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Istat novembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,5% (variazione annuale) e a + 15,6% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,625% e + 11,70%.
 
(MP/ms)
 




Frenata dei rincari E dopo il crollo risale la domanda

La Provincia del 22 dicembre 2022, servizio sulla conferenza stampa di fine anno tenutasi in Api. 




Agevolazioni energivori: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo energia per l’anno 2023

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Credito imposta energia e gas: i termini per il ricevimento della comunicazione dai propri fornitori

Entro il 29 gennaio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Con riguardo ai crediti relativi al mese di dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il termine più lungo del 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 669/2022, che in attuazione dei Dl “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022 e 474/2022 – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

L’art. 1 comma 5 del Dl 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), riprendendo in sostanza la medesima formulazione dell’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022 e dell’art. 6 comma 5 del Dl 115/2022, ha disposto che “ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, (…) ove l’impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022”.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 29 gennaio 2023 (come precisato dalla delibera), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022.
Il Dl “Aiuti-quater” (Dl 176/2022), nel definire le disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento al mese di dicembre 2022, ha poi disposto:
  • all’art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal Dl “Aiuti-ter”, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • all’art. 1 comma 5, che in relazione a tali contributi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del Dl 144/2022.
Ne consegue che con riferimento al credito d’imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Dl 176/2022, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nel mese di dicembre 2022 è altresì tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 1° marzo 2023, la comunicazione riportante: il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; l’ammontare del credito d’imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

Comunicazione entro il 1° marzo 2023 per dicembre

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

In tema di crediti energia e gas, si segnala che con la ris. n. 73 del 13 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la cessione dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

(RP/mf)




Crediti d’imposta energetici dicembre 2022: pubblicati i codici tributo

Nel corso del 2022 sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
  • imprese energivore (art. 15  del Dl. 4/2022, art. 4 del Dl. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl.. 176/2022);
  • imprese gasivore (art. 15.1  del Dl.. 4/2022, art. 5 del Dl.. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 2  del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1  del Dl. 176/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4  del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022,art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022).
Tali crediti energetici, riconosciuti alle imprese per far fronte al caro bollette, possono essere utilizzati in compensazione o diventare oggetto di cessione a terzi.

Con la RM n. 72/E/2022 vengono pubblicati i codici tributo utilizzabili per le spese sostenute a dicembre 2022. In sintesi i codici tributo da utilizzare sono:

  • 6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl18 novembre 2022, n. 176”.
 
(RP/mf)
 
 



Centro Studi indagine flash di fine anno: risultati

Comunichiamo alle aziende associate il report dell’indagine flash, che trovate in allegato, a cui avete partecipato riguardo l’andamento del lavoro in questo finale d’anno e le previsioni per l’inizio 2023

(AM/am)




Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Aumento tassi interesse: dal 2023 ravvedimenti più cari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. innalzandolo dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2023.

Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs. 472/97.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).
Effetti sul valore degli usufrutti e delle rendite

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.
Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
(MF/ms)



Api Lecco Sondrio: Bilancio Sociale 2021

Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione. 

(MP/am)
 




Conguaglio fiscale di fine anno: i sostituti alle prese con i fringe benefit

A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (in questo caso, il 2022).

Tale operazione deve avvenire anche ai fini previdenziali, tuttavia, in quest’ultimo caso, appare necessario attendere l’apposita circolare INPS con le relative istruzioni operative.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DPR 600/73, il conguaglio fiscale deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per l’anno d’imposta 2022, entro il 28 febbraio 2023) ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.

In sostanza il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio tra:

  • le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti durante l’anno (entro il 12 gennaio 2023 in virtù del principio di cassa allargato, se tali somme si riferiscono al 2022), comprese le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e, se spettante, la quattordicesima;
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti (ad esempio detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia).

Dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e pertanto tali somme dovranno essere restituite al lavoratore.

Invece, in caso di conguaglio a debito, l’IRPEF dovuta dal lavoratore è maggiore rispetto alle ritenute che sono state operate durante il periodo d’imposta e di conseguenza il datore dovrà trattenere e versare tale importo. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi (sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile).

L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale, nonché previdenziale, assumono una particolare rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’esonero della quota IVS dello 0,8% a carico del lavoratore per i periodi da gennaio a giugno e del 2% per i periodi da luglio a dicembre 2022 ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e art. 20 del DL 115/2022 (che, riducendo l’importo del contributo dovuto dal lavoratore, ha di conseguenza incrementato l’imponibile fiscale e l’imposta dovuta), l’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico (la cui precedente disciplina trova applicazione fino al 28 febbraio 2022), nonché l’innalzamento – per il periodo d’imposta 2022 – della quota di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro a opera dell’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

È proprio sull’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, considerato che alcuni datori hanno operato le ritenute durante la prima parte dell’anno, quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR), oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro (ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022 ante modifica del DL 176/2022).

In particolare, fermo restando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo concorre alla formazione del reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022, § 2.2), il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:

  • dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefit durante il corso del periodo d’imposta 2022;
  • non sarà tenuto a sottoporre a tassazione il valore complessivo dei fringe benefit qualora durante il corso dell’anno non abbia applicato ritenute.

Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefit risulti superiore al limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta 2022, il datore dovrà:

  • effettuare l’ordinario controllo se ha operato tutte le ritenute durante l’anno;
  • sottoporre a tassazione l’intero valore dei fringe benefit se non ha operato alcuna ritenuta durante l’anno.

(MF/ms)