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Successo per la seconda edizione del “Mentoring” con il Gruppo Giovani e Federmanager Lecco

Terminata con successo la seconda edizione del progetto “All you need is mentoring” promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con Federmanager Lecco.
La prima edizione ha visto protagoniste dell’iniziativa esclusivamente imprenditrici o manager donne, mentre quest’anno si è deciso di aprire a tutti questa opportunità di crescita professionale e personale.
Il mentoring è un percorso formativo dove i mentor mettono la loro esperienza, conoscenza e competenza a disposizione di persone più giovani, mentee, che necessitano un confronto su vari ambiti dei loro percorsi personali e lavorativi.  I mentor ricoprono varie funzioni aziendali in aree quali risorse umane, vendite, marketing o finanza e provengono da diversi settori. Ognuno mette a disposizione, a titolo gratuito, sei ore del proprio tempo da distribuire nell’arco di due mesi in base alla disponibilità dei mentee.

 

I temi affrontati spaziano da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi, a problematiche legate alla conciliazione famiglia-lavoro, il rafforzamento del proprio ruolo in azienda, l’analisi del percorso di carriera.
Per l’edizione 2023/2024 hanno partecipato in totale undici coppie.

Tutto è nato tre anni fa quando abbiamo proposto insieme a Federmanager Lecco il progetto “Mentoring al femminile” per sostenere e valorizzare giovani donne che necessitavano di confronto e supporto in particolari momenti della propria carriera – spiega Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. L’iniziativa è stata un successo e penso colga in pieno quello che vuole essere lo spirito del Gruppo Giovani Imprenditori, ovvero un contesto di crescita umana e professionale data anche dallo scambio con persone esperte e di valore che si mettono a disposizione per sostenere giovani all’inizio della loro carriera. Il focus di quell’iniziativa era la valorizzazione del mondo femminile, ma avevamo bene in mente le potenzialità del mentoring esteso e ci tenevamo molto a proporre una seconda edizione aperta a tutti, senza distinzioni di genere. Anche questa volta il riscontro è stato molto positivo, sia in termini di adesioni sia di qualità delle interazioni che si sono sviluppate. Sono personalmente molto orgogliosa del risultato, ringrazio Federmanager Lecco e tutte le persone che si sono messe a disposizione, e in gioco, in questo progetto”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questa seconda edizione del Progetto Mentoring che, costruita sull’esperienza dell’analoga iniziativa 2021, ha voluto testare il confronto tra mentor e mentee di entrambi i generi, mentre la precedente era declinata esclusivamente al femminile – commenta Clara Corti del direttivo di Federmanger Lecco -. Non è stato semplice trovare le giuste combinazioni, in termini di aspettative, competenze, esigenze, ma ora, a progetto concluso, possiamo affermare che il mentoring ha prodotto la ricchezza di scambi biunivoci, sia dal punto di vista umano sia professionale, intese di intenti che vanno oltre l’età e le specificità dei percorsi di carriera. A nome di Federmanager Lecco ringrazio Confapi Lecco Sondrio per l’ormai consolidata e proficua sinergia, è stato ancora una volta un piacere ed un prezioso confronto. Siamo pronti per una terza edizione”.




Inps: esonero lavoratrici madri

L’istituto definisce nella circolare 27/2024  le condizioni che consentono alle lavoratrici madri di usufruire dell’esonero contributivo a proprio carico stabilito dalla legge di Bilancio 2024.
 
In particolare la norma prevede che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Tale esonero prevede un limite massimo annuo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile.
 
L’esonero è esteso in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
 
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico: nel caso in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato, l’esonero piò essere applicato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
 
Misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, anche in caso di part-time, è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata nel valore di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo: tali soglie massime sono valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
 
Le due misure di esonero cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma, ovvero in caso di:
-3 o più figli- nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
-2 figli- nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
 
La riduzione contributiva viene applicata anche in favore delle lavoratrici che abbiano bambini in adozione o in affidamento all’interno del proprio nucleo familiare.
 
