1

Radon: relazione entro il 27 agosto 2022

L’adempimento sembra lontano, ma siccome richiede dei dati tramite misurazione del livello di radon, attraverso rilevatori specifici che devono rimanere esposti per lungo tempo, è necessario attivarsi fin da ora. Infatti entro il 27 agosto 2022 bisogna redigere una relazione dettagliata da tenere agli atti.

Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il Radon.

Chi è soggetto alle norme di prevenzione? l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:

  • sotterranei
  • locali semisotterranei o situati al piano terra
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
  • stabilimenti termali
Occorre dunque installare al più presto, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale, i rilevatori di radon nei luoghi elencati, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone, in modo da ottenere i dati sulla concentrazione di Radon.

Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni (Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”).

Quanto sopra discende dall’obbligo ministeriale di predisporre un piano nazionale d’azione per controllare il rischio di radiazioni derivanti da questo gas presente in natura, in modo non uniforme. Sul sito del Mite le informazioni di base relativamente alla natura del radon e al piano d’azione.

La norma nazionale sul Radon, il D.Lgs.101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, ha ridotto i limiti accettabili di concentrazione del gas ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.

Si suggerisce di coinvolgere Rspp e il consulente sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Il servizio ambiente e sicurezza di Api resta a disposizione.

(SN/bd)
 
 




Green Pass nelle mense aziendali: chiarimento

Con il DL n. 52/2021 (art. 9), la certificazione verde Covid‐19 detta “Green Pass” è stata inizialmente prevista come obbligatoria per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali e, successivamente, è stata estesa alle attività di ristorazione, comprese fra le attività indicate nel DL n. 105/2021 e nel Dl n. 111/2021 di agosto; nello specifico si parla espressamente di obbligo nel caso di “accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.
 
Sull’applicabilità della disposizione normativa alle mense aziendali, il Governo è intervenuto con una Faq, datata 14 agosto 2021, che risponde a questa domanda: “per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, è necessario esibire la certificazione verde Covid19?“ La risposta è stata la seguente: “sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid‐19 con le modalità indicate dal Dpcm vigente”.
 
Considerato il fatto che le indicazioni ministeriali individuano nei soli “gestori dei servizi” i soggetti responsabili della verifica del possesso del cosiddetto Green Pass da parte degli utenti, parrebbe quindi che il caso preso in considerazione sia soltanto quello delle mense in cui avviene la somministrazione dei pasti, da parte di un soggetto terzo a questo incaricato. Ne consegue che sarebbero pertanto escluse dall’applicazione della verifica sul possesso o meno del Green Pass tutte quelle situazioni aziendali caratterizzate dalla sola messa a disposizione da parte dell’azienda di un locale dove poter consumare il pasto senza che vi sia somministrazione. In questi casi le modalità di accesso e fruizione dei locali devono continuare ad essere normati dai protocolli aziendali anticovid, che comprendono le note misure di distanziamento e sanificazione previste dal Dpcm 14/03/2020 e s.m.i.
 
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di assicurarsi che, laddove presente, il gestore del servizio di ristorazione si sia organizzato per il controllo del green pass; in tutti i casi è comunque opportuno verificare che i protocolli aziendali siano adeguati e coerenti con le più recenti disposizioni; nella verifica è previsto il coinvolgimento di: medico competente, rappresentanze sindacali o Rls ed Rspp.
 
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta a disposizione per il supporto che ritenete utile, ad esempio per una verifica di completezza e aggiornamento dei protocolli.

Per questo servizio potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare: 0341.282822.

Si informano, infine, le aziende associate che Confapi sta chiedendo una indicazione normativa espressa che riguardi le aziende così da chiarire, senza dubbi, l’applicazione delle disposizioni. La Confederazione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri, sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione del tema.
 
Le faq ministeriali sono tutte consultabili sull’apposita pagina del Mite.

 
(SN/bd)
 




Rappresentante lavoratori per la sicurezza: pubblicazione disponibile sul sito Ats Brianza

Sul sito Ats Brianza è stato pubblicato il documento sul ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nei luoghi di lavoro, prodotto da un gruppo di persone formato da soggetti diversi che rappresentano le aziende e le istituzioni.

