Tassa libri sociali 2026: versamento entro il prossimo 16 marzo
Giova ricordare che in seguito alle novità recate dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383 sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).
Come chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2025 n. 42, inoltre, la tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.
Quanto agli importi che le società di capitali devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l’importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
Tra le società di capitali obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l’esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.1).
Devono altresì provvedere al pagamento della tassa le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); le società consortili (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461); gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 1996 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 1996 n. 265); le cooperative edilizie per le quali l’importo dovuto si riduce ad un quarto, ossia a 16,75 euro ogni 500 pagine (art. 147 comma 2 del RD 28 aprile 1938 n. 1165).
Sono invece esonerate dal pagamento della tassa in argomento le società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 13-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017 ed i consorzi che non hanno assunto la forma societaria e quindi non sono società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c. (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461). Sarebbero escluse dal versamento, infine, anche le società dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996).
Per i soggetti diversi dalle società di capitali, invece, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
Il versamento della tassa di concessione per l’anno di inizio attività va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali), mentre per gli anni successivi va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).
(MF/ms)