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Attivo nuovo servizio per le associate: InfoPoint Fotovoltaico

La transizione energetica e il contenimento dei costi di approvvigionamento rappresentano oggi priorità strategiche fondamentali per la competitività e la sostenibilità delle nostre Piccole e Medie Imprese. Tuttavia, la decisione di valutare o realizzare un investimento nell’impiantistica fotovoltaica si scontra spesso con un mercato complesso e frammentato, caratterizzato da offerte aggressive, opache o standardizzate promosse dai grandi player di settore, che non sempre garantiscono qualità e assistenza tecnica adeguate nel tempo.
Per rispondere in modo concreto a questa esigenza, Confapi Lecco Sondrio ha attivato un nuovo servizio dedicato: l’InfoPoint Fotovoltaico. L’iniziativa nasce per offrire alle aziende associate una guida neutrale, qualificata e trasparente, mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza professionale espresse direttamente dalla nostra rete associativa.

Perché attivare il servizio: i punti di forza

  1. Indipendenza e tutela dell’associato: evitare di rimanere condizionati da soluzioni preconfezionate o di puro interesse commerciale, garantendo un’analisi orientata esclusivamente al reale fabbisogno aziendale.
  2. Competenza e fiducia di filiera: far leva sul know-how di impiantisti ed esperti qualificati dell’Associazione per un confronto diretto, etico e professionale tra imprenditori.
  3. Efficienza decisionale: azzerare le perdite di tempo nella comparazione di preventivi eterogenei e facilitare la valutazione preliminare con parametri oggettivi.
Un supporto integrato a 360°
L’InfoPoint affianca l’impresa lungo tutto il percorso valutativo e decisionale, coprendo:
  • Analisi tecnica e dimensionamento: studio del fabbisogno energetico, verifica della superficie disponibile, selezione di pannelli ed eventuali sistemi di accumulo.
  • Sicurezza e conformità: valutazione delle implicazioni tecniche correlate (strutture, sicurezza sul lavoro e normativa antincendio).
  • Manutenzione e performance: indicazioni sulla gestione e manutenzione programmata dell’impianto nel tempo.
  • Finanza agevolata e incentivi: individuazione di bandi regionali/nazionali, agevolazioni fiscali e finanziamenti dedicati.
  • Innovazione energetica e tutela: opportunità di adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e analisi delle coperture assicurative idonee.
Come funziona il servizio (Modalità operativa)
  1. Incontro preliminare e Check-list: l’impresa contatta l’InfoPoint e partecipa a un colloquio conoscitivo, fornendo i dati base di consumo compilati tramite un’apposita check-list guidata curata dall’esperto tecnologico.
  2. Instradamento a rotazione: definito il fabbisogno, la richiesta viene affidata ad uno degli impiantisti qualificati dell’Associazione secondo un criterio di rotazione trasparente ed equo.
  3. Studio di fattibilità e offerta: l’impiantista elabora lo studio preliminare. In caso di esito positivo e interesse dell’azienda, si prosegue con un sopralluogo sul campo per affinare la progettazione ed emettere il preventivo definitivo (qualora l’impiantista non possa prendere in carico la richiesta per motivi tecnici, dimensionali o temporali, l’incarico passa al successivo in lista).
  4. Assistenza globale e decisione: si attivano parallelamente i moduli di consulenza per incentivi, sicurezza, assicurazioni e CER, permettendo all’imprenditore di decidere in totale chiarezza se procedere con la realizzazione.
La squadra dei professionisti e referenti
  • Esperti tecnologie: Tecno-Lario (azienda leader nella distribuzione di prodotti per l’energia rinnovabile e mobilità elettrica).
  • Impiantisti qualificati: Aldeghi Impianti, Elettrica Rogeno, Gianola Impianti, SEI.
  • Finanza agevolata e bandi: Confapi Lecco Sondrio.
  • Sicurezza, antincendio, Cer e assicurazioni: esperti e professionisti d’area
  • Tutoraggio associativo (referenti interne): Silvia Negri, Manuela Sacchi, Raffaella Pozzoni.
Come richiedere un appuntamento
Per richiedere la check-list preliminare o fissare un incontro, vi invitiamo a contattare i nostri uffici o le referenti di servizio: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it.

Alleghiamo scheda dati per fattibilità da compilare.

(MP/am)




IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda di commercio all’ingrosso e di fabbricazione di macchinari per l’industria della carta e dell’alluminio ricerca “impiegato/a contabile”.

