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Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina

Un tema che si presenterà in sede di approvazione dei bilanci riguarda l’ambito applicativo del sistema dei controlli societari.

Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.

Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 c.c. operata dall’art. 379, Dlgs. 14/2019.

Nel dettaglio, è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera i parametri dimensionali previsti.
Focalizzando l’attenzione su tali parametri si rileva che, mentre in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c. (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), l’art. 2477 stabilisce oggi regole specifiche.

Il Dl. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a 4 milioni di euro tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 cc

(MF/ms)




Webinar fiscale 14 febbraio 2023: slide

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas durante il webinar fiscale del 14 febbraio 2022. 

Questi gli argomenti trattati: 

  • L’utilizzo del credito Iva 2023
  • La stampa/conservazione dei registri 2021
  • Flash ultima ora
Il prossimo appuntamento con il webinar fiscale è in programma per martedì 14 marzo 2023, alle ore 14.30.

(MF/am)

 




Bilanci 2022: approvazione entro il 2 maggio 2023

Nella pianificazione dell’attività degli studi professionali risulta centrale il termine per l’approvazione dei bilanci perché a esso è collegata una serie di adempimenti prodromici e conseguenti.

Il calendario del 2023 risulta peculiare perché i bilanci al 31 dicembre 2022 dovranno essere approvati entro il 2 maggio 2023, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 29 giugno 2023, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Prendendo in considerazione l’ipotesi maggiormente frequente – quella dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare – è da osservare come, ai fini dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30 aprile 2023. Questo giorno, però, cade di domenica, ed è festivo anche il successivo primo maggio.

Rispetto a tali circostanze è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 2963 comma 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.

L’art. 1187 c.c., inoltre, stabilisce che “il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione”.

A fronte di ciò, si osserva come al principio di cui all’art. 2963 comma 3 c.c. sia stata attribuita valenza generale (cfr. Cass. n. 24375/2010).

Si è, inoltre, sottolineato come l’art. 1187 comma 2 c.c. sia suscettibile di essere “inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo” (così Cass. n. 9572/2015).

Appare, quindi, legittima una eventuale convocazione dell’assemblea il primo giorno feriale successivo al 30 aprile 2023, ossia il 2 maggio 2023.

Una logica inversa sembra, invece, da seguire con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio (il 2 maggio 2023) e che richiedono il rispetto di un intervallo di tempo minimo.

In tali casi, infatti, la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.

Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente (cfr., sul punto, le precisazioni fornite, tra le altre, da Cass. n. 14767/2014 con riguardo ai termini processuali di cui all’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.).

La comunicazione del progetto di bilancio, con la relativa relazione, ai controllori (sindaci e/o revisori), da effettuarsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo (ex art. 2429 comma 1 c.c.), vale a dire il 2 aprile 2023, anch’esso coincidente con una domenica, dovrà quindi essere effettuata entro il precedente 1° aprile 2023.

Per la medesima ragione, il termine per il deposito del progetto di bilancio con i relativi allegati presso la sede sociale, richiesto “durante” i 15 giorni che precedono l’assemblea (ex art. 2429 comma 3 c.c.), dovrà ritenersi anticipato dal 16 al 15 aprile 2023.

Indicazioni specifiche per Registro Imprese e Agenzia delle Entrate

Occorre, infine, ricordare che taluni adempimenti in tema di approvazione del bilancio coinvolgono il Registro delle imprese e l’Agenzia delle Entrate.

Rispetto a essi è da tenere presente che:

  • ex art. 3 comma 2 del Dpr 558/99, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
  • ex art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011 convertito, gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia, comprese le Agenzie fiscali – ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici – i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
     

(MF/ms)
 
 




Al debutto la dichiarazione Iva precompilata

Dal prossimo 10 febbraio i soggetti cui è consentita la fruizione del programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate, potranno accedere alla bozza del modello IVA 2023, relativo all’anno 2022.

Il servizio è al momento destinato a un numero limitato di operatori economici.

Ai soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione periodica trimestrale dell’IVA per opzione ex art. 7 del DPR 542/99 – abilitati a decorrere dal 1° luglio 2021 – si sono aggiunti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i trimestrali per opzione che adottano il regime IVA “per cassa” (provv. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021 n. 183994) e i trimestrali “speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72 (provv. Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023 n. 9652).

Non fanno più parte dei soggetti esclusi, in virtù di quanto disposto dal citato provv. n. 9652/2023, coloro che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA (come i produttori agricoli, le aziende di agriturismo, di enoturismo o oleoturistiche) e gli operatori economici per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Mentre con il provvedimento n. 183994/2021, il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che la dichiarazione venisse predisposta esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che avessero proceduto, per l’intera annualità, all’integrazione o convalida dei registri IVA, il recente provvedimento n. 9652/2023 ha previsto che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza e il servizio di pagamento delle somme risultanti dal modello inviato siano messi a disposizione di tutti i soggetti passivi inclusi nel perimetro del programma di assistenza on line “anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati”.

