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L’adozione dell’E-fattura nei paesi Ue

Una raffica di proroghe sull’adozione dell’e-fattura nei paesi Ue, mentre aumenta il pericolo di sistemi di rendicontazione digitale che non comunicano.

La fretta di adottare sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva aiuterà le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione dell’imposta, ma esiste il rischio di una proliferazione di soluzioni nazionali sviluppate in modo indipendente senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue.

Ciò, a sua volta, potrebbe non solo incidere negativamente sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta alle frodi transfrontaliere e all’evasione fiscale, minando potenzialmente i futuri progressi nella lotta alle frodi carosello, ma anche creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in diversi stati membri e andare contro la obiettivo del mercato interno.

Lo riporta la Commissione europea nella Relazione annuale in materia di fiscalità del 2023, in cui vengono analizzati i dati più recenti dei sistemi fiscali dell’Ue e vengono individuate le modalità di miglioramento della politica fiscale.

In questo contesto, paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e il Belgio hanno preso la decisione di posticipare l’introduzione dello strumento (perlopiù al 2026 rispetto al 2024), con lo scopo di superare le difficoltà tecniche ma anche di aspettare la delineazione della fatturazione elettronica intracomunitaria che sarà implementata a livello Ue.

Per affrontare questi rischi e sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione per l’Iva, l’8 dicembre 2022 la Commissione europea aveva presentato l’iniziativa sull’Iva nell’era digitale che cambierà il modo in cui le transazioni intracomunitarie vengono segnalate dal 2028, allo stesso tempo armonizzando le principali caratteristiche della segnalazione per le operazioni domestiche.

Le fatture tra stati membri saranno comunicate su un portale centrale (Vies) ma gli stati membri dovranno attenersi agli standard minimi Ue se desiderano implementare la fatturazione elettronica nazionale, un punto che rappresenta una sfida per l’Italia.

La nascita dei sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva.

La riforma della direttiva Iva del 2006, che ha introdotto nuove norme comuni per la fatturazione elettronica, è stato uno dei fattori che ha sostenuto la crescita della fatturazione elettronica tra le imprese dell’Ue a partire dal 2014.

Secondo uno studio segnalato dalla commissione europea, ciò ha portato a una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di circa 920 milioni di euro nel periodo 2015-2017, di cui circa 540 milioni di euro nel 2017

L’Italia è stata il primo paese dell’Ue ad aver reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business nel 2019 e attualmente 12 stati membri impongono obblighi di rendicontazione digitale.

La maggior parte di questi sta procedendo con l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria, sia per business-to-government (B2G) che per business-to-business (B2B), con alcune che lanciano programmi pilota e altre che mirano a una nuova legislazione sulla fatturazione elettronica entro il 2024.

 

Esiste il rischio di una moltiplicazione di soluzioni nazionali indipendenti senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue
I diversi sistemi.
Dato che gli stati membri hanno un ampio margine di manovra nella progettazione del controllo e dell’applicazione dell’Iva, i requisiti di rendicontazione digitale non sono stati finora soggetti ad alcuna armonizzazione o ad alcun coordinamento significativo a livello di Ue.

Ciò si traduce nella scelta di un’ampia varietà di soluzioni.

Si possono distinguere due tipi di obblighi di rendicontazione digitale in base al momento in cui le informazioni devono essere presentate.

Il primo richiede un controllo periodico delle transizioni (Periodic transaction controls – Ptc), in cui i dati sulle transazioni vengono segnalati alle autorità fiscali a intervalli regolari.

Tra questo, i modelli più comuni sono il registro Iva – richiede la trasmissione periodica di dati da compilare e trasmettere secondo un formato definito a livello nazionale – e i requisiti Saf-T (Standard Audit File for Tax) che si basano sulla definizione nazionale di uno standard Ocse, il Saf-T.

Il secondo richiede un controllo continuo delle transazioni (Continuous transaction controls – Ctc), in cui i dati sulle transazioni vengono presentati elettronicamente alle autorità fiscali subito prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio di tali dati tra le parti.

Tra questo esistono in alternativa i sistemi in tempo reale e di fatturazione elettronica. In un sistema in tempo reale, il contribuente deve presentare determinati dati subito dopo aver effettuato una transazione, ma non è obbligato a utilizzare e condividere obbligatoriamente l’intera fattura elettronica con l’amministrazione fiscale.

