Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti isa e forfetari
Rispetto al primo provvedimento, che spostava il termine al 20 luglio, quello che dovrebbe finire nel “Sostegni-bis” ha una portata più ampia, poiché comprende tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal Mef (pari a 5.164.569 euro).
Come chiarisce il comma 2 dell’art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli Isa.
Stando alla prima formulazione dell’emendamento, la proroga avrebbe dovuto prevedere il 30 settembre come termine ultimo per il versamento delle imposte. Nonostante il sostegno di diversi esponenti politici, però, sul provvedimento è arrivato il parere negativo della Ragioneria, che ha poi portato alla riformulazione e all’individuazione della nuova scadenza al 15 settembre 2021.
(MF/am)