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Guida Ats Brianza per prevenire la trasmissione del Covid negli ambienti di lavoro

Si segnala che la guida predisposta da Ats Brianza per il lavoro sicuro rispetto al Covid19 è on line con aggiornamento di agosto 2022.

Contiene il recepimento di tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid19.

Se non lo avete già fatto, vi invitiamo a consultarla: guida gestione rischio Covid, Ats Brianza, versione 3.1 rev. 5 del 17/08/2022, in giallo le parti modificate.

Per quanto riguarda il protocollo anticovid nelle aziende, le indicazioni dopo l’estate sono rimaste invariate, come da circolare Api n.378 del 7 luglio 2022; il protocollo attualmente vigente è valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

(SN/bd)
 

 




Impianti di stoccaggio rifiuti: da novembre 2022 nuove regole di prevenzione incendi

Sono state definite le norme tecniche di prevenzione incendi per alcune categorie di impianti di gestione rifiuti, in particolare: stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 del Dm 26 luglio 2022, pubblicato in agosto 2022, si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022 cioè quando entrano in vigore le norme tecniche citate; le disposizioni transitorie (art.5) specificano che le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Il testo del Dm 26 Luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.187 del 11-08-2022 è direttamente consultabile on line, si allega per comodità il pdf dell’allegato 1.
 
(SN/bd)
 
 

 




Conai: semplificazioni per attività di trasformazione minime e per esportazioni limitate

Conai ha recentemente introdotto l’estensione di una procedura esistente agevolata (facoltativa) ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti, acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (ad es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.). I trasformatori possono pagare il Cac direttamente ai loro fornitori, al momento dell’acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, quindi, gli stessi non saranno più tenuti ad addebitare il Cac ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al Conai.

L’opportunità è utilizzabile dal 1 ottobre 2022 e si applica sotto la soglia di 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell’anno precedente. Altri dettagli nella circolare del 28 luglio 2022 qui allegata.

Conai ha introdotto anche una procedura semplificata che riguarda le esportazioni in esenzione ed è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.

La semplificazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. I dettagli sono riportati nell’allegata Circolare Conai del 29 luglio 2022.

(SN/bd)
 
 




Formazione 4.0: credito d’imposta 2022 elevato fino al 70%

Il credito d’imposta formazione 4.0 è una misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, destinata alle imprese che scelgono di investire nella formazione del proprio personale dipendente, con particolare riferimento alle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

L’intervento si affianca ai crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, quest’anno previsti rispettivamente nella misura del 40 e 50 per cento.

In altri termini, chi investe in beni strumentali 4.0 potrebbe avere anche la necessità di formare il proprio organico interno al fine di acquisire consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloudfog computingcyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

La misura è stata oggetto di diverse modifiche, ultima delle quali ad opera dell’articolo 22 L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) che, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie impreseha previsto l’incremento delle aliquote del credito di imposta per la formazione 4.0 come segue:

  • dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole impresea condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano appositamente certificati;
  • dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, nel rispetto delle medesime condizioni di cui sopra.
In relazione ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 – data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 – la maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 trova applicazione solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
A tal fine, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019 anche:
  • centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 e
  • gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
L’applicazione della maggiorazione è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il citato decreto direttoriale.

Sul punto si segnala che, per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.

Fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 7 D.M. 04.05.2018, l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 “maggiorato” è inoltre subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Il credito in argomento resta invece pari al 30 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 che non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto (ad esempio, in caso di formazione interna “non qualificata”), le misure del credito d’imposta scendono al 40 per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese).

La misura del credito d’imposta è infine aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

(SB/mc)




Testo Unico sicurezza sul lavoro: ultimo aggiornamento

Con la presente si segnala che la versione più recente del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008 con gli aggiornamenti fino ad agosto 2022, è consultabile sul sito ministeriale.

Come noto alle figure coinvolte il testo è comodo da consultare perché è completo di link che permettono di raggiungere rapidamente i richiami ad articoli e commi o interpelli richiamati nel testo stesso.

(SN/bd)
 




Modello Ot23: scadenza 28 febbraio 2023

Si segnala che è disponibile il nuovo modello Ot23 predisposto da Inail per l’anno 2022, con scadenza febbraio 2023.