Il documento può essere liberamente utilizzato e contiene moltissime informazioni di carattere generale ma anche operative per comprendere come individuare, nominare e permettere al meglio l’esercizio di questa figura, nelle diverse realtà aziendali.

Si consiglia di mostrare il documento al responsabile della sicurezza Rspp ed eventualmente anche al responsabile del sistema di gestione sicurezza certificato, al fine di coinvolgere adeguatamente l’Rls, condividere i contenuti e adeguare le prassi aziendali alle disposizioni in esso contenute.

La scheda 5 contiene delle domande guidate per far emergere gli spazi di miglioramento.

(SN/bd)
 




Adeguamento iscrizioni all’albo gestori ambientali: trasporto rifiuti cat. 2-bis e 4

Ad un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 (3 settembre 2020) che recepiva in Italia le direttive europee in tema di economia circolare, l’albo gestori ha introdotto una delibera per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis. Si tratta della delibera n. 7 del 28 luglio 2021 che è disponibile sul sito dell’albo e che si allega per comodità.

Per riprendere le novità introdotte dal 116/2020 è utile consultare le precedenti circolari Api n. 397 del 1 luglio 2021 e n.332 del 3 giugno 2021.

Si allega una scheda con gli elenchi L-quater ed L-quinqes.

(SN/bd)
 
 

 




Modello Ot23: scadenza 28 febbraio 2022

L’Inail informa che sul sito internet è disponibile il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022. Tale modello si riferisce agli interventi per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021, ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Bisogna scorrere in basso alla pagina per consultare il modello e la guida.

Il modello 2022 riproduce sostanzialmente quello dell’anno precedente, seppur siano presenti alcune novità:

  • Stress termico: inserito l’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.)
  • Responsible care di federchimica: reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma, denominato E-182.
     
  • Responsible care di federchimica: eliminato l’intervento A-3.13.
  • Macchine obsolete e mmc: è stata prevista la possibilità di realizzazione dell’intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi).
  • Veicoli aziendali: noleggio e leasing sono esclusi per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).

Inoltre, risultano migliorate le descrizioni degli interventi con aggiornamento della documentazione probante; l’aggiornamento vuole agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande e semplificare le operazioni di verifica da parte del personale Inail.
Si consiglia di consultare fin da ora il modello scaricabile sul sito in modo da pianificare interventi coerenti con le voci suggerite e ottenere più facilmente lo sconto. Il servizio ambiente e sicurezza di Api Lecco Sondrio è disponibile per supportare l’analisi delle varie voci e dare indicazioni sulla documentazione probante da preparare.

(SN/bd)




Rentri luglio 2021: sperimentazione in corso

La sperimentazione del Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) continua il suo percorso. La scorsa settimana, giovedì 22 luglio 2021, si è svolta in videoconferenza una importante sessione di informazione sull’avanzamento dei lavori, nella quale il Ministero e i tecnici dell’Albo Gestori Ambientali e di Ecocerved impegnati nello sviluppo della piattaforma tecnologica, hanno descritto l’impostazione del sistema.

Al momento stanno operando in via sperimentale solo le aziende che si sono rese disponibili alla sperimentazione. La loro attività serve a testare e migliorare il sistema, in modo che quando la sperimentazione sarà estesa, le difficoltà siano ridotte al minimo.
Segnaliamo comunque che le slide presentate nell’incontro di giovedì 22 luglio 2021 sul prototipo Rentri e tutti gli altri documenti utili sono costantemente pubblicati sulla pagina web dedicata al prototipo del Rentri.

