Prestiti a piccole aziende e negozianti Confirete fa volumi per 250 milioni
La Provincia del 19 novembre 2021, articolo sulla nascita di Confirete.
Nasce Confirete: la nuova alleata per le pmi
L’obiettivo della struttura è di fornire una risposta concreta e immediata agli effetti della crisi determinata da Covid-19, che sta ulteriormente pesando in particolare sul sistema delle micro e piccole imprese, che rappresentano l’ossatura numericamente più rilevante del comparto produttivo italiano. Confirete, nel solco delle linee strategiche tratteggiate dai rispettivi sistemi associativi di riferimento (Confcommercio e Confapi), concretizza la tendenza al consolidamento numerico nel sistema del credito e della consulenza alle imprese E’ un soggetto multiregionale che per patrimonializzazione, organizzazione e gamma di prodotti offerti, incrementa la capacità di interlocuzione con le Istituzioni Nazionali, Regionali e con l’intero sistema del credito, di origine bancaria ma anche volgendo uno sguardo attento ai nuovi operatori non bancari. Una strategia che va a tutto vantaggio delle pmi già socie e di quelle che aderiranno in futuro a questo soggetto. Confirete affiancherà alla caratteristica e prevalente attività di rilascio di garanzie ed a quella di erogazione di servizi di consulenza finanziaria e gestionale, anche l’operatività di erogazione di finanziamento diretto alle imprese, con particolare attenzione al “microcredito di prossimità”. Questa attività è resa possibile anche grazie alla partnership istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti Spa con l’iniziativa “Plafond Confidi”, nonché mediante l’utilizzo dei Fondi a valere sulla misura anti-usura.
“Siamo orgogliosi – aggiunge Piero Dell’Oca, vicepresidente di Confirete e di Api Lecco Sondrio – della sinergia attuata dalle due società. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle PMI sull’intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del nostro territorio”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio
Bonus sanificazione: il credito richiesto è usufruibile interamente
Con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.
L’art. 32 del Dl 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Con la circolare n. 13/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.
In particolare, tale provvedimento ha, tra l’altro, previsto quanto di seguito:
- i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili entro il 4 novembre 2021;
- per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, il provvedimento afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Utilizzo in dichiarazione o in F24
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.
Il credito d’imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi.
Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per l’utilizzo in compensazione.
Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007.
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello Redditi 2022.
Si ricorda che il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
(MF/ms)
Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie
Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:
- comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
- risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia.
(MF/ms)
Detrazioni edilizie: il decreto “antifrode” e l’obbligo del visto di conformità
A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato il 12 novembre, l’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Dl 157/2021.
Nel dettaglio, l’art. 1 comma 1 lett. b) del Dl 157/2021 introduce all’art. 121 del Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:
- il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a);
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del Dl 34/2020 (lett. b).
La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020 è invece frutto dell’accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Dl 34/2020.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ai sensi dell’art. 5 del Dl 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.
Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Peraltro, l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.
Tale è infatti l’integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell’art. 1 del Dm “antifrode” apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-bis dell’art. 119 del Dl 34/2020.
Urgono opportuni chiarimenti sui profili di disciplina transitoria, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.
Nell’attesa, se è pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.
(MF/ms)
Fondo perduto perequativo: condizioni per beneficiarne
Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.
Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.
Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l’accesso al contributo l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.
| CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni | |
| Beneficiari |
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| Soggetti esclusi |
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| Condizioni |
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| Ammontare del contributo |
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Per determinare l’ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. n. 73/2021.
CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente
| Base di calcolo CFP Perequativo | |
| Differenza risultati economici 2019 / 2020 | (+) |
| Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104) | (-) |
| Contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del Dl. 18 dicembre 2020, n. 172) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art.1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) | (-) |
| Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A) | (=) |
| Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente | Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A) |
| Fino a 100.000 euro | 30% |
| Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro | 20% |
| Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro | 15% |
| Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro | 10% |
| Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro | 5% |
Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’invio delle domande; tuttavia, è bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva, le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.
(MF/ms)
Webinar “Simest Fondo 394”: 22 novembre 2021 alle ore 11
Per aiutarle Confapi organizza per lunedì 22 novembre alle ore 11.00 un webinar per approfondire gli aspetti operativi di accesso al Fondo e di presentazione della domanda.
Il Fondo, gestito da Simest, in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), è stato dotato di 1,2 miliardi di euro – di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto – ed è stato finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Segnaliamo che alle regioni Sud sono state dedicate per €480mln, con un fondo perduto fino al 40% e un tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) senza necessità di presentare garanzie.
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro le ore 18.00 del 3 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alle piccole e medie imprese, asse portante del sistema produttivo italiano, e verranno veicolate attraverso tre nuove tipologie di finanziamento:
- Transizione digitale ed ecologica delle Pmi a vocazione internazionale;
- Partecipazione delle Pmi a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e a missioni di sistema;
- Sviluppo del commercio elettronico delle Pmi in Paesi esteri (e-commerce).
Le aziende potranno richiedere un finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.
Questo il link per il webinar di lunedì 22 novembre 2021, ore 11:
https://us02web.zoom.us/j/86181248729?pwd=SUxpZVRrSGxaRUNaNFE2NzIwMXhKZz09
ID riunione: 861 8124 8729
Passcode: 569768
(MP/am)
Regione Lombardia: è online il nuovo sito dedicato alle imprese
Sul nuovo portarle è possibile trovare tutte le iniziative che la Regione mette in campo a sostegno del sistema economico e imprenditoriale lombardo: dai servizi alle nuove opportunità, dagli albi/elenchi ai procedimenti.
(MP/am)
“Cultura dell’innovazione e trasformazione digitale”: 30 novembre 2021
L’obiettivo è discutere come la propensione all’innovazione e la cultura del cambiamento supportino il percorso nella trasformazione digitale. Partendo dall’analisi retrospettiva di alcune esperienze condotte con un gruppo di Pmi dell’area Insubrica, si andranno a presentare alcuni degli strumenti abilitanti la trasformazione digitale, per concludere con tre casi industriali che, a vario titolo, stanno facendo della trasformazione digitale il cuore del proprio processo innovativo.
L’evento si terrà martedì 30 novembre dalle 15:30, in modalità online ed in presenza. E’ possibile iscriversi tramite il formulario online o la pagina dedicata.
Alleghiamo locandina con il dettaglio del programma.
(IM/am)
