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Egitto: webinar di presentazione del mercato lunedì 2 ottobre ore 11

Confapi organizza per lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 11, il webinar di presentazione degli incentivi che il governo egiziano e in particolare  l’Agenzia di Sviluppo delle micro, medie e grandi imprese egiziane ( MSMEDA ) e il Centro egiziano per l’ammodernamento dell’industria (IMC), hanno messo in atto con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi.

Durante l’incontro saranno illustrati gli strumenti attualmente disponibili in diverse zone economiche, in particolare nei settori dell’industria automobilistica, dell’energia, dei macchinari, degli elettrodomestici, dell’ICT, del tessile e del cuoio.
La lingua dei lavori sarà l’inglese.

 

Duration Topics and speakers
4-5 minutes Introduction- Confapi
15 Minutes
Presentation by the Egyptian Micro, Small and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA)’s
Speakers:
  • Ms. Amira Kader – Head of International Cooperation – MSMEDA
  • Ms. Ghada Nour- Head of Marketing Department – MSMEDA
15 Minutes
Presentation by the Egyptian Industry Modernization Center (IMC).
Speakers:
  • Mr. Hazem Sabry – Head of Strategies and Institutional Sustainability – IMC
15 Minutes Presentation by CONFAPI  
30-40 minutes Q&A session
5 Minutes Wrap-up and closing remarks

Questo il link per partecipare: https://us06web.zoom.us/j/99406644737?pwd=Y0t4YjVUb2dSWWJJVUw4NmtHQ2pLQT09

Meeting ID: 994 0664 4737
Passcode: 860164

(MP/am)




Modello Ot23: presentazione video delle novità per le imprese

Come si anticipava con la circolare API n.438 del 31/08/2023 è disponibile il modello OT23 del 2023, con scadenza febbraio 2024.

 

Il modello e le istruzioni sono disponibili sul sito Inail e consultabili anche in allegato alla presente circolare.

Il breve video (per vederlo CLICCARE QUI) presenta brevemente le misure più interessanti di questo modello, da mettere in campo entro la fine dell’anno per ottenere lo sconto sul premio INAIL. Sulla base della dimensione aziendale si può ottenere uno sconto compreso fra 500 e 5000 euro, motivo per il quale si incoraggiano le imprese che non lo abbiano mai preso in considerazione ad utilizzarlo. Api Può fornire consulenza a riguardo.
Si allega la presentazione ppt che viene mostrata nel video.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo gratuito, ma può anche:

  1. aiutarvi nella preparazione dei documenti (contributo da preventivare)
  2. caricare la documentazione probante che l’azienda prepara in autonomia (gratuito)
Nel caso desideriate avvalervi e quantificare questo servizio potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it
 
(SN/am)



Calamità naturali e documenti distrutti: cosa fare

L’accidentale distruzione di beni e di documenti contabili, dovuta al verificarsi di calamità naturali, è un avvenimento significativo che necessita di un’accurata gestione, al fine di non incorrere in gravose conseguenze.
L’avvicendarsi sempre più frequente di episodi calamitosi all’interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione per rispolverare le procedure da rispettare da tutti coloro che hanno subito la perdita di documenti contabili e di beni. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.
La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di importanti conseguenze, ovverosia:
  • la prima, è che l’Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così la cessione di merce in evasione di imposta;
  • la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest’ultimo dall’onere della prova poiché, a norma dell’articolo 39, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/73, l’accertamento induttivo è sempre possibile anche “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
Con particolare riferimento alla perdita di beni, la possibile applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non rivenuti siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, pone a carico del contribuente accertato l’onere di provare che, in verità, i beni non rinvenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore.
Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i corretti adempimenti fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.
L’articolo 1, D.P.R. 441/1997, è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un’intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere ritenuti ceduti a terzi. In assenza di relativa fatturazione, l’Amministrazione finanziaria ha nel proprio “arco” la freccia della presunzione legale relativa insita nella norma, con totale inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.
Soccorre allo scopo il successivo comma 2 che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure risultano distrutti o sono andati perduti. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall’articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, a mente del quale “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.
In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:
  • attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
  • da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti indicato in contabilità e la data certa.
Stando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E/2006, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, ma deve essere esibita, se richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la distruzione involontaria di documenti contabili a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
  • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
  • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
  • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
  • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.
Infine, occorre evidenziare come sia importante che il contribuente sia consapevole di dover eseguire determinate e specifiche procedure per certificare la distruzione accidentale dei beni e documenti contabili, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte ivi richiamate.

