Con riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. Atti n.59/CSR), di cui si è data ampia informazione nelle circolari di giugno e luglio dell’associazione, in questa nuova circolare si focalizza il tema del riconoscimento della formazione pregressa.
Le competenze acquisite in occasione di corsi precedenti che magari si riferivano a ruoli diversi nella gestione della sicurezza in azienda, possono essere riconosciuti in base alle regole indicate in apposite tabelle, che erano già esistenti ma che sono state aggiornate.
Una tabella riguarda la formazione iniziale (es. DL, DL-RSPP, dirigente, preposto, RLS, lavoratore) e l’altra riguarda i corsi di aggiornamento periodico (es. aggiornamento DL-RSPP, dirigenti, preposti, RLS, lavoratori).
Per ogni figura aziendale vengono indicati:
- i corsi frequentati che danno esonero totale o parziale da altri percorsi;
- i casi in cui la frequenza resta obbligatoria (nessun esonero);
Gli esoneri non devono essere intesi in modo automatico ma valutati da un soggetto competente che verifichi la validità e la coerenza dei percorsi svolti in precedenza. La sola partecipazione a un corso non garantisce infatti il riconoscimento dei crediti, se i contenuti trattati non risultano documentati o corrispondenti a quanto richiesto dalle nuove indicazioni.
Si allega:
- Tabelle dell’allegato III all’accordo 2025 che contengono le regole per il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante altri corsi sicurezza già svolti.
Si raccomanda una verifica attenta delle situazioni di credito formativo, in collaborazione con l’RSPP o con il consulente sicurezza, che possa essere correttamente documentata per una tracciabilità anche futura.
In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.
(SB/sn)