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrazione e contabilità e si occuperà della gestione operativa delle attività contabili, fiscali e amministrative dell’azienda, collaborando con la Direzione e con i consulenti esterni per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti civilistici e fiscali.
Requisiti richiesti:

  • diploma ragioneria o similari
  • esperienza nel ruolo da almeno 5 anni

Sede di lavoro: Mandello (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 15 – 20 k

Impegno orario: part time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




PPWR per microimprese: esenzioni e deroghe

Nel contesto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Regolamento UE 2025/40), le microimprese (definite come aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) beneficiano di alcune esenzioni per ridurre l’impatto burocratico ed economico delle nuove norme.
Principali esenzioni e deroghe previste specificamente per le microimprese:
  • Trasferimento della qualifica di “fabbricante”: il PPWR stabilisce che chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio è considerato legalmente un “fabbricante” e deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica. Tuttavia, per tutelare i piccoli marchi, vi è un’esenzione dalla qualifica di fabbricante se la microimpresa si rifornisce da un fornitore situato nello stesso Stato membro. In questo caso, tutti gli obblighi di conformità tecnica e documentale rimangono legalmente in capo al fornitore.
  • Esenzione dagli obiettivi di riutilizzo e ricarica: le microimprese sono completamente esentate dal rispetto delle percentuali obbligatorie fissate per gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica. Questa deroga si applica a diversi settori, tra cui: 1) distribuzione e asporto di bevande e alimenti pronti. 2) imballaggi per il trasporto e l’e-commerce. 
  • Deroghe sui divieti del monouso (Horeca e punti vendita): il regolamento introduce il divieto di utilizzare imballaggi monouso in plastica per specifici formati a partire dal 2030 (es. pellicole per raggruppare prodotti, confezioni per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, monoporzioni di condimenti e cosmetici negli hotel). Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati sul posto se dimostrano che non è tecnicamente possibile eliminare tali imballaggi o che non hanno effettivo accesso a un’infrastruttura di riutilizzo.
Obblighi rimanenti
Anche le microimprese devono obbligatoriamente rispettare i requisiti generali di sicurezza, sostenibilità e fine vita del prodotto:
•    EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): le microimprese devono comunque registrarsi e pagare i contributi ambientali (es. CONAI in Italia) per la gestione e il riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato.
•    Sostanze vietate: resta obbligatorio il rispetto dei limiti chimici rigorosi, come il divieto assoluto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
•    Etichettatura ambientale: gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alle nuove regole di etichettatura armonizzata europea per la raccolta differenziata.

(SN/am)




PPWR per gli operatori economici: evidenze documentali a supporto delle dichiarazioni

Le imprese utilizzatrici di imballaggi, a volte in combinazione fra loro, sono tenute a predisporre dichiarazioni conformi, supportate da documentazione tecnica adeguata e coerente, rafforzando il dialogo con la propria supply chain per la raccolta delle informazioni necessarie, in un processo strutturato e continuo. Particolare attenzione va dedicata alla gestione degli imballaggi che presentano criticità, attraverso un’attività sistematica di analisi e mappatura del portafoglio prodotti. In questo contesto, risulta essenziale adottare un approccio prudenziale, basato su evidenze documentali solide e su un percorso di miglioramento progressivo in vista delle scadenze successive al 12 agosto 2026.
A completamento, si trasmette il link al recente aggiornamento delle Faq sul sito del Conai (29 luglio 2026) che arricchisce i contenuti già presenti, con nuove domande e risposte sviluppate a partire dalle richieste ricevute attraverso i canali di contatto e dalle domande più ricorrenti emerse negli ultimi mesi.
Inoltre, si allegano le presentazioni di Conai in tema di definizioni e obblighi dei diversi operatori economici.

(SN/am)




Rifiuti 2024 rapporto ISPRA: recupero di materia in crescita

E’ Ispra l’ente che monitora la gestione rifiuti in Italia e che rielabora i dati nazionali.

 

Nel 2024 i rifiuti speciali gestiti in Italia sono stati 187,2 milioni di tonnellate, di cui il 94,8 non pericolosi. (177,5 milioni di tonnellate). Il ricorso alla discarica è in progressivo calo: -2% sul 2023 -23,9% rispetto al 2021.
Il recupero è la via maestra: in particolare quello di materia rappresenta ben il 74,3% della gestione (139,1 milioni di tonnellate, in crescita del +6,4% rispetto al 2023). Lo smaltimento si ferma al 13,9%.
Import/Export: importiamo 7 milioni di tonnellate (principalmente rottami metallici da Germania e Francia per le nostre acciaierie) ed esportiamo 5,1 milioni di tonnellate (soprattutto verso la Germania).

