Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti
Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:
• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:
FATTISPECIE VIOLAZIONI | SOMMA AGGIUNTIVA | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.
(SN/bd)