1

Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio.

Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 consente la raccolta presso soci che detengono almeno il 2% del capitale e risultano tali da almeno tre mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

 

Tipologia di apporto Iscrizione contabile Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/aumento capitale Patrimonio netto – riserva vincolata Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento
Versamenti in c/futuri aumenti Patrimonio netto – riserva vincolata Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti
Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Patrimonio netto – altre riserve Incrementano riserve liberamente utilizzabili
Versamenti a copertura perdite Patrimonio netto – copertura perdite Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.
Finanziamenti soci Debiti verso soci per finanziamenti Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

 
(MF/ms)




Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti isa e forfetari

Dopo una prima proroga al 20 luglio 2021, adottata tramite il Dpcm del 28 giugno scorso, e il balletto di date circolate in questi giorni, sul versamento delle imposte per i soggetti Isa e forfetari sembra si sia finalmente riusciti a trovare una quadra. La riformulazione di un emendamento al Ddl. di conversione, che introduce l’art. 9-bis nel DL 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), presentato dall’onorevole Gusmeroli e approvato in Commissione Bilancio della Camera, fissa al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il pagamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Irap, Ires e imposte sostitutive.

Rispetto al primo provvedimento, che spostava il termine al 20 luglio, quello che dovrebbe finire nel “Sostegni-bis” ha una portata più ampia, poiché comprende tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal Mef (pari a 5.164.569 euro).
Come chiarisce il comma 2 dell’art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli Isa.

Stando alla prima formulazione dell’emendamento, la proroga avrebbe dovuto prevedere il 30 settembre come termine ultimo per il versamento delle imposte. Nonostante il sostegno di diversi esponenti politici, però, sul provvedimento è arrivato il parere negativo della Ragioneria, che ha poi portato alla riformulazione e all’individuazione della nuova scadenza al 15 settembre 2021.
 

(MF/am)