Rentri: dal 15 settembre 2026 Fir digitale e sanzioni applicabili
Si raccomanda quindi a tutte le imprese che hanno l’obbligo di formulario digitale di adeguarsi, dismettendo definitivamente il Fir cartaceo.
Si ricorda infatti che:
• fino al 15 settembre 2026, il Fir può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del DM del 04 aprile 2023, n.59.
• a decorrere dal 15 settembre 2026 si applicano le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al Rentri dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.
Si rammenta inoltre che il formato con cui è emesso il Fir da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare:
• se il produttore/detentore emette il Fir in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il Fir in formato digitale.
• se il produttore/detentore emette il Fir in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il Fir nello stesso formato cartaceo.
Si segnalano sul sito del Rentri le comunicazioni ufficiali sui temi sopra descritti.
NB Soggetti non obbligati al fir digitale: la gran parte delle imprese è obbligata all’iscrizione al Rentri e all’uso del fir in formato digitale, tuttavia restano esenti alcune piccole imprese che gestiscono solo rifiuti non pericolosi. Dettagli al link “supporto” del sito Rentri:
Gestione del FIR cartaceo per i produttori iniziali NON obbligati all’iscrizione al RENTRI
Produttori/ detentori obbligati all’utilizzo del FIR digitale (xFIR)
(SN/am)