Il Ministero competente
ha pubblicato già a settembre 2024 sul proprio sito il D.lgs. n.135/2024 che dispone modifiche al D.lgs. 81/2008 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Una delle principali novità che riguarda tutto il Testo Unico è la sostituzione della dicitura “cancerogeni e mutageni” con “cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione“. La normativa ha rafforzato di fatto le misure di controllo distinguendo tra sostanze tossiche per la riproduzione “senza soglia”, che non hanno un livello di esposizione sicuro, e quelle “con soglia”, che presentano un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.
A tal proposito il D.lgs. n. 135/2024 introduce nuovi valori limite di esposizione professionale (ossia i livelli di concentrazione dell’agente nell’aria) e biologici (ossia i livelli di assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore). Inizialmente applicabili solo a sostanze chimiche come il piombo e i diisocianati, questi limiti sono ora estesi anche agli agenti cancerogeni e mutageni, riconoscendo la loro pericolosità durante l’età fertile.
Il D.lgs. n. 135/2024, ponendosi l’obiettivo di ridurre il rischio di malattie professionali e di rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori in età fertile e durante la maternità, si inserisce perfettamente nella strategia di crescita sostenibile delle imprese degli Stati Membri dell’UE, basata su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), che richiede alle imprese di adottare standard elevati di responsabilità sociale e ambientale.
Il decreto impone ai datori di lavoro nuovi obblighi e responsabilità. Sono infatti tenuti a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto dell’esposizione a sostanze pericolose, con particolare attenzione a quelle tossiche per la riproduzione includendo, ad esempio, informazioni specifiche come le operazioni che implicano l’uso di sostanze pericolose, le quantità usate, le persone che entrano in contatto con tali sostanze, le azioni di prevenzione e protezione, e l’analisi sulla possibile sostituzione degli agenti tossici.
Il Decreto prevede inoltre che i lavoratori debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività con esposizione e poi con cadenza periodica al fine di valutarne lo stato di salute sia in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro sia qualora siano superati i valori limite biologici.
Per una durata minima di 5 anni rispetto al termine delle attività che vedano impiegati gli agenti descritti, sussiste altresì un obbligo di conservazione in capo al datore dei dati relativi alle esposizioni e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con questi ultimi o dell’attività dell’azienda datrice, sussiste un obbligo di inoltro all’INAIL della documentazione descritta.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori una formazione e un’informazione periodica e aggiornata (su base quinquennale) sul rischio di esposizione a sostanze tossiche, sulle misure di prevenzione adottate, sull’obbligo di sorveglianza sanitaria e, non da ultimo, sulle modalità di consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il mancato rispetto degli obblighi e dei limiti esposti comporta sanzioni amministrative e penali, oltre a responsabilità civili e risarcitorie.
(SN/am)