In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre sottolineare come la bozza non conterrebbe verosimilmente diverse informazioni che possono essere acquisite solo se fornite volontariamente dal soggetto passivo.

Ai fini della predisposizione del modello dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate si avvale, infatti, dei dati delle fatture elettroniche B2B, B2C e B2G emesse mediante il Sistema di Interscambio e di quelli contenuti nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (utilizzati anche per la predisposizione delle bozze dei registri), dei dati dei corrispettivi trasmessi telematicamente, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché delle informazioni fiscali presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Non sono, tuttavia, presenti ulteriori dati, indispensabili per la corretta compilazione del modello IVA, che possono essere acquisiti soltanto attraverso l’integrazione o convalida delle bozze dei registri.

Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative all’incasso della fattura.

All’interno del registro precompilato delle vendite, viene proposta una data di esigibilità coincidente con quella dell’operazione, tuttavia i soggetti per i quali nella sezione “Profilo soggetto IVA” è indicato il regime per cassa, qualora l’incasso non sia ancora avvenuto, possono utilizzare la funzione “Modifica data di pagamento” per cancellare la data proposta dall’Agenzia.

In questo modo la fattura resta annotata nel registro del mese in cui è effettuata l’operazione e l’imponibile viene indicato nella comunicazione della liquidazione periodica del trimestre di riferimento; l’imposta confluirà, invece, nella LIPE del trimestre in cui il pagamento è ricevuto, grazie alla funzionalità “Visualizza e integra le tue fatture con IVA sospesa”.

Se il soggetto passivo ha modificato come sopra il registro, nel rigo VE37 del modello IVA 2023 dovrebbero essere presenti le operazioni attive effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi.

Quanto alla procedura di convalida o integrazione della bozza del registro degli acquisti, si ricorda che attraverso la funzione “Modifica ulteriori dati” è possibile:

  • variare la percentuale di detrazione dell’IVA presente nel documento annotato (distintamente per ciascuna aliquota);
  • indicare la categoria di appartenenza del bene o servizio acquistato, specificando se si sia in presenza di “Beni ammortizzabili”, “Beni strumentali non ammortizzabili”, “Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi”, “Altro” o “Beni non inerenti l’attività”.
Ciò dovrebbe consentire di vedere evidenziati correttamente gli imponibili e la relativa imposta detraibile nei righi da VF1 a VF13 del modello IVA, nonché di trovare già compilato il rigo VF29 “Ripartizione totale acquisti e importazioni”.

La precisione e completezza del quadro VJ dipenderà invece dalla circostanza che il soggetto passivo abbia proceduto all’inversione contabile in via elettronica mediante SdI.

Va segnalato, al proposito, che l’Agenzia delle Entrate riteneva obbligatoria, nel 2022, ai fini della predisposizione dei registri IVA precompilati, l’integrazione elettronica in caso di reverse charge interno (cfr. FAQ 11 luglio 2022 presente nella sezione di Assistenza on Line del portale “Fatture e Corrispettivi”).
 

(MF/ms)




Webinar fiscale martedì 14 febbraio 2023 ore 14.30

Informiamo le aziende associate che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 14 febbraio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 
Questi i temi trattati:
  • L’utilizzo del credito Iva 2023
  • La stampa/conservazione dei registri 2021
  • Flash ultima ora
 
Per partecipare compilare il form cliccando qui

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 

(MS/am)




Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:

  • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
  • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Un’altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del quadro SO che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
  •  “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del Dl 21 marzo 2022 n. 21).
Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
 

(MF/ms)




Esterometro, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine all’inclusione nell’esterometro di alcune operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Nel ricordare che l’adempimento comunicativo in questione, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, non ha la funzione di mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma piuttosto il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”, il primo chiarimento ha avuto ad oggetto le cessioni intracomunitarie cd. “in conto proprio” di cui all’articolo 41, comma 2, lett. c), Dl. 331/1993, ossia il trasferimento di beni dall’Italia verso un altro Stato Ue per esigenze della propria impresa, con successiva vendita all’interno del territorio di tale altro Stato membro a favore di soggetto ivi stabilito.

L’operazione comporta uno “sdoppiamento” ai fini Iva, poiché l’invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa costituisce una cessione intracomunitaria “assimilata” a favore della partita Iva identificata del soggetto italiano attivata nello Stato membro di invio (o del suo rappresentante fiscale).

La successiva cessione del bene a favore di un acquirente stabilito nello Stato membro in cui sono stati inviati i beni costituisce una cessione interna in tale Stato fuori campo Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale (articolo 7-bis Dpr. 633/1972), ma soggetta all’obbligo di fatturazione ex articolo 21, comma 6-bis, lett. a, Dpr. 633/1972.

