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ETS2: entro aprile 2025 scatta l’obbligo del monitoraggio dei gas consumati

ETS significa Emission Trading System ed è l’acronimo introdotto più di 20 anni fa (Direttiva 2003/87/CE) dall’Unione Europea per indicare il Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS); si tratta del principale strumento per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

 

Per approfondimenti su questo meccanismo e sui soggetti finora già obbligati, si può consultare il sito ministeriale dedicato a questo tema.

A partire dal 2025, il sistema riguarda una platea più estesa di soggetti, che dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio. Per questo ora si parla di ETS2 per indicare la seconda fase di questo percorso.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati (coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili ai fini della combustione, esempio gas metano) dovranno comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Si allega la guida pratica ETS2.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

Per favorire la comprensione di questo meccanismo e verificare quali sono i soggetti obbligati, si segnala il sito del ministero, che riporta sinteticamente e anche graficamente gli elementi essenziali di questa disciplina e del suo ambito di applicazione.

(SN/am)




ADR: recepito in Italia il provvedimento europeo in tema di trasporto su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 gennaio 2025 è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento comunitario, in vigore dal 13 febbraio 2025, modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di rendere gli allegati A e B dell’ADR, l’allegato del RID e i regolamenti allegati all’ADN applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione.

Il provvedimento allinea la normativa agli aggiornamenti degli accordi internazionali applicabili dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

(SN/am)

 
 
 




Corsi tema sostenibilità nel 2025: risorse da Opnm per coprire i costi

E’ disponibile il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di sostenibilità. E’ scaricabile dal sito Ebm, area bandi, ma lo alleghiamo per comodità.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il bando 2024 prevedeva che il percorso formativo non potesse essere inferiore alle 8 ore, invece il bando 2025 accetta anche mini percorsi formativi da 2 ore.
Il budget minimo richiedibile è pari a 300 € per corsi e attività formative in tema aspetti ambientali, ESG e sostenibilità.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:

Approfondimenti e aggiornamenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili
▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas, ma anche 45001)
▪ la Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ l’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
▪ il report di sostenibilità e la Corporate social responsability
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi: relazioni tra management e lavoratori / Diversity management & Inclusion / Valutazione sociale dei fornitori.

 
Il testo completo del bando (allegato) contiene tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti in base al numero di lavoratori e la documentazione necessaria.
Non è possibile rimborsare spese in autofatturazione.
I formatori devono avere un CV adeguato per l’argomento e rispettare il decreto interministeriale 6 marzo 2013 (criteri da rispettare per docenti – formatori della sicurezza).
Confapi può suggerirvi corsi e attività finanziabili, consigliarvi e supportarvi nello svolgimento delle attività formative e infine supportarvi nella richiesta di queste risorsw.

Nel sito associativo dedicato alla formazione trovate in calendario alcuni corsi sui temi ambientali che potete sfruttare. Si specifica che sono rimborsabili solo i corsi a pagamento e non quelli già finanziati dal FAPI.

Se avete bisogno di confronto e suggerimenti chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Incentivi a fondo perduto per impianti di energia rinnovabile, collegati a Comunità Energetiche: proroga al 30 novembre 2025

E’ arrivato il decreto che contiene la proroga al 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di incentivo legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La misura, parte integrante del PNRR, mira a sostenere lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili nei piccoli comuni, con l’obiettivo di raggiungere i target europei entro il 2026.

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nel proprio sito il DM n.59 del 28 febbraio 2025 che si allega. Si tratta di un’opportunità per imprese situate nei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti (che dovrebbero arrivare a 30.000 con un successivo Decreto).​

Ricordiamo che il Decreto CER del 2024 (allegato) prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili finanziato dal PNRR per impianti realizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Implicazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Con il nuovo decreto, il MASE ha ufficialmente posticipato il termine per la presentazione delle richieste di incentivo dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025. Questa decisione è stata presa in risposta al mancato raggiungimento del target M2C2-47 del PNRR, che prevede l’installazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità rinnovabile attraverso CER e autoconsumatori di gruppo nei comuni con meno di 5.000 abitanti entro il 30 giugno 2026. ​

Il MASE sta valutando l’estensione della platea dei beneficiari per includere anche i comuni con una popolazione fino a 30.000 abitanti, ampliando così le opportunità di accesso ai fondi PNRR per un numero maggiore di realtà locali. Questa modifica, se approvata, potrebbe rappresentare un significativo impulso allo sviluppo delle comunità energetiche nel paese. ​

Le comunità energetiche rappresentano una leva fondamentale per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e decentralizzato. Grazie a queste iniziative, è possibile promuovere l’autoconsumo, ridurre le emissioni di CO₂ e stimolare l’economia locale.

(SN/am)

 




Seminario “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute”: ultimi posti disponibili

Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza il seminario tecnico “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute” giovedì 3 aprile 2025 dalle ore 15 alle ore 17 nella sede di Confapi Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco).

 

Relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. 

Le tematiche trattate:

  • Origine del Radon e i suoi effetti per la salute
  • Obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori 
  • Strumenti e modalità di misura 
  • Valutazione del rischio
Sono invitati a partecipare: imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, professionisti dell’edilizia.

 

Su richiesta Confapi Lecco Sondrio può rilasciare un attestato pari a 2 crediti formativi, valido ai fini degli obblighi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro. 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccare qui 

In allegato la locandina

(AM/am)




Moduli fotovoltaici: gestione a fine vita, sistemi collettivi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul portale ministeriale la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati“.

Il riferimento legislativo è il Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n. 181 del 2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Dl 84/2024).

Le principali novità riguardano:

  • le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
  • una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.
  • la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali; per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Si segnala la pagina web del centro di coordinamento RAEE per tutti i 5 raggruppamenti. I pannelli si trova nel raggruppamento R4.

(SN/am)

 




Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)



Deflusso ecologico: adeguamento delle opere di presa

La Deliberazione della Giunta Regionale XII/3768 del 13 gennaio 2025 “Determinazioni in merito all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio idrico regionale” ha approvato l’iter istruttorio per consentire l’adeguamento delle opere di presa delle derivazioni esistenti al rilascio del Deflusso ecologico.

Si segnala la pagina regionale di riferimento: cliccare qui 

La Dgr, entrata in vigore il 1° marzo 2025, approva:

  • Allegato A, “Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico”, che costituiscono l’aggiornamento delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 6232/2007
  • Allegato B, “Aggiornamento della tabella 1 e integrazione della tabella 2 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 2950/2024”
  • Allegato C, “Aggiornamento del Bilancio idrico regionale”
Per tutti i dettagli si può consultare la pagina del sito provinciale (Lecco) dedicata al tema.

(SN/am)

 




Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2025

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2024 dipendenti in lavorazioni c.d. usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2025 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro

Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui  oltre alle risposte a quesiti FAQ cliccando qui  da consultare prima della compilazione.

(FP/am)




Rinnovo CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori 2025

Con il verbale del 25 Marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno sottoscritto ‘accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti e i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.

Forniamo, in allegato, la circolare esplicativa sul rinnovo del CCNL Confapi e Federmanager per i Dirigenti e i Quadri Superiori, unitamente al testo del verbale di accordo.
 
L’area Relazioni Industriali resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(FV/fv)