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Vaccini in azienda: aggiornamento

Con questa comunicazione intendiamo aggiornare gli associati a proposito della ipotizzata campagna vaccinale nelle aziende.

La scorsa settimana Regione Lombardia ha emesso il disciplinare aggiornato che si allega, nel quale si regolamenta la possibilità di accedere alle linee vaccinali esistenti nei centri massivi, oppure l’organizzazione diretta nelle aziende che hanno i requisiti. In tutti i casi, l’Ats di riferimento ha il compito di individuare le modalità organizzative più appropriate, dialogando con le associazioni di categoria. Né Ats Brianza né Ats Montagna hanno finora risposto alle richieste delle associazioni di categoria che si sono rese disponibili a collaborare.

Con l’occasione si specifica che il garante della privacy ha escluso la possibilità che il datore di lavoro possa rilevare legittimamente la situazione vaccinale dei suoi dipendenti e ha chiarito a tale proposito altri aspetti sulle competenze del medico del lavoro. Si segnala in allegato, per chi non lo avesse già visto, il vademecum del garante della Privacy. In ogni caso si osserva che l’accelerazione della campagna vaccinale rende presto superata questa informazione che, pur anonima, non permette di allentare le misure di prevenzione perchè il vaccino non è di per sé una protezione assoluta e le misure del protocollo anti-Covid vigente vanno comunque mantenute.
 
(SN/bd)
 
 




Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti

Viste le difficoltà interpretative che si sono diffuse in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi con il recepimento delle norme comunitarie nella legge italiana nota come Tua “Testo Unico Ambientale” (Dlgs 152/2006 e s.m.i. fino al Dlgs 116/2020), il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito degli utili chiarimenti che riportiamo integralmente in allegato. Qui di seguito i temi di interesse più comune:
  • Responsabilità nella fornitura delle informazioni e nella etichettatura degli imballaggi: ruolo del produttore e/o dell’utilizzatore, responsabilità condivisa.
  • Criticità nell’etichettatura degli imballaggi neutri, particolarmente quelli di trasporto, come il film estensibile, i pallet, scatole e interfalde in cartone ondulato.
  • Criticità nell’etichettare i preincarti e gli imballi a peso variabile, come quelli a contatto con alimenti usati nella vendita di alimenti freschi, porzionati al momento.
  • Criticità nell’etichettare imballi molto piccoli, destinati all’esportazione o provenienti dall’estero.
La linea in molti casi è quella di privilegiare strumenti digitali che permettano al consumatore di accedere facilmente alle informazioni sulla composizione dei materiali degli imballi e sulla loro corretta gestione a fine vita.
Si coglie l’occasione per informare gli associati Api che non lo avessero seguito in diretta, che è possibile ascoltare il webinar di Conai, dal titolo “Etichettatura ambientale volontaria del packaging” che si è svolto il 20 maggio 2021, in cui sono state presentate le nuove Linee Guida per un’etichettatura volontaria del packaging, che il Consorzio ha redatto per guidare le imprese all’utilizzo corretto e consapevole dei claim ambientali volontari. Il documento è il frutto della consultazione pubblica promossa negli scorsi mesi.

 

(SN/bd)
 
 




Ccnl Unionmeccanica – Confapi: ipotesi accordo di rinnovo del 26 maggio 2021

In data 26 maggio 2021 Unionmeccanica – Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.
 
Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente Piero Dell’Oca, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali Mario Gagliardi, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.
 
Il nuovo contratto, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, decorre dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Le novità
 

  • L’intesa prevede un aumento del minimo tabellare alla 5^ categoria di € 104,00 che verrà distribuito in 4 tranche: € 23,00 a giugno 2021 e a giugno 2022, € 25,00 a giugno 2023 e € 33,00 a giugno 2024.
     
  • Con decorrenza 1° gennaio 2022 la quota di contribuzione datoriale alla sanità integrativa (EBM Salute) sarà pari a € 96,00 annui per ciascun lavoratore (€ 8,00 mensili).
     
  • Con la medesima decorrenza la quota di welfare contrattuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarà pari a € 200,00 annui.
     
  • Per la parte normativa, oltre alla conferma della disciplina del diritto soggettivo alla formazione continua, si segnalano alcune novità in materia di inquadramento professionale, con la progressiva eliminazione della 1^ categoria, ed in tema di sicurezza sul lavoro con la definizione delle linee guida per l’organizzazione e la gestione dei c.d. “break formativi”.
     
  • Sono stati inoltre condivisi alcuni principi cardine riguardanti l’istituto del lavoro agile e sono state introdotte nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

 
L’ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.
 
Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.

(MG/am)
 
 




Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere dal 1º luglio 2021, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1º luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)
 




Decreto Sostegni: raddoppio quota Fringe Benefit 2021

Si informano le aziende associate che, a seguito dell’approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni), è stato confermato anche per il 2021 il raddoppio della quota Fringe Benefit erogabile dalle aziende.