La rete impiantistica presenta 10.563 impianti attivi. La Lombardia si conferma il fulcro nazionale ospitandone quasi il 20% (2.068 infrastrutture).

Tutti i dati e i commenti sul sito dell’ISPRA.

(SN/am)




Chiusura uffici Confapi Lecco Sondrio dal 6 al 26 agosto

Informiamo che gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi dal 6 al 26 agosto.

Le attività riprenderanno regolarmente da giovedì 27 agosto. 

(MP/am) 




OT23 per il 2027: disponibile il nuovo modello con alcune novità

L’Inail comunica che è in corso di pubblicazione nel portale istituzionale il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l’anno 2027 e la relativa guida (all.1-2). Il modello contiene la lista degli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere adottati dalle aziende nel corso del 2026 e permettere la riduzione del tasso.
Il modello è stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, della Direzione centrale prevenzione e della Sovrintendenza sanitaria centrale, con il contributo anche delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
In allegato si rendono disponibili sia il modello che la guida alla compilazione.
Si ricorda infatti che le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019.
Per dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la struttura del modulo dello scorso anno, con aggiornamenti correlati a disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti del testo. Si segnala, in particolare, che sono stati inseriti due nuovi interventi (D.5 e F.10) e è stato espunto quello relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali (A-3.6).
  • D.5 (tipo B) – L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
  • F.10 (tipo A) – L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.
Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, in linea con le previsioni introdotte lo scorso anno, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
La domanda si presenta entro il 28 febbraio 2027. Entro 120 giorni da tale termine, viene comunicato all’impresa (tramite Pec) il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
In associazione su questo tema potete rivolgervi a Silvia Negri, che può dare una consulenza orientativa sulle misure applicabili in azienda e poi seguire la presentazione della domanda per accedere al beneficio.

 

(SN/am)




Spese di pubblicità, di rappresentanza e di sponsorizzazione: distinzione e aspetti fiscali

La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità immediata dell’esborso: promozione diretta di prodotti e servizi nel primo caso, accrescimento dell’immagine e del prestigio dell’impresa nel secondo.

La mera sproporzione del costo o l’assenza di un ritorno economico certo non consente di riqualificare automaticamente la spesa pubblicitaria, poiché la valutazione del rapporto tra costi certi e benefici futuri attesi rientra nelle scelte imprenditoriali.

Per l’Agenzie delle Entrate, la visione distintiva tra le spese di rappresentanza e di pubblicità si fonda sull’indagine dello scopo dell’evento, nel senso che, se l’obiettivo perseguito è quello di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa con l’aumento della sua notorietà, la spesa va catalogata come spesa di rappresentanza, mentre, se l’obiettivo principale ha una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati, essa si connota come spesa di pubblicità.

Tale spartiacque di qualificazione della spesa risulta ormai rispondente anche a una visione distintiva classica della Cassazione.  

Il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato, nella sostanza, dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita

Tra le seconde rientrano, invece, i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti.

Tuttavia, nonostante la riportata visione distintiva classica, nella prassi accertativa, in molte occasioni, si assiste, da parte dei verificatori, a una sorta di compromesso, che determina la derubricazione delle spese di pubblicità in spese di rappresentanza, non sulla base dello spartiacque sopra tracciato, ma sulla base di un unilaterale giudizio di sproporzione tra l’ammontare della spesa sostenuta e un presunto effetto utilitaristico ritraibile dall’esborso, che evoca una confusa combinazione concettuale di antieconomicità/inerenza. 

Tale cambio di considerazione fiscale della spesa non prospetta alcuna rispondenza con il diritto e appare, come detto, una sorta di compromesso conciliativo con l’impresa accertata

Sulla questione si deve invece ritenere ancora attuale lo scrutinio di diritto espresso dalla CTP di Lucca, con la sentenza n. 487/2014, che registrò la compatta condivisione della dottrina per la sua chiara logicità giuridica 

La fattispecie trattata dal giudice di Lucca aveva riguardato una società, operante nel campo dell’installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali, e di protezione antincendio, la quale aveva sponsorizzato una società ciclistica dilettantistica.

