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Albo gestori: una app per visualizzare le autorizzazioni

Scaricando l’App “AGEST smart” per dispositivi mobili è possibile consultare e visualizzare in tempo reale il dossier autorizzativo del soggetto abilitato al trasporto di rifiuti; le categorie di iscrizione e relativa validità; i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati; le pertinenti prescrizioni.

La digitalizzazione dei provvedimenti autorizzativi permette dunque alle imprese e agli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali di dimostrare la propria regolare iscrizione esibendo l’apposito attestato QR code, che è possibile generare accedendo alla propria area riservata AGEST.

Si rimanda al sito dell’Albo gestori e del Ministero per tutti i dettagli.

Dai link sopra indicati è possibile aprire i video tutorial che illustrano i passaggi per la Generazione del QR -CODE e dei Codici per l’App AGEST smart
Per i soggetti iscritti all’albo: tramite la propria area riservata, previa generazione dell’attestato QRcode, è possibile creare i codici di attivazione per l’utilizzo dell’app affinché gli addetti di un soggetto iscritto all’Albo, dopo aver installato l’applicazione per dispositivi mobili AGESTsmart, possano accedere e consultare i dati autorizzativi. Effettuato l’accesso, è possibile esibire direttamente dall’app il QRcode attestante l’iscrizione e consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata con la possibilità di visualizzare i dettagli di uno specifico veicolo.

(SN/am)




Impianti che contengono F-gas: chiarimenti sulle norme vigenti

Con riferimento alle norme entrate in vigore un anno fa, che prevedevano nuovi adempimenti dal 2025, si segnalano i chiarimenti ministeriali recentemente pervenuti in tema di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas: l’obbligo si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura. Tutti i dettagli sul portale F-gas.

Sul sito di Unioncamere sono riepilogate le scadenze di entrata in vigore dei diversi obblighi.

Le precedenti circolari dell’associazione in questa materia, a cui si rimanda, contenevano le informazioni sulla norma di riferimento, il Regolamento (UE) 2024/573 uscito all’inizio del 2024.

Circolare n.140 del 29/02/2024

Circolare n.502 del 03/10/2024

(SN/am)

 

 




Rentri: trasmissione mensile dei dati

Si ricorda a tutti coloro che si sono iscritti al Rentri nella prima finestra (impianti, trasportatori e produttori di rifiuti oltre i 50 addetti) oppure a coloro che si sono volontariamente iscritti in anticipo sulla loro scadenza, che bisogna trasmettere mensilmente al Rentri le registrazioni riportate sul registro di carico e scarico.

Nell’area di supporto del Rentri sono consultabili le risposte alle Faq in tema di “trasmissione dei dati”.

Concretamente, entro il 31/03/2025 gli operatori iscritti erano tenuti a trasmettere le registrazioni effettuate dal 13/02/2025 al 28/02/2025 compresi; entro il 30/04/2025, bisognerà trasmettere le registrazioni effettuate dal 01/03/2025 al 31/03/2025 compresi, e così via. Il sistema richiede all’utente di impostare la data dell’ultima registrazione annotata nel Registro cronologico di carico e scarico da trasmettere al Rentri. Il sistema di default propone come data quella dell’ultimo giorno del mese precedente.
L’annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al Rentri sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall’art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.

Sanzioni
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 a €2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1000,00 a €3000,00 per i rifiuti pericolosi.

(SN/am)




Pagamento Albo gestori: scadenza 30 aprile

Ricordiamo a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche quelle iscritte in categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio dei rifiuti, che la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è fissata al 30 aprile 2025.

Il versamento è necessario per ciascuna categoria e classe a cui l’impresa appartiene, ed è fondamentale per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo, evitando sospensioni. Sulla pagina dedicata dell’Albo sono riportati i costi della quota annuale di iscrizione.

Per il pagamento, le aziende devono accedere alla propria area riservata sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e scegliere la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili. Per garantire l’aggiornamento corretto e tempestivo della propria iscrizione, è indispensabile utilizzare esclusivamente le modalità di pagamento previste.

Il mancato versamento dei diritti entro il termine indicato comporterà la sospensione dell’iscrizione dell’impresa all’Albo, come stabilito dall’articolo 24, comma 7, del DM MATTM n° 120/2014. La sospensione sarà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale dell’Albo nella scheda della singola azienda.

