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Amianto: da gennaio 2026 novità per la tutela della salute

Da gennaio, la nuova disciplina rafforza il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando il campo di applicazione delle norme a tutte le attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto, compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Sono inoltre resi più stringenti gli obblighi in capo ai datori di lavoro nella fase preliminare ai lavori, con particolare riferimento all’individuazione della presenza di materiali contenenti amianto e alla valutazione del rischio.
Infatti, il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Dlgs 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”. Il provvedimento introduce una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al Dlgs 81/2008.
Le principali novità sono qui di seguito elencate:

  • Abbassamento del limite di esposizione da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³
  • Nuove metodologie di misurazione, con l’obbligo di utilizzo della microscopia elettronica a partire dal 2029
  • Obblighi più stringenti per i datori di lavoro, con priorità agli interventi di rimozione
  • Rafforzamento della formazione in materia di rischio amianto
  • Estensione del tempo di conservazione della documentazione a 40 anni
  • Obbligo di sorveglianza sanitaria anche in caso di rischio di esposizione a polvere di amianto e obbligo visita medica in caso di cessazione lavoro
Complessivamente, il decreto introduce misure più incisive, in materia di uso dei Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, di procedure di decontaminazione e modalità di gestione dei rifiuti, secondo il principio della riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile.
Sono inoltre aggiornate le regole sul monitoraggio dell’esposizione e sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l’adeguamento delle tecniche di misurazione delle fibre di amianto e una maggiore attenzione alla tracciabilità delle esposizioni nel tempo.
Infine ci sono novità in tema di aggiornamento della formazione obbligatoria per i lavoratori esposti, introduzione di un nuovo elenco delle patologie professionali correlate all’amianto e adeguamento del sistema sanzionatorio.

Si segnala il sito per la consultazione diretta del testo del decreto.

(SN/am)




CBAM: sistema a regime dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato pienamente in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, uno dei pilastri del Green Deal e della politica climatica dell’Unione. Dopo la fase transitoria, è raggiunta la fase operativa definitiva, con obblighi economici sugli importatori di prodotti ad alta intensità energetica: acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.

Il sito ministeriale di riferimento è questo: cliccare qui

L’importazione di merci CBAM nel territorio doganale dell’UE è possibile solo per gli importatori che hanno ottenuto lo STATUS DI DICHIARANTI AUTORIZZATI.

Si sottolineano due disposizioni che rilevano sugli adempimenti dichiarativi definiti dalla Commissione Europea:

  • Esenzione per soglia quantitativa alle importazioni di merci CBAM
Gli importatori – inclusi i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato – sono esentati dagli obblighi CBAM qualora la massa netta complessiva delle merci importate, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, non superi cumulativamente la soglia di 50 tonnellate in un determinato anno civile.
  • Deroga transitoria
È prevista una deroga transitoria (art.17) che consente all’importatore o al rappresentante doganale indiretto, che abbia presentato la richiesta di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026 di continuare temporaneamente a effettuare importazioni fino all’adozione della decisione da parte dell’Autorità Nazionale Competente.
Si ricorda che l’obiettivo del CBAM è evitare il fenomeno della delocalizzazione delle produzioni verso Paesi con standard ambientali meno stringenti, e garantire condizioni di concorrenza eque tra imprese europee e extra-UE, internalizzando il costo delle emissioni di CO₂ nei prodotti importati.

A completamento si segnala infine il sito di riferimento dell’Agenzia delle Dogane.

(SN/am)




RAEE: novità fra dicembre 2025 e gennaio 2026

A dicembre è stato approvato l’Accordo di Programma che definisce le modalità di gestione dei RAEE per gli operatori del commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che è in vigore dal 1° gennaio 2026. Il nuovo quadro introduce importanti novità, sia economiche sia operative, incentrate su tre pilastri strategici: efficienza operativa, capillarità territoriale e comunicazione ai cittadini; quest’ultima è in particolare riconosciuta come la leva principale per aumentare i volumi di rifiuti elettronici conferiti correttamente alla distribuzione. Le misure sono state condivise dalle principali associazioni di categoria della distribuzione, dei produttori di AEE e delle aziende della raccolta e dal CdC RAEE.

Tutte le novità su questo punto sono consultabili sul sito del Cdc Centro di Coordinamento Raee.