A fronte dell’indeducibilità sostenuta dall’Agenzia, che adduceva la mancata inerenza rispetto all’attività d’impresa e l’antieconomicità della spesa, non solo inidonea a incidere in modo apprezzabile sulle vendite dei prodotti/servizi della società, ma anche sproporzionata ed eccedente il c.d. valore normale di mercato, la CTP di Lucca ribadì, nella citata sentenza, come non fosse dato comprendere perché la pubblicità effettuata in ambito sportivo amatoriale, per un’azienda che aveva come attività l’installazione di impianti idraulici e termici, non fosse per definizione inerente all’attività esercitata. In altri termini, non era dato comprendere, per il giudice di Lucca, perché l’ufficio affermasse la totale ininfluenza sul pubblico della scritta e logo “A. Impianti termoidraulici civili ed industriali” e perché i destinatari della pubblicità avrebbero dovuto essere limitati al solo pubblico della gara e non a tutti i soggetti gravanti nell’ambiente, quindi anche agli operatori del settore e a tutto l’indotto, da concepire quale potenziale mercato e ambito di ampliamento di acquirenti e quindi fonte di potenziale incremento del reddito.

Per il giudice di Lucca la scelta del mondo sportivo è una scelta imprenditoriale che si accompagna a una particolare inclinazione del titolare, ma ciò non significa che di pubblicità non si tratti

Di particolare rilevanza sono anche le considerazioni del giudice di Lucca in ordine alla non economicità ed eccessività dei costi pubblicitari rispetto al volume d’affari. Si ritiene utile riportare testualmente il passo della CTP di Lucca: «l’Ufficio, pare ritenere antieconomico tutto quello che, a priori, non sia valutabile come economicamente vantaggioso, ma vantaggioso a priori, in tema di pubblicità, può essere solo il minor costo, ma il risultato vantaggioso cui mira l’imprenditore con la pubblicità non è il minor costo, ma la maggiore conoscenza sul mercato. La ponderazione costi (certi) – benefici (futuri attesi) è una scelta esclusiva dell’imprenditore. Così come è irrilevante affermare che spendere troppo senza un ritorno certo è diseconomico». 

È elementare che, in periodi di crisi e di mercato stanco, l’offerta dev’essere potenziata in tutte le varie maniere, e anche la pubblicità può diventare un costo rilevante rispetto al risultato concreto, ma necessario per un potenziale ritorno economico futuro. È ovvio che la pubblicità mira a soddisfare delle aspettative di tipo economico/aziendale, ma non vi è certezza che ci riesca. È proprio in tale modo che l’antieconomicità raccordata alle spese di pubblicità dovrebbe venire esaminata e non certo secondo i canoni di crescita della redditività e del numero dei clienti valutati a posteriori.
 

(MF/ms)




Registro dei titolari effettivi: in vigore dal 23/7 ma non ancora operativo

E’ entrato in vigore il 23 luglio 2026, il nuovo Registro dei titolari effettivi, come ridisegnato dal DLgs. 10 giugno 2026 n. 122.

Per la sua operatività, tuttavia, occorre ancora attendere alcuni provvedimenti attuativi.

Si ricorda che il DLgs. 122/2026 interviene sul DLgs. 231/2007 e sul DM 55/2022 al fine di assicurare il puntuale recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/Ue, garantendo la piena coerenza dell’ordinamento nazionale con i nuovi livelli di trasparenza richiesti dal diritto unionale.

Si ridefinisce in modo più equilibrato e strutturato il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi delineando un sistema graduato e proporzionato e, soprattutto, introducendo il concetto di legittimo interesse qualificato, nonché procedure di verifica e specifiche ipotesi di esclusione.

L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e a quelli aventi un legittimo interesse.

Il legittimo interesse si presume in capo a taluni soggetti.

Si pensi, ad esempio, ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti iscritti all’Albo di cui alla L. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

In aggiunta a tali legittimati, peraltro, possono avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all’accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

La richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, deve attestare l’appartenenza a una delle categorie in capo alle quali l’interesse legittimo si presume ovvero la professione svolta o la funzione esercitata da altro richiedente, connessa con le predette finalità, nonché, salve alcune eccezioni, il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell’istanza di accesso.

La richiesta è valutata dalla Camera di Commercio e contro l’eventuale diniego è possibile avvalersi dei mezzi di tutela riconosciuti dall’art. 25 della L. 241/90 (in materia di accesso agli atti).

Il diniego all’accesso potrebbe anche essere correlato a circostanze eccezionali, comunicate contestualmente alle informazioni relative al titolare effettivo, che espongano quest’ultimo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché correlate al fatto che esso sia una persona incapace o minore d’età.

Avverso le determinazioni della Camera di Commercio sull’istanza di accesso ai dati dei titolari effettivi che abbiano comunicato tali circostanze eccezionali possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all’art. 25 della L. 241/90 sia il richiedente l’accesso che il controinteressato.

