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Testo unico della sicurezza: aggiornamento gennaio 2023

Per consultare il Testo Unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposto link che comprende interpelli e normative collegate cliccare qui

Il testo in questa forma si consulta agevolmente grazie ai riferimenti interni e collegamenti automatici agli altri articoli citati.

(SN/am)
 




Inail: presentazione del modello Ot23 entro febbraio 2023

Si ricorda che è imminente la scadenza per la presentazione della documentazione probante per beneficiare della riduzione del premio Inail per coloro che adottano misure di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro.
Infatti, entro il 28 febbraio occorre caricare sul portale apposito la documentazione che mostra gli investimenti aziendali in salute e sicurezza.

Come già segnalato nelle due circolari Api n.456 del primo settembre 2022 e n.587 del 10/11/2022, le voci del modello Ot23 sono moltissime e toccano vari aspetti della vita aziendale, consentendo di raggiungere il punteggio minimo di 100 punti.
Fra gli interventi per la sicurezza utili a ridurre i rischi sul lavoro e ad ottenere lo sconto sul premio Inail ricordiamo quelli che riguardano la prevenzione dei traumi maggiori, che comprendono: ambienti confinati, cadute dall’alto, macchine, impianti, trattori, impianti elettrici, ma anche aspetti particolari come punture di insetto, pratiche di promozione della salute (whp), gestione del microclima interno.

Particolare rilievo è stato dato al rischio stradale, che comprende azioni diverse come corsi di guida sicura ma anche interventi di messa in sicurezza dei varchi e delle strade limitrofe all’azienda, oltrechè iniziative di trasporto collettivo casa – lavoro.
Infine sono premiati gli interventi più innovativi in tema di formazione, organizzazione aziendale, gestione delle emergenze.
 
Tutti i dettagli sulle PAT e sulla documentazione probante si trovano sul sito Inail.

Api Lecco Sondrio può assistervi nella valutazione degli interventi svolti da inserire nella richiesta e nella predisposizione/caricamento della documentazione probante; tuttavia è necessario prendere contatti con la dott.ssa Silvia Negri entro metà febbraio scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)

 




Antincendio: promemoria delle novità sulla formazione degli addetti all’emergenza

Con la presente si ricorda che il Decreto ministeriale del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021 è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 e ha portato significative novità nella gestione del rischio incendio nelle diverse attività.
Si rimanda alla circolare Api n.492 del 22/09/2022 con tutti i dettagli. Qui si ricorda brevemente che entro il 4 aprile 2023 (6 mesi dopo l’entrata in vigore del Dm) la formazione in materia antincendio deve rispettare tutti i nuovi requisiti.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi degli addetti designati sono stati rivisti e hanno durata e contenuti diversi in base al livello di rischio incendio. Inoltre è cambiata la frequenza dell’aggiornamento: gli addetti si devono aggiornare con cadenza quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco sono presenti tutti i decreti aggiornati.

In allegato si trova la scheda riepilogativa della durata dei corsi di base o di aggiornamento, in funzione del livello di rischio. Sul sito Api sono disponibili i corsi aggiornati e potete iniziare a prenotarvi. Api resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento.

(SN/am)




Interpelli ambientali: il Ministero risponde su etichettatura e rifiuti sanitari

Sul sito del Ministero dell’Ambiente (Mase – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sono consultabili le risposte ad alcuni interpelli di tipo ambientale emersi nell’ultimo periodo.

Si porta l’attenzione in modo particolare su due temi:

  1. Compatibilità fra etichettatura ambientale ed etichettatura energetica: in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (etichettatura ambientale) non si applicano alle segnalate tipologie di articolo (pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche), soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.
     
  2. Gestione di rifiuti sanitari come bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini: legittimità di una gestione come rifiuti urbani e assoggettamento al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Le risposte sono disponibili nella sezione intitolata “economia circolare”, alla quale si rimanda CLICCARE QUI

(SN/am)

 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura Provincia di Lecco

Come ogni anno il 28 febbraio scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si segnala la pagina del sito internet Larioreti in cui è scaricabile e compilabile il modulo “denuncia degli elementi” per la determinazione della tariffa del servizio idrico e anche l’informativa con le modalità di presentazione. Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore da gennaio 2023.

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Api Lecco Sondrio, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.

(SN/am)




Conai 2023: novità e strumenti gestionali

La Guida aggiornata all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2023, versione digitale, è disponibile sul sito Conai nella sezione “download documenti”. Per comodità si allega una scheda con le “note introduttive della Guida, in cui sono descritte le principali novità.

Il sito comprende tutte le informazioni per coloro che sono tenuti ad effettuare l’adesione e tutto il supporto necessario alla corretta classificazione degli imballaggi, all’interno delle diverse fasce contributive, cliccare qui

“CodiceImballaggio-Conai”
Si segnala la messa on line di un nuovo strumento che, attraverso una serie di domande, aiuta l’utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del CAC “Contributo Ambientale Conai” in vigore sia al momento della ricerca sia in precedenza (nella sezione Schedario).

Tra le novità del 2023 si segnalano:

  • esportazione di merce imballata: modifica della soglia per accedere al rimborso cliccare qui 
 
 
(SN/am)



Aziende provincia di Sondrio: denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade martedì 31 gennaio 2023 il termine per effettuare la “denuncia” dei volumi delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.
 
Nota: chiunque abbia uno scarico di acque decadenti dai processi produttivi, in fognatura dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, si invita a controllare.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile e compilabile sul sito internet della Secam e poi consegnata a mano oppure inviata per posta normale o infine via Pec all’indirizzo segreteria@pec.secam.net.
 
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ai civili. 
  • Sono obbligati al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi e i proprietari dell’immobile in cui ha sede l’impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso idrico superficiale).
 
L’ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
 
(SN/am)



Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio

Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

(SN/am)




Covid-19: isolamento e autosorveglianza nuove regole da gennaio 2023

Sul sito ATS Brianza è disponibile la Guida aggiornata al 2 gennaio 2023 (cliccare qui) per l’applicazione del protocollo condiviso in azienda, che si invita a consultare per tutti i dubbi sulla distribuzione delle mascherine, sulle procedure di gestione degli spazi e sanificazione, sulla gestione di eventuali casi Covid.

In particolare riportiamo qui le novità introdotte con la recente circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; le regole vigenti da gennaio 2023 sono di seguito elencate:

Casi Covid confermati
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità qui indicate:
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
Le regole sono diverse per soggetti immunodepressi, per gli operatori sanitari, per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.
 
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
 
Contatti stretti di casi Covid
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

(SN/am)




Autoconsumo diffuso: delibera di Arera

Segnaliamo la recente pubblicazione sul sito di Arera delle “Disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” anche detto Tiad “Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso”.

Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.
Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.

L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

La delibera Tiad molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.

(SN/am)