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Fornitura energia utenze Media e Bassa Tensione: modifica modalità addebito energia reattiva

Con delibera n. 232/2022/R/eel l’Autorità per l’Energia – ARERA ha revisionato i corrispettivi tariffari di penalizzazione direttamente applicati in bolletta per immissioni e prelievi di energia reattiva a carico degli utenti del sistema elettrico nazionale non domestici collegati in media e bassa tensione (per questi ultimi con potenza contrattuale disponibile superiore a 16,5 kW).
In particolare, a decorrere dal 1 aprile 2023, per i clienti in Media Tensione o in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i prelievi di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, è prevista l’applicazione di corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in rete in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati in fascia F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 75% dell’energia attiva.
 
A seguito di tali disposizioni, a partire dallo scorso luglio i distributori hanno messo a disposizione dei clienti in Media Tensione (attraverso il portale E-Distribuzione) i dati dell’energia reattiva immessa in rete.
 
Inoltre, i venditori sono tenuti a:
  • relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, a partire da settembre 2022 e fino a marzo 2023 riportare in bolletta o allegare alla bolletta o anche mediante separata comunicazione le letture mensili dell’energia reattiva immessa come messe a disposizione dal SII;
  • relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, inserire fino a marzo 2023 in tutte le bollette una opportuna comunicazione che l’ARERA ha predisposto in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa affinché possa essere valutata l’opportunità di azioni tecniche correttive (tipicamente la disconnessione di sistemi di rifasamento quando non necessari) finalizzate alla riduzione dell’energia reattiva immessa e ai relativi costi.
  • relativamente ai clienti finali in Media Tensione, trasmettere entro il mese di marzo 2023 specifiche informative in merito ai corrispettivi oggetto del provvedimento.
 
La delibera introduce anche la possibilità che distributore e cliente finale concordino soglie differenti rispetto a quelle previste per il prelievo o per l’immissione di energia reattiva.

 
(RP/rp)
 




“Fringe benefit 2022”: oltre la soglia dei 600 euro tassazione sull’intero importo

Il superamento del limite di 600 euro per i Fringe Benefit 2022 implica la tassazione anche della quota inferiore al limite stesso.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 4 novembre, fornendo gli attesi chiarimenti sull’art. 12 del Dl 115/2022 e adottando la soluzione più restrittiva, contrariamente a quanto sembrava emergere dal dossier del Servizio studi del Senato al Dl “Aiuti-bis”.

La citata disposizione, si ricorda, prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

Dalla lettura della disposizione e delle relazioni illustrativa e tecnica, secondo l’Agenzia “risulta evidente” che la disciplina applicabile sia quella dell’art. 51 comma 3 del Tuir e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.

Ad avviso dell’Agenzia, nella citata relazione illustrativa, infatti, è chiarito che con “la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro” e nella relazione tecnica si ribadisce che, per la stima degli effetti della predetta disposizione, è stato “calcolato l’ammontare degli stessi [fringe benefit, ndr] innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione”.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

In altri termini, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 700 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 100 euro.

Posto che la disposizione si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Quanto all’ambito applicativo della disposizione prevista per il 2022, l’Amministrazione finanziaria afferma che la stessa si applica, come previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del Tuir; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

L’Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Rapporti con il “bonus carburante”

In merito ai rapporti con il “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, la circolare in esame afferma che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Al riguardo, viene precisato che tale regola generale si applica anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit, superando quindi l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato” riportata nella circolare n. 27/2022; in luogo del prelievo sostitutivo troverà quindi applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.

(MF/ms)
 




Note di variazione per le procedure concorsuali: chiarimenti

Partiamo da quanto l’Agenzia delle Entrate precisa nella FAQ n. 96, la quale, pur essendo “aggiornata” al 19.07.2019, è ancora ritenuta “attuale” e pubblicata sul sito istituzionale.

La domanda è: come si emette una nota di variazione, per il recupero dell’Iva su una procedura concorsuale?

Ricordiamo che a seguito dell’infruttuosità accertata (in sede di chiusura) o presunta (in sede di apertura) di una procedura concorsuale, è dato al creditore la facoltà di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva a suo tempo versata, per aver emesso una fattura nei confronti del proprio debitore, poi assoggettato a procedura, e mai incassata.