Nell’ambito di un sistema di fatturazione elettronica, invece, i soggetti passivi sono tenuti a utilizzare per le loro transazioni una fattura strutturata preparata in un formato predeterminato e leggibile da una macchina, condividendo automaticamente l’intera fattura (o un sottoinsieme di dati) con l’amministrazione fiscale.

Al momento sei stati membri dell’Ue prevedono il sistema del registro Iva, mentre il Saf-T è stato adottato da Lituania, Polonia, Portogallo e Romania. Il Saf-T va anche oltre il campo dell’Iva, in quanto viene utilizzato per riportare tutte le informazioni fiscali.

Per quanto riguarda il Ctc, tre stati membri hanno introdotto la rendicontazione continua delle transazioni: l’Italia è l’unico ad utilizzare il sistema di liquidazione della fatturazione elettronica, che richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione fiscale per l’emissione della fattura al cliente, mentre Spagna e Ungheria utilizzano la rendicontazione in tempo reale.
 

(MF/ms)




Bando provincia di Sondrio: risorse camerali per la transizione energetica

Si segnala l’apertura di questo bando, dedicato al territorio della Provincia di Sondrio. Le risorse sono destinate alle micro, piccole e medie imprese per finanziare servizi di consulenza e formazione, da parte di figure qualificate, che possano favorire l’efficientamento energetico, promuovendo FER Fonti Energetiche Rinnovabili e partecipazione alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili).
Comprende la copertura di spese come la diagnosi energetica, gli audit, la valutazione delle forniture e dei sistemi di monitoraggio, le certificazioni energetiche.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, con un contributo minimo di € 2.100 ed uno massimo di € 8.400. L’investimento minimo previsto è di € 3.000,00.
È riconosciuta una premialità di € 250 (nel rispetto dei pertinenti massimali “de minimis”) alle imprese in possesso del Rating di legalità o, in alternativa, che abbiamo effettuato il test di valutazione della maturità digitale “Zoom 4.0” al momento della presentazione della domanda di concessione.
Tutti i dettagli sono sul sito della Camera di commercio di Sondrio cliccare qui.

I tempi per partecipare sono all’interno della finestra 25 settembre 2023 – 15 dicembre 2023.

Le spese devono essere sostenute e pagate a partire dal 1 gennaio 2023 fino al 120° giorno successivo alla data di concessione del contributo all’impresa. In allegato il testo del bando con i dettagli.

Api può supportarvi con soggetti competenti nella verifica della situazione aziendale e nel misurare i vantaggi dei cambiamenti praticabili in vista della transizione energetica.

Potete scrivere a silvia.negri@api.sondrio.it segnalando anche se il Comune di appartenenza ha attivato il percorso per creare Comunità Energetiche, in modo tale da inserirsi non appena possibile.

(SN/am)




“Non riesco ad assumere undici lavoratori croati”

La Provincia del 31 agosto 2023, parla Andrea Beri, amministratore delegato della nostra associata Ita Spa.




Crediti imposta energetici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito della circolare n. 24/2023, nella parte riguardante i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l’altro, alcune indicazioni in merito ai requisiti previsti per accedere a tali agevolazioni.
Con particolare riferimento ai crediti relativi al I trimestre 2023 (gennaio, febbraio, marzo 2023) disciplinati dall’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022, per le imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 è stato chiarito che, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del quarto trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al quarto trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il quarto trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il quarto trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.
L’Agenzia ha altresì sottolineato che, in relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2022, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022 (costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).
In relazione ai crediti d’imposta per il II trimestre 2023 (aprile, maggio, giugno 2023) disciplinati dall’art. 4 del DL 34/2023, con specifico riferimento alle imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2023), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Sempre con riguardo ai requisiti richiesti, la circolare. n. 24/2023, recependo quanto chiarito con la risposta a interpello n. 355/2023, ha evidenziato, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso ai crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

I crediti d’imposta relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione e non possono essere chiesti a rimborso.
Si ricorda che gli stessi crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.

I crediti d’imposta in questione:

  • non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.
Remissione in bonis per la comunicazione dei crediti maturati 2022
La circolare in esame recepisce anche la possibilità di fruire della remissione in bonis per la comunicazione, ai fini dell’utilizzo dei crediti maturati relativi al III e IV trimestre 2022, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2023.
Al riguardo, viene ricordato che:
  • per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa;
  • la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24; la stessa non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, salvo che la comunicazione della cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito;
  • a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
La circolare n.  24/2023 ricorda, infine, che non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui all’articolo 322, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023; il comma 7 del medesimo articolo 3 prevede, infatti, l’alternatività tra le due agevolazioni.

