DECRETO “BOLLETTE” – LE PRICIPALI NOVITÀ |
BOLLETTE – AZZERAMENTO ONERI di SISTEMA
Art. 1 |
Previsto l’azzeramento, anche per il secondo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. |
GAS METANO – RIDUZIONE IVA
Art. 2 |
Disposto l’assoggettamento ad Iva al 5 per cento delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni di cui sopra siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Al fine di contenere per il secondo trimestre del 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, si prevede che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.
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BONUS SOCIALE ELETTRICO e GAS
Art. 3 |
Previsto il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2022. La misura è riservata ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007 (bonus sociale elettrico). |
IMPRESE ENERGIVORE – TAX CREDIT
Art. 4 |
Previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del 2019. Tale credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. |
IMPRESE GASIVORE – TAX CREDIT
Art. 5 |
Previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai fini del contributo si intende “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. |
AUTOTRASPORTO MERCI – TAX CREDIT
Art. 6 |
Previsto il riconoscimento, per l’anno 2022, di un credito d’imposta del 15 per cento a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, che acquistino il componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. |
SPORT – INCENTIVI – SOSPENSIONE VERSAMENTI
Art. 7 |
Contributi a fondo perduto
Prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. Modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, saranno stabiliti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Proroga sospensione versamenti
Prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini di sospensione dei versamenti relativi a imposte e contributi, cui all’art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Oggetto della proroga sono i termini relativi a:
- ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
- IVA;
- imposte sui redditi.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. |
SOSTEGNO alla LIQUIDITÀ delle IMPRESE
Art. 8 |
Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui all’art. 1 e all’art. 1-bis 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
Fino al 30 giugno 2022 la commissione al Fondo centrale di garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1 , lettera a), del D.L. n. 23/2020, non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. |
IMPIANTI a FONTI RINNOVABILI
Art. 9 |
Introdotte una serie di semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. |
MEZZOGIORNO – CREDITO d’IMPOSTA per l’EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 14 |
Riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti – volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici – nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo è attributo fino al 30 novembre 2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Regolamento UE 17 giugno 2014n. 651/2014.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. |
RIVALUTAZIONE TERRENI e PARTECIPAZIONI
Art. 29 |
Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, non relativi all’impresa. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata da un professionista abilitato entro il 15 novembre 2022 (nel decreto originario il termine previsto era il 15 giugno 2022). Entro la medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva del 14% (aumentata rispetto all’11% precedente) per l’intero ammontare, o limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. |
CESSIONE CREDITI – BONUS EDILIZI
Art. 29-bis |
Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni del credito (una libera e due vincolate), è consentito effettuare un’ulteriore cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
In tal senso è stato modificato l’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177).
Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
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COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO e SCONTO in FATTURA – PROROGA
Art. 29-ter |
Prorogato dal 29 aprile al 15 ottobre 2022 il termine ultimo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura (di cui all’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per i soggetti Ires e per i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, con riferimento alle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. |