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Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina

Un tema che si presenterà in sede di approvazione dei bilanci riguarda l’ambito applicativo del sistema dei controlli societari.

Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.

Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 c.c. operata dall’art. 379, Dlgs. 14/2019.

Nel dettaglio, è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera i parametri dimensionali previsti.
Focalizzando l’attenzione su tali parametri si rileva che, mentre in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c. (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), l’art. 2477 stabilisce oggi regole specifiche.

Il Dl. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a 4 milioni di euro tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 cc

(MF/ms)




Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Webinar fiscale 14 febbraio 2023: slide

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas durante il webinar fiscale del 14 febbraio 2022. 

Questi gli argomenti trattati: 

  • L’utilizzo del credito Iva 2023
  • La stampa/conservazione dei registri 2021
  • Flash ultima ora
Il prossimo appuntamento con il webinar fiscale è in programma per martedì 14 marzo 2023, alle ore 14.30.

(MF/am)

 




Energy Release: atto di indirizzo Mase e proroga del termine per la stipula contrattuale

La presente per segnalare l’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, in merito alla prima procedura dell’attuazione dell’Electricity Release.
 
Al fine di tutelare i clienti finali prioritari dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, attraverso un atto di indirizzo, il cui testo è riportato in allegato, ha chiesto al Gse di dare garanzia ai sottoscrittori di poter ridurre sino all’azzeramento la quantità di energia assegnata. Nell’atto di indirizzo si richiede inoltre di accantonare, per le imprese partecipanti alla prima procedura che non sono giunte alla sottoscrizione del contratto, gli oneri di partecipazione in vista del successivo avviso.
In merito a tale procedura il Gse ha prorogato i termini di sottoscrizione dei contratti al 28 febbraio 2023.
 
Nell’atto si specifica che il Mase sta valutando l’opportunità di “intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria”. Nel frattempo, “si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti” alla procedura attuale. Il ministero ritiene opportuno consentire alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del contratto.
“In sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate”, occorre considerare la possibilità di individuare “modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all’art. 15 del contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l’intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero e possa essere esercitata in via immediata, a far data dal 1° gennaio 2023”.
Nell’atto si invita quindi il Gse ad avvisare pubblicamente i sottoscrittori del contratto di cessione della possibilità, esercitabile fino al 28 febbraio, di ridurre fino ad azzerare le quantità richieste.
 
(RP/rp)



“I costi sono sempre elevati e la marginalità ne soffre”

La Provincia del 13 febbraio 2023, parla Danilo Gabbioni titolare della Italgard e consigliere Api Lecco Sondrio. 




Bilanci 2022: approvazione entro il 2 maggio 2023

Nella pianificazione dell’attività degli studi professionali risulta centrale il termine per l’approvazione dei bilanci perché a esso è collegata una serie di adempimenti prodromici e conseguenti.

Il calendario del 2023 risulta peculiare perché i bilanci al 31 dicembre 2022 dovranno essere approvati entro il 2 maggio 2023, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 29 giugno 2023, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Prendendo in considerazione l’ipotesi maggiormente frequente – quella dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare – è da osservare come, ai fini dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30 aprile 2023. Questo giorno, però, cade di domenica, ed è festivo anche il successivo primo maggio.

Rispetto a tali circostanze è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 2963 comma 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.

L’art. 1187 c.c., inoltre, stabilisce che “il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione”.

A fronte di ciò, si osserva come al principio di cui all’art. 2963 comma 3 c.c. sia stata attribuita valenza generale (cfr. Cass. n. 24375/2010).

Si è, inoltre, sottolineato come l’art. 1187 comma 2 c.c. sia suscettibile di essere “inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo” (così Cass. n. 9572/2015).

Appare, quindi, legittima una eventuale convocazione dell’assemblea il primo giorno feriale successivo al 30 aprile 2023, ossia il 2 maggio 2023.

Una logica inversa sembra, invece, da seguire con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio (il 2 maggio 2023) e che richiedono il rispetto di un intervallo di tempo minimo.

In tali casi, infatti, la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.

Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente (cfr., sul punto, le precisazioni fornite, tra le altre, da Cass. n. 14767/2014 con riguardo ai termini processuali di cui all’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.).

La comunicazione del progetto di bilancio, con la relativa relazione, ai controllori (sindaci e/o revisori), da effettuarsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo (ex art. 2429 comma 1 c.c.), vale a dire il 2 aprile 2023, anch’esso coincidente con una domenica, dovrà quindi essere effettuata entro il precedente 1° aprile 2023.

Per la medesima ragione, il termine per il deposito del progetto di bilancio con i relativi allegati presso la sede sociale, richiesto “durante” i 15 giorni che precedono l’assemblea (ex art. 2429 comma 3 c.c.), dovrà ritenersi anticipato dal 16 al 15 aprile 2023.

Indicazioni specifiche per Registro Imprese e Agenzia delle Entrate

Occorre, infine, ricordare che taluni adempimenti in tema di approvazione del bilancio coinvolgono il Registro delle imprese e l’Agenzia delle Entrate.

Rispetto a essi è da tenere presente che:

  • ex art. 3 comma 2 del Dpr 558/99, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
  • ex art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011 convertito, gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia, comprese le Agenzie fiscali – ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici – i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
     

(MF/ms)
 
 




Al debutto la dichiarazione Iva precompilata

Dal prossimo 10 febbraio i soggetti cui è consentita la fruizione del programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate, potranno accedere alla bozza del modello IVA 2023, relativo all’anno 2022.

