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Approvato il modello 770/2025

Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 75896 del 24 febbraio è stato approvato il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, assieme alle istruzioni per la compilazione.
Si ricorda che tale modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).
Il modello 770 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025 ed esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline) oppure tramite:
  • intermediari abilitati, come i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro;
  • altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • società appartenenti al gruppo.
Con riferimento agli intermediari abilitati, essi sono obbligati a trasmettere sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”). Come specificato nelle istruzioni, nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo” (se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi di cui il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Inoltre, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”).
La novità principale è sicuramente rappresentata dall’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”). L’indennità, da rapportare al periodo di lavoro, è prevista in favore dei soli lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti di natura reddituale e familiare. Il lavoratore interessato poteva richiederla al proprio datore di lavoro, che doveva erogarla in occasione della tredicesima mensilità, oppure può beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).
In caso di fruizione con la tredicesima mensilità, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga ed utilizzando i codici tributo “1703” per il modello F24 o “174E” per il modello F24EP (ris. Agenzia delle Entrate n. 54/2024).
Proprio il credito maturato per effetto dell’indennità corrisposta al dipendente con la tredicesima mensilità dovrà essere riportato nel modello 770/2025, esattamente nel rigo SX1 colonna 7. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU trasmesse.
Confermata invece la casella 6 del rigo SX1, dove indicare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, previsto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 dall’art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
Alcune novità interessano poi anche i quadri ST (relativo alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive prelevate e relativi versamenti) e SV (che riguarda le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti), all’interno dei quali sono state rimodulate le note.
Più in particolare, nel quadro ST, prima sezione, entra da quest’anno anche l’imposta sostitutiva del 15% operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dall’art. 7 del DL 73/2024. Tale imposta, si ricorda, è applicata a tutti i compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 264/2024).
In ultimo, si evidenzia che la semplificazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 1/2024, e attuata con il provv. Agenzia delle Entrate n. 25978/2025, non riguarda il modello 770/2025; quest’ultimo dovrà pertanto essere trasmesso dai sostituti d’imposta con massimo 5 dipendenti che decidono quest’anno di comunicare i dati aggiuntivi, unitamente al modello F24, utilizzando il nuovo “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”. Le modalità semplificate si applicano infatti a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

(MF/ms)




Bollo e tassa sui libri sociali dovuti anche per i registri informatici

Il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
In questo senso si esprime la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42, pubblicata il 20 febbraio.
Nel caso specifico, una cooperativa chiedeva se i sopra citati tributi restassero comunque dovuti in caso di tenuta con sistemi informatici, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., dei libri sociali e i relativi criteri di quantificazione sulla base del numero di pagine.
Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 comma 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72).
Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello n. 346/2021, la quale ha messo in evidenza le diverse modalità di determinazione e di versamento del bollo a seconda di come il libro o il registro sia tenuto.
Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.
Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014; il versamento è eseguito con modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. n. 36/2006 (§ 2) relativo al previgente DM 23 gennaio 2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17 giugno 2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c.
Rispetto alla nozione di registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Così, rispetto al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre, per il libro giornale, il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (ris. n. 161/2007).
Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine “registrazione” dev’essere riferito alla “riga” (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR n. 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l’imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.
Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe.
Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF – PDF/A permette tale visualizzazione).
La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali la tassa è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Ribadendo quanto già indicato con riguardo all’imposta di bollo, viene precisato che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
 
(MF/ms)



Fissato il termine per stipulare le polizze catastrofali: 31 marzo 2025

Resta poco più di un mese alle imprese interessate per stipulare le polizze per i danni causati da calamità naturali.
Il testo del Ddl. di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, divenuto definitivo con il voto di fiducia incassato il 19 febbraio alla Camera, conferma il termine del 31 marzo 2025 (senza ulteriori rinvii) fissato dallo stesso decreto. Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha introdotto l’obbligo.
Questa dilazione si è resa necessaria perché manca il decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica. Inoltre, lo schema di decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.

La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

  • riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
  • coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese agricole sono escluse dall’obbligo
Merita da ultimo segnalare che anche la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che (nuovo comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023) “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).
 
(MF/ms)




“Made in Lecco” rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la presentazione del progetto della Rete Ufficio Estero. 




“La piccola impresa che vorrei”: in corso le visite in azienda poi fase finale del concorso

Si avvia verso la fase cruciale la seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei”, il concorso dedicato alle scuole superiori di secondo grado e ai CFP della Provincia di Lecco che quest’anno vede la partecipazione di 23 classi per un totale di 430 studenti e 22 imprenditori che fanno da tutor.
Nella prima parte dell’anno scolastico gli imprenditori si sono presentati nelle classi dei ragazzi raccontando la loro storia professionale, personale e aziendale. Le classi entro il 31 gennaio scorso hanno dovuto comunicare a Confapi il titolo del progetto a cui stanno lavorando, ora si stanno svolgendo le visite in azienda e per l’11 aprile i progetti dovranno essere consegnati all’associazione.

