Istat aprile 2023
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,925% e + 10,65%.
(MP/ms)
1
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 148,5146 |
| Peso Argentino | 236,7865 |
| Dollaro Australiano | 1,6389 |
| Real Brasiliano | 5,4995 |
| Dollaro Canadese | 1,4792 |
| Corona Ceca | 23,4369 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,5561 |
| Corona Danese | 7,4518 |
| Yen Giapponese | 146,5111 |
| Rupia Indiana | 89,9311 |
| Corona Norvegese | 11,5187 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7673 |
| Zloty Polacco | 4,632 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,88115 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9365 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0968 |
| Rand (Sud Africa) | 19,9205 |
| Corona Svedese | 11,337 |
| Franco Svizzero | 0,9846 |
| Dinaro Tunisino | 3,3584 |
| Hryvnia Ucraina | 40,1046 |
| Forint Ungherese | 375,3361 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:
· al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023;
· al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la stessa AdE con risoluzione n. 20/e del 10.05.2023 ha istituito i seguenti codici tributo:
· “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
(RP/mf)
Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:
1. risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2. siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.
Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.
Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).
Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:
| euro 16,00 | ogni 100 pagine per le società di capitali |
| euro 32,00 | ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti |
Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:
· con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
· mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).
Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:
· con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
· entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.
Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.
Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:
| MODALITÀ | CODICE TRIBUTO | ||
| Imposta | Sanzioni* | Interessi** | |
| Cartacea (F23) | 458T | 675T | 731T |
| Informatica (F24) | 2501 | 2502 | 2503 |
* da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)
(MF/ms)
Rete Ufficio Estero propone la visita organizzata alle seguenti fiere di settore:
Swiss Medtech Expo 2023
12 settembre 2023 | Messe Luzern (Svizzera)
Fiera specializzata del settore medtech
Per info e costi scarica il modulo di adesione
Sicam 2023
17 ottobre 2023 | Fiera Pordenone
Salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile
Per info e costi scarica il modulo di adesione
Fakuma 2023
19 ottobre 2023 | Messe Friedrichshafen (Germania)
Fiera internazionale per la lavorazione delle materie plastiche
Per info e costi scarica il modulo
Blechexpo 2023
9 novembre 2023 | Messe Stuttgart (Germania)
Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
Per info e costi scarica il modulo
Per info e costi scaricare il modulo relativo a ogni fiera.
(GF/am)
Per i progetti che verranno definiti saranno erogate garanzie e risorse pubbliche (nazionali, europee ed internazionali). Le modalità non sono ancora stabilite ma riteniamo utile in questa fase comunicare alla rappresentanza ucraina l’interesse delle imprese associate a partecipare al processo di ricostruzione con il loro know how, forniture e prodotti.
A tal proposito inviamo di seguito le richieste specifiche che sono avanzate dal Presidente della Camera di Commercio ucraina Gennadiy Chyzhykov al Presidente Cristian Camisa.
Ci vengono richiesti contatti con imprese che producono:
1) macchinari, fornitura in opera manutenzione di componenti presso centrali di produzione energia, raffinerie, industrie chimiche e petrolchimiche ed impianti di produzione oil e gas.
2) impianti industriali di trattamento d’aria, impianti di filtrazione finalizzati ad abbattere gli inquinanti contenuti nell’aria tramite processi chimici, meccanici, o di bio-filtrazione trasporto, sistemi di insonorizzazione.
3) macchinari ed impianti per industria alimentare: trasporto, pulitura, stoccaggio, miscelazione materie prime, macinazione, vagliatura, miscelazione con aggiunta di grassi o liquidi, cubettatura, scarico alla rinfusa o insacco.
4) forni industriali per il trattamento termico dei materiali
5) opere elettromeccaniche ed impianti per la depurazione delle acque
6) strutture meccaniche e strutture in acciaio, strutture idrauliche, stazioni, apparecchiature. In relazione a questa specifica richiesta risulta necessario avere anche personale che si occupi della progettazione personalizzata, dell’installazione e manutenzione dei propri prodotti.
Con riferimento al settore dell’infrastrutture si ipotizza un investimento di circa 70-80 miliardi di dollari.
Si stimano necessità di:
Altro settore in cui si concentreranno gli investimenti sarà la medicina e riabilitazione.
Per maggiori informazioni contattare la nostra Associazione: manuela.sacchi@api.lecco.it, 0341.282822.
(MP/ms)
Trasmettiamo in allegato le slide utilizzate dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas, giovedì 4 maggio 2023, durante il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
Questi i temi trattati:
La guida dell’Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione precompilata 2023 pubblicata il 2 maggio, ha fornito istruzioni operative per contribuenti, sostituti d’imposta e professionisti per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate relative al 2022 (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023). Il 2 maggio è stato anche il primo giorno in cui tali dichiarazioni sono state rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La guida elenca tutti i dati presenti nelle dichiarazioni precompilate 2023, mettendo in evidenza in particolare le novità di quest’anno, tra le quali:
Nelle dichiarazioni precompilate non sono inserite le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ritiene incomplete o incoerenti, le quali vengono riportate in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificate ed eventualmente inserite nella dichiarazione dal contribuente.
I contribuenti possono effettuare l’accesso per sé stessi o per soggetti terzi, tramite un’apposita abilitazione da parte della persona rappresentata, al fine di visualizzare le dichiarazioni precompilate.
Si ricorda che dal 2023 sono state introdotte ulteriori semplificazioni nelle procedure che consentono ai contribuenti di richiedere l’abilitazione di una persona di fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.
A seconda del soggetto abilitato (rappresentante, persona di fiducia o erede) cambia anche la modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate.
In particolare, per accedere alla dichiarazione precompilata di altri soggetti, dopo essersi autenticati nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, occorre selezionare:
Dall’11 maggio 2023 sarà poi possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate.
Il modello 730/2023 può essere presentato fino al 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade infatti di sabato), mentre il modello REDDITI PF 2023 può essere inviato fino al 30 novembre.
Le dichiarazioni inviate potranno anche essere annullate, a partire dal successivo 17 maggio 2023, qualora si riscontri un errore o un’omissione, per poterne inviare una nuova. A partire da quest’anno è possibile annullare non solo il 730, ma anche il modello REDDITI PF 2023.
L’annullamento dei modelli inviati e dei relativi modelli correttivi collegati è effettuato tramite le funzionalità dell’applicativo web:
Per annullare la dichiarazione, è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato.
Con specifico riferimento al 730/2023, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite uno dei suddetti soggetti delegati, è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.
Vantaggi sui controlli se non si modifica il 730 precompilato
Nel caso di presentazione del 730 senza modifiche, o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno infatti controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione precompilata.
(MF/ms)
Gli articoli pubblicati dopo la diffusione del nostro comunicato stampa.
La Provincia del 3 maggio 2023, le associazioni di categoria commentano le novità varate dal Governo.