“Ordini fino a metà 2023 Tempi lunghi sui materiali”
La Provincia del 7 febbraio 2022, Daria Borgonovo, titolare della nostra associata Novastilmec e consigliere Api, parla del momento che sta attraversando la sua azienda.
1
La Provincia del 7 febbraio 2022, Daria Borgonovo, titolare della nostra associata Novastilmec e consigliere Api, parla del momento che sta attraversando la sua azienda.
Per quel che concerne i bonus edilizi, il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022 modifica il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare “alternativamente:
Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.
Resta da chiarire se il riferimento allo spartiacque del 7 febbraio 2022 vada letto:
Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l’appunto questa l’intenzione interpretativa dell’Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede preclusa fino al 4 febbraio – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell’unico weekend disponibile).
In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell’incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell’art. 28 del Dl 4/2022, una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28 del Dl 4/2022.
(MF/ms)
Delle tre cause di esclusione connesse all’emergenza Covid-19 introdotte l’anno scorso, il provvedimento (così come le istruzioni alla compilazione) mantiene quella relativa ai contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54 comma 1 del Tuir, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019.
La permanenza della causa di esclusione anche per il periodo 2021 era stata approvata all’unanimità dalla Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel corso della riunione del 17 dicembre scorso.
Operando tale causa di esclusione, il modello Isa deve comunque essere compilato (senza le variabili “precalcolate”, circ. n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello Redditi, così come per le imprese “multiattività” che conseguono dalle attività non comprese nell’Isa relativo dell’attività prevalente ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d’impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo Iva.
Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l’esclusione dalla presentazione del modello Isa.
I nuovi modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, che sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.
Permane nei quadri contabili F e H dei modelli l’avvertenza in merito al fatto che l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo degli stessi.
Resta l’acquisizione degli ulteriori dati “precalcolati” nel Cassetto fiscale
Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021, distinguendo tra:
Infine, nell’allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall’annualità d’imposta 2022.
(MF/ms)
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21/E/2016, per individuare i prodotti per i quali si applica il reverse charge, non deve farsi riferimento alla denominazione “commerciale” degli stessi, bensì alla circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche.
In ragione del fatto che le disposizioni in materia di Iva nazionali e comunitarie non prevedono una definizione di “Tablet PC”, può essere utile richiamare la descrizione utilizzata a livello commerciale per detti prodotti.
Si considera, generalmente, come “Tablet PC” un “computer portatile, dotato di tutta la connettività e di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un normale PC dotato di sistema operativo”.
Oltre a queste funzionalità normali, “un Tablet PC può essere utilizzato con le dita o con una penna grazie alla presenza di un digitalizzatore integrato nello schermo”. Per cui, di fatto, “un Tablet PC è un normale PC portatile in grado di essere utilizzato in più situazioni e in più posti rispetto ad un normale PC portatile”.
Ambito applicativo
Il reverse charge per le cessioni di tablet PC si applica per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.
Detta limitazione è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l’attività di commercio al dettaglio, tale da rendere particolarmente onerosa l’applicazione dell’inversione contabile.
L’esclusione dal reverse charge riguarda (ris. 36/E/2011, richiamata dalla circ. 21/E/2016):
Il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione, come nel caso degli adattatori e dei cavi di rete (risposta a interpello 643/E/2021).
Soggetti non residenti
Nel caso di cessioni di tablet a soggetti non residenti, il cessionario è tenuto ad assolvere l’Iva mediante reverse charge anche se privo di stabile organizzazione in Italia.
In assenza di S.O. nel territorio dello Stato, il cessionario non residente dovrà, dunque, identificarsi ai fini Iva in Italia (ris. 28/E/2012, risposta a interpello 643/E/2021).
In sostanza, la formulazione “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello stato” di cui all’art. 17 co. 5 del Dpr 633/72 (cui l’art. 17 co. 6 fa rinvio) si intende riferito alla generalità dei soggetti passivi (intesi come operatori economici), a prescindere dalla circostanza che siano stabiliti nel territorio dello Stato ovvero che siano ivi identificati ai fini Iva.
Beni usati
Il meccanismo del reverse charge è applicabile anche alle cessioni di tablet usati, sempreché non sussistano i presupposti per avvalersi del regime del margine di cui all’art. 36 del Dl 41/95.
Adempimenti
Sotto il profilo operativo, in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’annotazione che trattasi di operazione soggetta all’inversione contabile, e con l’indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 6 lett. c) del Dpr 633/72).
Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:
In allegato si può consultare la comunicazione di Regione Lombardia che contiene molti dettagli, al fine di far emergere al più presto le situazioni aderenti ai requisiti, che siano effettivamente interessate, per farsi trovare pronti nel momento in cui verrà emesso il bando (500 milioni di euro per tutta Italia).
(SN/am)
Trasmettiamo il materiale utilizzato dal dottore commercialista Massimo Fumagalli durante il seminario fiscale “Legge di Bilancio 2022: novità e adempimenti”:
(MF/am)
Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2021)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2021 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 157,1032 |
| Peso Argentino | 115,1179 |
| Dollaro Australiano | 1,5781 |
| Real Brasiliano | 6,3841 |
| Dollaro Canadese | 1,4463 |
| Corona Ceca | 25,2456 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,1993 |
| Corona Danese | 7,4362 |
| Yen Giapponese | 128,7996 |
| Rupia Indiana | 85,1762 |
| Corona Norvegese | 10,1308 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6649 |
| Zloty Polacco | 4,6137 |
| Lira Sterlina | 0,84875 |
| Leu Rumeno | 4,9492 |
| Rublo Russo | 83,4913 |
| Dollaro USA | 1,1304 |
| Rand Sud Africa | 17,9331 |
| Corona Svedese | 10,2726 |
| Franco Svizzero | 1,0408 |
| Dinaro Tunisino | 3,2635 |
| Hryvnia Ucraina | 30,7558 |
| Forint Ungherese | 367,4991 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.