Tra le aziende coinvolte per il secondo anno consecutivo troviamo IMSA Srl di Lecco, quest’anno a fianco della classe 3° dell’Istituto Maria Ausiliatrice: “Ci siamo incontrati con i ragazzi a dicembre e abbiamo presentato i servizi che offriamo e il nostro flusso di lavoro quotidiano – spiega Adriana Cutuli, marketing manager di IMSA Srl -, con piacere abbiamo approfondito le loro aspirazioni per il futuro, oltre ai sogni e i progetti che vorrebbero realizzare una volta terminato il percorso scolastico. Al momento stanno lavorando al progetto da presentare al  concorso e ci auguriamo possa essere per loro un’esperienza costruttiva, in quanto riteniamo la proposta di Confapi molto valida per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese”.

Martedì 13 maggio 2025 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco si terrà la finale del concorso in cui verranno decretati i vincitori.

Cliccando qui è possibile visitare il sito del concorso e leggere le varie notizie di aggiornamento e l’edizione passata.

Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 4B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa

 




Condizioni economiche associative anno 2025

Come già anticipato con la circolare n.83 del 5 febbraio 2025, si inviano:
  • la lettera con l’indicazione delle nuove condizioni economiche relative alla quota associativa per l’anno 2025
  • la distinta per il calcolo della quota associativa
  • il modulo da compilare se ci sono state modifiche rispetto ai dati comunicati lo scorso anno per l’emissione delle ri.ba.
 
(MP/sg)



“Made in Lecco” esporta l’eccellenza locale in tutto il mondo

Da “Quel ramo del lago di Como” fino “alla fine del mondo” con un filo millimetrico, ma molto resistente, che li unisce. Finalmente l’eccellenza della manifattura lecchese diventa un progetto da esportazione. Presentato questa mattina nella sede di Confapi Lecco Sondrio “Made in Lecco” il progetto della Rete Ufficio Estero, iniziativa condivisa dall’associazione delle piccole e medie imprese e da Confartigianato Imprese Lecco, che ha come obiettivo creare una forte sinergia tra le imprese lecchesi aderenti e valorizzare il saper fare del nostro territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita.

Il progetto si sviluppa su due livelli. Il primo riguarda la creazione di un portale web (www.madeinlecco.it) con schede dettagliate di presentazione di ciascuna realtà produttiva. Questo strumento consente ai potenziali clienti di ottenere informazioni e di entrare in contatto diretto con le aziende più adatte alle loro esigenze, anche con azioni mirate di digital marketing.

Il secondo riguarda l’organizzazione e il supporto a eventi fieristici nazionali e internazionali, presentandosi con un’identità comune sotto il marchio “Made in Lecco”. Il primo appuntamento sarà dal 5 al 7 marzo a Bologna, con la partecipazione a “Mecspe”, una delle principali fiere dedicate alla subfornitura meccanica. Inoltre, a ottobre in calendario la partecipazione a Blechexpo, la fiera internazionale della lamiera che si terrà a Stoccarda.

Ad oggi le aziende che hanno aderito a “Made in Lecco” sono undici e operano in diversi settori, dalla carpenteria metallica al settore plastico, dalle lavorazioni meccaniche ad altri ambiti industriali: Confezioni Manifattura Bini sas, Cremonini srl, E.V.B. srl, Emmeplast srl, Machiavelli srl, O.M.B. snc di Bongiovanni & c., Panozzo srl, Saetec sas di Luigi Salomoni & c., Scaccabarozzi Antonio srl, S.C.T. informatica srl, S.T.F. srl.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Fiera della meccanica “Portiamo a Mecpse il Made in Lecco”

La Provincia del 21 febbraio 2025, servizio sulla Rete Ufficio Estero.




Unionmeccanica Confapi e Ice Agenzia: iniziativa promozionale beni strumentali in Algeria

Segnaliamo un’importante opportunità di sviluppo commerciale e networking che Unionmeccanica Confapi intende organizzare con Confapi nell’ambito della collaborazione con ICE Agenzia.
 
Confapi sta pianificando una missione di outgoing in Algeria, da svolgersi nel mese di giugno, con l’obiettivo di creare nuovi contatti e opportunità commerciali con attori chiave dell’economia algerina, avvalendoci del supporto strategico di ICE Agenzia.
Riteniamo, infatti, che questa missione possa rappresentare un’importante opportunità per le nostre pmi di esplorare un mercato in forte crescita e ampliare le proprie prospettive commerciali.
 
La missione sarà focalizzata sul settore metalmeccanico, con particolare attenzione al comparto automotive, data la crescente domanda in Algeria per:
  1. pezzi di ricambio destinati al mercato dell’aftermarket;
  2. partnership industriali con grandi unità produttive del settore automotive.
 
Nell’ambito della missione, saranno organizzati incontri B2B personalizzati, costruiti sulla base dei profili delle aziende Confapi che manifesteranno interesse a partecipare. 
 
Si precisa che i costi di viaggio e alloggio saranno a carico delle aziende partecipanti, mentre Confapi e ICE Agenzia si occuperanno della gestione degli incontri e dell’organizzazione generale dell’iniziativa.

 

Chi fosse interessato a partecipare deve scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)
 




Ridurre le emissioni Norme e calcoli per le piccole imprese

La Provincia del 20 febbraio 2025, parla Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza Confapi Lecco Sondrio.