Immissione sul mercato dei Cov: trasmissione dei dati entro l’1 marzo 2023
Per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
Pertanto la dichiarazione è dovuta da diversi soggetti:
• i produttori, cioè le imprese che producono i prodotti pronti o non pronti all’uso, elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
• gli importatori, cioè le imprese che importano nel territorio doganale comunitario i prodotti elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
• le imprese che effettuano comunque un’immissione dei prodotti sul mercato, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.
In dichiarazione bisogna indicare le quantità immesse. Nel modulo allegato è contenuta una tabella con le voci da dichiarare. Per effettuare la dichiarazione bisogna accedere al Portale Innovhub SSOG ed fare l’inserimento dei dati CLICCANDO QUI
Il D.lgs. n. 161 del 27 marzo 2006, modificato dal D.lgs. n. 33 del 14 febbraio 2008, ha previsto infatti (ex Direttiva 2004/42/Ce) la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (Cov) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
Entro il 1 marzo di ogni anno, le aziende coinvolte sono tenute a trasmettere al Ministero i dati e le informazioni previsti all’allegato III bis del decreto 161/2006.
(SN/am)