(RP/mf)
 




L’API HOUR: “Fake news e meccanismi cognitivi che ci fregano”

A settembre si terrà il primo appuntamento del ciclo di incontri culturali dal titolo “L’API HOUR” dedicato ai nostri associati. 

Il primo appuntamento è in programma venerdì 15 settembre 2023, dalle ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco (via dei Pescatori 38) in cui Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, terrà la conferenza dal titolo “Fake news e meccanismi cognitivi che ci fregano“. 
Durante l’ora in compagnia dello scienziato, che ha anche lavorato nelle trasmissioni di Piero e Alberto Angela, capiremo il motivo per cui cadiamo spesso nell’errore di credere alle fake news.

Al termine della conferenza verrà offerto un aperitivo.
 
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI




Al via “L’Api Hour”: “Fake news e meccanismi cognitivi che ci fregano”

A settembre si terrà il primo appuntamento del ciclo di incontri culturali dal titolo “L’API HOUR” dedicato ai nostri associati. 

Il primo appuntamento è in programma venerdì 15 settembre 2023, dalle ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco (via dei Pescatori 38) in cui Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, terrà la conferenza dal titolo “Fake news e meccanismi cognitivi che ci fregano“. 
Durante l’ora in compagnia dello scienziato, che ha anche lavorato nelle trasmissioni di Piero e Alberto Angela, capiremo il motivo per cui cadiamo spesso nell’errore di credere alle fake news.

Al termine della conferenza verrà offerto un aperitivo.
 
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI

Alleghiamo locandina


(AM/am)

 




“Stella al merito del lavoro”: istruzioni per inoltrare la richiesta

Si trasmettono in allegato le istruzioni e le principali norme per il conferimento dell’onorificenza Stella al merito del Lavoro per l’anno 2024 inviate dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro. La modulistica è presente anche sul sito www.ispettorato.gov.it 

(SG/sg)




Regime forfettario: l’addebito del bollo rientra nella base imponibile

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo compenso; non rileva, a tal fine, il fatto che l’art. 22 del Dpr 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo.

A norma dell’art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a Iva, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (cfr. art. 6 della Tabella B del Dpr 642/72). 

In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.

I soggetti aderenti al regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa e non esercitano il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” ex art. 19 e seguenti del Dpr 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di bollo sin dal momento della formazione.

Nell’ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indipendentemente dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.

Qualora, invece, ciò avvenisse, tale riaddebito costituirebbe, come detto, ricavo o compenso per il cedente o prestatore. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a “carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).

Considerato, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta grava, “in via principale”, in capo al prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito” (risposta a interpello n. 428/2022).

L’Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all’opposto, sarebbero state “considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (…), i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente”; a tali ipotesi risultavano assimilate “anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo” (circ. n. 5/2021, § 3.3).

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l’onere di valorizzare nel file XML il campo “Bollo virtuale” e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.

Posto che, come sottolineato, l’imposta di bollo sulle fatture è dovuta “fin dall’origine”, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della base imponibile di cui all’art. 13 del Dpr 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del settore sanitario, i quali emettono fatture esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del Dpr  633/72.

Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a Iva, qualora il compenso superi l’ammontare di 77,47 euro, l’imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la base imponibile.

A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l’esclusione da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del Dpr 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l’imposta di bollo pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del cessionario/committente.

(MF/ms)




Riforma fiscale: legge delega in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la L. 9 agosto 2023 n. 111, ovvero la legge delega per la riforma fiscale, che contiene numerose linee guida a cui l’Esecutivo dovrà attenersi per l’emanazione dei decreti delegati, alcune di principio, altre molto di dettaglio, sulle quali risulta esserci poco margine di manovra a opera dei decreti.

Si tratta di un obiettivo ambizioso nonché opportuno, considerando che i decreti legislativi, come indicati nell’art. 21, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.

Per quanto riguarda l’IRPEF, si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira a una sua graduale riduzione.

Ciò avverrà con il riordino di aliquote e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, applicando la stessa area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e lo stesso carico impositivo tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Ci sarà un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla tredicesima mensilità e sui premi di produttività.