(SN/am)
 




Incentivi a fondo perduto per impianti di energia rinnovabile, collegati a Comunità Energetiche: proroga al 30 novembre 2025

E’ arrivato il decreto che contiene la proroga al 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di incentivo legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La misura, parte integrante del PNRR, mira a sostenere lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili nei piccoli comuni, con l’obiettivo di raggiungere i target europei entro il 2026.

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nel proprio sito il DM n.59 del 28 febbraio 2025 che si allega. Si tratta di un’opportunità per imprese situate nei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti (che dovrebbero arrivare a 30.000 con un successivo Decreto).​

Ricordiamo che il Decreto CER del 2024 (allegato) prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili finanziato dal PNRR per impianti realizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Implicazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Con il nuovo decreto, il MASE ha ufficialmente posticipato il termine per la presentazione delle richieste di incentivo dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025. Questa decisione è stata presa in risposta al mancato raggiungimento del target M2C2-47 del PNRR, che prevede l’installazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità rinnovabile attraverso CER e autoconsumatori di gruppo nei comuni con meno di 5.000 abitanti entro il 30 giugno 2026. ​

Il MASE sta valutando l’estensione della platea dei beneficiari per includere anche i comuni con una popolazione fino a 30.000 abitanti, ampliando così le opportunità di accesso ai fondi PNRR per un numero maggiore di realtà locali. Questa modifica, se approvata, potrebbe rappresentare un significativo impulso allo sviluppo delle comunità energetiche nel paese. ​

Le comunità energetiche rappresentano una leva fondamentale per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e decentralizzato. Grazie a queste iniziative, è possibile promuovere l’autoconsumo, ridurre le emissioni di CO₂ e stimolare l’economia locale.

(SN/am)

 




Moduli fotovoltaici: gestione a fine vita, sistemi collettivi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul portale ministeriale la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati“.

Il riferimento legislativo è il Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n. 181 del 2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Dl 84/2024).

Le principali novità riguardano:

  • le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
  • una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.
  • la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali; per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Si segnala la pagina web del centro di coordinamento RAEE per tutti i 5 raggruppamenti. I pannelli si trova nel raggruppamento R4.

(SN/am)

 




Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)



Deflusso ecologico: adeguamento delle opere di presa

La Deliberazione della Giunta Regionale XII/3768 del 13 gennaio 2025 “Determinazioni in merito all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio idrico regionale” ha approvato l’iter istruttorio per consentire l’adeguamento delle opere di presa delle derivazioni esistenti al rilascio del Deflusso ecologico.

Si segnala la pagina regionale di riferimento: cliccare qui 

La Dgr, entrata in vigore il 1° marzo 2025, approva:

  • Allegato A, “Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico”, che costituiscono l’aggiornamento delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 6232/2007
  • Allegato B, “Aggiornamento della tabella 1 e integrazione della tabella 2 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 2950/2024”
  • Allegato C, “Aggiornamento del Bilancio idrico regionale”
Per tutti i dettagli si può consultare la pagina del sito provinciale (Lecco) dedicata al tema.

(SN/am)

 




ETS2: entro aprile 2025 scatta l’obbligo del monitoraggio dei gas consumati

ETS significa Emission Trading System ed è l’acronimo introdotto più di 20 anni fa (Direttiva 2003/87/CE) dall’Unione Europea per indicare il Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS); si tratta del principale strumento per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

 

Per approfondimenti su questo meccanismo e sui soggetti finora già obbligati, si può consultare il sito ministeriale dedicato a questo tema.

A partire dal 2025, il sistema riguarda una platea più estesa di soggetti, che dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio. Per questo ora si parla di ETS2 per indicare la seconda fase di questo percorso.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati (coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili ai fini della combustione, esempio gas metano) dovranno comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Si allega la guida pratica ETS2.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

Per favorire la comprensione di questo meccanismo e verificare quali sono i soggetti obbligati, si segnala il sito del ministero, che riporta sinteticamente e anche graficamente gli elementi essenziali di questa disciplina e del suo ambito di applicazione.

(SN/am)




ADR: recepito in Italia il provvedimento europeo in tema di trasporto su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 gennaio 2025 è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento comunitario, in vigore dal 13 febbraio 2025, modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di rendere gli allegati A e B dell’ADR, l’allegato del RID e i regolamenti allegati all’ADN applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione.

Il provvedimento allinea la normativa agli aggiornamenti degli accordi internazionali applicabili dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

(SN/am)