In particolare, l’art. 6 quinquies della legge di conversione (rubricato “misure per l’incentivazione del welfare aziendale”) ha esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. 
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis: nuove misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19

Decreto sostegni
È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (c.d. Decreto Sostegni) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-quinquies)
Esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.
 
 Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere fino a un massimo di:

  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1º aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale.
In sede di conversione è stato specificato che i trattamenti di cui sopra possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid -19 previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane previste all’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
I trattamenti spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di conversione è stato previsto che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.
E’ ammesso sia il pagamento diretto da parte dell’Inps sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla cig in deroga.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps (ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione del 40% del trattamento), la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens – Cig”.

Lavoratori fragili (art.15)
Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Indennità di disoccupazione – Naspi (art. 16)
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
Decreto sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Naspi (art. 38)
Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’ulteriore applicazione della riduzione del 3% mensile (di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono confermate nell’importo in essere alla data del 26 maggio 2021.
L’applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1º giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1º gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la normale regola della riduzione del trattamento e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1º ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione (art. 39)
Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla prestazione di esodo pensionistico c.d “indennità mensile”, a 250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in organico necessario per accedere al contratto di espansione.
Secondo quanto già specificato dall’Inps, fatte salve ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire dall’Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro finalizzate ad accedere all’accompagnamento alla pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art.40)
I datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal D.lgs. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale di cassa integrazione e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 – Esonero dal contributo addizionale (art. 40)
I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Contratto di rioccupazione (art.41)
In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Per l’assunzione è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del c.d. Temporary Framework e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIGS per cessazione (art. 45)
In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale connessa alla cessazione dell’attività produttiva (di cui all’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

(FV/fv)
 




Protocollo condiviso anti-Covid19: aggiornamento della check list di autocontrollo

Ricordando che l’aggiornamento del protocollo anti-Covid19 per le aziende è del 6 aprile 2021 come da precedente circolare Api n. 196 dell’ 8 aprile 2021 ora si segnala che Ats Brianza ha messo a punto la check list aggiornata di autocontrollo scaricabile dal sito in cui si trova anche la linea guida per il rientro al lavoro in sicurezza, in tempo di Covid-19, arrivata alla versione 2.13 CLICCARE QUI.
 
I punti oggetto di modifiche significative erano i numeri 2, 5 e 8.

Consigliamo di rivedere complessivamente la check list che aiuta ad evidenziare eventuali altri cambiamenti.
 
Si allega la check list di autocontrollo, revisione del 25/05/2021
 
(SN/bd)
 




Tari: decorrenza delle nuove modalità da gennaio 2022

Nella legge di conversione del DL Sostegni, ovvero la legge n. 69 del 21 maggio 2021, è compreso il tanto atteso chiarimento in tema di Tari; precisamente, la novità vigente dal 22 maggio 2021 è la modifica della decorrenza dell’efficacia della scelta da parte dei soggetti che possono esercitarla, di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le conseguenze del caso in tema di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti comunale).

La decorrenza della scelta slitta all’1 gennaio 2022, ma la scelta resta da fare entro la fine di questo mese: lunedì 31 maggio 2021.

Riportiamo l’articolo così come è presente nel testo di legge:

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l’art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall’associazione, i numeri 279 e 488, e si resta a disposizione.

(SN/bd)
 




In arrivo la newsletter di Valoriamo per le aziende

Informiamo le nostre aziende che Valoriamo, il progetto di welfare comunitario che opera nella provincia di Lecco, sta per attivare un servizio informativo dedicato al welfare aziendale.

Tra pochi giorni, infatti, partirà una newsletter riservata proprio agli imprenditori.

Chi fosse interessato può iscriversi cliccando qui.

(AM/am)




Corso: formazione specifica lavoratori addetti ai reparti produttivi, Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Formazione specifica lavoratori addetti ai reparti produttivi Accordo Stato-Regioni 2011 (rischio alto)” rivolto a tutti i lavoratori addetti ai reparti produttivi che non abbiamo già effettuato tale formazione obbligatoria ed in particolare ai neo assunti. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, anche neo-assunti, a proprie spese e nel corso dell’orario di lavoro. A tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha precisato: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione”.
 
Il legislatore obbliga che la formazione avvenga prima dell’assunzione, ma se questo non fosse possibile, deve avvenire contestualmente all’assunzione e terminato entro 60 giorni.
 
Ogni lavoratore addetto ai reparti produttivi deve essere formato sulla sicurezza sul lavoro attraverso corsi, composti da:
A) un modulo generale (4 ore)
B) un modulo specifico sui rischi per un determinato luogo di lavoro (12 ore rischio alto).
 
