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Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti

La presente circolare riprende e approfondisce la precedente circolare Api n.575 del 28 ottobre 2021 in tema di inasprimento delle norme di sicurezza sul lavoro. L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato infatti la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce ai propri ispettori le prime indicazioni operative, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 che si allega.

Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:

• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:

  FATTISPECIE VIOLAZIONI SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

Come sanno i più esperti, l’elenco delle fattispecie non è cambiato; tuttavia, per l’adozione della sospensione, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate ma è sufficiente l’accertamento di una sola delle violazioni, una sola volta, per imporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
 
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.

 
(SN/bd)
 




“Formare per assumere”: le nostre proposte

Come da nostra circolare 417  informiamo le aziende associate che il “Bando Formare per assumere di Regione Lombardia” è ancora aperto ed è possibile presentare le domande per la richiesta dei voucher formazione e degli incentivi occupazione. 

 

Api Lecco Sondrio, in qualità di ente accreditato ai servizi di fomrazione di Regione Lombardia, può seguire le aziende per la creazione di percorsi formativi ad hoc.

A titolo esemplificativo abbiamo creato le seguenti proposte formative, trovate le specifiche nell’allegato:

Contabilità e Procedure Amministrative
Contabilità e bilancio per non addetti
Gestione del magazzino e delle scorte con sistemi informatici
Informatica, digitalizzazione e comunicazione
Disegno meccanico e lavorazione su macchine CNC
Pneumatica e Oleodinamica

Ricordiamo che l’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni con un contratto:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
La delibera e l’avviso sono disponibili sul sito di Regione Lombardia

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare Tiziana Montana: tiziana.montana@api.lecco.it, 0341.282822. 

(TM/tm)




Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero: 29 novembre/1-2 dicembre 2021

Nelle date 29 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, in occasione della Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE), verranno organizzate delle attività a favore delle imprese italiane al fine di conoscere meglio i Paesi e i mercati esteri in cui operano le CCIE e i servizi da loro offerti.
 
L’evento sarà basato su seminari a distanza, focalizzati su specifiche aree geografiche (29 novembre), e brevi colloqui informativi, della durata di 20 minuti ciascuno, con i referenti delle CCIE sui rispettivi mercati di operatività (1 e 2 dicembre).
 
A partire dal 9 novembre e fino al 30 novembre 2021 sarà possibile accedere agli eventi previa registrazione sul sito della convention.
 
Per partecipare ai colloqui informativi è richiesta l’adesione al Progetto SEI – Sostegno Export. Sono escluse dalla partecipazione le aziende del settore consulenza.
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione consultate il documento in allegato.

(GF/am)
 
 




Censimento online delle associate: da compilare entro il 30 novembre 2021

Tra i progetti in partenza della nostra Associazione c’è il Centro Studi di Api Lecco Sondrio che il prossimo anno inizierà ufficialmente la propria attività.

Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura per essere ancora più vicini alle nostre associate, avere una fotografia aggiornata sulle loro attività e in particolar modo sulle loro necessità.

Prima di iniziare i lavori vi chiediamo di compilare il “Censimento Api 2021 delle aziende associate”: è un questionario online che vi impiegherà qualche minuto, ma è fondamentale per l’Associazione per avere dati aggiornati sulla vostra impresa e porre le fondamenta del nostro Centro Studi.

Vi preghiamo di compilare entro il 30 novembre 2021 (martedì prossimo) il questionario online CLICCANDO QUI 

(AM/am)




25 novembre: continua la collaborazione tra il nostro Gruppo Giovani e Telefono Donna Lecco

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, informiamo le nostre aziende associate che prosegue la collaborazione tra il nostro Gruppo Giovani Imprenditori e Telefono Donna Lecco iniziata lo scorso anno. 

