Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.
Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-
quinquies e b-
sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.
Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.
Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.
Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.
Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.
Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.
L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.
Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.
In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.
(MS/ms)