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
 
Programma
 
Rischi meccanici generali, macchine e attrezzature
 
Prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro.
Importanza della formazione ed informazione dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le operazioni di lavoro specifiche dell’azienda.
Pericoli, rischi e principali cause di infortunio nell’utilizzo delle macchine operatrici ed utensili. Le azioni e le condizioni pericolose.
Requisiti generali di sicurezza delle macchine: ripari, protezioni, doppi comandi.
La manutenzione periodica e dei controlli. I rischi nelle operazioni di manutenzione.
Rapporto con le imprese appaltatrici e sicurezza.
Gli interventi di prevenzione nell’ambiente di lavoro.
Gli interventi di prevenzione sull’organizzazione del lavoro.
La protezione collettiva e individuale. I dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali e maschere.
Rischio elettrico generale
Protezioni dalle tensioni di contatto;
Protezioni da sovratensioni, sovracorrenti e scariche atmosferiche;
Apparecchiature elettriche;
Utensili e apparecchi elettrici portatili o mobili;
Impianti di illuminazione elettrica;
Collegamenti elettrici a terra;
Cabine elettriche;
Impianto di messa a terra
Buone norme comportamentali riferite a possibile rischio di folgorazione
Effetti dell’elettricità sull’organismo umano;
Primo soccorso per i colpiti da corrente elettrica
Rischio chimico
I preparati pericolosi di uso lavorativo
Le vie di esposizione; Prodotti pericolosi; Tipi specifici di rischio; La sorveglianza sanitaria
Schede di sicurezza ed etichette
L’etichettatura; La scheda di sicurezza (SDS); Frasi di rischio e consigli di prudenza; Verniciatura; La protezione collettiva ed individuale. I dispositivi di protezione individuale.
 
Rischi fisici
Rumore
La fisiologia dell’apparato uditivo; Gli effetti del rumore sull’udito; La normativa vigente; Obblighi e responsabilità dei lavoratori; La misura del rumore: i decibel; La risposta dell’orecchio umano; Le tipologie di rumore; Il livello equivalente e l’esposizione quotidiana personale; Controlli sanitari; L’informazione e la formazione; I dispositivi di protezione individuale: tappi, cuffie
Vibrazioni
Sorgenti di vibrazioni; Modalità di azione su corpo umano; Grandezze e misure; Sistema mano-braccio, corpo intero; Situazioni di rischio;Protezione dalle vibrazioni.
 
 
Rischi psicosociali e stress da lavoro correlato
 
 
Lo stress; Risposte dello stress; La sintomatologia;
Definizione e caratteristiche del burnout; L’individuo e il burnout;
Il mobbing; Caratteristiche del mobbing;
Prevenzioni delle sindromi da stress.
Procedure di emergenza
Le procedure di emergenza; Antincendio, evacuazione e primo soccorso.
Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.
Incidenti e infortuni mancati
Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio: Origine, Definizione, Decisioni
Segnaletica di sicurezza
 
Rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
 
 
Rischi del tipo lavoro-correlato dovuti a movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza che potrebbero comportare malattie da microtraumi ripetuti e posture incongrue degli arti superiori (sovraccarico biomeccanico)
 
 
Dpi Organizzazione del lavoro
La funzione dei D.P.I.;
Quando esiste l’obbligo dell’uso di D.P.I.;
I requisiti dei D.P.I.;
Gli obblighi dei lavoratori;
Il corretto uso dei D.P.I. Marcatura CE;
I principali D.P.I. esistenti:
Protezione del capo; Protezione dell’udito; Protezione degli occhi; Protezione degli arti superiori; Protezione degli arti inferiori; Protezione delle vie respiratorie; Protezione del corpo; Protezione dalle cadute; Schede tipo per l’Identificazione dei D.P.I. più appropriati
Movimentazione manuale dei carichi
 
 
La movimentazione manuale dei carichi come fattore di rischio
 
Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori ex D.L.vo 81/08
La colonna vertebrale (rachide) e sue possibili alterazioni
Modelli di valutazione del rischio nella movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Consigli per una corretta movimentazione manuale dei carichi.
La sorveglianza sanitaria.
Lavori in altezza – uso di scale
Videoterminali
Le condizioni di lavoro al V.D.T.; L’ergonomia del posto di lavoro al V.D.T.. Gli arredi; Le posture incongrue;
Nozioni di illuminotecnica; Riflessi e abbagliamenti; L’astenopia lavorativa e il compito visivo;
La qualità dell’aria e gli inquinanti indoor; Microclima e climatizzazione;
L’hardware e il software. La normativa vigente sui videoterminali: gli esposti;
Il posto di lavoro; Le interruzioni e le pause;
La sorveglianza sanitaria, informazione e informazione e le sanzioni

Calendario: 
Venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mercoledì 23 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 
Sede: Api, via Pergola 73 Lecco
 
Costi:
Il costo per la partecipazione al corso è di
€ 180,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 250,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 4 giugno 2021.
 
Si precisa che:
I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del percorso formativo.
L’Area Formazione di Api Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

 
 
(SB/mc)