Si è chiesto all’Agenzia con quali modalità deve essere compilato l’esterometro relativamente alle “due” cessioni descritte.

L’Agenzia ha precisato che per la prima cessione (intracomunitaria assimilata), considerando che la stessa avviene con sé stessi, non sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro, ma è sufficiente l’invio tramite Sdi di una fattura elettronica (TD01) indicando nel blocco “cessionario/committente” la partita Iva estera identificata e nel campo “codice destinatario” l’indirizzo dello stesso cedente in modo che la fattura gli sia recapitata direttamente.

Per quanto riguarda invece la “seconda” cessione (interna nello Stato membro di invio e fuori campo Iva in Italia) sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro indicando il codice Natura Iva “N.2.1” (operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale).

L’Agenzia osserva che nella modulistica Iva le operazioni descritte devono essere entrambe indicate sia nella LIPE (rigo VP2 del periodo di riferimento) sia nella dichiarazione Iva (nel rigo VE30, campo 3, la cessione intracomunitaria “assimilata” e nel rigo VE34 la cessione fuori campo per carenza del presupposto territoriale).

Il secondo chiarimento ha riguardato l’acquisto di beni usati (auto) con regime del margine da fornitore soggetto passivo in altro Stato Ue a favore di un rivenditore di auto italiano.

Si è chiesta conferma dell’utilizzo del tipo documento TD19 per l’inserimento nell’esterometro, trattandosi di un’operazione fuori campo Iva in Italia (Iva dovuta nello Stato del fornitore che ha applicato il regime del margine) e non del TD18 riferito agli acquisti intracomunitari di beni soggetti ad inversione contabile in Italia.

L’Agenzia conferma che, una volta verificato che il fornitore comunitario abbia realizzato una cessione con utilizzo del regime del margine, è corretto inserire nell’esterometro l’operazione con il TD19 indicando il codice natura N2.2.

Al contrario, qualora il cedente comunitario realizzi una cessione intracomunitaria (ad esempio perché ha rinunciato all’applicazione del regime del margine), il cessionario soggetto passivo in Italia effettua un acquisto intracomunitario soggetto a reverse charge con conseguente invio allo Sdi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo, di un TD18.

(MF/ms)




Titolare effettivo società di capitale: individuazione e criteri

Assonime, nel caso n. 1/2023, affronta alcune questioni di natura applicativa in materia di individuazione del titolare effettivo delle società di capitali.

Al riguardo, si ricorda, innanzitutto, che per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Dlgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.

Inoltre, secondo il successivo comma 2, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
In tale ambito, di particolare interesse sono le considerazioni di Assonime con riferimento dell’individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà indiretta, che continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori e che ha portato alla definizione di tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%, a seconda che si tenga in considerazione:
  • il capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al criterio del controllo;
  • il capitale del cliente attraverso l’applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore;
  • il capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.
Per meglio evidenziare i diversi risultati a cui portano i diversi criteri, nel documento viene considerato il caso di una società cliente Alfa, partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il restante 70%. Si ipotizza, inoltre, che Beta sia partecipata da tre persone fisiche (P1, P2 e P3) con una partecipazione, rispettivamente, pari al 53%, 26% e 21%, e Gamma da altre due persone fisiche (P4 e P5), con quote pari al 70% e al 30%.

Con il primo criterio si deve procedere all’identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che hanno il controllo delle società Beta e Gamma, che coincidono con P1 e P4.

Applicando, invece, il secondo criterio, la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In tal caso, verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4, essendo l’unica ad avere una partecipazione superiore al 25% (70% x 70% = 49%).

Con la terza soluzione, infine, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%.

Sulla base dell’esempio sopra riportato, sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% (P1 e P2) e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30% (P4 e P5).

Tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%

Nel documento si osserva come, nonostante dal tenore letterale della norma sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e, pertanto, la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c., la questione interpretativa appare ancora non risolta dal momento che “nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa”.

Tale criterio, peraltro, risulta essere quello scelto nella Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in cui viene esplicitato (nel considerando n. 65) che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% “dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell’assetto proprietario e che ogni legame nell’assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”.

Detta proposta, pur non definitiva, attesta un indirizzo preciso da parte delle autorità europee e, di conseguenza, l’Associazione ne consiglia, in via prudenziale, l’applicazione.
 

(MF/ms)




Prestazioni occasionali: le nuove misure dalla Legge di Bilancio

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto misure finalizzate al rilancio delle prestazioni occasionali (ex voucher) da rendere mediante libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale.

Con il comma 342 dell’art. 1 è stata innalzata a 10.000 euro la soglia di compenso massimo erogabile da ciascun utilizzatore e aumentato fino a 10 dipendenti l’organico dei datori di lavoro che potranno fare ricorso al contratto per prestazione occasionale.