(MF/am)




In partenza la certificazione delle attività R&S

Con un comunicato stampa pubblicato il 19 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato la firma del DPCM che regola il funzionamento della procedura di certificazione delle attività R&S ex art. 23 commi 2–5 del DL 73/2022.
L’art. 23 comma 2 del DL 73/2022 ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare), ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019).
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 commi 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.
A tal fine, doveva essere emanato un apposito DPCM, teoricamente entro 30 giorni dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022).
L’emanazione del DPCM è quindi attesa da parecchio tempo dagli operatori, posto che l’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di applicare i crediti R&S in condizioni di certezza operativa.

La certificazione, infatti, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione, dovranno essere dichiarati nulli.
In base alla bozza del DPCM in circolazione, il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta.
Per l’effettiva operatività della certificazione occorrerà, in ogni caso, attendere un decreto direttoriale del MIMIT, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DPCM, che dovrà definire alcuni aspetti procedurali.
Con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione, viene prevista l’istituzione di un apposito albo, tenuto presso il MIMIT, al quale potranno iscriversi le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Il decreto direttoriale del MIMIT dovrà stabilire le modalità e i termini per la richiesta di iscrizione, nonché le regole per la gestione di tale albo.
Il DPCM definisce, inoltre, il contenuto della certificazione, la quale dovrà riportare informazioni sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di realizzazione, oltre alle motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità ai crediti R&S.

Con riferimento agli aspetti procedurali, stando alla bozza del DPCM, è previsto che l’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione in relazione agli investimenti ammissibili ai crediti R&S ne faccia richiesta al MIMIT, utilizzando l’apposito modello e secondo le modalità di invio che saranno definiti con successivo DM. In particolare, l’impresa dovrà indicare il soggetto incaricato dell’attività di certificazione e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La richiesta potrà essere inoltrata solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti R&S non siano già state constatate con un processo verbale o con un atto impositivo.
La certificazione dovrà poi essere inviata al MIMIT dal soggetto certificatore, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa, secondo le modalità informatiche che saranno definite con il successivo decreto direttoriale.

Linee guida dal MIMIT entro fine anno
La certificazione dovrà essere predisposta dal soggetto certificatore sulla base dei criteri e delle regole previsti negli artt. da 2 a 5 del DM 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le Linee guida che dovrebbero essere elaborate e pubblicate dal MIMIT entro il prossimo 31 dicembre. Sempre al MIMIT spetterà il compito di vigilare e verificare la correttezza delle certificazioni rilasciate.
 
(MF/am)




Evento Api con Luca Perri articoli pubblicati

Gli articoli pubblicati dopo l’evento organizzato da Api con il divulgatore scientifico Luca Perri. 



Presentazione “Officina Cinema 2023”: articoli pubblicati

Giovedì 14 settembre 2023, in Api si è tenuta la presentazione della seconda edizione di “Officina cinema 2023”.

Gli articoli pubblicati: 

La Provincia, pagine cronaca in allegato: Rapporto tra giovani e lavoro Il tema della rassegna di Api  

Lecconotizie: Torna ‘Officina Cinema’, la rassegna del Gruppo Giovani Imprenditori Api
 
Prima Lecco: Officina Cinema: al via la seconda edizione
 
Unica TV: Officina cinema 2023 riflette su giovani e lavoro
 




“Cosa cerchiamo? Menti aperte”

La Provincia, inserto “Faber”, del 14 settembre 2023, parla Riccardo Borgonovo della nostra associata Novastilmec.




“Parola d’ordine ottimizzare”

La Provincia del 14 settembre 2023, inserto “Faber”, due pagine dedicate alla nostra associata Dispotech.




Valute estere luglio 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2023 come segue:
  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,2931
Peso Argentino 293,78
Dollaro Australiano 1,6423
Real Brasiliano 5,3099
Dollaro Canadese 1,4618
Corona Ceca 23,8924
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9482
Corona Danese 7,4508
Yen Giapponese 155,9371
Rupia Indiana 90,8395
Corona Norvegese 11,3474
Dollaro Neozelandese 1,7758
Zloty Polacco 4,4431
Sterlina Gran Bretagna 0,85856
Nuovo Leu Rumeno 4,9411
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1058
Rand (Sud Africa) 20,1074
Corona Svedese 11,6343
Franco Svizzero 0,9663
Dinaro Tunisino 3,3875
Hryvnia Ucraina 40,4391
Forint Ungherese 379,0352
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Applicazione Reverse Charge: chiarimenti

In deroga all’ordinario meccanismo IVA in base al quale debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.