Inoltre si segnala che il 24 gennaio 2026 entra in vigore il D.lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 (attuazione della direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui Raee) che reca modifiche al D.Lgs. 49/2014. Contiene la nuova definizione di RAEE storici.
In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:
1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

Le informazioni complete si trovano sulla pagina dedicata di Ecocamere.

(SN/am)




RENTRI: completare la transizione digitale entro il 13 febbraio 2026

Manca meno di un mese allo switch che coinvolge tutte le imprese, piccole e grandi, produttori e impianti.
Restano ancora alcuni passaggi da fare per essere in grado di dematerializzare completamente la gestione dei rifiuti e garantirne la massima tracciabilità.

Le imprese obbligate del terzo scaglione devono completare l’iscrizione e usare gli strumenti della piattaforma Rentri, nel ruolo di operatori. Queste imprese, ma anche tutte le altre devono prepararsi al FIR digitale, anche detto xFIR.
L’attivazione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.

Segnalo qui di seguito le pagine principali del sito del Rentri, con le istruzioni da applicare per poter firmare digitalmente i formulari e per utilizzare eventualmente le funzioni su APP Rentri, per dispositivi mobili.

 
Segnalo che dall’ultima settimana di gennaio, riprende la formazione gratuita erogata da remoto a cura dall’albo gestori, con un fitto calendario, direttamente consultabile sul sito dell’albo.

Calendario – temi (prime sessioni)

  • Iscrizione produttori terzo scaglione: soggetti obbligati | Mer 28/01
  • Il FIR dopo il 13/02/2026 | Gio 29/01 – Mar 10/02
  • I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale | Lun 2/02 – Gio 12/02
  • Produttori di rifiuti – I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico digitale | Gio 5/02
Si ricorda che il materiale didattico disponibile sul sito del Rentri è liberamente consultabile e che in associazione potete eventualmente contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura Provincia di Lecco: scadenza 28 febbraio 2026 per i volumi scaricati nel 2025

Come ogni anno, alla fine del mese di febbraio 2026 scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi e i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
     
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si rimanda all’informativa contenuta alla voce “denuncia degli elementi” sulla pagina del sito internet Larioreti in cui è rintracciabile alla voce “Pagamenti e Fatture”.
https://www.larioreti.it/servizio-clienti/modulistica-e-reclami/

Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore.
https://www.larioreti.it/wp-content/uploads/2025/02/TARIFFA-01.01.2025-ATO.pdf
 
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Confapi, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione nella persona di Silvia Negri per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti o di regolarizzazione autorizzativa.
 
(SN/am)




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura. Provincia di Sondrio: scadenza 31 gennaio 2026 per i volumi 2025

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade alla fine di gennaio 2026 il termine per effettuare la “denuncia” dei volumi delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.
 
Premessa: chiunque abbia uno scarico in fognatura, di acque decadenti dai processi produttivi, dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, tra le quali questo adempimento (si invita a controllare quanto indicato in AUA Autorizzazione Unica Ambientale).
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile dalla pagina del sito internet della Secam, che riassume anche le informazioni per la regolarità autorizzativa degli scarichi.
 
https://www.secam.net/idrico/servizi-per-gli-utenti/scarichi-industriali/
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corpo idrico superficiale).
 
L’ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
 
(SN/am)



Sostenibilità: tre guide per le Pmi non obbligate al report

Le PMI europee hanno finalmente strumenti concreti per raccontare la propria sostenibilità in modo semplice, trasparente e credibile.

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato tre nuove guide operative – C2, C3 e C7 – per supportare le PMI nella redazione del reporting volontario di sostenibilità secondo lo standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs).
L’iniziativa risponde alle difficoltà emerse nella prima fase di test e consultazione del VSME, quando molte aziende avevano segnalato la necessità di esempi concreti e indicazioni tecnico-operative per affrontare le disclosure più complesse. Le nuove guide colmano proprio questo vuoto, offrendo un approccio pratico e modulare che accompagna le imprese, anche le più piccole, nella definizione e comunicazione delle proprie performance ESG.

La guida C2 è dedicata a pratiche, politiche e iniziative future e aiuta le aziende a descrivere in modo narrativo cosa fanno – e cosa intendono fare – per migliorare il proprio impatto ambientale e sociale. Comprende un elenco di esempi organizzati per temi di sostenibilità e diversi casi studio, per settori chiave come agroalimentare, edilizia e tecnologia. L’obiettivo è facilitare la rendicontazione narrativa, anche per chi non dispone di risorse o strutture complesse.

