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CONAI: aggiornamenti alle liste imballaggi in plastica. Webinar giovedì 12 febbraio 2026

Si segnala un’iniziativa divulgativa di Conai, per segnalare le novità della guida aggiornata 2026 e per mostrare l’uso dello strumento digitale per la ricerca del codice corretto per gli imballaggi da mettere sul mercato.
Il webinar, promosso da CONAI, si intitola “Guida CONAI 2026: novità e approfondimenti sulle liste degli imballaggi in plastica”, e si tiene il 12 febbraio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.00.

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming e la partecipazione è gratuita.

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.
Nel corso dell’evento verranno presentate le principali novità della Guida CONAI 2026, con un approfondimento sugli aggiornamenti delle liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1° gennaio 2026. Durante l’evento è altresì previsto un richiamo al toolCodice Imballaggio, implementato da Conai a inizio 2023, con una dimostrazione pratica delle sue funzionalità e modalità di utilizzo.

Nel corso del webinar è prevista una sessione live di Q&A, con l’obiettivo di rispondere ai più frequenti dubbi, richieste di approfondimento e chiarimenti da parte della platea. Sarà possibile, in fase di iscrizione, inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta nel corso del webinar.

(SN/am)




Rentri: ottenere la firma remota per sottoscrivere il FIR digitale (xFIR)

Entro il 13/02/2026 ogni produttore deve avere fatto la procedura per avere a disposizione la firma digitale dell’operatore, da porre su xFIR cioè sul FIR completamente dematerializzato. Il FIR Digitale infatti (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

  • certificati qualificati eIDAS
    Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
  • certificati di identificazione elettronica eIDAS
    Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
  • certificato di firma remota RENTRI
    • valido solo nel RENTRI
    • è riferito all’Operatore
    • non va confuso con il certificato interoperabilità
    • utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
 
Si allegano le slide che spiegano come ottenere la firma remota.
Si sottolinea che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI, che tuttavia in alcuni casi potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.

Si segnala inoltre che sul sito dell’Albo gestori, una news del 22/01/2026 informa del rilascio di alcune funzionalità (in ambiente di produzione).

  • Gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto e API per la creazione e compilazione dei FIR;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali.
  • L’attivazione in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

(SN/am)

 

 




Energy Release 2.0: prorogato al 9 marzo 2026 il termine per la presentazione della garanzia incondizionata relativa al contratto

Con nota del 26 gennaio 2026, riportata in allegato, il GSE ha comunicato che è prorogato al 9 marzo 2026 il termine del 28 febbraio per la presentazione della Garanzia Incondizionata relativa al Contratto da parte dei Clienti finali energivori/Aggregatori e dei Soggetti Terzi Delegati, in linea con quanto previsto dalle Regole Operative.

Inoltre, a decorrere dal 16 febbraio 2026 ed entro il 9 marzo 2026, si potrà sottoscrivere l’Addendum al contratto finalizzato alla delega, mediante l’apposita funzionalità presente nel Portale E-RELEASE.

Il termine ultimo del 9 marzo è funzionale al consolidamento del perimetro dei soggetti (Clienti finali energivori/Aggregatori e Soggetti Terzi Delegati) che parteciperanno alla procedura competitiva, a valle dell’attivazione dell’Addendum.
 
(RP/rp)




Gestione perdite sterilizzate al 31 dicembre 2020

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito aveva, originariamente, stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 potevano non applicarsi gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Inoltre, il termine entro il quale la perdita avrebbe dovuto risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è stato posticipato al quinto esercizio successivo; ed è l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori poteva, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadiva che, fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione avrebbero dovuto comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

In sede di conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) il riferimento al 31 dicembre 2020 è stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021, per il tramite del comma 1-ter dell’art. 3.

L’art. 3 comma 9 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) convertito, infine, ha sostituito, nel comma 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

La singola deroga rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita (così Trib. Napoli 2 aprile 2022).

Le decisioni assunte in ordine alle perdite emerse nei ricordati esercizi avrebbero dovuto comunque essere supportate da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento nell’arco temporale concesso, ferma restando la distinta indicazione in Nota integrativa.

A ogni modo, chi ha sterilizzato le perdite al 31 dicembre 2020 deve ora valutare attentamente le misure da adottare. In dottrina, infatti, è stato sottolineato che, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, vale a dire in questi giorni, si deve procedere secondo le seguenti modalità:

  • se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025;
  • se la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.
Peraltro, osserva la circolare Assonime n. 3/2021 (§ 5), essendo stato attribuito ai soci un periodo di moratoria di cinque esercizi, è da ritenere necessario che i soci realizzino in modo immediato ed effettivo il rafforzamento patrimoniale idoneo a ripristinare il capitale sociale. Vale a dire che, seppure non si volesse ritenere che la sottoscrizione dell’aumento, almeno fino al minimo legale, debba essere contestuale all’assunzione della delibera, è comunque impossibile concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto di opzione superiore a quello minimo di legge.

Appare tuttavia, possibile, in alternativa, che la società valuti di accedere alla composizione negoziata della crisi o a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ex DLgs. 14/2019, per beneficiare, ulteriormente, della sospensione degli obblighi ricordati e della causa di scioglimento anzidetta.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0-2025: entro il 31 gennaio 2026 comunicazione di completamento

Scade il 31 gennaio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del bonus investimenti 4.0 relativo al 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 (senza prenotazione 2024), deve essere trasmessa comunicazione (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025):

  • in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva;
  • in via preventiva con acconto, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva ai sensi del DM 16 giugno 2025;
  • di completamento, a seguito della conclusione degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Pertanto:
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e ultimati entro il 31 dicembre 2025, la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il prossimo 31 gennaio 2026;
  • per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel 2026, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2 comma 5 del DM 15 maggio 2025).