Il diritto alla fruizione dell’esonero non comporta benefici in capo al datore di lavoro, poiché la misura è in favore della sola lavoratrice.
 
Istruzioni operative
Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo nota la loro condizione e i dati relativi ai figli  figli e i codici fiscali di due o tre figli attraverso il facsimile predisposto in allegato.
 
In alternativa, nel caso in cui la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto tali informazioni, sarà previsto il rilascio di apposito applicativo on-line le cui istruzioni verranno comunicate con apposito messaggio.
 
I datori di lavoro, una volta autorizzati dalla lavoratrice richiedente, potranno esporre a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 i dati dell’esonero in oggetto secondo i codici identificativi contenuti nella circolare 27/2024.
 
Eventuali esoneri delle mensilità arretrate di gennaio 2024 e febbraio 2024 possono essere inseriti nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare Inps, ovvero in marzo, aprile, maggio 2024.
 
In allegato il modello fac-simile della dichiarazione.
 
(FP/am)



Valute estere gennaio 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 febbraio 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,6111
Peso Argentino 891,6644
Dollaro Australiano 1,6422
Real Brasiliano 5,3569
Dollaro Canadese 1,4631
Corona Ceca 24,7158
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8201
Corona Danese 7,4572
Yen Giapponese 159,4582
Rupia Indiana 90,6347
Corona Norvegese 11,3501
Dollaro Neozelandese 1,7673
Zloty Polacco 4,3648
Sterlina Gran Bretagna 0,85873
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0905
Rand (Sud Africa) 20,5161
Corona Svedese 11,2834
Franco Svizzero 0,9368
Dinaro Tunisino 3,3847
Hryvnia Ucraina 41,2761
Forint Ungherese 382,0418
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Fissato il calendario definitivo per il concordato preventivo biennale

Il debutto del concordato preventivo biennale “individuale” arriva a valle di un intenso dibattito parlamentare, che ha portato a diversi ritocchi alla disciplina originariamente prevista dall’Esecutivo, ancora prima della sua entrata in vigore, che dovrebbe avvenire a breve; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. che disciplina il nuovo istituto, firmato il 12 febbraio scorso dal Presidente della Repubblica, è infatti imminente.

Il concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati (in linea generale, soggetti ISA e contribuenti in regime forfetario) e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale).

All’entrata in vigore definitiva del DLgs. non corrisponde tuttavia la piena applicabilità del nuovo istituto; a tal fine, dovranno infatti essere emanati:

  • un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • un decreto del MEF, con cui verrà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
  • un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).
I dati richiesti al contribuente (che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato) dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica ad hoc, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime); la procedura che porterà alla formulazione (e all’eventuale accettazione) della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate avrà quindi inizio dal momento in cui i citati programmi informatici saranno disponibili.

A tal fine, vi sono due termini rilevanti; si tratta, in particolare:

  • del 15 giugno 2024, giorno entro cui verrà messa a disposizione la sopra citata piattaforma informatica;
  • del 15 ottobre 2024, termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate; per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023).
A differenza di quanto previsto dalla versione originaria, non sono attualmente previsti termini intermedi, né per quanto riguarda l’invio dei dati da parte del contribuente, né relativamente al momento in cui l’Agenzia delle Entrate formulerà la proposta, una volta ricevuti i dati inviati dal contribuente (nella versione del DLgs. presentata alle Commissioni parlamentari l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto elaborare e comunicare la proposta di concordato entro cinque giorni dall’invio dei dati da parte del contribuente).

Una delle maggiori perplessità riguardo al nuovo concordato preventivo biennale era costituita dalla serrata calendarizzazione della procedura che avrebbe portato alla definizione del reddito concordato; i termini previsti, ritenuti eccessivamente stringenti, mal si conciliavano con la necessità di valutare attentamente la proposta dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’eventuale accettazione ha effetto per un biennio, senza possibilità di ripensamenti (salvo limitate eccezioni).