La guida C3 affronta invece uno degli aspetti più tecnici del reporting: gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (Scope 1 e 2) e i piani di transizione climatica. Oltre a spiegare come fissare target credibili e misurabili, il documento propone un percorso passo passo per costruire strategie climatiche solide, utili a comunicare la coerenza e la serietà degli impegni assunti dalle imprese.

La guida C7 si concentra sulla gestione dei gravi incidenti relativi ai diritti umani lungo la catena del valore. Attraverso esempi realistici, illustra come identificare e rendicontare eventi negativi – come reclami, azioni legali o violazioni confermate – e come descrivere in modo trasparente le misure correttive intraprese. L’obiettivo è trasformare le criticità in occasioni di apprendimento e miglioramento continuo.

Infine, leggendo il Rapporto sull’accettazione del mercato del VSME, pubblicato da EFRAG, emerge che la rendicontazione volontaria sta diventando un linguaggio comune tra PMI, banche, clienti e partner di filiera: è un segnale che conferma come la sostenibilità, anche per le imprese più piccole, non sia più solo un obbligo morale, ma un fattore strategico di competitività e fiducia nel mercato.

(SN/am)




Formazione RENTRI con Unioncamere: lunedì 19 gennaio 2026 webinar gratuito

A circa un mese dall’entrata completa a regime del RENTRI, si segnala una nuova possibilità di formazione per imprese ed enti che si preparano a completare la transizione digitale al Rentri.
E’ organizzata dal sistema camerale della Lombardia, con il supporto di Ecocerved.
La partecipazione è completamente gratuita.
Il webinar illustra le modalità di funzionamento e di iscrizione al nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti e le esenzioni dall’obbligo recentemente introdotte per i liberi professionisti e per determinate attività economiche.
Inoltre, con il passaggio alla fase di completa operatività del RENTRI, dal 13 febbraio 2026 il formulario identificativo del rifiuto (FIR), lo specifico documento che deve accompagnare i rifiuti in fase di trasporto, diventa digitale. Il webinar fornirà le risposte alle domande più frequentemente poste su questo tema:
– Quali sono i soggetti che dovranno utilizzare il FIR digitale?
– Per quali tipologie di rifiuti dovrà essere utilizzato?
– Come si vidimerà il FIR? Come si firmerà il FIR digitale? Chi lo dovrà firmare?
– Sarà necessario stamparlo?
– Come si trasmetteranno al RENTRI i FIR relativi ai rifiuti pericolosi?
– Entro quali termini i FIR dovranno essere trasmessi al RENTRI.
 
Lunedì 19 gennaio 2026 ore 9.30 RENTRI
Il webinar è disponibile previa registrazione e durerà 3 ore.
Per maggiori informazioni, consultare la locandina e la pagina camerale.

Per registrarsi agli eventi, utilizzare il link

In associazione, Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità.

(SN/am)




Salute e sicurezza sul lavoro: novità per il nuovo anno

“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” è il titolo della legge di conversione, con modificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2025, n. 198, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159.
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si può consultare il testo completo: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/convertito-legge-il-decreto-salute-e-sicurezza-sul-lavoro

Qui di seguito in breve, i punti più rilevanti:

·      Premialità alle imprese virtuose. Autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote 

·      Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto. Prevede che, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato

·      Istituzione del badge di cantiere. Obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento 

·      Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.

·      Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

·      Interventi in materia di prevenzione e di formazione

·      Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione. Prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato (avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali), 90 giorni dalla data odierna vengano individuati al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

·      Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

·      Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.

·      Tracciamento dei mancati infortuni. Prevede che il Dicastero (d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali) adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

·      Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Apporta diverse modifiche al D.lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

(SN/am)
 




Fasce contributive degli imballaggi in plastica: aggiornamento liste dal 1° gennaio 2026

Si segnala che sono intervenuti alcuni aggiornamenti nelle liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Infatti, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da aziende e associazioni, le precisazioni relative agli imballaggi in PVC e a quelli contenenti carbon black sono state oggetto di ulteriori approfondimenti e di una conseguente riformulazione.

Le liste revisionate sono disponibili sul sito Conai, nell’apposita sezione.

Per facilitare la consultazione e permettere di individuare rapidamente le modifiche rispetto alla versione precedente, le tipologie di imballaggi che hanno cambiato fascia nonché le integrazioni di alcune voci e le nuove precisazioni presenti nella prima pagina del documento, sono evidenziate in giallo.

(SN/am)