Vedremo in prospettiva se le modifiche normative coglieranno nel segno e riusciranno a rendere più appetibile ed utilizzabile una figura contrattuale che è stata per varie ragioni scarsamente utilizzata.

In tal senso va considerato che, anche rispetto ai lavoratori impiegati mediante il contratto per prestazione occasionale, il decreto “Trasparenza” (Dlgs. 104/2022) ha esteso i medesimi obblighi informativi previsti dal Dlgs. 152/1997 per la generalità dei lavoratori subordinati.

Occorre, quindi, verificare attentamente in che misura è possibile ritenere assolto tale onere posto a carico del committente.

L’art. 4 del Dlgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha riscritto interamente l’art. 1 del Dlgs. 152/1997 concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, prevedendo, al nuovo comma 1, una serie articolata di informazioni comprese alle lett. da a) ad s), che il datore di lavoro pubblico e privato deve fornire al lavoratore.

Secondo il comma 2, l’obbligo viene assolto mediante la consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente del contratto individuale di lavoro ovvero della copia della comunicazione UniLav (i dati possono essere integrati entro 7 giorni o un mese a seconda del tipo di informazione).

Il comma 5 del citato art. 1 ha esteso espressamente i medesimi obblighi anche nei confronti delle collaborazioni disciplinate dagli artt. 409, n. 3 c.p.c. e 2 comma 1 del Dlgs. 81/2015 nonché proprio dei contratti di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis del Dl 50/2017.

Tuttavia, in considerazione delle peculiarità di tali forme contrattuali che, evidentemente, differiscono (e non potrebbe essere diversamente se ci si pone su un piano di legittimità) dalle tipologie ricadenti nell’alveo della subordinazione, l’estensione avviene espressamente ed unicamente nei limiti della compatibilità.

A questo punto ci si è posti il problema interpretativo di capire quali dei numerosi dati informativi debbano essere forniti ai lavoratori impiegati mediante contratto di prestazione occasionale e, attesa l’estrema flessibilità gestionale dello strumento, anche con quali modalità operare.

Va detto che già il Dlgs. 104/2022 ha introdotto un ultimo periodo al comma 17 dell’art. 54-bis del Dl 50/2017, nella parte in cui viene disciplinata la comunicazione telematica da trasmettere all’INPS in fase di attivazione del contratto.

Secondo la novella legislativa una copia di detta comunicazione, con i dati contenuti dalla lett. a) alla lett. e), deve essere trasmessa al lavoratore in formato elettronico, quindi, anche semplicemente a mezzo email o consegnata in forma cartacea.

Tale inciso fornisce già un’utile indicazione circa il corretto assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti del prestatore occasionale.

Tuttavia, un’ulteriore e risolutiva indicazione è arrivata anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, con circolare n. 4/2022, ha approfondito l’argomento cercando di individuare le informazioni da fornire ai lavoratori.

Al fine di garantire certezza nell’applicazione della disposizione, l’Ispettorato, pur ricordando come la “compatibilità” degli obblighi informativi vada accertata caso per caso in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta, ha comunque individuato alcuni dati considerati compatibili e conseguentemente essenziali.

Rispetto alle collaborazioni ex artt. 409, n. 3 c.p.c. e 2 comma 1 del Dlgs. 81/2015, ad esempio, non dovranno mancare i dati compresi tra le lett. da a) ad f), sempre presenti in rapporto a forme di collaborazione parasubordinata (identità delle parti, luogo di lavoro, descrizione attività, sede del committente, durata del contratto, tipologia del rapporto di lavoro).

Rispetto agli ex voucher, invece, si dovrà fare riferimento proprio alle informazioni contenute alle lett. da a) ad e) del comma 17, ossia identificazione delle parti, luogo di svolgimento della prestazione e suo oggetto, data e ora di inizio e fine della prestazione nonché compenso pattuito.

Il tutto, precisa ancora INL, andrà trasmesso ovviamente al lavoratore assolvendo così all’obbligo di cui all’art. 1 del Dlgs. 152/1997.
 

(MF/ms)




Bonus carburante dipendenti approvato anche per il 2023

Per effetto dell’art. 1 comma 1 del Dl 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. Dl “Trasparenza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il valore dei buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023 (non quindi solo per il primo trimestre, come previsto nella versione originaria del Dl approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).

L’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo” del Tuir, “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Viene quindi, in sostanza, estesa al 2023 la disciplina di favore in precedenza prevista dall’art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” del Tuir.

Con riguardo al bonus carburante 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.

Considerato l’analogo riferimento ai “datori di lavoro privati”, anche la nuova disposizione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria

Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.

Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
 

(MF/ms)