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Rifiuti transfrontalieri Diwass: novità da maggio 2026

DIWASS significa Digital Waste Shipment System, sistema digitale di gestione dei rifiuti.

Come annunciato in una precedente circolare di febbraio, DIWASS deve svolgere due funzioni principali:

  • un sistema centrale al quale le autorità competenti e le parti interessate coinvolte nelle spedizioni di rifiuti possono accedere e utilizzare direttamente tramite un sito web;
  • un hub centrale che consente lo scambio di informazioni e documenti tra il sistema centrale e i sistemi locali gestiti da determinate autorità competenti, nonché software aziendali o software offerti da fornitori di software commerciali. 
Dal 21 maggio 2026, il sistema DIWASS viene utilizzato dalle autorità competenti e dagli operatori economici dell’UE per la presentazione e la gestione dei documenti di notifica relativi alle spedizioni di rifiuti in cui uno Stato membro dell’UE è coinvolto come paese di spedizione, destinazione o transito.

Il DIWASS viene utilizzato anche per generare documenti di movimento in base a notifiche che abbiano ottenuto il consenso di tutte le autorità competenti. Per lo scambio dei documenti dell’allegato VII è stato deciso che, nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026, i documenti dell’Allegato VII devono essere gestiti con le stesse modalità finora adottate (ovvero, prevalentemente in formato cartaceo). 
Sul sito della commissione Europea si possono trovare molti dettagli, in italiano.

(SN/am)




Tutela dell’ambiente: i nuovi reati penali e 231

Dal 2 giugno è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla tutela penale dell’ambiente, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.

In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti.

La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari.

Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l’altro, le circostanze aggravanti e attenuanti, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all’art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega.

In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di sanzioni effettivedissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.

Si chiedeva inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

In tale prospettiva, l’art. 3 del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale, ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), nonché la nozione di abusività per i reati ambientali (art. 452-quinquiesdecies c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti (art. 452-quaterdecies c.p.).

In particolare, il nuovo reato punisce l’abusiva immissione sul mercato o l’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Peraltro viene prevista l’applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) nonché la confisca c.d. allargata (art. 240-bis c.p.).

L’art. 4 del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono.

L’art. 5 disciplina invece i reati contravvenzionali relativi alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

Rilevanti sono le modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche così come prevista dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.

Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Nel citato art. 25-undecies viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di commercio di prodotti inquinanti.

Per la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.

Con il nuovo comma 1-ter, si prevede con riguardo ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4 DLgs. 81/2026) e di “proda1uzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5 del DLgs. 81/2026) l’applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Infine, il nuovo comma 1-quater prevede un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni: per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (art. 452-bis commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale (art. 452-quater comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall’art. 452-sexiesdecies comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

(MF/ms)




Raee: dal 4 giugno novità nelle richieste di ritiro al Cdc

Si segnala a coloro che richiedono il ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (dette RAEE) al Centro di Coordinamento (Cdc), che dal 4 giugno 2026 disporranno di procedure più aggiornate al Rentri, come si legge sulla pagina del portale cdcraee.

Durante l’inserimento di ogni nuova Richiesta di Ritiro (RdR) di RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario compilare alcuni nuovi campi, con informazioni relative a: applicabilità Adr, classi di pericolo applicabili per il trasporto di codici EER pericolosi; autorizzazione al trasportatore per l’apertura del xFIR e per la modalità di gestione cartacea o digitale; eventuale intermediario.

(SN/am)




Sottoprodotti: il 12 giugno 2026 un webinar camerale sulla gestione circolare dei rifiuti

In collaborazione con Ecocerved, Unioncamere promuove formazione gratuita per il personale delle PMI in tema di economia circolare, con l’obiettivo di supportarle nella comprensione degli obblighi normativi e delle opportunità legate alla gestione sostenibile dei rifiuti.

Il webinar a tema sottoprodotti è fissato per venerdì 12 giugno 2026 dalle 09.30 alle ore 12:00.

Obiettivi del corso: fornire un quadro normativo chiaro su sottoprodotti e la loro distinzione dal rifiuto, con focus su condizioni legali, gestione documentale e vantaggi economici per l’azienda nell’economia circolare.

Programma: inquadramento normativo e definizioni, differenza tra rifiuto e sottoprodotto, le 4 condizioni legali, End of Waste: distinzione tra la cessazione della qualifica di rifiuto e il regime del sottoprodotto. Casi pratici, vantaggi economici e strategici, riduzione dei costi e sostenibilità.