Il legislatore delegato sembra aver tentato di risolvere la problematica, da un lato, concedendo più tempo ai fini dell’accettazione definitiva (il termine passa dal 31 luglio al 15 ottobre) e, dall’altro, richiedendo una maggiore responsabilità da parte del contribuente che, comunicando tempestivamente i dati all’Agenzia delle Entrate, potrebbe massimizzare il tempo a disposizione per analizzare la relativa proposta di concordato preventivo.

Non si esclude l’introduzione di ulteriori termini

Si rileva, infatti, che, sebbene allo stato attuale non vi siano termini espliciti entro cui il contribuente dovrà comunicare i dati all’Agenzia mediante il software che sarà messo a disposizione entro il 15 giugno 2024, né termini entro cui l’Agenzia dovrà formulare la proposta di concordato, è lecito ritenere che le disposizioni attuative individueranno termini specifici relativi alle fasi intermedie del procedimento.

Altrimenti, in base all’attuale disciplina potrebbe verificarsi la situazione paradossale in cui il contribuente invia i dati anche il 15 ottobre 2024 e la formulazione della relativa proposta di concordato dovrebbe avvenire lo stesso giorno, in modo da mettere tale soggetto nelle condizioni di accettarla.
 

(MF/ms)




Con il bilancio 2023 ritorna l’obbligo di copertura delle perdite

A seguito del COVID-19, era stata introdotta una norma, l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, successivamente modificata, grazie alla quale è stata sospesa una parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.

Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).

Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.

Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.

Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.

È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.

Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Proposte due differenti interpretazioni della norma

Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.

Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).

Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.

(MF/ms)




“Lipe infedele” come ravvedersi

Entro il 30 aprile 2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023.

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Con riferimento alla Lipe del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:

  • trasmessa separatamente con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri dell’anno;
  • inclusa nel modello IVA 2024, con la compilazione:
    • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 29 febbraio 2024 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
    • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE, la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997), ovvero un minimo di 500 euro, ed un massimo di 2.000 euro.

Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.

In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.
Come detto, l’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).

(MF/ms)



Webinar fiscale martedì 20 febbraio 2024, ore 14.30

Informiamo che martedì 20 febbraio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

Il tema trattato questo mese sarà: Novità nel sistema tributario con l’entrata in vigore del decreto “Adempimenti”
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

(MS/ms)




Premiazione annuale Aziende Associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio, come ogni anno, sta predisponendo e aggiornando l’elenco delle Aziende Associate che nel 2024 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste tre fasce di inviare una mail all’indirizzo: segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.
 
(SG/sg)



Progetto “Mentoring”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sull’iniziativa del nostro Gruppo Giovani Imprenditori.

 
Lecconotizie: Confapi Lecco Sondrio e Federmanager, successo per la 2^ edizione del “Mentoring”
 
Lecco Today: Il progetto lecchese che forma i manager del futuro
 
Prima Lecco: Confapi Lecco: successo per la seconda edizione del “Mentoring”

 
 




Inps: ticket licenziamento Naspi 2024

Per effetto della rivalutazione del massimale Naspi (circ. Inps n. 25/2024) il calcolo del contributo, definito come “ticket Naspi”, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a € 635,67 (€ 1.550,42 X 41%) per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni.

Per i lavoratori che vantano 36 mesi (o più) di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2024 è pari a € 1.907,01 (€ 635,67 X 3 anni), mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto con una durata ricompresa nei 36 mesi, il contributo deve essere definito in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Esempi di contribuzione

Tipologia Massimale Naspi 2024 % Ammontare annuo Ammontare mensile Mesi anzianità Importo da versare
Lavoratore con 10 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 10 € 529,70
Lavoratore con 17 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 17 € 900,49
Lavoratore con oltre 10 anni di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 36 € 1.907,01
 

 
(FP/am)