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Impianti termici: competenze e modulistica per verifiche periodiche

Con riferimento alla precedente circolare Confapi n.282 del 20/05/2024 e sentiti i funzionari ATS Brianza area impiantistica che si occupano di questa materia, si precisa che la check list che si trova sul sito (scheda 4 impianti termici) è dedicata a tutti gli impianti, sia asserviti che non asserviti alla produzione e aita le imprese a verificare gli adempimenti applicabili.

ATS Brianza è il soggetto competente per i controlli periodici degli impianti non asserviti alla produzione, mentre gli altri impianti possono essere controllati anche da soggetti terzi privati abilitati.
La modulistica di ATS Brianza per richiedere il controllo si trova a metà della web CLICCARE QUI, alla voce: attrezzature GVR non destinate all’attuazione di un ciclo produttivo – attività in capo esclusivamente alla Ats (art. 22, DM 01.12.1975, DM 29.02.1988, DM 23.09.2004, DM 329/2004): modulo richiesta verifica serbatoi GPL e impianti termici.

Per completezza si riporta anche la pagina web del sito Inail dedicata a questo tema, che comprende la modulistica per la denuncia degli impianti di riscaldamento, con i campi per specificare circuiti o generatori o vasi di espansione, che costituiscono l’impianto e che possono a loro volta essere soggetti alle verifiche degli impianti a pressione (vasi > 50 lt).

Questa informativa vuole essere un aiuto per permettere alle imprese di verificare ed eventualmente adeguare la gestione degli impianti alle norme vigenti, prima di ricevere specifiche check list di autovalutazione inviate da ATS Brianza o eventuali controlli.

(SN/am)




Impianti termici aziendali ai fini del riscaldamento dei locali, verifiche quinquennali

La presente comunicazione si rivolge alle aziende che utilizzano impianti di riscaldamento degli ambienti di lavoro con potenzialità globale superiore a 116 kwh che impiegano acqua calda sotto pressione con temperatura fino a 110 °C. Sono esclusi impianti termici asserviti ai processi produttivi.
In base alla normativa vigente (DM 1 dicembre 1975 art.22 e circolare del Ministero del lavoro del 13 agosto 2012) le verifiche periodiche obbligatorie hanno frequenza quinquennale e devono essere svolte esclusivamente dalle ATS di competenza.

A questo proposito si invitano le imprese a consultare il sito Ats nella sezione impiantistica, dove è presente una check list di autovalutazione sulla gestione degli impianti termici (che si allega anche qui per comodità).

Ats comunica che, avendo ricevuto un esiguo numero di richieste per questi controlli, da giugno 2024 in avanti intende inviare alle imprese un’informativa e una scheda di autovalutazione. In seguito verranno pianificati i controlli ispettivi, con particolare attenzione alle aziende eventualmente non rispondenti.

Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per ogni esigenza.

(SN/am)

 




Esportatori abituali: al via i controlli delle dichiarazioni di intento

I soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, previa presentazione della dichiarazione d’intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

All’esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.

Lo ha previsto il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 293390, pubblicato il 29 ottobre, definendo i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Le disposizioni del provvedimento “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022”; non appare chiaro, tuttavia, se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d’intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l’anno 2022 sino al 31 dicembre 2021.

Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del Dl.746/83.

A questo fine, tra l’altro, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria l’incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:

  • un’analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;
  • specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
  • l’individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • l’individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata.

Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.

Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all’invalidazione della lettera d’intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento.

A seguito dell’esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.

Scarto della e-fattura se la lettera d’intento è invalidata

Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d’intento (art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:

  • nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  • nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni lettera d’intento, la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
La formulazione del provvedimento, oltre che ovvie ragioni connesse ai campi da compilare del tracciato XML, porta a escludere l’emissione della fattura in forma semplificata di cui all’art. 21-bis del Dpr 633/72.

Viene stabilito, infine, che l’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità Iva, come previsto dall’art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

(MF/ms)




Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco soggetti abilitati


L’elenco permette, a chi ha necessità, di eseguire queste verifiche di controllare se il proprio tecnico è abilitato o di sceglierne uno abilitato, come richiesto nel D.lgs. 81/2008 all’art. 71, comma 11.

 

Consultando l’allegato al Decreto n.52 dell’11 agosto 2021 sono indicate la ragione sociale, l’area di abilitazione e la scadenza.

(SN/bd)