Per ulteriori informazioni ed iscriversi all’evento, consultare il sito di Unioncamere 

(SN/am)




Sistemi di gestione ambientale ISO 14001:2026. Pubblicata ad aprile 2026 la nuova edizione della norma internazionale

In data 15 aprile 2026 è stata pubblicata la nuova edizione della norma, la ISO 14001:2026, che è destinata a segnare un’evoluzione significativa nell’approccio delle organizzazioni alla sostenibilità.
L’aggiornamento della norma ISO 14001 rafforza il ruolo dei sistemi di gestione ambientale nelle organizzazione, introducendo elementi integrativi su cambiamento climatico, ciclo di vita e valutazione di rischi e opportunità, confermandola come strumento chiave per la governance e la rendicontazione aziendale. L’aggiornamento conferma il ruolo strategico della gestione ambientale nei modelli di business.
L’edizione aggiornata introduce un maggiore allineamento con priorità ambientali chiave come l’efficienza nell’uso delle risorse. Riflette anche le crescenti aspettative, con maggiore enfasi sulla leadership, la governance e un approccio più integrato alla gestione degli impatti tra le operazioni e le catene del valore.
Viene consolidato l’approccio basato sul rischio e sulle opportunità, con l’obiettivo di migliorare la resilienza organizzativa e la capacità di adattamento a scenari in continua evoluzione. Assume maggiore rilievo la valutazione degli impatti lungo il ciclo di vita, la trasparenza verso le parti interessate e la misurazione delle performance ambientali.
Con questa revisione, ISO conferma la centralità della gestione ambientale come leva competitiva e strumento essenziale per accompagnare la transizione ecologica delle imprese, chiamate oggi più che mai a coniugare crescita economica e responsabilità ambientale.
L’associazione ha programmato un corso a giugno per conoscere le novità: potete consultare il sito di Confapi con il catalogo dei corsi e provvedere fin da ora all’iscrizione. Per ogni informazione, potete chiedere a Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

 

(SN/am)
 




Reach e microplastiche: webinar di approfondimento martedì 26 maggio 2026

Si segnala questa iniziativa camerale a supporto delle imprese che utilizzando materie prime plastiche rientrano nei nuovi obblighi del Reach.

Martedì 26 maggio 2026 ore 9.30 – 12.30 webinar Microplastiche: l’evoluzione normativa e l’impatto per i settori produttivi

Tutti i dettagli del programma e le modalità di registrazione sono sul sito della Camera di Commercio Como-Lecco e nella locandina allegata.

Si segnala che per un supporto negli adempimenti potete contattare in associazione Silvia Negri, 0341282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Rentri: formazione con l’albo gestori ambientali giugno – luglio 2026

Prosegue il programma di formazione rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente nel portale RENTRI e organizzata dall’Albo nazionale gestori ambientali.
Il programma formativo è articolato in diversi webinar, con l’obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti diventati obbligatori dal 13/02/2026.

I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Martedì 09 giugno 2026, ore 10:30
Mercoledì 17 giugno 2026, ore 10:30
Martedì 23 giugno 2026, ore 10:30
Mercoledì 08 luglio 2026, ore 10:30
Mercoledì 22 luglio 2026, ore 10:30
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita. I webinar hanno una durata di circa 90 minuti ciascuno e non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.
Il link per la registrazione sarà disponibile 48 ore prima della data di ciascun evento.

Programma dei webinar con l’Albo gestori, questo il link con il calendario.

In associazione, Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Rifiuti: presentazione MUD entro il 3 luglio 2026

Riprendendo le precedenti circolari sullo stesso tema, si ricorda che la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) deve avvenire entro il 3 luglio 2026 (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994) ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm che approva il modello per quest’anno.

Si ricorda che tutte le informazioni si trovano rispettivamente su:

Mud Semplificato

Mud Telematico

Sul tema si allegano le indicazioni per il MUD semplificato e per quello ordinario, oltre alle condizioni del servizio con Confapi.

(SN/am)




Seminario tecnico: “Rischio legionella: il batterio da evitare”

Confapi Lecco Sondrio ha organizzato, in collaborazione con ATS Brianza e l’Ordine degli Ingegneri, un seminario tecnico dal titolo “Rischio legionella: il batterio da evitare” con credito formativi per la sicurezza, sul rischio legionella, un tema non sempre tenuto nella dovuta considerazione a livello di valutazione dei rischi.
Le legionelle sono batteri che possono essere presenti e diffondersi nelle acque, costituendo un rischio per la salute umana.