Quest’anno abbiamo realizzato queste magliette (indossate nella foto dalla presidente del gruppo Laura Silipigni e dal direttore di Api Marco Piazza) che verranno usate dalle partecipanti al flash mob che si sarebbe dovuto tenere oggi 25 novembre alle ore 16 in piazza XX settembre a Lecco, ma che è stato spostato per maltempo a martedì 30, sempre alle ore 16. 

(SG/am)
 




Gestione dei casi Covid19 nelle aziende

La presente circolare intende portare all’attenzione delle imprese i siti internet ministeriali, regionali e locali aggiornati che descrivono le modalità per il tracciamento dei casi Covid19.

In presenza di un caso positivo fra i dipendenti (anche se la sintomatologia è insorta al di fuori dell’azienda) è noto che bisogna segnalare la presenza di contatti stretti fra i dipendenti, per i quali è indicato il tracciamento ed è obbligatoria la quarantena. Viceversa, l’insorgenza di casi tra i dipendenti in assenza di contatti stretti non richiede segnalazione.

Il portale del ministero della salute che riguarda la gestione dei casi e dei contatti stretti è aggiornato ad ottobre 2021 ed è consultabile nell’apposita sezione dedicata dove si trovano alcune faq molto utili.

Le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti si svolgono come descritto nella pagina di Ats Brianza a questo dedicata, suggeriamo di dare una lettura per conoscere modalità e tempi delle diverse fasi di sorveglianza dei casi sospetti, confermati, sintomatici o meno. Lo schema che qui segnaliamo descrive sinteticamente come comportarsi nelle diverse circostanze.

I medici competenti o i referenti Covid19 delle aziende, che non hanno nominato un medico competente, hanno a disposizione un portale per la segnalazione di contatti Covid in azienda

(SN/bd)
 
 




Modello Ot23: promemoria per azioni di prevenzione entro fine anno 2021

Con la presente si ricorda che, volendo beneficiare dei vantaggi economici previsti per chi rendiconta attività di prevenzione in linea con quelle elencate nel modello Ot23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022, occorre completare gli interventi entro dicembre 2021 e preparare la documentazione probante entro fine febbraio 2022. Il tema era già stato comunicato con circolare Api n. 465 del 4 agosto 2021.

Fra le azioni che possono assegnare punteggio, si segnalano in particolare alcune voci quali vale la pena prestare attenzione:

Voce E-17 (50 punti) tema “quasi infortuni”: l’azienda deve dimostrare di raccogliere e analizzare i quasi infortuni che possono accadere e di attuare misure atte ad evitare che gli eventi critici si ripetano.

Voce E-5 (100 punti) tema “gestione della sicurezza”: l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e smi, anche secondo le procedure semplificate di cui al Dm 13/2/2014.

Voce F-6 (40 punti) tema “piano emergenza e prova di evacuazione”: l’azienda con meno di 10 addetti deve dimostrare di aver fatto una prova di evacuazione annuale in conformità al piano di emergenza aziendale.

Voce F-4, F-7 (50 punti) tema controllo a distanza “attrezzature antincendio” e “Dpi”: l’azienda deve dimostrare di avere adottato sistemi di controllo a distanza attraverso apposita sensoristica.

Voce F-1, F-2 (40 punti) tema “lavoro solitario” e “defibrillatore”: l’azienda deve dimostrare di aver dotato le persone o gli ambienti di lavoro di dispositivi specifici, uomo a terra e defibrillatore.

Voce D-3 (30 punti) tema “micro-formazione”: l’azienda ha organizzato e svolto una formazione aggiuntiva breve, mediante strumenti digitali, per richiamare e rinforzare contenuti trattati nei corsi frequentati in modo più tradizionale.

Si invitano le aziende a consultare con attenzione il modello e la guida che si trovano in basso alla pagina del sito Inail dedicata al modello Ot23.

Per completezza si allegano anche le Faq di ottobre 2021, caricate da Inail alla stessa pagina, e si resta a disposizione per supportare le aziende che non avessero mai utilizzato questa misura o che avessero dei dubbi su qualche punto.

(SN/bd)