Dpr. 633/1972;
  • relative agli obblighi di registrazione di cui al comma 5 secondo periodo dell’articolo 26 Dpr 633/1972,
si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in commento). 

(MF/ms)
 
 
 
 
 
 
 




Contributo perequativo: condizioni per il riconoscimento

Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Mef ha annunciato il Dpcm di proroga al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

L’art. 1, commi da 16 a 27, del Dl 25 maggio 2021 n. 73 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto, subordinandolo all’autorizzazione della commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del Dl (2019 per i soggetti “solari”).

Il comma 24 del citato art. 1 del Dl n. 73/2021 aveva previsto che l’istanza per il riconoscimento di tale contributo a fondo perduto potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse presentata entro il 10 settembre 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con l’annunciato Dpcm, ha disposto che il termine del 10 settembre 2021 di cui al citato art. 1 comma 24 del Dl 73/2021 sia prorogato al 30 settembre 2021.

Nel comunicato è stato precisato, inoltre, che per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.

La proroga è stata concessa “considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all’esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte”.

Non è stata, tuttavia, accolta la richiesta di spostare, come inizialmente richiesto, sino al 31 ottobre il suddetto termine. 

“Uno spostamento del termine al 31 ottobre sarebbe stato sicuramente più congruo, ma la data del 30 settembre è comunque più ragionevole di quella del 10 settembre” ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che ha aggiunto: “Pur apprezzando la disponibilità all’ascolto delle ragioni dei commercialisti da parte del Mef e dell’Agenzia delle Entrate, siamo purtroppo ancora una volta costretti a sottolineare come le proroghe continuino ad arrivare sul filo di lana. Si poteva fare di più e meglio, garantendo maggiore serenità ai professionisti già due mesi fa”.

Intanto solo sabato, con il provvedimento n. 227357/2021 sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Un decreto definirà la percentuale di riduzione

Il passo successivo sarà l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, determinante per stabilire la possibilità di accesso e il calcolo del contributo.

L’ammontare del contributo “perequativo” è infatti determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto coronavirus ricevuti).

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Inoltre, come evidenziato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357/2021, sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.

(MF/ms)
 




Fatture elettroniche San Marino: individuato il codice destinatario

In data 31 agosto 2021, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato come hub per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica Italiana.

Il codice destinatario, registrato dall’ufficio della Repubblica di San Marino, è dunque composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: 2R4GTO8.

La comunicazione da parte dell’amministrazione sammarinese fa seguito all’accordo raggiunto tra Repubblica Italiana e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e, da parte italiana, al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due stati.

In seguito, il provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le modalità tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provv. 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.

Di fatto, il provvedimento delle Entrate ha replicato, anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegate al provvedimento che già disciplina, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C.

La fatturazione elettronica tra i due stati avviene avvalendosi del sistema di interscambio e dei controlli operati, da un lato, dall’ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SdI stesso e, dall’altro, dalla direzione provinciale di Pesaro Urbino.

Pertanto, le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal sistema di interscambio all’Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 del Dm 21 giugno 2021).

Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a Iva e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del Dpr 633/72.

Ragionevole attendersi un’informativa dal fisco italiano

In quest’ottica, è essenziale il codice destinatario reso noto dagli uffici sammarinesi, il quale sarà attivo dal 1° ottobre 2021 e che, come indicato dagli stessi uffici dovrà essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.
È ragionevole attendersi che l’informativa relativa al codice di cui trattasi sia replicata anche dall’amministrazione finanziaria italiana, con un prossimo documento ufficiale.

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2021: comunicazione per l’accesso prorogata al 31 ottobre

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021, non più dal 1° al 30 settembre 2021 come era stato previsto dal Dl “Sostegni-bis”.

Lo ha annunciato il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto.

In particolare, viene reso noto che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10 del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

Il Dipartimento ha quindi previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Si ricorda che con l’art. 67, comma 10 del Dl 73/2021 convertito (c.d. decreto “Sostegni-bis”) il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 deve quindi essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In linea generale, per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
In considerazione delle novità del Dl “Sostegni-bis”, l’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dal 1° al 31 marzo 2021, al periodo dal 1° al 30 settembre 2021.

Il comunicato del 31 agosto ha quindi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l’accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.

Valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2021

Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Dovrebbe essere comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).

(MF/ms)
 




“Lipe” in scadenza per il secondo trimestre 2021

Il 16 settembre 2021 scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2021, ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. 78/2010. A tale fine, occorre utilizzare il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.

Nel rigo VP2 si deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria la fatturazione (art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72). Sono da considerare anche le operazioni a esigibilità differita e quelle effettuate con applicazione del meccanismo del reverse charge o dello split payment.

Con riguardo alle operazioni in reverse charge, infatti, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017 è stato chiarito che:

  • il cedente o prestatore indica la sola base imponibile nel predetto rigo VP2;
  • il cessionario o committente è, invece, tenuto a esporre la base imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive) e l’imposta nel rigo VP4 (Iva esigibile) nonché, qualora detraibile, nel rigo VP5 (Iva detratta).
La Procedura Pratica n. 29 analizza nel dettaglio le modalità di compilazione del modello.

Analogamente, nell’ipotesi di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore è tenuto a riportare la sola base imponibile nel rigo VP2.

Ancora in tema di operazioni attive, qualora queste siano a esigibilità differita, è necessario che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e l’IVA (rigo VP4) nel periodo in cui si verifica l’esigibilità.

L’obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione periodica emerga un’eccedenza a credito. Sono esonerati dall’adempimento, invece, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del Dl 78/2010).

Si pensi al caso dei soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014), esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle liquidazioni periodiche. Per questi ultimi soggetti risulta irrilevante persino l’eventuale insorgenza di un debito d’imposta connesso all’effettuazione di acquisti con il meccanismo del reverse charge.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite il 26 maggio 2017, per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva), non sussiste l’obbligo di invio della relativa comunicazione, sempreché non vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente.

Sul fronte delle operazioni passive, invece, si ritiene che non debbano essere riportati nel rigo VP3 gli importi delle “fatture” di acquisto “fuori campo o non soggette a IVA”. Questa conclusione si fonda sulla circostanza che tali documenti, anche se annotati nel registro di cui all’art. 25 del Dpr 633/72 pur in assenza di un obbligo, non costituiscono fatture ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72 (circ. Assonime n. 22/2017).

Ne consegue che non sarebbero da includere nella comunicazione, ad esempio, le operazioni passive fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale dell’imposta, così come le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del Dpr 633/72.

Registri precompilati disponibili dal terzo trimestre

L’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2021 è ancora “scollegato” dalla nuova disciplina di messa a disposizione delle bozze dei registri Iva “precompilati” da parte dell’Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione.

Quest’ultima disciplina, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 127/2015, concerne infatti le operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 (terzo trimestre 2021).

Si ricorda che, come stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 (§ 2 e 5), in relazione al trimestre per cui la bozza dei registri Iva sarà convalidata o integrata dal soggetto passivo, l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, la quale sarà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

(MF/ms)