Il servizio è al momento destinato a un numero limitato di operatori economici.

Ai soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione periodica trimestrale dell’IVA per opzione ex art. 7 del DPR 542/99 – abilitati a decorrere dal 1° luglio 2021 – si sono aggiunti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i trimestrali per opzione che adottano il regime IVA “per cassa” (provv. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021 n. 183994) e i trimestrali “speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72 (provv. Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023 n. 9652).

Non fanno più parte dei soggetti esclusi, in virtù di quanto disposto dal citato provv. n. 9652/2023, coloro che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA (come i produttori agricoli, le aziende di agriturismo, di enoturismo o oleoturistiche) e gli operatori economici per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Mentre con il provvedimento n. 183994/2021, il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che la dichiarazione venisse predisposta esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che avessero proceduto, per l’intera annualità, all’integrazione o convalida dei registri IVA, il recente provvedimento n. 9652/2023 ha previsto che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza e il servizio di pagamento delle somme risultanti dal modello inviato siano messi a disposizione di tutti i soggetti passivi inclusi nel perimetro del programma di assistenza on line “anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati”.

In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre sottolineare come la bozza non conterrebbe verosimilmente diverse informazioni che possono essere acquisite solo se fornite volontariamente dal soggetto passivo.

Ai fini della predisposizione del modello dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate si avvale, infatti, dei dati delle fatture elettroniche B2B, B2C e B2G emesse mediante il Sistema di Interscambio e di quelli contenuti nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (utilizzati anche per la predisposizione delle bozze dei registri), dei dati dei corrispettivi trasmessi telematicamente, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché delle informazioni fiscali presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Non sono, tuttavia, presenti ulteriori dati, indispensabili per la corretta compilazione del modello IVA, che possono essere acquisiti soltanto attraverso l’integrazione o convalida delle bozze dei registri.

Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative all’incasso della fattura.

All’interno del registro precompilato delle vendite, viene proposta una data di esigibilità coincidente con quella dell’operazione, tuttavia i soggetti per i quali nella sezione “Profilo soggetto IVA” è indicato il regime per cassa, qualora l’incasso non sia ancora avvenuto, possono utilizzare la funzione “Modifica data di pagamento” per cancellare la data proposta dall’Agenzia.

In questo modo la fattura resta annotata nel registro del mese in cui è effettuata l’operazione e l’imponibile viene indicato nella comunicazione della liquidazione periodica del trimestre di riferimento; l’imposta confluirà, invece, nella LIPE del trimestre in cui il pagamento è ricevuto, grazie alla funzionalità “Visualizza e integra le tue fatture con IVA sospesa”.

Se il soggetto passivo ha modificato come sopra il registro, nel rigo VE37 del modello IVA 2023 dovrebbero essere presenti le operazioni attive effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi.

Quanto alla procedura di convalida o integrazione della bozza del registro degli acquisti, si ricorda che attraverso la funzione “Modifica ulteriori dati” è possibile:

  • variare la percentuale di detrazione dell’IVA presente nel documento annotato (distintamente per ciascuna aliquota);
  • indicare la categoria di appartenenza del bene o servizio acquistato, specificando se si sia in presenza di “Beni ammortizzabili”, “Beni strumentali non ammortizzabili”, “Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi”, “Altro” o “Beni non inerenti l’attività”.
Ciò dovrebbe consentire di vedere evidenziati correttamente gli imponibili e la relativa imposta detraibile nei righi da VF1 a VF13 del modello IVA, nonché di trovare già compilato il rigo VF29 “Ripartizione totale acquisti e importazioni”.

La precisione e completezza del quadro VJ dipenderà invece dalla circostanza che il soggetto passivo abbia proceduto all’inversione contabile in via elettronica mediante SdI.

Va segnalato, al proposito, che l’Agenzia delle Entrate riteneva obbligatoria, nel 2022, ai fini della predisposizione dei registri IVA precompilati, l’integrazione elettronica in caso di reverse charge interno (cfr. FAQ 11 luglio 2022 presente nella sezione di Assistenza on Line del portale “Fatture e Corrispettivi”).
 

(MF/ms)




Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Si ricorda l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della Diagnosi Energetica, in ottemperanza al D.Lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); la gran parte delle imprese, soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015, in seguito nel 2019, hanno la scadenza proprio quest’anno, entro dicembre 2023, ed è opportuno non aspettare la fine dell’anno.

Si segnala il sito di Enea dove si trovano tutte le informazioni necessarie.

La Diagnosi Energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La Diagnosi Energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.Lgs. n. 102/2014 (art. 8, comma 1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.

La Diagnosi Energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

Api Servizi può fornire alle aziende il supporto necessario, potete chiamare o scrivere al Servizio Ambiente e Sicurezza, scrivere a silvia.negri@api.lecco.it oppure chiamare lo 0341.282822.

(SN/am)




Webinar fiscale martedì 14 febbraio 2023 ore 14.30

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 14 febbraio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 
Questi i temi trattati:
  • L’utilizzo del credito Iva 2023
  • La stampa/conservazione dei registri 2021
  • Flash ultima ora
 
Per partecipare compilare il form cliccando qui

 

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 




Webinar fiscale martedì 14 febbraio 2023 ore 14.30

Informiamo le aziende associate che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 14 febbraio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 
Questi i temi trattati:
  • L’utilizzo del credito Iva 2023
  • La stampa/conservazione dei registri 2021
  • Flash ultima ora
 
Per partecipare compilare il form cliccando qui

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 

(MS/am)