In modo molto sintetico Api segnala che più avanti sarà necessario profilare correttamente la propria attività inserendo i dati nella sezione “anagrafica” e poi adoperare la sezione “tracciabilità”, quella che sostituirà effettivamente il registro cartaceo.  Come si può leggere a pagina 6 delle slides, le imprese dovranno trasmettere i dati relativi ai registri di carico e scarico, con cadenza mensile. In particolare:

• le imprese già informatizzate (gestori e trasportatori) potranno trasmettere le informazioni richieste tramite interfaccia applicativa, adeguando i software gestionali già in uso.
• le imprese prive di un sistema gestionale informatizzato (produttori di rifiuti) potranno trasmettere i dati con modalità semplificate, avvalendosi di un formato tabellare semplice che può essere prodotto localmente in vari modi e poi trasferito al sistema attraverso il portale Rentri.

Riprenderemo il tema a settembre, Api Lecco si prepara a dare il supporto necessario.

(SN/bd)
 




Rischi sul lavoro: cosa fare in caso di calore estivo

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

Il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, tipico delle attività lavorative all’aperto e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Nella pubblicazione Inail che segnaliamo, ci sono alcuni suggerimenti organizzativi per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza.
 

(SN/bd)




Direttiva europea Sup: non ancora recepita in Italia

Il 3 luglio 2021 scadeva il termine di recepimento negli stati membri dell’Unione Europea della Direttiva 904/2019 (Direttiva “Sup” – Single Use Plastics). In Italia non è stato ancora emanato il decreto di recepimento, è stata predisposta solo una bozza che potrà essere ancora oggetto di modifiche e che forse potrà essere emanata in autunno.

Considerati i malintesi e i fraintendimenti che si sono generati dal 3 luglio 2021 circa la vigenza o meno in Italia delle disposizioni contenute all’interno della Direttiva 904/2019, si ricorda innanzitutto che la norma è tesa a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente acquatico e sulla salute umana. La Direttiva SUP – entrata in vigore il 2 luglio 2019 – riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, prodotti che, insieme, rappresentano circa il 77% dei rifiuti marini.

Il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/Ue (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta). In questo modo la Commissione Europea ha fornito una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione, al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri. In dettaglio, il Governo deve prevedere una serie di interventi mirati a ridurre il consumo di:

  1. tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente; oppure pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
In realtà non tutti gli aspetti sono chiariti, ad esempio non è certo se i bicchieri di plastica ricadano nel campo di applicazione. Questo solo per concludere che la situazione richiede dei chiarimenti e che comunque occorre aspettare il recepimento italiano per non fare scelte sbagliate.

(SN/bd)
 




Aida: comunicazione dati aziende Aia entro il 31 luglio 2021

Si ricorda ai gestori delle aziende in Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) che l’inserimento dei dati relativi ai controlli eseguiti nel 2020 nell’applicativo Aida è slittato dal 30 aprile al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.lgs. 152/2006, fermo restando la messa a disposizione degli stessi alle autorità competenti in caso di richiesta.

I dettagli e i riferimenti normativi sono disponibili sulla pagina regionale dedicata.

Aida (Applicativo Integrato Di Autocontrollo) è l’applicativo sviluppato da Arpa Lombardia e messo a disposizione dei gestori per la comunicazione dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio contenuto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), per evitare la trasmissione di tali dati in forma cartacea.
La pagina di accesso all’applicativo è resa disponibile da Arpa Lombardia.

(SN/bd)
 




Comune di Lecco: recupero immobili dismessi con criticità

Il Comune di Lecco intende favorire interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell’ottica della rigenerazione urbana. Pertanto intende acquisire manifestazioni di interesse, per immobili dismessi con criticità con l’obiettivo di arrestare eventuali fenomeni di degrado o abbandono.
Chi avesse capannoni dismessi o edifici privati non in uso entro i confini del capoluogo può consultare le modalità per fare la segnalazione, che potrà consentire in seguito di ottenere fondi dalla Regione Lombardia per il recupero edilizio e la rigenerazione urbana.

A seguito della modifica della disciplina di cui all’articolo 40 bis della legge regionale n.12/2005 – legge sul “governo del territorio” (modifica introdotta con legge regionale n.11/2021), il Comune riapre i termini per presentare segnalazioni – istanze per l’individuazione del patrimonio edilizio dismesso nel territorio cittadino che presenti criticità. Si rimanda al sito del Comune di Lecco e all’avviso pubblico che si allega.

(SN/bd)