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Corpo della news modificata da CRM
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Corpo della news modificata da CRM
Profili fiscali
Anche in periodo di Covid-19, gli operatori italiani, come ogni anno in occasione delle festività di Natale, provvederanno a effettuare nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Con la presente circolare, si vogliono ripercorrere i tratti salienti, dal punto di vista sia fiscale, che amministrativo, di tali regalie. Si ricorda che l’art. 124 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni dei dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19 e dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento. Tale agevolazione è applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite.
Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: aspetti IVA
Così come disciplinato dall’art. 2, secondo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa sono rilevanti ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).
Dal punto di vista operativo, la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:
Casistica – Rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente |
Soluzione fiscale/amministrativa |
Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA |
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Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA |
Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro: a) emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura (se emessa in formato elettronico, la dicitura potrà essere inserita in un campo testo); il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell’IVA; b) tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare:
Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo; c) emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese (così come chiarito nelle circolari 30 aprile 2018, n. 8/E, 2 luglio 2018, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E, l’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:
Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si evidenzia che la circolare n. 14/E del 2019 in merito alle autofatture elettroniche per omaggi ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”. In questi casi, la fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite.
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Così come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E, gli omaggi di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto (cd. DDT), al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.
Così come stabilito dal n. 4) del secondo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50.
Al riguardo si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E, ha precisato che:
“… Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.
Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.
Tabella riassuntiva
Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa |
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Casistica
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Costo dei beni ceduti gratuitamente
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Rilevanza o meno ai fini IVA
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Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto |
Beni di costo < o ≥ ad euro 50 |
Cessione rilevante ai fini IVA (*) |
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto |
Beni di costo < o ≥ ad euro 50 |
Cessione fuori campo IVA (**) |
(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene. |
La particolare disciplina relativa agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro è applicabile unicamente ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a “servizi”.
Omaggio di dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19
L’ del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”, ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni di determinati dispositivi (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al ):
Invece, le cessioni ovvero importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento. Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con la , ha chiarito che il trattamento IVA introdotto dal citato art. 124 del decreto “Rilancio” è applicabile sia alle cessioni onerose, che a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’, del D.P.R. n. 633/1972. |
Il cesto natalizio
Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consista in cesti o confezioni di generi alimentari. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (il “cesto natalizio”). Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA, devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.); quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (, par. 16.6). Qualora l’impresa effettui degli omaggi di fine anno ai propri dipendenti, l’operazione potrà risultare soggetta o meno all’IVA, a seconda che la cessione dei beni omaggiati rientri o meno nell’attività d’impresa. |
Casistica | Profili IVA |
Cessione gratuita di beni, che non rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti |
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Cessione gratuita di beni, che rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti |
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Le imprese al giorno d’oggi ricevono ed effettuano omaggi anche con soggetti stabiliti/residenti in altri Paesi della UE ovvero in Paesi extra-UE. Di seguito si riporta, quindi, il trattamento IVA nei rapporti con altri Paesi della UE ovvero extra-UE.
Operazioni in ambito UE ovvero extra-UE |
Tipologia di operazione | Regime IVA |
Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti di altri Paesi della UE |
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Omaggi ricevuti da altro Paese della UE |
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Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti extra-UE |
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Omaggi ricevuti da Paese extra-UE |
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Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: imposte dirette
Per le imprese, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008). Pertanto, ai fini delle imposte dirette, si deve prendere a riferimento quanto contenuto nel comma 2 dell’art. 108 del TUIR; conseguentemente:
Si tenga presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
In merito all’IRAP si fa presente che:
Buoni acquisto (cd. voucher)
– Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E) “i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato … un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”. Pertanto, la cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma , lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Sempre la citata risoluzione n. 21/E del 2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai “buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali …”;
– ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES), ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. 54 e 108 del TUIR); nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti, si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito, se di importo non superiore ad euro 258,23.
Omaggi da parte dei lavoratori autonomi
Profili ai fini IVA |
Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, primo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, non vi è l’obbligo di emissione della fattura. Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, primo comma , n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità.”. Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50.
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Profili ai fini delle imposte dirette |
L’art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi). Sul punto si fa presente che, ai fini sia IRPEF che IRAP, le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.
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Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti
La circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza e, dunque, sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti.
Conseguentemente:
Inoltre, ancorché l’Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui:
È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese, che sono classificate come oneri di utilità sociale e, pertanto, disciplinate dall’art. 95 del TUIR.
Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività dell’ 8 dicembre, gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi lunedì 7 e martedì 8 dicembre, l’attività lavorativa riprenderà mercoledì 9 dicembre 2020.
Acquistando i prodotti sostieni il Fondo inclusione lavorativa
Api Lecco intende supportare la campagna “Quest’anno a Natale scegli Valoriamo e dona energia!” per sostenere il Fondo per l’Inclusione Lavorativa nella Provincia di Lecco, nell’ambito del progetto Valoriamo a cui l’Associazione aderisce insieme ad altri trenta soggetti rappresentanti del settore pubblico e privato.
Le proposte sono due:
Sul sito Valoriamo e nel volantino in allegato potete trovare tutte le informazioni sui prodotti e i relativi costi.
Per le aziende associate sarà possibile ordinare i prodotti tramite API e ritirarli nella sede di Via Pergola oppure, in caso di ordini multipli, con consegna presso le sedi aziendali.
Ricordiamo che il contributo per l’acquisto è una donazione e in quanto tale è detraibile dall’I.R.P.E.F. ai sensi dell’art. 15, lett. i-bis del T.U.I.R. e art. 100 del T.U.I.R. e successive modifiche. Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare le ricevute.
Per informazioni e prenotazioni contattare gli uffici Api 0341.282822.
Guida Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero. La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.
Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).
Nella guida si precisa tra l’altro che:
Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.
Esempi (tratti dalla guida in commento):
Offerta di attività e servizi di marketing fieristico
Informiamo le Aziende Associate che l’ente di marketing fieristico Honegger propone una nuova opportunità di internazionalizzazione attraverso gli eventi digitali h. digital events nel settore “cable&machinery”.
Una piattaforma consentirà di far interagire i visitatori con le aziende espositrici attraverso presentazioni aziendali e meeting in un ambiente digitale protetto e garantito.
Il calendario completo previsto per gli eventi h. cable machinery è consultabile nella brochure e nel modulo di adesione in allegato.
Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
https://www.honegger.it/IT/hdigitalevents.nsf/format
L’art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.
La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a sostenere il finanziamento e, con il messaggio n. 4254 del 13/11/2020, l’Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.
I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell’emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Nella domanda dovranno autocertificare:
Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:
Il codice di autorizzazione "2Q" avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.
Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.
Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l’intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.
Al via le istanze per l’ottenimento dei contributi
Per i contribuenti aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio (es. i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro), le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori possono essere presentate dal 20 novembre, e fino al 15 gennaio 2021. Con il provv. n. 358844 pubblicato il 20 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all’art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-bis), approvando altresì il modello e le relative istruzioni.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza.
Si ricorda che entrambi i contributi si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto. Il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 (cfr. Guida dedicata ai contributi).
Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.
Due fasi per il calcolo del contributo
Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al DL Ristori o nell’Allegato 2 al DL Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
L’ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In altri termini, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:
– nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);
– nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Le novità del D.Lgs. 116/2020
Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:
I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).
Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.
Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.
La Provincia di Lecco, 25 novembre 2020, servizio sulla nostra associata Elemaster e il presitgioso riconoscimento ricevuto.