“Era atteso il rialzo dei tassi, ma pesa l’onere in più”
La Provincia del 20 marzo 2023, parla Piero dell’Oca vicepresidente di Confirete e consigliere Api Lecco Sondrio.
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La Provincia del 20 marzo 2023, parla Piero dell’Oca vicepresidente di Confirete e consigliere Api Lecco Sondrio.
Il Giornale di Lecco del 20 marzo 2023, articolo sull’indagine del nostro Centro Studi.
Anche quest’anno, poi, è prevista l’indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2023. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2, il rigo RU140 nel modello Redditi 2023, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
Tanto premesso, rispetto al precedente modello Redditi 2022, “ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, nella Sezione IV del quadro RU sono stati introdotti i nuovi righi RU150 “Titolare effettivo” e RU151 “Cumulo”. In particolare, nel rigo RU150 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Nel rigo RU151 sono invece richieste informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Tali informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. Si segnala che i righi RU150 e 151 vanno compilati non solo con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ma anche in relazione al credito formazione 4.0 e al credito ricerca, sviluppo e innovazione.
Sempre nella sezione IV del quadro RU, è stato inoltre introdotto, ai soli fini del bonus investimenti in beni strumentali, il nuovo rigo RU152, denominato “Dati relativi al periodo 1° – 31 gennaio 2020”. I soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti a indicare nel rigo RU152 l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 (colonna 1 e 3) e il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta (colonna 2 e 4).
Altra novità rilevante è l’introduzione del nuovo rigo RU141, denominato “Investimenti beni strumentali 2021”. Secondo le istruzioni, sono tenuti a compilare tale rigo i contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 (che conteneva i dati degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 30 giugno 2022) e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti dopo la data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022. Il rigo RU141 va compilato indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi e nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tali importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022.
(MF/ms)
Il provvedimento contiene una modifica alla disciplina del bonus carburante di 200 euro esentasse, previsto dall’art. 1 comma 1.
In particolare, nel testo è stata inserita una precisazione in base alla quale “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.
In altre parole, i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 dovranno essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Come si legge dal dossier del Centro Studi di Camera e Senato, la norma in esame riguarda esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; ciò sarebbe conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.
Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda come il bonus consista in un’agevolazione di natura fiscale in favore dei lavoratori dipendenti che ricevono dal proprio datore di lavoro uno o più buoni benzina; agevolazione introdotta nel periodo d’imposta 2022 dall’art. 2 del Dl 21/2022, per poi essere riproposta anche per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023.
Quest’ultima disposizione prevede in particolare che, fermo restando l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus carburante previsto per il 2022 (circ. n. 27/2022, § 2, e circ. n. 35/2022, § 3), quest’ultimo rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (incrementato a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2022 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 115/2022).
Ne consegue che in caso di superamento del limite di 200 euro, l’intero importo (e non solo l’eccedenza) dovrà essere assoggettato a tassazione (cfr. la Relazione illustrativa al DL 5/2023).
Sotto il profilo contributivo, stante la modifica introdotta in sede di conversione, il buono (o i buoni) benzina che il datore di lavoro privato riconoscerà nel corso del 2023 al proprio dipendente concorrerà alla formazione della base imponibile previdenziale, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.
Ciò comporta che sui buoni benzina il datore di lavoro dovrà:
Qualche criticità si riscontra tuttavia su eventuali buoni carburante riconosciuti nei mesi di gennaio e febbraio 2023 che, in base alla formulazione della norma in vigore prima della conversione in legge, non sono stati sottoposti a contribuzione previdenziale e che adesso – sulla base della modifica apportata in sede di conversione – dovrebbero invece essere assoggettati a contribuzione INPS.
Sul punto, è auspicabile un intervento da parte dell’Istituto di previdenza con indicazioni operative in merito alla gestione della rilevanza ai fini contributivi dei buoni benzina che sono stati già riconosciuti dai datori di lavoro prima della modifica.
(MF/ms)
Il nuovo modello delle LIPE, in particolare, tiene conto:
Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del Dpr. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 Dpr. 23 marzo 1998, n. 100.
La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati
L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
(MF/ms)
La Provincia del 14 marzo 2023, articolo sull’indagine del nostro Centro Studi dedicata alla finanza agevolata.
“La difficoltà di accedere ai bandi da parte delle imprese non è una novità – spiega il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza -, sono piacevolmente stupito, invece, dal numero elevato di nostre aziende che usufruiscono di queste agevolazioni. Il credito di imposta, anche se non citato in questi risultati, è l’aiuto più sfruttato e considerato dalle imprese perché molto facile da calcolare e quindi ottenere, è una strada da continuare a percorrere anche in futuro. Per quanto riguarda la burocrazia che mette in difficoltà gli imprenditori ricordo che all’interno di Api abbiamo ApiTech, una struttura che, oltre a seguire i progetti innovativi, supporta le aziende nella presentazione dei bandi”.
In allegato è possibile scaricare il report completo dell’indagine.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale di martedì 7 marzo 2023 “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
Questi i temi trattati:
(MF/am)
Per quanto riguarda le utenze allacciate in alta tensione, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ARERA 712/2022, dal 1° aprile 2023 saranno introdotti addebiti sull’energia reattiva immessa in rete pari a 1,44 €/MVARh, maggiorato di 0,56 €/MVARh per i punti appartenenti ad aree omogenee caratterizzate da maggiore impatto degli scambi di energia reattiva sulle tensioni e sui costi. Inoltre i corrispettivi per il 2023 in alta tensione sono azzerati e restituiti se l’immissione di energia reattiva è effettuata per meno del 10% dei quarti d’ora nella fascia F3 tra il 1/4/2023 e il 31/12/2023.
(RP/rp)
Il versamento è dovuto se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del Dpr 126/2003).
Pertanto, l’ammontare minimo da versare è pari a 11 euro, per effetto dell’arrotondamento all’unità degli importi indicati in dichiarazione.
Il versamento può essere effettuato anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).
In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2022 può essere versato entro:
Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2022, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto. Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).
Nel caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato riportando separatamente:
(MF/ms)