Albo gestori: modalità di registrazione semplificate per trasportatori di rifiuti metallici
Pubblicata sulla home del sito dell’albo gestori ambientali, una deliberazione scaricabile che introduce una novità in vigore dal 1° settembre. E’ stato istituto presso l’Albo il registro dedicato, di coloro che operano per il recupero dei rifiuti metallici.
Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo. A tal fine, con la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale – che entra in vigore dal 1° settembre 2021 – è stato istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Si rimanda alla pagina specifica del sito nazionale per comprendere dove si colloca la nuova categoria (4 bis).
(SN/bd)
Si tratta delle seguenti sostanze: Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l’eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell’Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione. Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l’obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione. Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono. Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020. (SN/bd)Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.
Corso: “Gestione dei rifiuti in azienda: novità e principi di economia circolare”
Si segnala l’opportunità di formazione offerta dalla Camera di Commercio Lecco – Como in tema di gestione rifiuti.
Le tre sessioni affrontano tre grossi capitoli del tema, approfondendo le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020.
Lunedì 28 giugno (3 ore): principi base di gestione rifiuti
Martedì 6 luglio (3 ore): sottoprodotti e “end of waste”
Lunedì 12 luglio (5 ore): gestione documentale + tema della manutenzione
Il corso si rivolge non soltanto a coloro che si occupano di gestione operativa e adempimenti obbligatori, ma ai titolari o rappresentanti delle imprese che vogliano un aiuto per poter accompagnare la transizione ecologica delle piccole e medie imprese del territorio verso un modello di economia circolare, il cui obiettivo è la riqualificazione e il riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere.
In allegato il calendario e il link al programma del ciclo di incontri, disponibile anche sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco, dove è possibile iscriversi anche solo ad alcune sessioni, per ricevere il link e poter partecipare.
(SN/bd)
Rentri: fase di test dedicata alle imprese
Come si anticipava in aprile, il Rentri (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in preparazione. Sulla homepage ufficiale del sistema è inserito un cronoprogramma che mostra i vari step che sono in corso.
A partire dalla fine giugno, per quattro mesi, le imprese possono testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore Ict, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.
Per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie, è fondamentale l’adozione di un registro elettronico nazionale che favorisca il passaggio all’economia circolare. Stanno collaborando l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere e il sistema camerale italiano, per garantire il rispetto della linea imposta dal Ministero della Transizione Ecologica e degli obiettivi esplicitati nel Pnrr.
(SN/bd)
Rifiuti speciali: rapporto Ispra 2021
Emerge che la produzione in Italia di rifiuti speciali (quelli prodotti dalle attività economiche) sfiora 154 milioni di tonnellate, in linea con la crescita del Pil (+7,3%): da attività manifatturiere deriva il 18,9% del totale. In termini quantitativi prevalgono i rifiuti da attività di costruzione e demolizione (45,5%) e quelli da attività di trattamento rifiuti e risanamento (25,1%).
Nel complesso risulta che le attività di gestione avviano a recupero il 68,9% dei rifiuti speciali, mentre solo il 7,3% viene smaltito in discarica. Tuttavia ci sono margini di miglioramento ad esempio per i veicoli fuori uso: l’Italia si attesta al di sotto della percentuale richiesta dall’Unione Europea in termini di recupero totale del veicolo (84,2% contro un target europeo del 95%).
(SN/bd)
Ripresa delle attività economiche e sociali: linee guida per corsi di formazione e congressi
Tra gli ambiti oggetto di guida, si segnalano in particolare e si allegano le due schede di maggiore rilievo fra le aziende associate, la scheda sui corsi di formazione e quella su congressi ed eventi fieristici, ma si rimanda al testo integrale per le altre eventuali attività economiche o sociali di interesse.
Il DL n.65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19” vigente dal 18 maggio 2021 stabilisce il riavvio della possibilità della formazione in presenza: all’art. 10 “Corsi di formazione” al c.1. il testo recita: dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, c.14, del DL n.33 del 2020.
Lo svolgimento dei corsi torna dunque possibile in presenza, purchè si rispetti la distanza fra le persone e si garantisca un ricambio d’aria adeguato, redigendo un protocollo conforme alle linee guida prima citate.
Anche lo svolgimento di congressi, convegni e fiere è fattibile purchè le sale e gli spazi vengano allestiti nel rispetto delle ormai note misure di prevenzione del contagio, aggiornate nel protocollo che si allega per tutti i dettagli del caso.
(SN/bd)
Promemoria scadenza Mud: 16 giugno 2021
Si ricorda alle aziende associate obbligate che il termine per la presentazione del modello Mud 2021 è fissato al 16 giugno 2021. La scadenza era già stata annunciata con la circolare Api n.108 del 3 marzo 2021.
Soggetti obbligati (il d.lgs. 116/2020 non ha introdotto novità sui soggetti obbligati)
Le imprese e gli enti produttori iniziali di
- rifiuti pericolosi
- rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);
Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.
Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.
Vi invitiamo a tenere agli atti la ricevuta di presentazione, per eventuali controlli.
In caso di mancata presentazione, come previsto dall’art.258, c.1 D.lgs. 152/2006, la sanzione è minima (da 26 a 160 euro) purchè la presentazione del Mud sia effettuata entro 60 gg dalla scadenza ordinaria. Se la dichiarazione viene omessa, oppure è incompleta o inesatta, la sanzione è compresa fra 2000 e 10.000 euro.
(SN/bd)
Covid-19: nuovo sistema telematico di segnalazione e tracciamento dei contatti in azienda
Il sistema dovrebbe ridurre considerevolmente il giro di comunicazioni tra medici competenti e operatori Ats per accelerare la gestione dei provvedimenti. Speriamo comunque che i casi di contagio continuino a diminuire e che quindi ci sia sempre meno bisogno di questo supporto.
(SN/bd)
Chiarimenti ministeriali in materia di gestione rifiuti: interpretare il Tua 152/2006 modificato dal 116/2020
Argomenti:
Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell’Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.
Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.
Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all’albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.
Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria “nuovi produttori”.
Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.
Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo “annotazioni” del formulario e non in allegato.
Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l’iscrizione all’albo gestori ambientali.
Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come “produttore”, come avviene in altri casi.
Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il “cumulo giuridico” delle sanzioni, ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.
(SN/bd)
Albo gestori ambientali: scadenze prorogate di 90 giorni
A motivo dell’avvenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021, l’albo gestori fa sapere che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi” in scadenza fra il 31 gennaio e la data di fine dello stato di emergenza, restano validi 90 giorni; pertanto restano validi fino al 29 ottobre 2021. Tuttavia restano obbligatori alcuni adempimenti come il rispetto dei requisiti, il pagamento delle fidejussioni e la comunicazione delle variazioni, come da documento integrale dell’ 11 maggio 2021 che si allega.
(SN/bd)