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 gennaio o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.

A ben vedere, il termine del 31 gennaio 2026 rileva anche in relazione alla presentazione della comunicazione preventiva secondo quanto previsto dal citato DM 15 maggio 2025.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande (così il comunicato MIMIT 11 novembre 2025.

L’art. 1 comma 770 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Al riguardo non sono state tuttavia ancora fornite indicazioni operative ufficiali.

Da ultimo, si rileva che il termine del 31 gennaio 2026 (o il termine “lungo” del 31 luglio) per la presentazione della comunicazione di completamento riguarda il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ma non anche il credito d’imposta relativo al 2024, per il quale si continua ad applicare l’art. 6 del DL 39/2024 e il “vecchio” DM 24 aprile 2024, che non prevedono particolari termini di presentazione delle comunicazioni (in tal senso, sembra anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 260/2024).
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento beni immateriali 4.0: criticità

L’iper-ammortamento riguarda anche i beni immateriali 4.0, quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nel nuovo Allegato V alla L. 199/2025 (che, in sostanza, va a sostituire, aggiornandolo, il vecchio Allegato B alla L. 232/2016). Tornano quindi agevolabili i beni immateriali 4.0, che erano stati esclusi per il 2025 dal precedente credito d’imposta per investimenti 4.0 anche se rilevanti ai fini dell’IRES premiale.

Il beneficio fiscale si traduce, anche in tal caso, in un incremento del costo di acquisizione del bene immateriale, che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile.

Pertanto, stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va fruita in misura non superiore al 50% del costo, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4, § 6.4).

Con riferimento agli iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0, oltre alle problematiche relative al requisito territoriale, che sembrerebbero essere oggetto del decreto attuativo in corso di definizione, emergono ulteriori profili critici non espressamente considerati.

Anzitutto, la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Altra questione riguarda il fatto che la norma agevolativa fa riferimento, in linea generale, alla maggiorazione relativamente al “costo di acquisizione” dei beni, per cui dovrebbe essere chiarito se rientrano nell’ambito applicativo anche i software acquistati a titolo di licenza d’uso.

In merito ai vecchi iper-ammortamenti, la circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 6.2.2) aveva affermato che i software elencati nell’Allegato B potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.3 dello Stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (documento OIC 24).

Precedenti interventi di prassi, ancorché riferiti ad agevolazioni differenti, affermavano che non era agevolato il software utilizzato a fronte di canoni periodici, in quanto i costi esauriscono la loro utilità in un solo esercizio (cfr. C.M. n. 51/2000, § 5.1).

Un’altra casistica è quella del c.d. “software integrato” (embedded).

L’Agenzia delle Entrate ha in passato affermato che se un bene 4.0 viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile unitariamente al bene principale con l’iper-ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, § 6.2).

Stando anche ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, dovrebbero comunque essere esclusi dall’agevolazione i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (es. amministrazione, contabilità, ecc.).
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: da domani portale GSE aperto

Il GSE ha comunicato tramite il suo sito che a partire dalle ore 12 di venerdì 30 gennaio, le imprese che dopo il 6 novembre 2025 hanno presentato domanda di ammissione – anche in assenza di risorse disponibili per esaurimento dei fondi – potranno trasmettere le comunicazioni di conferma attraverso la piattaforma informatica del GSE.

La possibilità di avanzare le istanze riguarda esclusivamente le domande tecnicamente ammissibili, che devono rispettare tutti i requisiti previsti dal decreto che disciplina il credito d’imposta. In particolare, gli investimenti devono riferirsi a progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, realizzati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa che rispondano ai requisiti di miglioramento dell’efficienza energetica.
Il GSE ha chiarito che l’avanzamento delle istanze tecnicamente ammissibili non comporta, allo stato attuale, il riconoscimento automatico del credito d’imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione solo a valle del completamento dell’intero procedimento.
L’iter dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 28 febbraio 2026. Entro tale data le imprese dovranno trasmettere sulla piattaforma GSE la comunicazione di completamento, contenente tutte le informazioni necessarie a identificare il progetto di innovazione realizzato. In base all’articolo 12 del decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, la comunicazione finale dovrà includere:

  • la data di effettivo completamento del progetto;
  • l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
  • l’importo del credito d’imposta spettante;
  • l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR;
  • la certificazione della realizzazione degli investimenti in coerenza con la certificazione ex ante;
  • il possesso della perizia tecnica asseverata e della perizia contabile.
 
(SN/am)
 



Fgas: servizi di controllo sugli impianti con circuito di refrigerazione

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Con riferimento agli obblighi che riguardano gli impianti frigoriferi in uso presso diverse realtà produttive, si segnala l’opportunità di un servizio di consulenza attraverso professionisti qualificati.
La norma di riferimento è il Regolamento (UE) 2024/573.

Nella scheda tematica che si allega, sono riassunti gli elementi principali di questa normativa.

Le attività includono:

1) raccolta e verifica dei certificati e dei documenti dei refrigeratori installati.
2) sopralluoghi e ispezioni per verificare la conformità e per il controllo periodico (controllo perdita) con azienda e personale qualificato (Cerificato e patentino Fgas), registrazione delle attività sul portale FGAS Ministeriale per ricezione mail automatica delle attività svolte da inserire nel Registro FGas.

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento a Silvia Negri.
 
(SN/am)