Il creditore concorsuale, per recuperare tale Iva, deve emettere una “nota di variazione”, che l’Erario italiano considera come una “detrazione dell’Iva”, ma che in realtà va registrata con il segno negativo tra le operazioni attive, e non certamente con segno positivo tra quelle passive.

Le modalità di emissione di questa nota di variazione sono talmente importanti, che il destinatario (cioè l’organo della procedura), si disinteressa completamente di tale documento, non dovendo registrarlo, e né tantomeno far nascere debiti Iva al suo ricevimento.

Anzi, per le vecchie procedure concorsuali, per le quali la nota di variazione va emessa alla chiusura della stessa, non di rado capita che la partita Iva della procedura sia chiusa, ed addirittura il documento venga scartato.

Ovviamente al lettore non serve ricordare che – pur emettendo una nota di variazione – il creditore mantiene il suo credito verso il proprio debitore; ciò è tanto più vero oggi che, con le nuove procedure, le note di variazione vanno emesse all’apertura della procedura, e quindi l’organo della stessa deve avere ben chiaro che il credito originario dovrà partecipare interamente al riparto.

In sostanza, per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.

Torniamo alla “attuale” FAQ 96, con la quale si chiede se sia corretto fare una nota di variazione con imponibile ed Iva, e poi annullare l’importo dell’imponibile con una voce di segno contrario in fuori campo Iva.

L’Agenzia delle Entrate risponde che non è corretto e che è necessario emettere (con segno negativo) una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento “fattura semplificata”, e rinvia alla FAQ 27, con la quale viene spiegato che con il servizio telematico dell’Agenzia è possibile emettere un documento dove esiste l’Iva ma non esiste un imponibile.

Per fortuna della maggior parte dei contribuenti, quasi nessuno utilizza i servizi telematici dell’Agenzia, e quasi nessuno ha software in grado di emettere una nota di variazione dove non esiste l’imponibile.

Sembra che ce la abbia fatta, invece, il contribuente che ha presentato la risposta ad interpello 485/2022, e che ha avuto la sorpresa di sentirsi rispondere che con la risposta ad interpello 801/2021 la stessa Agenzia delle entrate avevano chiarito che “la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta” (cioè il contrario di quello che scrivono sulla FAQ).

Con tale risposta, in particolare, lasciavano intendere che se a fronte di un credito di 110 per una fattura con Iva del 10%, viene pagato solo il corrispettivo di 100, non si può sostenere che non sia stata pagata l’Iva e chiederne la integrale restituzione, ma è necessario spartire la perdita di 10 tra
imponibile ed imposta
.

Con la risposta ad interpello 485/2022, dove non c’è da spartire nulla in quanto si è in presenza di un fallimento appena aperto e quindi il credito deve essere stralciato per intero, arriva la sorpresa, posto che al contribuente che ha fatto quello che è spiegato nelle FAQ della stessa Agenzia, viene risposto che “la nota di variazione di sola Iva, così come emessa dall’istate, risulta quindi errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023”.

Una risposta, in sostanza, che sembra l’esaltazione del principio comunitario di effettività dell’imposta, secondo il quale la violazione di eventuali requisiti formali non può mai avere l’effetto di mettere in discussione la neutralità dell’Iva.

La risposta ad interpello contiene anche una importante apertura, auspicata da molti ed in primis da Assonime, e cioè che se si “perde” il momento corretto per emettere la nota di variazione secondo le nuove norme (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di apertura della procedura), si riapre una finestra per poter emettere tale nota di variazione al termine della procedura, a condizione che ci sia insinuati nel passivo di tale procedura.

Tralasciando le motivazioni (non condivisibili) e le limitazioni (cioè di essere insinuati al passivo, altrettanto non condivisibili e bocciate dalla stessa Corte di Giustizia richiamata nell’interpello…) di tale assunto, l’apertura per il contribuente è notevole, ma visti i precedenti, magari poi con qualche FAQ a breve qualche altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate dirà che non è vero che si può fare.

(MF/ms)




Portale Agenzia Entrate: come rinnovare l’accordo della conservazione sostitutiva

Se si è aderito al sistema di Conservazione Sostitutiva fornito dall’Agenzia delle Entrate, vi ricordiamo che quest’ultimo prevede un accordo di servizio della durata iniziale di tre anni; quindi per chi ha aderito negli ultimi mesi del 2018 (periodo di avvio della Fatturazione Elettronica) è prossimo alla scadenza e deve essere riconfermato.

In allegato istruzioni per procedere al rinnovo.

(MF/ms)