L’Inail tratta l’argomento relativo alla riduzione del tasso medio di prevenzione per l’anno 2023 con istruzione operativa n. 7507 del giorno 1 agosto 2022; come noto il modello riguarda gli interventi per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati a livello aziendale durante l’anno 2022.
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022. La novità più rilevante riguarda l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4 della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)”, rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello Ot23 per l’anno 2022; l’altra novità è l’esclusione del noleggio di macchine sostitutive, ossia la sostituzione di macchine obsolete deve avvenire necessariamente con acquisto o leasing e la macchina vecchia deve essere letteralmente alienata.

Per il dettaglio delle novità introdotte si rimanda all’istruzione operativa n.7507.

Come sempre, l’Inail ha pubblicato anche un’apposita guida alla compilazione per l’anno 2023, disponibile sul sito dell’istituto.
(SN/bd)
 
 




Istruzioni aggiornate dal MiTe per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici

Ai fini della gestione sostenibile e circolare degli impianti fotovoltaici, è online sul sito del MiTe (Ministero per la Transizione Ecologica) la nuova versione delle istruzioni per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia.

Il nuovo documento, approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022 recepisce le direttive della Legge 233/2021 che ha convertito il Dl 152/2021.

Le principali novità prevedono:

  • che il valore della quota trattenuta dal Gse, sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 Kw) che per quelli professionali, è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, a garanzia delle operazioni di smaltimento;
  • nuove tempistiche e nuove modalità per aderire ad un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020.
Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento.

In merito a quest’ultimo punto si specifica che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare. Inoltre, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal Gse (10 €/modulo) e l’invio al Gse dell’Allegato 8.3. Nel mese di settembre il Gse, insieme al Ministero della Transizione Ecologica – Dg Economia Circolare, intendono organizzare incontri informativi on-line dandone opportuna comunicazione.

(SN/bd)




Smart working: nuovo modulo di comunicazione dal 1° novembre 2022

Si informano le aziende associate che dal prossimo mese di settembre finisce il periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile (come, ad esempio, quella che consentiva ai datori di lavoro di disporre l’utilizzo del lavoro agile in via unilaterale senza essere obbligati a stipulare un accordo individuale con il lavoratore oppure quella che consentiva di poter ottemperare alla comunicazione telematica al Ministero trasmettendo un semplice tracciato excel), che erano rimaste valide per tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022 le aziende che intendono far ricorso alla modalità di lavoro in smart working dovranno:
  • stipulare un accordo individuale a norma della Legge 81/2017 con il lavoratore;
  • consegnare l’informativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (vedere fac-simile allegato);
  • trasmettere in via telematica un apposito modulo al Ministero del lavoro (senza allegare l’accordo individuale).
 
Il modulo (da trasmettere entro 5 giorni dall’evento) è accessibile mediante SPID e CIE sul sito https://servizi.lavoro.gov.it ed andrà utilizzato a partire dal 01/09/2022 per le seguenti tipologie di comunicazione:
  • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
  • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata;
  • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
 
In alternativa all’invio mediante applicativo web, sarà possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate in modalità massiva: come indicato nelle istruzioni del Ministero del Lavoro contenute nel DM 22 agosto 2022 n. 149, l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda debba inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le informazioni di almeno un referente tecnico al quale rivolgersi per concludere la procedura di abilitazione.
 
Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
 
Si precisa che, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del Ministero, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la modifica di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre 2022 potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022.

 
 
(FV/fv)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2022 con indice pari a 112,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2022 al 14 agosto 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,182910%.

 
(FV/fv)
 




Decreto Aiuti Bis: aumento quota Fringe Benefit 2022

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti Bis”) che ha introdotto due interessanti novità in tema di fringe benefit per l’anno 2022, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. 

In particolare, l’art. 12 del Decreto:

•             ha esteso anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR (già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall’art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020 e successivamente prorogata, limitatamente all’anno 2021, dall’articolo 6- quinquies del D.L. 41/2021, non raddoppiandolo da 258,23 € a 516,46 € come avvenuto per i due precedenti periodi d’imposta) ma fissandolo a 600,00 €;
•             ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell’ambito dei fringe benefit.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro. In merito all’erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti l’utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato. 

Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l’erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget aziendale a disposizione.
A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale): ciò, al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 € e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l’intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell’anno.
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)