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Antincendio: promemoria sulle novità in vigore dal 4 ottobre 2022

Trascorso un anno le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021) stanno per entrare in vigore.
Questa circolare intende ricordare a tutti gli aspetti nuovi che avevamo già descritto nella circolare Api n. del 2021 a cui si rimanda per i dettagli.

La novità principale riguarda i tempi di aggiornamento del corso per addetti antincendio, è stato definito per legge che ogni 5 anni va svolto l’obbligo di aggiornamento.

Inoltre, si ricorda che ogni piano di emergenza deve tenere conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 

1) in esercizio
2) in emergenza
;

inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

La formazione sul tema emergenze deve riguardare tutti i lavoratori (art.3): il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

(SN/bd)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2022 con indice pari a 112,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2022 al 14 settembre 22, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,943503%.

 
(FV/fv)
 




Firmato il decreto “Fondo Nuove Competenze”

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la firma, da parte del Ministro Orlando, di un decreto volto a regolare il Fondo Nuove Competenze.

Ricordiamo che il Fondo Nuove Competenze è il programma atto a guidare la formazione dei lavoratori occupati nell’ambito del Piano Nazionale Nuove Competenze, riformato in ottica di transizione digitale ed ecologica e rifinanziato con un miliardo di euro per tali finalità.

Il decreto conterrà, tra le altre, le seguenti misure:

  • Orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green.
  • Rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi.
  • Valorizzazione dei fondi interprofessionali per l’accesso al FNC; per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale.
  • Il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione; è prevista una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.
Per quanto riguarda la gestione della misura, sarà responsabile l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che ad ottobre pubblicherà l’avviso per le candidature da parte delle aziende.
Il provvedimento è attualmente in attesa della controfirma del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Trovate a questo Link il comunicato del Ministero.

(SB/am)




Guida Ats Brianza per prevenire la trasmissione del Covid negli ambienti di lavoro

Si segnala che la guida predisposta da Ats Brianza per il lavoro sicuro rispetto al Covid19 è on line con aggiornamento di agosto 2022.

Contiene il recepimento di tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid19.

Se non lo avete già fatto, vi invitiamo a consultarla: guida gestione rischio Covid, Ats Brianza, versione 3.1 rev. 5 del 17/08/2022, in giallo le parti modificate.

Per quanto riguarda il protocollo anticovid nelle aziende, le indicazioni dopo l’estate sono rimaste invariate, come da circolare Api n.378 del 7 luglio 2022; il protocollo attualmente vigente è valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

(SN/bd)
 

 




Impianti di stoccaggio rifiuti: da novembre 2022 nuove regole di prevenzione incendi

Sono state definite le norme tecniche di prevenzione incendi per alcune categorie di impianti di gestione rifiuti, in particolare: stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 del Dm 26 luglio 2022, pubblicato in agosto 2022, si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022 cioè quando entrano in vigore le norme tecniche citate; le disposizioni transitorie (art.5) specificano che le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Il testo del Dm 26 Luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.187 del 11-08-2022 è direttamente consultabile on line, si allega per comodità il pdf dell’allegato 1.
 
(SN/bd)
 
 

 




Conai: semplificazioni per attività di trasformazione minime e per esportazioni limitate

Conai ha recentemente introdotto l’estensione di una procedura esistente agevolata (facoltativa) ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti, acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (ad es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.). I trasformatori possono pagare il Cac direttamente ai loro fornitori, al momento dell’acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, quindi, gli stessi non saranno più tenuti ad addebitare il Cac ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al Conai.

L’opportunità è utilizzabile dal 1 ottobre 2022 e si applica sotto la soglia di 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell’anno precedente. Altri dettagli nella circolare del 28 luglio 2022 qui allegata.

Conai ha introdotto anche una procedura semplificata che riguarda le esportazioni in esenzione ed è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.

La semplificazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. I dettagli sono riportati nell’allegata Circolare Conai del 29 luglio 2022.

