RENTRI: dal 16 settembre 2026 formulario digitale (X-Fir) a regime
Sono ormai agli sgoccioli i “tempi supplementari” di cui il sistema ha goduto per abituarsi all’uso del Fir digitale, anche detto X-Fir. All’approssimarsi del 16 settembre, quando i soggetti obbligati non possono più usare il Fir cartaceo, per coloro che avessero ancora incertezze e dubbi sulla gestione corretta, si segnalano nuovamente le fonti che descrivono tutti i passaggi per la creazione, la firma digitale e la trasmissione a Rentri del X-Fir:
che descrivono nel dettaglio tutti i passaggi per la creazione del Fir e la sua gestione successiva.
Firma remota: per chi non avesse ancora provveduto, si sollecita l’attenzione alla creazione della firma remota direttamente da Rentri, (nell’area personale: voce interoperabilità, emissione certificati digitali), in modo che sia sempre disponibile sul proprio pc quando occorre firmare digitalmente un formulario.
La trasmissione a Rentri del X-Fir deve rispettare i tempi di annotazione dello scarico del rifiuto sul registro, cioè, per i produttori di rifiuti, entro 10 gg lavorativi dalla data del trasporto.
La trasmissione al Rentri dei movimenti digitali di carico e scarico rifiuti deve avvenire entro il mese successivo a quello della registrazione stessa.
Sanzioni
A decorrere dal 16 settembre 20206, risultano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei registri e nei FIR (art. 258 comma 10-bis del DLgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”). In particolare, per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità stabilite, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
La trasmissione al Rentri dei movimenti digitali di carico e scarico rifiuti deve avvenire entro il mese successivo a quello della registrazione stessa.
Sanzioni
A decorrere dal 16 settembre 20206, risultano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei registri e nei FIR (art. 258 comma 10-bis del DLgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”). In particolare, per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità stabilite, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
Si ricorda che sono ancora in corso i webinar gratuiti condotti dall’albo gestori, già segnalati in precedenza.
Per maggiori info: silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.
(SN/am)