1

Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”: 6 giugno ore 11

Il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023 in tema di protezione delle persone che segnalano illeciti – Whistleblower- introduce importanti novità anche per le imprese. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2023 e prevedono onerose sanzioni in caso di inadempienza.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.

Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.

Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.

Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
 
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
 
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
 
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
 
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
 
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
 
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
 
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
 
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
 
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
 
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
 
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
 
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
 
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.

(GS/sg)
 
 




Credito imposta 1°trimestre 2023 energia elettrica e gas: comunicazione dati dal fornitore entro il 30 maggio 2023

C’è tempo fino al 30 maggio per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.
La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d’imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.

Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Utilizzo entro il 31 dicembre 2023

Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.

(RP/mf)




“Meeting Politekne Mattei 2023”: gli studenti delle classi quinte incontrano le aziende

L’istituto Tecnologico “Enea Mattei” di Sondrio invita le aziende al meeting “PoliteKne Mattei 2023” che si terrà presso i laboratori dell’Istituto nei giorni di venerdì e sabato 26 e 27 maggio 2023.

In particolare l’incontro dei ragazzi delle classi quinte con le aziende del territorio si terrà venerdì 26 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30. Gli studenti presenteranno i lavori realizzati in coerenza con le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e il percorso di studi effettuato.

Si allega la locanmdina dell’evento.

(SG/sg)




Equità di salute: da Ats Brianza un breve questionario per le imprese

Lo scopo è mappare le aziende che comprendono mansioni manuali e/o mansioni meno qualificate.

L’area di Ats Brianza che si occupa di promuovere stili di vita sani, chiede ad Api Lecco Sondrio di diffondere questa indagine. Si partecipa compilando entro il 30/06/2023 il questionario accessibile cliccando qui 

Il questionario è suddiviso in due parti:

  1. la prima parte richiede informazioni anagrafiche aziendali e un riferimento per eventuali successive comunicazioni e/o proposte
  2. la seconda parte richiede informazioni di dettaglio relative alla presenza di lavoratori a bassa qualifica, anche appartenenti ad attività appaltate esternamente (es: impresa di pulizie, logistica, trasporto, etc.).
In allegato è disponibile il fac-simile in modo che si possano reperire in anticipo le informazioni da inserire.

Cosa intende ISTAT con “mansioni a bassa qualifica”. P.to 8 (nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali) PROFESSIONI NON QUALIFICATE, comprende le professioni che richiedono lo svolgimento di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il completamento di un particolare percorso di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili manuali, l’uso della forza fisica e una limitata autonomia di giudizio e di iniziativa nell’esecuzione dei compiti. Tali professioni svolgono lavori di manovalanza e di supporto esecutivo nelle attività di ufficio, nei servizi alla produzione, nei servizi di istruzione e sanitari; compiti di portierato, di pulizia degli ambienti; svolgono attività ambulanti e lavori manuali non qualificati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella produzione industriale.

Lo studio ha l’obiettivo di identificare aree/gruppi a più alto rischio di esposizione o di vulnerabilità ai fattori che possono danneggiare la salute, per costruire e proporre azioni di prevenzione e promozione della salute attraverso l’adozione di stili di vita sani per una riduzione della futura incidenza di malattie croniche. 
                                                                                                                                               
Rivolgersi a un contesto lavorativo appare appropriato, in quanto consente di raggiungere un’ampia platea di lavoratori, ragionando al contempo in termini di equità di salute e riduzione delle diseguaglianze.

Per qualunque chiarimento è possibile contattare direttamente Ats Brianza nelle figure di: Abbiati Stefania o Benenati Patrizia, e-mail: promozionesalute@ats-brianza.it. L’Equipe di Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di rischio comportamentale – Area luoghi di Lavoro – di ATS Brianza, ringrazia per la collaborazione.

Api Lecco Sondrio vi chiede di far sapere a silvia.negri@api.lecco.it se avete partecipato alla consultazione.

(SN/am)




Domicilio digitale: invito dalla Camera Commercio Como-Lecco a regolarizzare la propria posizione

Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell’impresa – attribuzione d’ufficio e conseguente sanzione

Tutte le Imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le Ditte Individuali.  

La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – valido ed attivo – comporta, pertanto, l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’Imprenditore – e congiuntamente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa. 

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.
 

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

La CCIAA di Como-Lecco avvierà nelle prossime settimane la procedura prevista dalla legge per l’assegnazione del domicilio digitale a tutte le imprese lariane che ancora non l’avessero comunicato al Registro Imprese.
Verrà pubblicato sul sito istituzionale  il relativo provvedimento con l’elenco delle aziende risultanti sprovviste di PEC.  
Deve essere cura di ogni azienda verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco e regolarizzare la propria posizione entro 45 gg dalla pubblicazione.
Decorso tale periodo ci sarà un ulteriore aggiornamento dell’ elenco e alle aziende risultanti ancora scoperte si assegnerà d’ufficio il domicilio digitale presso il quale verranno comunicate le relative sanzioni amministrative.

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.
 
Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa della CCIAA di Lecco al seguente link: DOMICILIO DIGITALE CCIAA

(MF/ms)




Settimana Mondiale per la Riduzione del Consumo di Sale: dal 15 al 20 maggio 2023

Ats Brianza si rivolge alle imprese ricordando la Campagna promossa dal WASSH (World Action on Salt & Health) per la Riduzione del Consumo di Sale, che ricorre nella settimana tra il 15 ed il 20 maggio, in collaborazione con SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).

L’obiettivo principale del 2023 è richiamare l’attenzione sulla necessità di ridurre il contenuto di sale nei prodotti trasformati e nella ristorazione collettiva. Sul sito della SINU sono pubblicate informazioni preziose e consigli utili a tutti e per tutte le fasce di età (https://sinu.it/meno-sale-più-salute ).
A tavola, a casa o fuori casa, al lavoro o facendo la spesa, dimentichiamo che mangiare con meno sale è uno dei modi più semplici, economici ed efficaci per migliorare la nostra salute. Le cose più importanti che possiamo fare sono: leggere bene l’etichetta dei cibi, scegliere i prodotti con minor contenuto di sale e non aggiungere altro sale a tavola.

In allegato c’è la locandina che si può appendere presso i luoghi dove si trascorre qualche minuto di pausa o dove si pranza con i colleghi. Si chiede alle Aziende di sensibilizzare i dipendenti per aumentare la consapevolezza di questa buona pratica di salute.

Api Lecco Sondrio, come parte della rete territoriale, collabora alla campagna. Se potete, inviate a silvia.negri@api.lecco.it una foto che riprende il luogo in cui avete affisso il cartello allegato.

(SN/am)