(SN/bd)
 
 




Formazione 4.0: credito d’imposta 2022 elevato fino al 70%

Il credito d’imposta formazione 4.0 è una misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, destinata alle imprese che scelgono di investire nella formazione del proprio personale dipendente, con particolare riferimento alle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

L’intervento si affianca ai crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, quest’anno previsti rispettivamente nella misura del 40 e 50 per cento.

In altri termini, chi investe in beni strumentali 4.0 potrebbe avere anche la necessità di formare il proprio organico interno al fine di acquisire consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloudfog computingcyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

La misura è stata oggetto di diverse modifiche, ultima delle quali ad opera dell’articolo 22 L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) che, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie impreseha previsto l’incremento delle aliquote del credito di imposta per la formazione 4.0 come segue:

  • dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole impresea condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano appositamente certificati;
  • dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, nel rispetto delle medesime condizioni di cui sopra.
In relazione ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 – data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 – la maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 trova applicazione solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
A tal fine, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019 anche:
  • centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 e
  • gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
L’applicazione della maggiorazione è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il citato decreto direttoriale.

Sul punto si segnala che, per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.

Fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 7 D.M. 04.05.2018, l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 “maggiorato” è inoltre subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Il credito in argomento resta invece pari al 30 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 che non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto (ad esempio, in caso di formazione interna “non qualificata”), le misure del credito d’imposta scendono al 40 per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese).

La misura del credito d’imposta è infine aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

(SB/mc)




Testo Unico sicurezza sul lavoro: ultimo aggiornamento

Con la presente si segnala che la versione più recente del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008 con gli aggiornamenti fino ad agosto 2022, è consultabile sul sito ministeriale.

Come noto alle figure coinvolte il testo è comodo da consultare perché è completo di link che permettono di raggiungere rapidamente i richiami ad articoli e commi o interpelli richiamati nel testo stesso.

(SN/bd)
 




Modello Ot23: scadenza 28 febbraio 2023

Si segnala che è disponibile il nuovo modello Ot23 predisposto da Inail per l’anno 2022, con scadenza febbraio 2023.

L’Inail tratta l’argomento relativo alla riduzione del tasso medio di prevenzione per l’anno 2023 con istruzione operativa n. 7507 del giorno 1 agosto 2022; come noto il modello riguarda gli interventi per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati a livello aziendale durante l’anno 2022.
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022. La novità più rilevante riguarda l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4 della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)”, rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello Ot23 per l’anno 2022; l’altra novità è l’esclusione del noleggio di macchine sostitutive, ossia la sostituzione di macchine obsolete deve avvenire necessariamente con acquisto o leasing e la macchina vecchia deve essere letteralmente alienata.

Per il dettaglio delle novità introdotte si rimanda all’istruzione operativa n.7507.

Come sempre, l’Inail ha pubblicato anche un’apposita guida alla compilazione per l’anno 2023, disponibile sul sito dell’istituto.
(SN/bd)
 
 




Istruzioni aggiornate dal MiTe per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici

Ai fini della gestione sostenibile e circolare degli impianti fotovoltaici, è online sul sito del MiTe (Ministero per la Transizione Ecologica) la nuova versione delle istruzioni per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia.

Il nuovo documento, approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022 recepisce le direttive della Legge 233/2021 che ha convertito il Dl 152/2021.

Le principali novità prevedono:

  • che il valore della quota trattenuta dal Gse, sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 Kw) che per quelli professionali, è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, a garanzia delle operazioni di smaltimento;
  • nuove tempistiche e nuove modalità per aderire ad un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020.
Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento.

In merito a quest’ultimo punto si specifica che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare. Inoltre, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal Gse (10 €/modulo) e l’invio al Gse dell’Allegato 8.3. Nel mese di settembre il Gse, insieme al Ministero della Transizione Ecologica – Dg Economia Circolare, intendono organizzare incontri informativi on-line dandone opportuna comunicazione.

(SN/bd)