Pubblicato il decreto attuativo della “super Ace”
L’agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in un diverso calcolo di criterio dell’Ace (con un coefficiente maggiorato del 15% in luogo dell’1,3%, e senza ragguagli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta utilizzabile nel modello F24. Nel contesto della “super Ace” gli incrementi rilevanti sono limitati a 5 milioni di euro (l’eccedenza è, invece, agevolata con l’Ace “ordinaria”) e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.
In termini generali, il provvedimento limita in modo considerevole le aspettative di più società che hanno effettuato nel 2021 incrementi del capitale, posticipando in modo significativo la data della possibile compensazione.
Mentre, infatti, la norma primaria (art. 19 comma 3 del Dl 73/2021), replicata dall’art. 4.2 del provvedimento attuativo, stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro o la rinuncia ai crediti, o a quello in cui l’assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l’utile di esercizio, lo stesso provvedimento contiene due norme che, nei fatti, spingono in là nel tempo questo beneficio:
- la prima (art. 3.3) consente di inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazioni Ace”) solo a decorrere dal 20 novembre 2021;
- la seconda (art. 4.1) concede sino a 30 giorni all’Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.
Venendo invece agli aspetti positivi, l’art. 3.3 del provvedimento precisa che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell’anno). Quindi, per due versamenti dei soci effettuati nel 2021, la società può presentare una prima comunicazione Ace per il primo versamento, potendo compensare anticipatamente il credito d’imposta derivante da questo apporto, e così fare in modo distinto per il secondo versamento. Va da sé, però, che la fissazione del termine iniziale delle richieste al 20 novembre 2021 depotenzia di molto questa norma, la quale in sé aveva potenzialità di sicuro interesse per le imprese che si sono capitalizzate.
Nella comunicazione (da presentare esclusivamente in via telematica) i dati principali sono quelli della natura del soggetto d’imposta, della variazione in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del credito d’imposta.
Nella casella “Tipo soggetto” occorre segnare il codice “1” se il beneficiario è un soggetto Irpef, “2” se esso è un soggetto Ires ordinario o “3” se è un soggetto Ires tenuto al versamento della maggiorazione per gli intermediari finanziari (in tal caso, le istruzioni precisano che per il computo del credito si tiene conto anche della maggiorazione).
L’elencazione dei soggetti ammessi, in cui si fa riferimento anche alle snc e alle sas, sembrerebbe indicare che sono esse (e non, quindi, i soci) a beneficiare del credito; se questa interpretazione è corretta, il meccanismo di calcolo del credito d’imposta sarebbe quello che già le società di persone sperimentano al fine di trasformare le eccedenze Ace non utilizzate ai fini della compensazione con l’Irap.
Per quanto riguarda i successivi campi, se ad esempio una società di capitali ha accantonato a riserva l’utile del 2020 per 600.000 euro e ha ricevuto dai soci nell’agosto 2021 versamenti in conto capitale per 2 milioni di euro, occorre indicare nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” l’importo di 2,6 milioni di euro, nel campo “Rendimento nozionale” quello di 390.000 euro (il 15% degli incrementi) e nel campo “Credito d’imposta” il credito di 93.600 euro (il 24% del rendimento nozionale). Ove vi sia un altro versamento nel dicembre 2021, questo può essere oggetto di una seconda comunicazione Ace autonoma.
Da ultimo, il provvedimento attuativo precisa, all’art. 4.4, che il modello F24 per la compensazione deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che (indicazione non presente nella norma primaria), se il credito d’imposta eccede 150.000 euro, occorrono le attestazioni antimafia (quadro A del modello).
(MF/ms)