Ai fini della concreta operatività del Registro secondo le nuove regole, occorre attendere, come si diceva, alcuni provvedimenti attuativi. In particolare:

  • un decreto del MIMIT – da adottare entro 60 giorni dal 23 Luglio – dovrà aggiornare le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto in ordine alla comunicazione delle circostanze eccezionali che potrebbero precludere l’accesso;
  • entro la medesima data, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 55/2022;
  • successivamente all’adozione dei suddetti provvedimenti, infine, il MIMIT dovrà ulteriormente intervenire a sancire l’operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del DLgs. 122/2026.
Pur non trattandosi di termini perentori, appare ipotizzabile che l’operatività del Registro dei titolari effettivi sulla base delle nuove indicazioni normative diventi effettiva prima che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente sulla controversia che ha comportato la sospensione della previgente disciplina e la rimessione di alcune questioni alla Corte di Giustizia Ue.

Dopo la sentenza 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24, dei giudici europei, infatti, il Consiglio di Stato sembrerebbe avere fissato la prima udienza al 20 maggio 2027.

Peraltro, non pare comunque possibile ipotizzare una riattivazione del Registro dei titolari effettivi in esito a una preventiva decisione del Consiglio di Stato; ciò in quanto la nuova disciplina degli accessi da parte dei vari soggetti legittimati, della verifica e del riconoscimento dell’interesse legittimo e dei casi di esclusione dell’accesso risulterebbe comunque priva delle necessarie condizioni di operatività.
 

(MF/ms)




Müsiad Expo in Turchia: dal 23 al 26 settembre 2026

Informiamo che MÜSİAD, l’Associazione degli Industriali e degli Imprenditori della Turchia, con cui Confapi ha sottoscritto un Memorandum of Understanding, ci invita a partecipare alla 21ª edizione di “MÜSİAD EXPO – International Trade Fair”, uno dei più importanti appuntamenti fieristici internazionali dedicati al commercio, all’industria e agli investimenti, che si terrà dal 23 al 26 settembre 2026 presso l’Istanbul Expo Center.
 
La manifestazione, a carattere multisettoriale, riunirà aziende, investitori e professionisti provenienti da oltre 100 Paesi, rappresentando un’importante occasione di networking, di incontri B2B e di sviluppo di nuove partnership commerciali a livello internazionale e coprirà un’ampia gamma di comparti produttivi, tra cui meccanica, automotive, costruzioni e materiali, energia, chimica, tecnologie e ICT, agroalimentare, medicale, tessile, turismo, servizi, metallurgia, beni di consumo durevoli.
 
Nell’ambito della fiera è previsto un Programma Internazionale Buyer Delegation, realizzato con il sostegno del Ministero del Commercio della Repubblica della Turchia.
 
Il programma della delegazione prevede:
  • Cerimonia inaugurale della fiera;
  • Visite agli stand espositivi;
  • Incontri B2B ufficiali con aziende turche;
  • Cena di Gala MÜSİAD;
  • Attività di networking internazionale.
 
Le aziende interessate a partecipare devono compilare il modulo di candidatura tramite il seguente link: https://ibm.mustakil.org/ e inviare contemporaneamente una mail a estero@confapi.org per comunicare di aver inviato la manifestazione di interesse.

Le candidature raccolte saranno trasmesse da MÜSİAD al Ministero del Commercio della Repubblica della Turchia. Le aziende selezionate riceveranno successivamente una comunicazione ufficiale di approvazione.
 
Le aziende accettate nell’ambito del Programma Buyer Delegation potranno beneficiare dei seguenti servizi, i cui costi saranno sostenuti dal Ministero del Commercio turco:

  • Biglietto aereo internazionale;
  • 3 pernottamenti (23–26 settembre 2026);
  • Trasferimenti aeroporto–hotel–aeroporto;
  • Partecipazione agli incontri B2B ufficiali;
  • Accesso ai programmi ufficiali di MÜSİAD EXPO.
 
Le aziende che non verranno selezionate potranno comunque partecipare a MÜSİAD EXPO 2026 come visitatori, organizzando autonomamente viaggio e soggiorno.
 
Le aziende interessate, invece, ad avere un proprio stand come espositore all’interno della fiera sono invitate a comunicarlo a estero@confapi.org  per avere le informazioni relative alle modalità di partecipazione, ai costi e agli spazi espositivi disponibili.
 
Indichiamo qui di seguito il link al we transfer con la Brochure ufficiale di MÜSİAD EXPO 2026 e il programma della Buyer Delegation.

(SF/am)