Per le imprese in regime di contabilità ordinaria, ci sarà la facoltà di avvalersi di un’imposta proporzionale simile all’IRES. È in cantiere anche la graduale abrogazione dell’IRAP.

Relativamente all’IVA, saranno rivisti le aliquote e il sistema delle operazioni esenti, prevedendo la possibilità di optare per l’imponibilità.

Varie sono le novità in tema di accertamento, basti pensare alla previsione di un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni imposta, al rafforzamento della motivazione degli atti impositivi e alla necessità di accertare il primo anno fiscalmente rilevante per perdite di impresa e componenti pluriennali di reddito.

I decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di adempimento collaborativo (la cui struttura ricorda quello del DLgs. 128/2015) con possibilità di certificazione da parte di “professionisti qualificati” del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili.

In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; la riduzione di almeno due anni dei termini per l’accertamento (rispetto ai cinque previsti).

Si prevede poi l’esclusione delle sanzioni penali con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.

Potrà essere introdotto un adempimento collaborativo per chi trasferisce la residenza in Italia nonché per chi la mantiene all’estero ma possiede in Italia un reddito mediamente pari o superiore a un milione di euro.

L’adempimento collaborativo va visto in sintonia con il concordato preventivo biennale che dovrà anch’esso essere introdotto dai decreti delegati, il quale si attua in una sorta di reddito concordato che mette al riparo, entro determinati limiti, da future contestazioni delle Entrate. Per i soggetti di minori dimensioni, la proposta di concordato preventivo biennale potrà essere influenzata dal risultato degli ISA.

Relativamente al contenzioso, spicca il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, l’impugnabilità delle ordinanze cautelari, il rafforzamento della conciliazione e la previsione (a oggi mancante) sulle conseguenze delle irregolarità telematiche.

Anche la fase di riscossione non è indenne da criteri direttivi: balza all’occhio la necessità di rendere più efficiente il pignoramento presso terzi pur senza automatismi e il superamento del ruolo, che con ogni probabilità sarà sostituito dall’atto accertativo (accertamento di valore, recupero del credito di imposta o avviso di liquidazione) o dall’avviso bonario.

La dilazione dei ruoli potrà, per tutti, essere estesa a 120 rate mensili.

Le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della reale offensività della condotta, attribuendo, in certe circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio e, in via speculare, imponendo, sempre entro limiti predeterminati, al giudice penale di considerare la riduzione dell’imponibile scaturente ad esempio da un accordo di adesione.

Molte novità potranno interessare il federalismo fiscale e la fiscalità locale.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto si mira alla razionalizzazione e al riordino dei singoli tributi locali (soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni e agevolazioni fiscali), alla modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati per ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti e all’incentivazione dell’adempimento spontaneo.

Invece, nella delega non compare la revisione del Catasto.

 

Principali novità della delega fiscale
Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori Progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti ed eventuale riduzione della ritenuta d’acconto
Cedolare secca Estensione alle locazioni di immobili non abitativi ove il conduttore eserciti un’attività d’impresa o una professione
Redditi agrari Nuove classi e qualità di coltura per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c.
Redditi di natura finanziaria Previsione di una sola categoria di reddito
Compensazione delle perdite
Obbligo dichiarativo
Redditi di lavoro autonomo Esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi spese
Dichiarazione dei compensi quando sono operate le ritenute
Neutralità di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali
Redditi diversi Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
Per la plusvalenza da cessione immobiliare si assume come prezzo di acquisto quello pagato dal donante
Plusvalenze per cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e collezione
Reddito d’impresa Le imprese in contabilità ordinaria potranno optare per un’imposta proporzionale
IRES Riduzione dell’aliquota in caso di investimenti o di assunzione di personale
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi con franchigie
IRAP Graduale superamento e introduzione di un’addizionale determinata con le medesime regole dell’IRES
IVA Revisione delle aliquote
Riforma delle operazioni esenti con opzione per l’imponibilità
Applicabilità del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo
Imposta di successione e di registro Autoliquidazione
Dichiarazione di successione Imposta sostitutiva del bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali e delle ipocatastali
Società non operative Nuovi parametri per identificare le società senza impresa
Cause di esclusione che tengano conto di un congruo numero di dipendenti e dello svolgimento di attività regolate
Interpelli Riduzione delle richieste
Contributo per la presentazione
Adempimenti dei contribuenti Sospensione per i mesi di agosto e dicembre
Contraddittorio tra le parti Previsione generalizzata a pena di nullità
Termini di decadenza Per i componenti pluriennali e le perdite sarà necessario accertare il primo anno fiscalmente rilevante
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili Solo per ricavi e costi inesistenti
Cumulo giuridico delle sanzioni Estensione all’accertamento con adesione e alla conciliazione
Dilazione dei ruoli Estensione generalizzata a 120 rate mensili
Processo tributario telematico Disciplina delle conseguenze delle irregolarità
Conciliazione giudiziale Estensione al processo in Cassazione
Giudicato penale di assoluzione del contribuente Effetto in sede tributaria
Effetto penale dell’accordo di adesione o conciliazione Il giudice penale dovrà tenerne conto