Pertanto, in applicazione del reverse charge il prestatore di servizi emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta.

Dunque, in alcuni casi specifici il meccanismo in parola si applica anche negli scambi che avvengono tra operatori nazionali. Ciò ad esempio avviene nel settore dell’edilizia.

In particolare, nel settore edile, la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:

  • la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
  • la lett. a-ter) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
In tali ultime ipotesi, lett. a-ter), comma 6, dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica rispetto a qualsiasi forma contrattuale avente ad oggetto le prestazioni citate B2B e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un contratto di subappalto (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015).

Detto ciò rispetto ad alcune operazioni potrebbero esserci dei dubbi circa l’applicabilità del reverse charge. Si pensi ad esempio alle prestazioni di rifacimento del tetto con rimozione dell’amianto.

Per la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, per circoscrivere le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione“) della Tabella ATECO 2007. Non dovrebbe rientrare nella nozione di “demolizione” di cui al codice ATECO l’attività di rimozione di parti dell’edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.

Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • intonacatura e stuccatura – codice 43.31.00;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – codice 43.32.01;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del “reverse charge”, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) – codice 43.32.02;
  • rivestimento di pavimenti e di muri – codice 43.33.00;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri – codice 43.34.00;
  • attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) – codice 43.39.01;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n. c.a. – codice 43.39.09.
Secondo la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E  devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 43.12), in quanto non riferibili alla fase del completamento dell’edificio, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come “completamento di edifici” rientrano nell’ambito di applicazione del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato

Quindi, sono ricompresi nella disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter). Per cui, ad esempio, si applica il “reverse charge” alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente. La circolare n. 14/E/2015 ha specificato che sono ricomprese tra i servizi di completamento relativi ad edifici le “prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio”.

In tali casi si applica il reverse charge.

Riepiloghiamo di seguito le prestazioni soggette alla disciplina in esame, sulla base della descrizione fornita dalla Tabella ATECO 2007 e dalle relative note esplicative.
 

Servizi di pulizia relativi ad edifici
 
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici)
Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali
Pulizia generale (non specializzata) di condomìni
81.22.02 Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni)
Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi)
Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici
Servizi di demolizione relativi ad edifici
 
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture
Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici
 
43.21.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile
Cablaggio e connessioni elettriche
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici
43.21.02 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici
Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche
Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto
Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio
43.22.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici
43.22.02 Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore
43.22.03 Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati)
43.29.01 Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici
43.29.09 Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici
Installazione di parafulmini in edifici
Installazione di sistemi di aspirazione in edifici
Installazione di impianti pubblicitari in edifici
Installazione di cancelli automatici in edifici
Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici
Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici
Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
No l’installazione di macchine apparecchiature industriali
No i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione
No l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc.
Servizi di completamento relativi ad edifici
 
43.31.00 Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura
43.32.01 Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali21
Installazione di cucine su misura, scale
Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili)
43.33.00 Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati
Applicazione di stucchi ornamentali
Trattamento di pavimenti (levigatura, rasatura, lucidatura)
Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc.
43.34.00 Tinteggiatura interna ed esterna di edifici
Verniciatura di strutture di genio civile
Verniciatura di infissi già installati
Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc.
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Installazione di caminetti
Costruzione di sottofondi per pavimenti
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
No la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
No la consulenza e design per decorazione di interni
La realizzazione di coperture non rientra nell’applicazione del reverse charge in quanto ascrivibile alla categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”. 

Va, tuttavia, applicata la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Quindi il meccanismo del reverse charge potrebbe trovare applicazione qualora le prestazioni siano eseguite nell’ambito di un contratto di subappalto. Stessa cosa dicasi per la rimozione dell’amianto.

Dunque, per la rimozione, con contratto di subappalto, la ditta che segue la prestazione emette fattura in reverse charge ex art 17, comma 6, lett. a.

Tuttavia, mancano chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
(MF/ms)