 

Il seminario si svolgerà lunedì 18 maggio 2026, ore 14.30 in sede Confapi Lecco Sondrio, via Pergola 73 Lecco e sarà tenuto dalla dott.ssa Serena Fortunato, tecnico della prevenzione di Ats Brianza
Si allega locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI 

Il programma ruota intorno a questi temi:

  • Cosa è la legionella, dove si trova e come si diffonde, conseguenze per la salute umana.
  • Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro: reparti produttivi, locali tecnici, uffici e servizi igienici.
  • Misure di prevenzione per evitare diffusione e contagio.
Link sito Ats Brianza sul questo tema

 

Link sito Ats Montagna sul tema.

Sono particolarmente invitati a partecipare tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza nelle imprese. Previa registrazione e partecipazione in presenza, le figure: Datore di Lavoro, DL-RSPP, RSPP e ASPP, Dirigenti e Preposti, RLS e docenti formatori possono ottenere un attestato valido per 2 crediti formativi. Per ottenere l’attestato si raccomanda di comunicare con precisione i propri dati e di partecipare in presenza, con firma sia all’ingresso che alla fine.

 




Regolamento europeo EUDR sulla deforestazione: obblighi semplificati e posticipati al 30 dicembre 2026

Con il Regolamento (UE) 2025/2650, l’Unione Europea ha riscritto il discusso EUDR (European Union Deforestation Regulation), che vietava l’immissione sul mercato di prodotti legati alla deforestazione. L’obiettivo era snellire gli obblighi per le imprese, mantenendo intatti i principi di sostenibilità e tracciabilità.
Nasce la figura dell’operatore a valle, assimilata al commerciante, che non dovrà più presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza. Per i micro e piccoli operatori primari — come agricoltori o produttori locali in Paesi a basso rischio — arriva una “dichiarazione semplificata una tantum”, con la possibilità di sostituire la geolocalizzazione con un semplice indirizzo postale.
La Commissione riconosce che la precedente versione del Regolamento aveva creato un carico amministrativo eccessivo, scoraggiando la competitività europea. Da qui la scelta di ridurre gli adempimenti digitali, posticipare di 12 mesi l’entrata in vigore e introdurre nuovi strumenti di cooperazione informatica tra Stati membri e dogane. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità e controllo per i prodotti “a rischio deforestazione” — come soia, caffè, cacao, legno o palma da olio — ma con un approccio più proporzionato e pragmatico. Le sanzioni potranno arrivare fino al 4% del fatturato annuo per chi viola le regole.
Il 17 dicembre 2025, il parlamento europeo ha approvato in via definitiva la modifica e il rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione: i grandi operatori e commercianti dovranno applicare il regolamento a partire dal 30 dicembre 2026, mentre i piccoli operatori – persone fisiche e imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo relativo ai prodotti interessati inferiore a 10 milioni di euro – dal 30 giugno 2027.
Il rinvio mira a garantire una transizione graduale e a consentire il miglioramento del sistema informatico utilizzato per presentare le dichiarazioni elettroniche sul dovere di diligenza. I micro e piccoli operatori primari dovranno presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum.
Inoltre, la responsabilità della presentazione delle dichiarazioni sul dovere di diligenza (che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste) ricadrà esclusivamente sull’impresa che immette per prima il prodotto sul mercato dell’UE, e non sugli operatori o commercianti che lo commercializzano successivamente.
In data 4 maggio 2026, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla semplificazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) rivisto, insieme a un pacchetto di ulteriori misure volte a garantirne un’attuazione efficace, a seguito dell’accordo raggiunto lo scorso dicembre.
Le misure adottate mirano a fornire maggiore chiarezza agli operatori economici, agli Stati membri, ai Paesi terzi e agli altri stakeholder, assicurando al contempo stabilità giuridica e prevedibilità. Con questo pacchetto, la Commissione dà seguito all’impegno assunto nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio di procedere a una revisione di semplificazione del regolamento e di favorirne una corretta applicazione entro la fine dell’anno. In particolare, il pacchetto comprende: una relazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio; una versione aggiornata delle linee guida e delle FAQ; un progetto di atto delegato relativo all’ambito di applicazione dei prodotti; un aggiornamento dell’atto di esecuzione sul sistema informativo.
I documenti citati sono rintracciabili sul sito della commissione Europea.   https://environment.ec.europa.eu/publications_en
La Commissione sta inoltre collaborando con gli Stati membri per integrare nel sistema informativo i dati già disponibili nelle banche dati nazionali, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori.
Per quanto riguarda le tempistiche, la Commissione conferma l’obiettivo di assicurare la piena operatività del regolamento entro il 30 dicembre 2026.
Per informazioni di maggiore dettaglio, si allegano le slides del webinar camerale gratuito che si è svolto recentemente.

(SN/am)