 
(MF/ms)




Regime forfettario: decadenza dal beneficio

La perdita di uno dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui l’evento si verifica.

La legge di bilancio 2023, integrando l’art. 1 comma 71 della L. 190/2014, ha tuttavia introdotto un’ipotesi al verificarsi della quale il regime forfetario viene disapplicato relativamente all’anno in corso; in particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui tale condizione si verifica.

L’inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024; secondo quanto previsto dall’art. 288-bis inserito nella direttiva 2006/112/Ce, infatti, l’esenzione IVA collegata al regime forfetario può essere concessa “senza alcun massimale durante l’anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l’applicazione di tale […] opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d’affari […] sia superiore a 100 000 EUR”.

La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi “percepiti”; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023.

La disapplicazione del regime in corso d’anno ha effetti diversi a seconda dell’imposta interessata; l’IRPEF dovrà essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento l’intero periodo di imposta, mentre l’IVA sarà dovuta solo a partire dalle “operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

In assenza di chiarimenti in merito, l’IVA dovrebbe essere dovuta a partire dall’operazione (inclusa) che determina il superamento del limite. Ragionando in questi termini, nel caso di ricavi percepiti pari a 90.000 euro a novembre 2023 ed emissione di un’ulteriore fattura per 20.000 euro, quest’ultima dovrebbe già recare l’addebito dell’imposta.

Il quadro si complica, però, se si considera che l’emissione della fattura e l’incasso del ricavo o del compenso possono non coincidere. Riprendendo il caso testé esemplificato, ove la fattura da 20.000 euro non sia incassata nell’anno non si verificherebbe alcuna decadenza immediata dal regime (in quanto i ricavi percepiti sono pari a 90.000 euro) per cui, in costanza di regime, non sarebbe stato necessario l’addebito dell’IVA.

La fuoriuscita dal regime porta con sé ulteriori conseguenze, relative, in particolare:

  • agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, che scattano sin dall’inizio dell’anno;
  • all’applicazione delle ritenute.
In merito all’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute non possono essere applicate retroattivamente, rendendosi applicabili al momento della corresponsione dei compensi; analogamente, il professionista che decade dal regime forfetario in corso d’anno non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta.

In altre parole, le ritenute dovranno essere applicate secondo i criteri generali, vale a dire sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime.

L’art. 1 comma 71 della L. 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario “cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro”, senza disciplinare esplicitamente i casi in cui l’attività sia iniziata o termini nel corso dell’anno; potrebbero quindi sorgere alcuni dubbi in merito alla necessità o meno di ragguagliare ad anno tale limite.

In linea generale, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati ad anno solo nel caso in cui la norma lo preveda espressamente; si pensi, ad esempio:

  • all’art. 1 comma 54 lett. a) della L. 190/2014, secondo cui possono applicare il regime forfetario i contribuenti che “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000”;
  • all’art. 18 commi 2 e 3 del DL. 36/2022, che estende l’obbligo di emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022 ai contribuenti forfetari che “nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.
La chiusura dell’attività non ha effetti sul limite

L’assenza di un’esplicita indicazione normativa e di uno specifico chiarimento ufficiale inducono a escludere il ragguaglio ad anno del limite di 100.000 euro. Aderendo a tale impostazione, nessuna decadenza dal regime dovrebbe operare rispetto all’attività chiusa a metà anno con ricavi e compensi percepiti per 90.000 euro. Analogamente dovrebbe ragionarsi nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in corso d’anno.
 

(MF/ms)