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Assemblee a distanza: proroga fino al 30 settembre 2026

Il DL Milleproroghe 2025 approvato l’11 dicembre dal Governo, all’art. 3 comma 11 della bozza circolata differisce, per l’ennesima volta, fino al 30 settembre 2026, la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ex art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Tale disciplina, infatti, in forza di quanto stabilito in sede di conversione in legge del DL 202/2024 (Milleproroghe 2024), troverebbe applicazione solo fino alle assemblee tenute entro il prossimo 31 dicembre (cfr. l’art. 3 comma 14-sexies del DL 202/2024 convertito).

Di conseguenza, fino al 30 settembre 2026 vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo del citato art. 106);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa previsione è stata letta come il riconoscimento della possibilità di tenere assemblee “virtuali”, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (comma 8-bis).

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro la suddetta data del 30 settembre 2026 e non semplicemente “convocata”.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Si ricorda, peraltro, che, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sarebbe ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e Collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

Così ragionando, quindi, la proroga in questione presenterebbe maggiore importanza per altre facilitazioni, come quelle correlate alla figura del Rappresentante designato (ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98).

In forza dell’art. 106 comma 4 del DL 18/2020 convertito, infatti, le spa quotate possono designarlo per le assemblee ordinarie o straordinarie anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

Analoghe indicazioni valgono per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché per banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (cfr. i commi 5 e 6 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Al riguardo, peraltro, l’art. 11 comma 1 della L. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società.

Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.

(MF/ms)